la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22311.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22311

Data udienza 1 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Locazione ad uso commerciale – Risoluzione del contratto per inadempimento – Mancato versamento dei ratei di locazione – Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. – Aspecificità delle doglianze – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25419-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2725/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
Rilevato
che:
con sentenza resa in data 27/6/2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione commerciale intercorso tra gli attori, in qualita’ di locatori, e la (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di conduttrice, per inadempimento di quest’ultima, essendosi la stessa sottratta al pagamento del rateo corrispondente a tre mensilita’ del canone di locazione relativo agli ultimi mesi dell’anno 2016;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, pur non potendosi applicare nella specie l’articolo 1456 c.c. (come erroneamente ritenuto dal primo giudice), non avendo gli attori mai invocato l’operativita’ della clausola risolutiva espressa originariamente convenuta tra le parti, l’ordinaria domanda di risoluzione contrattuale ex articolo 1453 c.c. (ritualmente riproposta in sede di appello dai locatori a sensi dell’articolo 346 c.p.c.) doveva ritenersi in ogni caso fondata, tenuto conto dell’oggettiva gravita’ dell’inadempimento contestato a carico della societa’ conduttrice;
avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), resistono con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la societa’ ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 346 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la risoluzione ex articolo 1453 c.c., del contratto di locazione dedotto in giudizio, non avendo i locatori mai ritualmente riproposto detta domanda in sede d’appello, essendosi unicamente limitati a invocare la conferma della sentenza di primo grado con la quale il primo giudice aveva accertato l’avvenuta risoluzione ipso iure del ridetto contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.;
il motivo e’ manifestamente infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui richiamato e confermato al fine di assicurarne continuita’), in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volonta’ di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 – 01);
tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev’essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 – 01, citt.);
cio’ posto, e’ appena il caso di rilevare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia espressamente rilevato l’avvenuta chiara ed inequivoca manifestazione, da parte degli appellati, della volonta’ di riproporre la domanda di risoluzione contrattuale ordinaria ex articolo 1453 c.c., in sede di appello, sottolineandone l’avvenuta indicazione formale alla pag. 5 dell’atto di costituzione in appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), individuando in tale specifica forma l’inequivoca intenzione degli appellanti di riaprire la discussione in sede di appello e di sollecitare l’eventuale decisione su detta domanda;
con il secondo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato in termini di ‘gravita” (o di ‘non scarsa importanza’), ai sensi dell’articolo 1455 c.c., l’inadempimento contestato a carico della societa’ conduttrice, da tale premessa giungendo all’erronea pronuncia della risoluzione contrattuale impugnata in questa sede;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilita’ contrattuale, la valutazione della gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 – 01);
nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente considerato l’entita’ dell’inadempimento contestato a carico della societa’ conduttrice, evidenziando come, alla data della notificazione dell’intimazione di sfratto, la morosita’ persistesse in misura proporzionalmente rilevante, per importi corrispondenti a due mensilita’ di canone, con un ritardo gia’ scaduto da oltre 40 giorni, e pertanto oltre i limiti che, nelle locazioni abitative, giustificano la valutazione ex lege di gravita’ dell’inadempimento (tenendo conto che, in materia di locazione per uso diverso da quello di abitazione, il criterio di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 5, puo’ essere tenuto in considerazione quale parametro per la valutazione della gravita’ dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 1455 c.c.: cfr., da ultimo, Sez. 3 -, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019, Rv. 656228 – 01), considerando, infine, che la societa’ conduttrice era gia’ in corso in ritardi nel pagamento dei canoni;
si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla societa’ ricorrente;
con il terzo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 92 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la ricorrente all’integrale rimborso delle spese di lite (e al pagamento del ‘doppio contributo’), senza considerare che l’impugnazione proposta in appello non era stata respinta nella sua interezza;
il motivo e’ manifestamente infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;
cio’ posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) o delle altre cause legittimanti;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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