La possibilità per l’imprenditore di difendersi personalmente senza la difesa tecnica nel procedimento prefallimentare rafforza l’obbligo di metterlo in condizioni di spiegare le proprie ragioni

Consiglio di Stato, sezione terza civile, Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20957.

La massima estrapolata:

La possibilità per l’imprenditore di difendersi personalmente senza la difesa tecnica nel procedimento prefallimentare rafforza l’obbligo di metterlo in condizioni di spiegare le proprie ragioni. Diritti violati in caso di mancata riconvocazione all’udienza rinviata d’ufficio.

Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20957

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 3973/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.a.s., (p. iva. (OMISSIS)), con sede, fino alla sua cessazione, in (OMISSIS), in persona del suo socio accomandatario (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), nonche’ quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s., in persona del curatore dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. (OMISSIS), e, per lui, (OMISSIS), come da procura speciale per notar (OMISSIS) di Roma, rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del CORTE di APPELLO di CATANZARO depositata in data 01/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.a.s. (gia’ cancellata dal registro delle imprese dal 25 novembre 2011) ed il suo (ex) socio accomandatario (OMISSIS) ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, esclusivamente di quest’ultimo (quella di (OMISSIS) s.p.a, infatti, risulta essere stata depositata tardivamente, sicche’ non se ne terra’ conto), resistiti dalla curatela del loro fallimento e da (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 luglio/1 agosto 2013, n. 1129, non notificata, reiettiva del reclamo da essi proposto contro la pronuncia dichiarativa del loro fallimento resa dal Tribunale di Cosenza il 24 ottobre 2012.
1.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ritenne: a) infondata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS) s.p.a. rispetto ai crediti di natura previdenziale da essa azionati, rimarcandone, comunque, l’irrilevanza atteso che l’istanza di fallimento contemplava anche crediti erariali per circa Euro 580.000,00 (cui se ne erano aggiunti altri Euro 650.000,00 documentati in sede di reclamo); b) parimenti immeritevole di accoglimento la censura di nullita’ della sentenza impugnata per asserito vizio di instaurazione del contraddittorio, evidenziando, in proposito, che il ricorso di fallimento ed il decreto di fissazione della originaria udienza erano stati ritualmente notificati alla societa’, presso il suo amministratore, sicche’, in assenza di loro costituzione in giudizio, dopo il rinvio di ufficio della udienza predetta non gli era dovuta la notifica dell’istanza di anticipazione di quella cosi’ differita, notifica, peraltro, vanamente tentata tramite la Guardia di Finanza. In ogni caso, il vizio invocato, quand’anche sussistente, avrebbe determinato non la regressione del procedimento davanti al tribunale, ma, esclusivamente, l’obbligo di sua decisione nel merito, previo esperimento dell’attivita’ istruttoria impedita in prime cure, da cio’ derivandone l’assorbimento della doglianza (in ogni caso giudicata infondata da quella corte) riguardante le modalita’ di notifica del decreto della predetta anticipazione di udienza; c) infondati, infine, gli ulteriori assunti riguardanti la pretesa inidoneita’ dell’estratto di ruolo a fornire la prova dei crediti complessivamente azionati e la contestazione della regolarita’ della notifica delle cartelle esattoriali avvenuta a mezzo raccomandate A/R anziche’ tramite messo notificatore.
2. Il primo motivo, testualmente rubricato: “Difetto parziale di legittimazione attiva all’azione per dichiarazione di fallimento ed ogni atto consequenziale”, ribadisce l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) s.p.a. con riguardo agli azionati crediti previdenziali, e conclude sostenendo la contraddittorieta’ della sentenza impugnata “considerato che la Corte, superando un vizio formale dell’originario ricorso che avrebbe dovuto comportare la caducazione dell’intero atto, ritiene che, anche non considerando il credito INAIL di Euro 50.000,00 circa, comunque (OMISSIS) avesse legittimazione per i restanti Euro 200.000,99, con cio’ superando ogni vizio di forma in ordine all’originario atto” (cfr. pag. 14 del ricorso).
2.1. Il secondo motivo, recante “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15 – Omessa convocazione dei fallendi – Nullita’ della notifica Improcedibilita’ del ricorso per dichiarazione di fallimento – Nullita’ degli atti e provvedimenti conseguenti – Violazione del diritto di difesa”, lamenta l’omessa ed irregolare instaurazione del contraddittorio, assumendo che il rinvio d’ufficio dell’originaria udienza di comparizione L. Fall., ex articolo 15 e/o la comunicazione dell’anticipazione di quella cosi’ differita, non erano stati portati a conoscenza dei fallendi, con conseguente nullita’ dell’intero procedimento prefallimentare e della sua sentenza conclusiva.
2.1. Il terzo motivo, infine, testualmente rubricato “Contestazione della somma posta a base dell’istanza proposta”, reitera le doglianze gia’ mosse dagli odierni ricorrenti in sede di reclamo circa la pretesa inidoneita’ dell’estratto di ruolo a rappresentare la prova dei crediti complessivamente azionati e la contestazione della regolarita’ della notifica delle cartelle esattoriali avvenuta a mezzo raccomandate A/R anziche’ tramite messo notificatore.
3. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come recentemente sancito da questa Suprema Corte, a seguito della cancellazione d’ufficio delle societa’ del gruppo (OMISSIS) dal registro delle imprese, a decorrere dall’1 luglio 2017, in virtu’ del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3, del detto articolo, in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, non costituisce una successione nel processo ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., bensi’ una successione nei rapporti giuridici controversi ex articolo 111 c.p.c., poiche’, in ragione del “venir meno” della parte, e’ stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa. Ne deriva che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, spiegando le relative decisioni effetti contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 15869 del 2018).
4. Il primo motivo, per come concretamente argomentato, e’ inammissibile.
4.1. Va rilevato, infatti, che la censura ivi prospettata investe solo una delle due, autonome, rationes decidendi utilizzate dalla corte catanzarese per disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS) s.p.a., rispetto ai crediti previdenziali da essa azionati, sollevata, in quella sede, dai ricorrenti.
4.1.1. In particolare, essi concentrano la loro attenzione esclusivamente sulla ritenuta infondatezza, ad opera della corte distrettuale, giusta il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 18, di tale eccezione, ma non incidono minimamente sull’ulteriore, ed affatto determinante ad avviso di questo Collegio, osservazione della medesima corte circa l’irrilevanza, comunque, di quell’eccezione atteso che l’istanza di fallimento contemplava anche crediti erariali per circa Euro 580.000,00 (cui se ne erano aggiunti altri Euro 650.000,00 documentati in sede di reclamo). E’ evidente, dunque, che, resistendo un tale rilievo alla descritta doglianza, ne consegue la irrilevanza di quest’ultima, non potendo essa produrre in alcun caso l’annullamento del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
5. Il secondo motivo e’ fondato.
5.1. Invero, la ricostruzione della corrispondente vicenda procedimentale rinvenibile, in termini sostanzialmente uniformi, nel ricorso e nel controricorso di (OMISSIS) s.p.a. (cosi’ superandosi le incertezze riguardanti l’indicazione delle date – di udienza e dell’istanza di sua anticipazione – invece nascenti dalla sentenza impugnata), consente agevolmente di ritenere che: a) con ricorso del 6/19 luglio 2012, (OMISSIS) s.p.a. propose, innanzi al Tribunale di Cosenza, ricorso per dichiarazione di fallimento in danno della (OMISSIS) s.a.s., gia’ cancellata dal registro delle imprese dal 25 novembre 2011, sulla base di un estratto di ruolo; b) l’adito tribunale dispose la convocazione della debitrice per l’udienza del 18 ottobre 2012; c) il tentativo di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di detta udienza ebbe esito negativo presso la sede della indicata societa’, mentre, invece, ando’ a buon fine presso la residenza dell’amministratore (e socio accomandatario) (OMISSIS);
d) l’udienza del 18 ottobre 2012, con riferimento alla quale nessun deposito di documentazione, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 4, avvenne da parte della predetta societa’ e del suo amministratore, fu differita, di ufficio, al 7 febbraio 2013, e poi anticipata al 23 ottobre 2012 su istanza di (OMISSIS) s.p.a., evidentemente interessata ad ottenere una pronuncia sul proprio ricorso entro il termine annuale, L. Fall., ex articolo 10, dalla gia’ intervenuta cancellazione della societa’ fallenda dal Registro delle imprese;
e) la notifica dell’istanza di anticipazione recante la data della nuova udienza (23 ottobre 2012), benche’ autorizzata dal giudice delegato tramite la Guardia di Finanza e da effettuarsi entro il 20 ottobre 2012, non aveva avuto buon esito, “per irrintracciabilita’ del destinatario e dei suoi parenti”, nonostante le ricerche effettuate da quest’ultima presso l’abitazione di residenza del (OMISSIS), “risultata per altro disabitata ed in vendita”, ed i numerosi tentativi effettuati dalla stessa Guardia di Finanza anche a mezzo telefono; f) ne’ la societa’, ne’ il suo amministratore presenziarono all’udienza tenutasi il 23 ottobre 2012.
5.2. I ricorrenti lamentano, oggi, l’omessa ed irregolare instaurazione del contraddittorio nei loro confronti, assumendo che, diversamente da quanto affermato dalla corte a quo, il rinvio d’ufficio, ad altra udienza, di quella originaria di comparizione L. Fall., ex articolo 15, e/o la comunicazione dell’anticipazione di quella, nuova, indicata, non erano pervenute ai fallendi perche’ non validamente effettuate, con conseguente nullita’ dell’intero procedimento prefallimentare e della sua sentenza conclusiva. Un siffatto assunto merita condivisione nei termini appresso specificati.
5.2.1. Invero, nessun dubbio puo’ sussistere in ordine al fatto che la descritta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’originaria udienza, L. Fall., ex articolo 15, (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata, al suo comma 3, dal Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), fissata per il 18 ottobre 2012 si fosse ritualmente perfezionata nei confronti della (OMISSIS) s.a.s.. La giurisprudenza di legittimita’, infatti, ha sancito che la previsione di cui alla L. Fall., articolo 10, per il quale una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato alla societa’ cancellata alla stregua di quanto sancito dall’articolo 145 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. n. 5253 del 2017; Cass. n. 24968 del 2013), il cui testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 263 del 2005, consente che la notifica alla persona giuridica avvenga, in alternativa alla sua esecuzione presso la sede (nella specie rimasta senza esito perche’ non rinvenuta al corrispondente indirizzo), a norma degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica – nella specie (OMISSIS) – che rappresenta l’ente (come concretamente avvenuto). E’ evidente, peraltro, che, avendone il (OMISSIS) conosciuto nella indicata qualita’, l’istanza di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. cosi’ notificata doveva, per cio’ solo, intendersi ormai nota anche alla stessa societa’ (cfr. Cass. n. 20170 del 2013; Cass. n. 8924 del 1992).
5.3. L’indicata udienza del 18 ottobre 2012, pero’, non si tenne per impedimento del Giudice e fu differita d’ufficio al 7 febbraio 2013, poi anticipata al 23 ottobre 2012 su istanza di (OMISSIS) s.p.a., evidentemente interessata ad ottenere una pronuncia sul proprio ricorso entro il termine annuale, L. Fall., ex articolo 10, dalla gia’ intervenuta cancellazione della societa’ fallenda dal Registro delle imprese: la pur disposta notificazione di detta anticipazione non ebbe, come si e’ gia’ riferito, esito positivo per irrintraciabilita’ del (OMISSIS).
5.3.1. Orbene, ad avviso di questo Collegio, nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente e’ oggi garantito, alla stregua dell’iter procedimentale disegnato, nella L. Fall., articolo 15, dai Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e Decreto Legislativo n. 169 del 2007, dalla necessita’ della convocazione dell’imprenditore medesimo innanzi al tribunale o al giudice delegato per l’istruttoria prefallimentare, sicche’, qualora l’udienza fissata a detto fine sia rinviata d’ufficio, senza che risulti annotato sul ruolo d’udienza alcun provvedimento di rinvio, allo stesso deve essere data comunicazione della nuova udienza stabilita per l’audizione, dovendo ritenersi inutilizzabile l’articolo 82 disp. att. c.p.c., poiche’ quest’ultima norma non e’ applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, improntato a regole procedurali diverse dal rito ordinario di cognizione, cui non puo’ essere assimilato in toto avendo proprie e specifiche caratteristiche tuttora improntate alla massima celerita’ e speditezza.
5.3.1.1. Le peculiarita’ del procedimento prefallimentare di cui alla L. Fall., articolo 15, emergono, invero, dalla tipologia di procedimento che si svolge in camera di consiglio, dalle particolari modalita’ di notificazione di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 3, dalla possibilita’ per il debitore di difendersi personalmente, senza l’ausilio della difesa tecnica, dall’eventuale abbreviazione dei termini processuali, dall’adozione di misure cautelari e conservative a tutela del patrimonio dell’impresa. Proprio la non necessaria difesa tecnica del debitore fa si’ che questi confidi nella circostanza che l’organo procedente, nel rispetto della procedura seguita, lo metta in condizione di esplicare le proprie ragioni a difesa.
5.3.2. In tal caso, la mancata riconvocazione crea un effettivo e sostanziale ostacolo a tale esercizio, non potendo presumersi che il debitore, proprio in quanto non necessariamente fornito di assistenza tecnica, sia a conoscenza dell’alternativa possibilita’ di rappresentare le proprie ragioni tramite la presentazione di memorie e la produzione di documenti, come espressamente previsto dalla L. Fall., articolo 15, comma 4, fino a sette giorni prima dell’udienza. Le conseguenze di tale equivoca situazione sono, del resto, estremamente gravi poiche’ il debitore che confida di essere riconvocato puo’, nel frattempo, essere dichiarato fallito a sua insaputa.
5.3.3. Orbene, nella specie l’anticipazione dell’udienza prefallimentare dal 7 febbraio 2003 (data cui era stata differita – senza che sia stato dedotto che cio’ era stato annotato sul ruolo di udienza – per impedimento del giudice, anche in tal caso senza la corrispondente comunicazione alla debitrice, quella del 18 ottobre 2012 originariamente fissata) al 23 ottobre 2012 non risulta essere stata notificata (avendo avuto comunque esito negativo il pur disposto relativo adempimento tramite la Guardia di Finanza), ne’ comunicata, agli odierni ricorrenti. Non potendo, allora, ragionevolmente sostenersi che un provvedimento di anticipazione dell’udienza predetta (quella, cioe’ del 7 febbraio 2013, la prima, peraltro, in senso cronologico) avrebbe potuto essere emesso d’ufficio dal giudice, e’ evidente che, in tale situazione, la (OMISSIS) s.a.s. ed il (OMISSIS), benche’ non costituitisi nel termine, L. Fall., ex articolo 15, comma 4, riferito all’originaria udienza del 18 ottobre 2012, non furono concretamente posti in condizione di espletare tempestivamente le proprie difese, non potendo certamente essergli imposto l’obbligo di verificare, periodicamente e frequentemente, la non disposta anticipazione dell’udienza di comparizione come differita al 7 febbraio 2013 – anche a volersi ammettere che, per questo differimento, non gli fosse dovuta alcuna comunicazione – per non incorrere nelle decadenze stabilite dalla legge.
5.3.4. D’altronde, questa Suprema Corte, sebbene con riferimento a giudizi prefallimentari anteriori alla novella di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, gia’ ebbe modo di chiarire che “nel caso in cui il Tribunale abbia disposto la convocazione dell’imprenditore innanzi al giudice designato per l’istruttoria prefallimentare, qualora l’udienza fissata a detto fine sia stata rinviata
d’ufficio, senza che risulti annotato sul ruolo d’udienza alcun provvedimento di rinvio, all’imprenditore deve essere data comunicazione della nuova udienza fissata per l’audizione, dovendo ritenersi inapplicabile l’articolo 82 disp. att. c.p.c. – in virtu’ del quale, se il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno fissato questa deve intendersi rinviata d’ufficio alla prima udienza successiva – poiche’ quest’ultima norma non e’ applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, improntato a regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connota e della sua natura inquisitoria” (cfr. Cass. n. 17185 del 2003). Tale principio deve, a maggior ragione, ritenersi operante oggi, per i procedimenti prefallimentari instaurati, come quello di cui si discute, successivamente alla suddetta novella (ed a quella di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007), nei quali, benche’ risulti largamente attenuato il loro carattere inquisitorio (essendo stata eliminata, tra l’altro, la declaratoria di fallimento di ufficio), la convocazione del debitore fallendo e’ obbligatoria (prima, invece, essa era solo una delle modalita’ volte ad assicurare a quest’ultimo il diritto di difesa, esplicabile anche con differenti modalita’, quale quella dell’attribuzione allo stesso della facolta’ di presentare scritti difensivi e documenti. Cfr. la citata Cass. n. 17185 del 2003).
5.3.5. La giurisprudenza di legittimita’, inoltre, seppure in relazione a procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, ha sancito che le disposizioni dell’articolo 175 c.p.c., comma 2, e articolo 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicche’ il provvedimento anticipatorio, se non notificato al convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed e’ nullo e la nullita’ travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi (cfr. Cass. n. 26361 del 2011). Non vi e’ ragione, dunque, per escludere che il medesimo principio possa applicarsi alle ipotesi di processi (come quello prefallimentare L. Fall., ex articolo 15) introdotti con ricorso allorquando l’anticipazione non notificata/comunicata alla controparte investa proprio quella che, cronologicamente, deve comunque considerarsi come la sua prima udienza (benche’ fissata nel decreto di convocazione del tribunale), e cio’ non senza dimenticare, da un lato, che la L. Fall., articolo 15, comma 4, laddove fissa il termine (pacificamente da ritenersi ordinatorio, mancandone l’espressa qualificazione come perentorio) non inferiore a sette giorni prima di quest’ultima, “per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazione tecniche”, non determina, ove rimanga inosservato, alcuna preclusione a carico delle parti (e quindi anche del debitore resistente), in assenza di specifica diversa previsione legislativa; dall’altro che, come si e’ gia’ anticipato, non e’ ragionevole pensare di imporre alla parte ritualmente evocata in giudizio per una determinata udienza, poi differita di ufficio ad altra data su cui la stessa abbia confidato per essersene diligentemente accertata (pur in mancanza della relativa comunicazione), l’onere/obbligo di verificare, periodicamente e frequentemente, la sua non disposta anticipazione.
5.3.6. Ne consegue, pertanto, che ove un soggetto, non costituitosi nel processo (nella specie prefallimentare) in cui sia stato ritualmente evocato, impugni la decisione resa all’esito dello stesso per non essergli stata comunicata/notificata l’istanza di anticipazione della sua prima udienza, non consentendogli, cosi’, di partecipare ad esso, il giudice dell’impugnazione, esulando una tale fattispecie da quelle previsti dall’articolo 353 c.p.c. e ss., deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullita’ del procedimento di primo grado ed aver consentito le attivita’ della stessa impedite.
5.4. Alla stregua di tali principi, dunque, l’accertato esito negativo della notifica dell’istanza di anticipazione di udienza di cui si e’ detto avrebbe dovuto comportare, nella fattispecie de qua, la revoca della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile, ad opera della corte distrettuale, attesi: i) la nullita’, per violazione del principio del contraddittorio, del procedimento L. Fall., ex articolo 15, svoltosi innanzi al tribunale, essendo irrilevante che il descritto esito negativo fosse da ascriversi alla verificata (da parte della Guardia di Finanza) irrintracciabilita’ del (OMISSIS); ii) la impossibilita’ di applicare il disposto di cui all’articolo 354 c.p.c.; iii) l’ormai integrale decorso, alla data della decisione oggi impugnata, del termine annuale L. Fall., ex articolo 10.
5.4.1. Da un lato, infatti, costituisce orientamento consolidato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attivita’ di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui ai Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e Decreto Legislativo n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (cfr., ex multis, Cass. n. 5258 del 2018; Cass. n. 2014 del 2014; Cass. n. 22218 del 2013; Cass. n. 22151 del 2010). Dall’altro, occorre tener conto che, come gia’ ritenuto da questa Corte, quando la revoca del fallimento preclude la rinnovazione della sua dichiarazione (come, appunto, nel caso in esame per essere ormai trascorso il termine annuale di cui alla L. Fall., articolo 10), il giudice del reclamo non puo’ rimettere la causa al primo giudice (argomentando da Cass. n. 18339 del 2015; Cass. n. 17205 del 2013; Cass. n. 25218 del 2013).
6. L’esame del terzo motivo e’ assorbito.
7. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
7.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, pacifica risultando l’avvenuta cancellazione della (OMISSIS) s.a.s. dal registro delle imprese fin dal 25 novembre 2011, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, revocandosi la dichiarazione di fallimento della menzionata societa’ e del suo socio accomandatario (OMISSIS).
8. Le spese dell’intero processo, cui questa Corte deve provvedere ex articolo 385 c.p.c., comma 2, possono integralmente compensarsi tra le parti, tenuto conto della peculiarita’ e della parziale novita’ (quanto meno in rapporto alla mancata applicazione dell’articolo 82 disp. att. c.p.c., nei procedimenti prefallimentari instaurati successivamente alle novelle di cui ai Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e Decreto Legislativo n. 169 del 2007) della questione trattata.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso e ne accoglie il secondo, dichiarandone assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, revoca la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario (OMISSIS).
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *