Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 maggio 2021| n. 18677.
La qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta.
Concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato che, quale consulente di una società, era stato l’ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici).
Sentenza|12 maggio 2021| n. 18677. La qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta
Data udienza 8 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: La qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta – Reati di bancarotta fraudolenta – Bancarotta patrimoniale e documentale – Qualificazione giuridica del fatto – Condotte – Distrazione di beni ed attività – Cessione di ramo d’azienda – Sottrazione scritture contabili – Qualifica di amministratore di fatto – Responsabilità per concorso dell’extraneus
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo;
IL PG SI RIPORTA ALLA REQUISITORI IN ATTI;
udito il difensore:
L’AVVOCATO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.
La qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo amministratore di diritto, e dopo Agosto 2003, di fatto, il secondo socio della omonima srl fallita e di (OMISSIS) srl ed il terzo consulente della societa’, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni e delle attivita’ aziendali realizzata tramite cessione di ramo d’azienda in favore della srl (OMISSIS), riconducibile agli stessi (OMISSIS), e tramite la fusione per incorporazione della (OMISSIS) srl, amministrata da (OMISSIS), nonche’ per bancarotta fraudolenta documentale, consistita nella sottrazione delle scritture contabili.
La bancarotta distrattiva patrimoniale e’ stata ritenuta poiche’ – secondo l’impostazione accusatoria convalidata dai Giudici del merito – con la cessione di ramo d’azienda si sarebbe spogliata la fallita di ogni attivita’, compresi l’avviamento ed un contratto con (OMISSIS) del valore di 1.300mila Euro, con accollo da parte della cessionaria dei soli debiti verso fornitori e banche mentre a carico della cedente restavano gli ingenti debiti per oltre 400mi1a Euro verso l’Erario; il corrispettivo della cessione era determinato dalle parti in poco piu’ di 12mila Euro, prezzo definito vile in imputazione e cosi’ ritenuto dai Giudici del merito. Con la diversa operazione di fusione per incorporazione la fallita avrebbe assunto il passivo di (OMISSIS) srl, pari ad oltre 650 mila Euro, presentando la incorporata un attivo di poco piu’ di 15 mila Euro. La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante e rideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari. Epoca del fallimento: Novembre 2007.
1.Hanno presentato ricorso gli imputati (OMISSIS) tramite il comune difensore di fiducia che, con il primo motivo, hanno lamentato la manifesta illogicita’ di motivazione riguardo alla ritenuta condotta distrattiva. La Corte avrebbe confermato la responsabilita’ dei giudicabili senza tener conto delle deduzioni presentate in appello circa l’effettivo valore del contratto con (OMISSIS) pari a 300mi1a Euro e non alla cifra ritenuta di 1.300mila Euro; in proposito vi erano le dichiarazioni degli imputati e la Corte, qualora avesse nutrito dubbi,avrebbe dovuto nominare un perito ex articolo 603 c.p.p., per operare la stima dell’azienda ceduta, elemento indispensabile per l’accertamento dei fatti e delle responsabilita’.
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2.Nel secondo motivo ci si e’ doluti della motivazione mancante ed illogica quanto alla confermata bancarotta per dissipazione in relazione alla fusione con (OMISSIS) srl. I Giudici di appello non avrebbero dato risposte alle doglianze difensive ed avevano ritenuto sufficiente ad integrare il delitto l’assenza di vantaggi economici per la societa’, soluzione criticata dalla difesa per il suo disallineamento con la citata giurisprudenza di questa stessa Sezione, secondo la quale ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta per dissipazione occorre la concreta pericolosita’ della condotta dissipativa per le ragioni dei creditori
3.Tramite il terzo motivo e’ stato dedotto il vizio di manifesta illogicita’, quanto alla bancarotta documentale, poiche’ la motivazione sarebbe fondata sulla comparazione tra la dichiarazione notarile, priva di data, di consegna delle scritture contabili a (OMISSIS) – in imputazione prestanome degli (OMISSIS) – con attivita’ presuntivamente avvenute in una data determinata.
4. Col quarto motivo si e’ censurata l’illogicita’ di motivazione quanto alla ritenuta qualita’ di amministratore di fatto di (OMISSIS), sulla base di dichiarazioni decisamente generiche.
5. Nel quinto motivo ci si e’ lamentati dell’eccessivita’ della pena irrogata agli imputati.
6. Ha presentato ricorso l’imputato (OMISSIS), tramite il difensore fiduciario, che ha ripercorso l’iter processuale del primo e secondo grado di giudizio ed ha riportato estesamente i motivi di appello.
Dopo tale prolungata premessa, col primo motivo di ricorso si e’ dedotta la mancanza ed illogicita’ di motivazione riguardo alla presenza dell’elemento soggettivo del reato, anche ai fini del concorso nel reato di bancarotta, in considerazione della qualita’ di extraneus del giudicabile e della ritenuta qualita’ di ideatore e stratega del disegno spoliativo delle risorse e delle attivita’ della fallita; la Corte territoriale avrebbe ignorato le doglianze circa l’inconsapevolezza da parte di (OMISSIS) delle finalita’ illecite degli amministratori, dimostrata – a parere della difesa – dalla mancata conoscenza di dati oggettivi, e non solo di bilancio, inerenti le attivita’ patrimoniali e gli affari della societa’. In proposito la difesa – tramite la riproduzione per intero nell’atto di ricorso della memoria presentata in appello – ha segnalato che l’entita’ del debito tributario, che nel 2007 era stata causa della richiesta di fallimento da parte della Procura della Repubblica, non era conosciuta dall’imputato quando, nel 2003 aveva condotto le operazioni societarie oggetto dell’imputazione. Nel giudizio di appello era stata chiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire il documento camerale circa la situazione societaria ad Ottobre 2003 ma la richiesta era stata ignorata, derivandone l’attuale doglianza di mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera d).
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6.1 Per altro verso e’ censurata la motivazione quanto alla confermata natura distrattiva dell’operazione di fusione per incorporazione, assumendosi dalla difesa che i debiti gravanti su (OMISSIS), che la fallita si era addossata, erano contratti con la stessa societa’ fallita e verso i soci (OMISSIS), presenti in entrambe le compagini, come da documentazione allegata alla memoria depositata in appello; si tratterebbe, pertanto, di lecite operazioni infragruppo con benefici indiretti sulla societa’ poi fallita.
7.Col secondo motivo e’ stata dedotta la violazione di legge con riguardo alla fattispecie di bancarotta documentale, argomentando la difesa nuovamente sull’inconsapevolezza della reale situazione debitoria verso l’Erario da parte del giudicabile; si sottolinea sul punto che dall’estratto di ruolo relativo alla societa’ era emerso che tutte le cartelle esattoriali erano state notificate dal 2004 al 2008, quindi in epoca distante nel tempo dalle operazioni incriminate, a conferma dell’inconsapevolezza da parte dell’attuale ricorrente, semplice consulente della societa’, della situazione debitoria al momento delle negoziazioni. Nella memoria inglobata nell’atto di ricorso la difesa confuta fin nel dettaglio il merito delle due operazioni oggetto di imputazione e sottolinea, richiamando la limitata funzione svolta dal giudicabile e la sua qualita’ di extraneus, che egli non era mai stato depositario delle scritture e che la Corte non avrebbe dimostrato la presenza del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie di sottrazione delle scritture contabili.
8. Col terzo motivo si e’ censurata la violazione di legge penale per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
In data 21.1.2021 e’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS) a firma del difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS), con la quale sono stati ripresi gli argomenti critici sviluppati circa le fattispecie di bancarotta distrattiva.
All’odierna udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, dr.ssa Picardi, ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi, richiamando, altresi’, la requisitoria depositata in via telematica.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Le doglianze rappresentate dai ricorrenti sono, in linea generale, ripetitive ed attinenti al pieno merito del ragionamento probatorio reso dai Giudici romani, che si presenta privo di lacune o incongruenze motivazionali e corretto in diritto. Le censure, pur articolate nei diversi profili sintetizzati nella esposizione dei motivi di ricorso racchiusa nel ritenuto in fatto, possono essere trattate unitariamente, poiche’ in definitiva entrambe rivolte verso la ricostruzione fattuale operata nelle due sentenze di merito delle operazioni giudicate distrattive e dissipative, con argomenti analoghi per entrambi gli imputati.
2.Le deduzioni difensive riguardo alla confermata responsabilita’ degli attuali ricorrenti quanto alla bancarotta distrattiva mediante cessione del ramo di azienda sono incentrate sul valore del contratto con (OMISSIS), che sarebbe di molto inferiore a quanto ritenuto nelle sentenze di merito per gli (OMISSIS), e sull’entita’ del debito tributario ignorata da (OMISSIS) ma non hanno la necessaria relazione critica con la completa spiegazione data in proposito – alle pagine da 5 a 9 del testo – dalla Corte romana.
2.1 Per quanto attiene la cessione di ramo d’azienda in favore della srl (OMISSIS), pacificamente riconducibile agli stessi imputati, deve premettersi il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte, secondo il quale nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalita’ distrattiva perseguita dagli agenti, anche l’esercizio di facolta’ legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento (nel caso di specie nel diritto d’iniziativa economica di cui all’articolo 41 Cost.), puo’ costituire uno strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori o frodarli, in quanto la liceita’ di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito puo’ essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sui diritti del ceto creditorio. In tal senso: Sez. 5, Sentenza n. 15803 del 27/11/2019 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279089; Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018 Ud. (dep. 20/07/2018) rv. 273644; Sez. 5, Sentenza n. 24024 del 01/04/2015 Cc. (dep. 04/06/2015) Rv. 263943, tutte rese in casi, in sostanza sovrapponibili al presente per le connotazioni fattuali, in cui la cessione di un ramo di un’azienda in stato prefallimentare, aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente.
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2.2 Al lume del principio suindicato la motivazione della Corte territoriale risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiche’ la natura distrattiva dell’intera negoziazione e’ stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralita’ di elementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruita’ le ragioni della decisione. Si e’, in primis, osservato che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto l’intera attivita’ aziendale di (OMISSIS) alla srl (OMISSIS), costituita appena quattro mesi prima della stipula dello stesso, societa’ avente medesima sede della cedente e la cui amministratrice era (OMISSIS), moglie di (OMISSIS); si e’ riportata la clausola contrattuale per la quale la cedente solleva la controparte da ogni onere fiscale e tributario, accollandosi quest’ultima solo i debiti verso banche e fornitori, necessariamente da onorare al fine perseguito di continuare l’attivita’ imprenditoriale tramite un diverso soggetto giuridico. Quanto alla cessione di debiti per circa 240mi1a Euro – argomento sul quale insiste ancora in questa fase la difesa (OMISSIS) – i Giudici del merito hanno osservato che l’indicazione di tali debiti era del tutto generica, a differenza dei debiti verso banche e fornitori, specificamente indicati, e ne hanno tratto la logica conseguenza – nel ricostruito quadro probatorio – che si trattava di una voce fittizia allo scopo di dare qualche coerenza con l’operazione al vile corrispettivo,poco piu’ di 12mila Euro, stabilito nell’atto.
2.3 Il richiamo al principio di solidarieta’ passiva tra cedente e cessionario Decreto Legislativo n. 492 del 1997, ex articolo 14, – qui riproposto dalla difesa (OMISSIS) – e’ stato correttamente confutato in relazione allo stesso dato normativo, secondo il quale la solidarieta’ e’ sussidiaria ed oggettiva, nel senso che l’eventuale escussione del debitore (OMISSIS) era subordinata a quella preventiva di (OMISSIS) e nei limiti del valore dell’azienda ceduta, come gia’ visto indicato nell’atto nella esigua cifra di 12mila Euro; si e’ aggiunto che di fatto l’Erario aveva agito esclusivamente nei confronti della (OMISSIS) srl, insinuandosi al passivo fallimentare, cosi’ realizzandosi compiutamente il disegno spoliativo della societa’ e la frode ai creditori, essendo sparita in sostanza, attraverso la cessione di ramo di azienda, l’intera attivita’ di (OMISSIS) ma non l’ingente debito erariale.
2.4 Sul punto dei debiti relativi all’azienda ceduta questa stessa Sezione ha gia’ avuto modo di affermare che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, non assumendo rilievo, al riguardo, il dettato dell’articolo 2560 c.c., comma 2, in ordine alla responsabilita’ dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, poiche’ tale garanzia costituisce un “post factu m” della gia’ consumata distrazione. Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018 Ud. (dep. 20/07/2018) Rv. 273644.
3. Quanto alla censura proposta dal solo (OMISSIS) circa la qualita’ di amministratore di fatto della fallita se ne deve rilevare il carattere generico della formulazione, che non adduce specifiche censure alle congrue argomentazioni svolte – alla pagina otto – nella sentenza impugnata, fondate sulle stesse dichiarazioni dell’imputato. Facendo leva su di esse la Corte romana ha ritenuto dimostrata la consapevole sua partecipazione alla scelta di cedere l’azienda ad (OMISSIS), con il fine di semplificare la complessiva situazione societaria, valutando tale opzione essenziale per la stessa vita societaria e, quindi, sicuramente inquadrabile nelle tipiche attivita’ di amministrazione della stessa; si sono, inoltre, valorizzati i dati obbiettivi per i quali gli amministratori di (OMISSIS), la good company derivata dalla cessione, furono dapprima la moglie poi la figlia di (OMISSIS) e da ultimo lui stesso. I predetti elementi fattuali, nella complessiva ricostruzione delle vicende distrattive, valutati razionalmente in modo tra loro coordinato, sono stati giudicati idonei a confermare il giudizio circa l’esercizio di attivita’ gestorie di carattere direttivo da parte dell’imputato all’interno della societa’ fallita, sulla cui sorte ebbe in definitiva anch’egli una parola determinante.
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3.1La motivazione e’ del tutto coerente con la giurisprudenza di questa stessa Sezione formatasi negli anni, secondo la quale ai fini della qualifica di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico dell’agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017) Rv. 269101. Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013) Rv. 256534.
4. Quanto alla tesi dell’ignoranza della reale situazione debitoria della societa’ fallita verso l’Erario, da cui la difesa (OMISSIS) pretende di far derivare la mancanza di dolo del delitto di bancarotta distrattiva, in considerazione della lontananza nel tempo tra l’operazione negoziale, del 2003, ed il fallimento dichiarato nel 2007, e tenuto conto della qualita’ di consulente, quindi extraneus rispetto agli amministratori, si tratta di una prospettazione che, in primis, si incentra su uno solo dei passaggi motivazionali sviluppati dai Giudici del merito per affermare la responsabilita’ dell’imputato, senza occuparsi di elevare specifiche censure al complessivo impianto a sua giustificazione.
4.1 Infatti, nell’ampio e adeguato percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale, si fa riferimento alla cospicua serie di elementi di prova che sono stati indicati e logicamente ponderati, concludendosi che (OMISSIS) era stato l’ideatore ed organizzatore delle due operazioni negoziali oggetto di incriminazione. In proposito sono stati rappresentati analiticamente – alle pagine 12 e 13 della sentenza – tutti i dati gravanti a carico dell’imputato, dimostrativi della gestione diretta da parte sua dei contatti con lo studio notarile scozzese, del quale egli fu unico interlocutore, presso il quale furono firmati gli atti negoziali di entrambe le operazioni illecite, di cui l’imputato predispose anche il contenuto mentre in seguito gesti’
la definizione dei rapporti economici;e’ stata valutata la sua significativa presenza a fianco degli (OMISSIS) nell’occasione in cui si recarono presso lo studio del commercialista (OMISSIS), come da questi dichiarato, allo scopo di redigere atti inerenti le societa’ dei coimputati; infine, e’ stata sottolineata la valenza probante della presenza di sua moglie quale procuratrice speciale dell’amministratrice della cessionaria (OMISSIS), (OMISSIS), a sua volta moglie di (OMISSIS) al momento della stipula del contratto di cessione. In definitiva, alla luce delle condivisibili osservazioni dei Giudici di merito, a (OMISSIS) sembra ben attagliarsi la definizione di consigliere fraudolento, riportata nell’atto di ricorso, ovviamente solo allo scopo di negarla. Ed all’interno del suindicato ordito motivazionale vanno esaminate le censure avanzate nell’attuale impugnazione incentrate – come gia’ detto – in fatto, sulla dedotta ignoranza della reale situazione debitoria verso l’Erario e dei disegni distrattivi degli (OMISSIS) ed, in diritto, sulla qualita’ di extraneus del ricorrente rispetto alle figure degli amministratori, soggetti tipici dei delitti di cui si discute.
4.2 Sul punto la sentenza impugnata ha esattamente argomentato che, secondo la relazione del curatore, il pesante debito erariale si era formato negli anni immediatamente precedenti le operazioni di spoliazione,cessione di azienda ed incorporazione di (OMISSIS) srl, intraprese tra il 2003 ed il 2004, e, pertanto, seppure le cartelle esattoriali erano state notificate agli imputati dopo la cessione dell’azienda, gli amministratori erano perfettamente a conoscenza dei debiti contratti con l’amministrazione statale, poiche’ negli anni addietro non avevano pagato quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. L’osservazione vale, ovviamente, per coloro che hanno rivestito la veste giuridica di amministratori di diritto e di fatto ma in egual misura e’ valida verso (OMISSIS) che – come congruamente dimostrato nella fase di merito – pur essendo estraneo a cariche formali o di fatto nella gestione societaria fu da essi investito del compito di semplificare la situazione societaria (per ripetere la edulcorata espressione usata dagli imputati) e far ripartire da capo l’attivita’ tramite la good company (OMISSIS); finalita’ raggiunta anche tramite la fusione per incorporazione di (OMISSIS) srl, essendo diventato in tal modo il consulente (OMISSIS) anche su incarico degli (OMISSIS) l’ideatore delle complesse iniziative illecite di dismissione del patrimonio della societa’ fallita.
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4.3 La ratio decidendi esposta in motivazione e’ coerente con lâEuroËœesegesi di questa Corte in tema di responsabilita’ dell’extraneus nei delitti di bancarotta fraudolenta. Si e’ piu’ volte affermato che il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una societa’ in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attivita’ diretta a garantire l’impunita’ o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso concorre in qualita’ di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267724. Sez. 5, Sentenza n. 49472 del 09/10/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257566.
5. Le critiche alla ritenuta finalita’ distrattiva/dissipativa attribuita alla fusione per incorporazione di (OMISSIS) srl, sviluppate sul piano giuridico dalla difesa (OMISSIS) e sul piano del vizio motivazionale dalla difesa (OMISSIS) non sono condivisibili.
5.1 La giustificazione data dai Giudici di appello in proposito, che hanno ritenuto di convalidare la qualificazione della fusione come condotta dissipativa, in considerazione dell’ingente debito verso l’Erario gravante sulla incorporata e del suo esiguo attivo, non e’ inficiata – come si vedra’ – dalla censure difensive ed e’ coerente con i principi piu’ volte espressi da questa Corte regolatrice in tema di bancarotta dissipativa. La giurisprudenza di legittimita’, infatti, si e’ gia’ espressa, ed anche di recente, nel senso che la caratteristica della fattispecie in parola e’ l’estraneita’ delle operazioni al perseguimento dello scopo sociale e delle esigenze dell’impresa,nonche’ la consapevolezza dell’agente di muoversi allo scopo di diminuire il patrimonio aziendale. In tal senso:Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251218 Sez. 5, Sentenza n. 38707 del 03/05/2019 Ud. (dep. 19/09/2019)Rv. 277318;Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 15/10/2020 Ud. (dep. 25/02/2021) Rv. 280550.
5.2 In fatto va osservato che la deduzione difensiva (OMISSIS) non fa che ripetere l’argomento per il quale il debito a carico di (OMISSIS) srl sarebbe verso il socio, che nella visione della difesa e’ individuabile nella medesima srl (OMISSIS). La prospettazione, tuttavia, non si confronta in alcun modo con la spiegazione data dai Giudici di appello, secondo la quale la gran parte dei debiti era invece, anche in questo caso, verso l’Erario (Inps e Camera di Commercio), ne’ tiene in conto i ricordati principi di diritto, avendo la Corte romana posto in evidenza che, anche in questo caso, la finalita’ dell’iniziativa era quella di addossare alla societa’ moritura ulteriori debiti senza alcuna contropartita, trattandosi comunque di un’operazione del tutto distonica rispetto alle esigenze dell’impresa ed estranea ai suoi interessi.
6. Le censure sviluppate quanto alla conferma di responsabilita’ riguardo alla bancarotta documentale sono del tutto generiche, rasentando l’incomprensibilita’ quella formulata nell’interesse degli (OMISSIS); la doglianza della difesa (OMISSIS) si incentra nuovamente sulla pretesa inconsapevolezza della reale situazione debitoria verso l’Erario, la cui scarsa consistenza critica e’ gia’ stata oggetto di valutazione. L’atto di ricorso inoltre, propone, tramite la riproduzione della memoria gia’ presentata in appello – tecnica redazionale gia’ censurata per genericita’ da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014 Ud. dep. 29/05/2015 Rv. 263601) – inammissibili deduzioni confutative relative al merito della struttura motivazionale, e rappresentative di punti di vista alternativi dell’interpretazione e della valutazione dei documenti di riferimento, come tali non proponibili in questa sede di legittimita’.
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6.1 A fronte della inidoneita’ critica delle doglianze espresse dai ricorrenti, e’ necessario e sufficiente osservare che la giustificazione data dai Giudici del merito in tema di bancarotta
fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili e’ priva di ogni illogicita’, avendo evidenziato
una pluralita’ di dati dall’inequivocabile significato di integrazione della prova di responsabilita’. Sono stati, infatti, apprezzati unitariamente i dati probatori della mancanza delle scritture, non rinvenute dal curatore, e della falsita’ del verbale di consegna delle scritture stesse ad (OMISSIS), pacificamente prestanome degli (OMISSIS), a causa della assenza di data e firme sullo stesso e, per di piu’ infirmato nella veridicita’ dalla ricostruzione delle vicende di consegna dei documenti operata dal teste (OMISSIS).
6.2 Inoltre, l’argomento reiterato della estraneita’ di (OMISSIS) ai disegni distrattivi dei coimputati, che implicherebbe la mancanza di consapevolezza circa la predisposta sparizione delle scritture contabili, entra in rotta di collisione, senza, peraltro, occuparsi di confutarne le congrue argomentazioni, con l’articolata e penetrante motivazione che ha mostrato adeguatamente la qualita’ di vero e proprio consigliere fraudolento degli (OMISSIS) in capo al giudicabile, essendo l’ideatore delle due operazioni negoziali distrattive incriminate, al cui pieno buon esito era funzionale la sottrazione delle scritture contabili.
7. Infine, del pari inammissibili appaiono le censure relative al trattamento sanzionatorio, avendo la difesa (OMISSIS) lamentato l’eccessivita’ della pena e la difesa (OMISSIS), peraltro del tutto genericamente, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante dei piu’ fatti di bancarotta L. Fall., ex articolo 219. La Corte romana, dopo aver ridotto la pena inflitta dal Tribunale, giudicata eccessiva, ha fornito una corretta, adeguata ed in nulla arbitraria motivazione sul punto, spiegando che non poteva attestarsi sui limiti edittali minimi, in quanto le condotte erano gravi ed intenso il dolo e valutando di non poter ponderare le riconosciute attenuanti ex articolo 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza a causa dell’entita’ del danno procurato e della gravita’ dei fatti.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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