La revoca di assessori comunali

Consiglio di Stato, Sentenza|14 giugno 2021| n. 4609.

La revoca di assessori comunali non presuppone la contestazione di addebiti (riguardando tale onere la bene differente materia disciplinare e, più in generale, sanzionatoria), ma soltanto un’adeguata motivazione, volta ad escludere il rischio dell’esercizio arbitrario (id est, non volto alla cura degli interessi della comunità locale) del potere.

Sentenza|14 giugno 2021| n. 4609. La revoca di assessori comunali

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: La revoca di assessori comunali – Enti locali – Comune – Organo di governo – Giunta – Assessori – Revoca – Atto politico libero nella scelta dei fini – Insussistenza – Presupposti legittimanti – Contestazione degli addebiti – Necessità – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2021, proposto da
Gl. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Or. Ag. e St. Ma., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Sindaco pro tempore del Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Fo., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Pi. Pa. Mi., Ac. Re., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 303 del 2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ag., Ma. e Fo., in collegamento da remoto.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il dott. Gl. Bi. ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 aprile 2021, n. 303 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata che ha respinto il suo ricorso avverso il decreto n. 11 in data 5 marzo 2021 nella parte in cui il Sindaco di (omissis) ha revocato, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, il precedente decreto con il quale era stato nominato assessore (con le deleghe ad igiene, sanità, ambiente, innovazione tecnologica, decoro e arredo urbano), all’esito delle consultazione elettorali del 26 maggio 2019, che li aveva visti eletti in Consiglio comunale con una lista civica (Lista Rinascita), nonché avverso i successivi decreti sindacali nn. 12 e 13 in pari data (di nomina dei nuovi assessori, nelle persone dei signori Pi. ed Ac.);
Considerato che con il ricorso in primo grado l’odierno appellante ha dedotto l’illegittimità della revoca ad assessore per sviamento di potere e sotto altro profili sintomatici dell’eccesso di potere, lamentando, tra l’altro, che era stata nominata come assessore la consigliera comunale Pi. Pa. Mi., eletta in Consiglio comunale in una lista elettorale, anch’essa civica, contrapposta;
Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso nella considerazione che “il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un’ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia […], con l’unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco”;
Considerato che la sentenza ha, ulteriormente, affermato l’assenza di profili di arbitrarietà nella motivazione della revoca;
Considerato che il primo motivo di appello deduce la violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, censurando la statuizione di primo grado che ha ritenuto motivata la revoca per il venire meno del rapporto di fiducia, laddove invece il provvedimento sarebbe inficiato da uno sviamento di potere reso evidente anche dal lavoro svolto dall’appellante ed al contrario dalla nomina ad assessore di un consigliere di minoranza;

 

La revoca di assessori comunali

 

Ritenuto che il motivo è infondato, in quanto il decreto n. 11 del 5 marzo 2021 ha posto in evidenza la posizione conflittuale e non collaborativa assunta negli ultimi mesi dall’appellante nei confronti del Sindaco, sia attraverso i social media, sia in sede istituzionale (ad esempio, rimanendo assente od astenendosi senza comunicazione preventiva sul voto concernente importanti delibere -come quella di approvazione del bilancio consolidato- preventivamente approvate in sede di Giunta, e poi aderendo ad un differente gruppo consiliare, non più espressione civica, ma connotato politicamente) e tali circostanze in fatto non sono state adeguatamente contestate dall’appellante;
Ritenuto che le suddette circostanze oggettivamente incidono sul rapporto fiduciario che intercorre tra il capo dell’amministrazione ed il singolo assessore, con la conseguenza che la revoca a tali fatti connessa non esorbita dalla finalità di miglioramento della compagine di ausilio del Sindaco, di cui avvalersi per l’amministrazione dell’ente nell’interesse della comunità locale, che è la finalità precipua della nomina della Giunta;
Ritenuto, dunque, che la revoca dell’assessore comunale, pur non essendo atto politico (cfr., da ultimo, Cons. Stato, I, parere 20 maggio 2021, n. 936), cioè libero nella scelta dei fini, nella fattispecie in esame appare legittima proprio nella prospettiva ora indicata;
Ritenuto, sotto il profilo ora in esame, che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell’amministrazione, connotandosi come scelta ampiamente discrezionale, ferma peraltro la valutazione dell’organo consiliare, cui deve esserne data comunicazione ai sensi dell’art. 46, comma 4, del t.u.e.l. (e che potrebbe eventualmente opporsi con il rimedio della mozione di sfiducia motivata ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello stesso corpus legislativo);
Rilevato che nella specie tale comunicazione è intervenuta e che, come dichiarato dal difensore dell’amministrazione comunale nel corso dell’udienza camerale, il Consiglio comunale ha preso atto della revoca nella seduta del 9 giugno 2021 (come da convocazione prot. n. 9027 del 3 giugno 2021);
Ritenuto che il giudice amministrativo non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale della congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca, essendogli precluso il sindacato delle ragioni di opportunità politico-amministrativa;
Ritenuto, alla stregua di quanto esposto circa l’ampia discrezionalità di cui gode il Sindaco, che infondato è anche il secondo motivo, con il quale, invero genericamente, si assume che l’impugnata revoca contrasti con l’interesse pubblico, come sarebbe confermato dall’assenza di contestazioni rivolte all’appellante;
Ritenuto, al riguardo, che la revoca non presuppone la contestazione di addebiti (riguardando tale onere la bene differente materia disciplinare e, più in generale, sanzionatoria), ma soltanto un’adeguata motivazione, volta ad escludere il rischio dell’esercizio arbitrario (id est, non volto alla cura degli interessi della comunità locale) del potere (Cons. Stato, V, 8 marzo 2005, n. 944);
Ritenuto che inammissibile per carenza di interesse è il terzo motivo che censura una statuizione accessoria (e forse per questo non sviluppata con adeguato corredo motivazionale) della sentenza, con la quale si afferma che la revoca di un assessore può essere giustificata anche da esigenze di rapporto dialettico all’interno della maggioranza consiliare, quantunque in assenza dal venire meno del rapporto fiduciario;
Ritenuto, anche in tale caso, che le esigenze di corretto funzionamento dell’amministrazione, ove adeguatamente motivate, potrebbero di per sé portare alla revoca dell’assessore, ma si tratta di un’evenienza non rilevante nel caso di specie, in quanto il decreto sindacale fa espresso riferimento al venire meno della fiducia del Sindaco;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti;

La revoca di assessori comunali

Ritenuto tuttavia, in ragione della peculiarità della fattispecie, che sussistono le ragioni prescritte dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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