La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 luglio 2020, n. 22043.

 

La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all’art. 614 cod. pen. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem”, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.

Sentenza 23 luglio 2020, n. 22043

Data udienza 30 giugno 2020

Tag – parola chiave: Misura di sicurezza – Ricovero presso REMS – Violazione di domicilio – Stalking – Assoluzione – Ne bis in idem – Art. 649 c.p. – Sentenza di illegittimità costituzionale n.200/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata emessa il 15 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Roma ed ha confermato la decisione del Tribunale della Capitale che – all’esito di rito abbreviato – aveva assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 614 c.p. ai danni di (OMISSIS), per essere totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, applicandogli la misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S. per la durata non inferiore a due anni.
2. Ricorre avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell’imputato, affidandosi ad un unico motivo, con cui deduce violazione dell’articolo 649 cod. proc. pen.. Assume la parte che il (OMISSIS) era stato gia’ sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, venendo del pari assolto per vizio totale di mente, con applicazione della misura di sicurezza del ricovero presso una R.E.M.S. Piu’ precisamente, (OMISSIS) era stato processato per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. ai danni di alcuni vicini di casa – tra cui l’odierna persona offesa (OMISSIS) – e la violazione di domicilio ai danni di quest’ultima era proprio una delle condotte moleste che gli veniva addebitata in quel processo.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha ravvisato la medesimezza del fatto – secondo il paradigma di Corte Cost. n. 200 del 2016, come ricostruito da un recente precedente di questa Sezione – ritenendo che la condotta oggi contestata all’imputato sia interamente ricompresa in quella oggetto del procedimento n. 18169 del 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato perche’ – pur a fronte della pronunzia assolutoria definitiva nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. ai danni, anche, della medesima persona offesa – non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 649 c.p.p. invocato dal ricorrente.
2. Un’importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 649 c.p.p. per contrasto con l’articolo 117 Cost., comma 1, in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui “Nessuno puo’ essere perseguito o condannato pena/mente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale e’ gia’ stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”). In particolare, la disposizione del nostro codice di rito e’ stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato gia’ giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale.
2.1. Nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalita’ rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all’interprete quale debba essere il percorso di verifica dell’identita’ del “fatto” che puo’ condurre alla sentenza di improcedibilita’ ex articolo 649 c.p.p.. A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, e’ “l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione e’ condotta secondo criteri normativi”; criteri normativi – opina il Giudice delle leggi – che ricomprendono non solo l’azione o l’omissione, ma anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l’evento naturalistico che ne e’ conseguito, ovvero la modificazione della realta’ indotta dal comportamento dell’agente, secondo una dimensione empirica, cosi’ come accertata nel primo giudizio. Tale concetto – ha ricordato la Consulta – non e’ estraneo all’esegesi della Corte di cassazione sull’articolo 649 codice di rito (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), laddove si sono valorizzati, quali indicatori dellemedesimezza del fatto richiesta dal legislatore, tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non gia’ la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilita’ fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore. Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato “secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento”, ma, a smentire la possibile riemersione dell’idem legale, “ad avere carattere giuridico e’ la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete e’ tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto” (in termini e per un’ampia ricostruzione del tema, cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, in motivazione, nonche’ Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna e altri, Rv. 270387).
2.2. Ne’ la soluzione del quesito circa la possibilita’ di concorso formale tra i due reati – gli atti persecutori e la violazione di domicilio – ha implicazioni, in un senso o in un altro, sulla soluzione della quaestio iuris posta dal ricorrente.
La Consulta, infatti, nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 649 c.p.p., ha escluso che la possibilita’ astratta che due fattispecie, commesse con un’unica azione od omissione, concorrano tra loro consenta di prescindere dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l’imputato gia’ condannato per il primo reato (ripudiando cosi’ il diritto vivente fino ad allora emerso dalla giurisprudenza di questa Corte).
A questo proposito, la Corte Costituzionale ha pero’ anche escluso che vi siano implicazioni a contrario, nel senso che, ogni qualvolta vi sia concorso formale tra due reati, automaticamente vi sia medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem.
Cio’, d’altra parte, e’ la logica conseguenza della diversita’ di piani su cui si collocano le valutazioni a farsi in punto di concorso formale e di idem factum, dal momento che lo Stato puo’ ben scegliere di far confluire sulla medesima condotta due fattispecie penali senza che si violi la garanzia individuale del divieto di bis in idem, “che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia gia’ stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo” (cosi’ la Consulta). Sostiene, ancora, la Corte Costituzionale che “In definitiva l’esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda e’ un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’articolo 649 c.p.p., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformita’ costituzionale, e l’ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perche’ e’ permesso, ma non e’ prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull’applicabilita’ del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico”.
2.3. In definitiva, quindi, per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra la prima contestazione, per come si e’ sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, secondo una prospettiva concreta e non legata alla struttura delle fattispecie ma pur sempre inquadrando gli accadimenti storici secondo la “griglia” “condotta-nesso causale-evento”; nell’effettuare detta operazione, si deve tuttavia prescindere dalla risoluzione dell’ulteriore interrogativo – estraneo al tema del bis in idem processuale in chiave convenzionale – se tra i due reati, lo stalking e la violazione di domicilio, possa esservi concorso formale.
3. Sulla base di queste considerazioni occorre, dunque, sottoporre il fatto gia’ giudicato a carico del (OMISSIS) e quello sub iudice ad una verifica comparativa onde scrutinarne la medesimezza sotto il profilo dell’anzidetta triade “condotta, nesso causale ed evento”.
3.1. Ebbene, e’ gia’ a proposito del primo aspetto che si apprezza l’assenza dei caratteri dell’idem factum che imporrebbero la pronunzia ex articolo 649 c.p.p., laddove la condotta stessa dello stalking e’ diversa, in quanto integrata da comportamenti ulteriori che prescindono dalla mera violazione del domicilio della vittima; nella sentenza gia’ definitiva, infatti, si dava atto anche di molestie perpetrate in passato dal (OMISSIS) ai danni della (OMISSIS) (cosi’ come nel capo di imputazione si legge che l’imputato guardava costantemente la persona offesa con aria minacciosa) e che, in occasione degli accessi abusivi presso l’abitazione della predetta, l’imputato aveva compiuto ulteriori atti invasivi, quali l’utilizzo dei servizi della casa – che era stata sporcata e messa in disordine -, l’apposizione di una scritta su di un lenzuolo e la sottrazione di un indumento del compagno della donna. L’esistenza, quindi, di una significativa porzione di condotta ulteriore rispetto a quella funzionale alla violazione di domicilio appare dirimente ai fini della risoluzione della quaestio iuris posta dal ricorrente, anche a voler trascurare il fatto che, nella sentenza definitiva, la contestazione e la motivazione fanno riferimento a due accessi distinti nell’abitazione della vittima, mentre, nella pronunzia sub iudice, riguardando contestazione e motivazione, l’accesso pare essere unico e prolungato.
3.2. Ma la diversita’ tra i due “fatti” si apprezza anche da un altro punto di vista.
Il Collegio osserva, infatti, che, come evincibile dalla lettura della pronunzia definitiva, la condotta dell’imputato accertata nel processo per stalking ha determinato, con rapporto causa-effetto con la condotta perpetrata ai danni della vittima, l’effetto di indurre nella (OMISSIS) uno stato di ansia e di paura, il timore di rientrare nella propria abitazione e la paura per l’incolumita’ propria e del proprio compagno, che sono poi gli eventi naturalistici che contribuiscono a configurare la fattispecie ex articolo 612-bis c.p. e senza i quali il reato non e’ integrato. Tali eventi, con tutta evidenza, non integrano il “fatto” di violazione di domicilio sub iudice, che si e’ invece sostanziato solo nell’introduzione dell’imputato, invito domino, nel domicilio altrui, che e’, quindi, l’unico segmento comportamentale da riguardare nella verifica circa la medesimezza denunziata dal ricorrente.
4. Sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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