Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18748
Massima estrapolata:
Ai fini dell’accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente.
La responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l’articolo 1337 cod. civ. in una clausola generale può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso. Nel valutare se sia applicabile la clausola generale dell’articolo 1337 cod. civ., il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattative, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto alla adempiente.
Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18748
Data udienza 28 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23922/2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempere, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e domiciliata presso quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), e domiciliata presso questi ultimi in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 2720/2017 della CORTE D’APPELLO di Milano, depositata il 8.5.2017 e notificata il 19.7.2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.5.2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) srl e la societa’ (OMISSIS) hanno trattato tra giugno e fine luglio del 2012 la stipula di un contratto di locazione di un capannone, di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) e che la (OMISSIS) avrebbe dovuto per l’appunto, prendere in locazione per se’.
Le trattative si sono interrotte il 30 luglio, quando, raggiunto che sembrava un accordo finale, la (OMISSIS) ha chiesto di rinviare la sottoscrizione a dopo le ferie, chiedendo alla (OMISSIS) di convenire, dopo tale periodo, una data utile per la firma. Ricevuta tale richiesta, la (OMISSIS) ha ritenuto che la (OMISSIS) non avesse serio interesse alla stipula, tenuto conto della necessita’ che la ovazione avesse inizio per novembre, ed ha dunque considerato interrotte le trattative per colpa della predetta.
Ha conseguentemente agito per il risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento della (OMISSIS), riconoscendo un risarcimento di circa 19 mila Euro, per l’interesse negativo leso.
La sentenza e’ stata impugnata da entrambe le parti: da (OMISSIS) che ritiene di aver diritto ad un risarcimento maggiore in quanto comprensivo di alcune spese di adattamento del bene, nel frattempo sostenute; da (OMISSIS) che invece esclude di essere responsabile della ingiustificata rottura delle trattative.
Il giudice di appello, in parziale riforma della decisione di primo (grado, ha ridotto l’importo riconosciuto nel grado precedente alla (OMISSIS), confermando dunque la responsabilita’ della (OMISSIS) nella rottura delle trattative.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la (OMISSIS), con quattro motivi, e ricorso incidentale la (OMISSIS) con un motivo.
Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La ratio della decisione impugnata e’ nell’aver ritenute, che, anche in ragione dei tempi serrati nei quali si era giunti ad un accordo (un mese e mezzo circa) la richiesta di differire a dopo le ferie – si era al 30 luglio 2012 – la sottoscrizione del contratto, ha costituito una rottura ingiustificata delle trattative da parte del conduttore. Prova ne sia che il locatore ha inteso “realisticamente” tale richiesta come una volonta’ di recesso, ed ha di conseguenza cambiato proposito.
2.- Il ricorso incidentale verte proprio su tale ratio e mira a contestare che una simile richiesta possa costituire ingiustificato recesso dalle trattative, o comunque ingiustificata rottura delle medesime.
2.1.- La ricorrente principale invece si duole del disconoscimento di alcune poste di danno, che, secondo la promittente locatrice, erano invece da risarcire, lamentando l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini della quantificazione.
2.1.2- Come e’ evidente l’esame del ricorso incidentale ha priorita’ su quello principale, in quanto investe l’an della pretesa di risarcimento, mentre quest’ultimo verte sulla quantificazione.
3.- Il ricorso incidentale e’ fondato.
Occorre tenere conto della sequenza dei fatti, che sono pressoche’ pacifici.
Va evidenziato che le trattative sono iniziate nel giugno del 2012 e proseguite per circa un mese, tanto che il 27 luglio del 2012 la (OMISSIS) (per mano del suo avvocato) ha inviato alla (OMISSIS) il testo ritenuto definitivo del contratto, chiedendo di “conoscere la data ed il luogo per la relativa sottoscrizione”.
il 30 di luglio la (OMISSIS) evidenziava “l’impossibilita’ tecnica” del presidente di addivenire alla firma del contratto quella stessa settimana, proponendo una data subito dopo le ferie estive.
Ricevuta questa risposta, il difensore della (OMISSIS) ha replicato di prendere atto che, nonostante gli sforzi “non e’ possibile provvedere alla sottoscrizione nei tempi concordati” e che la sua assistita “si riserva dunque all’esito delle determinazioni (vostre determinazioni, ndr) di rivalutare dopo le vacanze estive il proprio interesse alla locazione ed altresi’ le relative condizioni”.
Secondo il giudice di appello la richiesta della conduttrice di far slittare la sottoscrizione a dopo le ferie ha costituito una condotta contraria a correttezza e dunque una ingiustificata rottura delle trattative. Sempre secondo i giudici di merito, quella che era una richiesta di rinvio della sottoscrizione a dopo le ferie e’ stata “ragionevolmente” intesa come recesso, o come ingiustificata rottura delle trattative dalla controparte, che di conseguenza ne ha preso atto ed ha giustamente abbandonato l’affare.
La ricorrente incidentale si duole della erronea sussunzione di tale vicenda sotto l’articolo 1337 c.c., ossia si duole della interpretazione che la corte di merito ha dato di questi fatti ritenendo integrata una responsabilita’ precontrattuale.
Il motivo e’ fondato.
E’ ormai acquisito che la responsabilita’ precontrattuale non e’ limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l’articolo 1337 c.c., in una clausola generale (Cass. 24795/2008; Cass., 21255/2013) puo’ risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che puo’ rilevare anche se il contratto si e’ poi in realta’ concluso.
Si tratta dunque di una clausola generale, che va riempita di contenuto concreto dal giudice, il quale deve intanto individuare i comportamenti che le parti sono tenute a osservare per rispettare il precetto della norma. In secondo luogo, deve stabilire se il comportamento che si addebita ad una parte abbia leso l’interesse alla stipula dell’altra, facendo cosi venire meno le trattative in modo imputabile.
In questo accertamento, l’idoneita’ (ad integrare violazione del dovere di correttezza) della condotta imputata alla parte va valutata in riferimento all’interesse dell’altra, e dunque considerata alla luce del comportamento tenuto dalla controparte a fronte di quello imputato come causa della mancata stipula.
Nella fattispecie, la corte di merito ha ritenuto di attribuire alla richiesta di differimento della stipula la causa della interruzione delle trattative, senza pero’ considerare che quella richiesta non e’ stata rifiutata dal promittente locatore, che si e’ ripromesso di valutarla dopo le ferie, e senza dunque considerare che, dopo tale periodo le trattative si sono arenate senza che una delle due abbia espressamente deciso in tal senso.
Difetta dunque nell’accertamento della corte di merito la valutazione dell’incidenza che quella richiesta di differimento ha avuto sull’interesse del creditore a stipulare comunque, alla luce della condotta tenuta dallo stesso locatore, e dunque la valutazione se tale interesse sia stato pregiudicato, causando una ingiustificata interruzione delle trattative, oppure se, per la natura, i tempi ed il contesto della richiesta di differimento, quest’ultima non e’ stata tale da potersi considerare contraria ai doveri che s impongono alla parte nelle trattative avuto riguardo all’interesse della controparte, ed atteso il comportamento tenuto da quest’ultima, di riserva di una decisione a dopo il periodo feriale.
La decisione va dunque cassata con rinvio alla corte di merito, in diversa composizione, alla quale si enuncia il principio di diritto secondo cui nel valutare se sia applicabile la clausola generale dell’articolo 1337 c.c., il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresi’ considerare l’idoneita’ di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattive, valutazione nella quale non si puo’ prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply