segue pagina antecedente
[…]
3. Infine, non c’e’ dubbio, poi, che la valutazione del carattere pedopornografico del materiale competa al giudice. A tale riguardo la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che non potessero esservi dubbi di sorta in ordine al fatto che l’imputato avesse realizzato materiale pedopornografico in cui erano protagoniste le minori (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentate nell’atto di consumare rapporti sessuali con uomini adulti mediante inserimento del loro volto su corpi di donne adulte cosi’ da risultare immagini di qualita’ tale da far apparire come vere situazioni complessivamente non reali (cfr. pag. 4).
4. Il secondo motivo di ricorso e’ parimenti infondato. La sentenza impugnata ha argomentato che l’imputato aveva prodotto un quantitativo ingente di foto che ritraevano giovani ragazze nel compimento di attivita’ sessuali esplicite e che era risultato provato che l’imputato aveva allestito un vero e proprio circuito di produzioni di immagini pedopornografiche, avendo anche a disposizione di materiale hardware e software per la realizzazione, da cui il concreto pericolo di diffusione, risultando poi anche l’effettiva diffusione di due immagini che ritraevano la minore (OMISSIS).
Trattasi di argomentazioni condivisibili e immuni va vizi logici e corrette in diritto in linea con la recente giurisprudenza di legittimita’ secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di pornografica minorile, e anche di quella virtuale e’ necessario che la condotta abbia consistenza tale da concretizzare un pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, (Sez. 3, n. 37835 del 29/03/2017, D., Rv 270906), ipotesi esclusa dalla circostanza che l’imputato agiva dietro richieste delle minori per la realizzazione di un servizio fotografico destinato evidentemente alla diffusione e dalla circostanza che due fotografie erano state inviate tramite WhatsApp alla minore stessa.
5. Il terzo motivo di ricorso e’ generico e, per altro verso, manifestamente infondato.
Di carattere generico e’ la censura in punto trattamento sanzionatorio e in ordine al diniego delle circostanze di cui all’articolo 62-bis c.p. che il ricorrente “avrebbe meritato”, omettendo la corte territoriale di valutare l’occasionalita’ della condotta e l’incensuratezza. A tacer d’altro che non si e’ trattata di condotta episodica essendo stata accertata la produzione di un ingente quantitativo di immagini pornografiche ritraenti minori, la Corte d’appello ha ritenuto di non poter rivisitare il trattamento sanzionatorio tenuto conto della gravita’ dei fatti e dell’assenza di elementi positivi di valutazione, motivazione a fronte della quale il ricorrente adduce censure prive di specificita’.
In ogni caso, come questa Corte ha piu’ volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), elementi che neppure in ricorrente allega non potendo valere, a seguito della modifica dell’articolo 62-bis c.p. ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, la mera assenza di precedenti penali che da sola non puo’ giustificare il riconoscimento delle menzionate attenuanti.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato deve, altresi’, essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Leave a Reply