La perizia giurata depositata da una parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 luglio 2022| n. 21080.

La perizia giurata depositata da una parte

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità risarcitoria promosso dal committente per inadempimento nell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori di ristrutturazione immobiliare, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto infondato anche il motivo con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata con riferimento all’accertamento dello stato dei luoghi ed alla sussistenza dei danni: nella fattispecie, infatti, la corte del merito aveva correttamente applicato l’enunciato in principio avendo chiarito le ragioni per le quali le risultanze della perizia di parte avessero trovato riscontro in una deposizione testimoniale che aveva puntualmente confermato sia i dati contenuti nella perizia, sia lo stato dei luoghi, come risultanti dalle fotografie allegate alla predetta perizia, mai disconosciute dalle parti convenute in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 maggio 1997, n. 4437).

 

Ordinanza|4 luglio 2022| n. 21080. La perizia giurata depositata da una parte

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29690/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3743/2017 della Corte d’appello di Roma del 1.6.2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal Consigliere Dott. Annachiara Massafra.

 

La perizia giurata depositata da una parte

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
Nel 2003, (OMISSIS), affido’ i lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in (OMISSIS) a (OMISSIS) S.p.a., rappresentata sin dalle trattative dal legale rappresentante, (OMISSIS), ed il contratto, venne intestato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Il rapporto prosegui’ con la societa’ (OMISSIS) S.p.a., che incasso’ anche le somme versate dal committente.
Nel corso dei lavori, sebbene fosse stato stabilito il divieto di subappalto, si appuro’ che i lavori commessi fossero stati subappaltati e che gli operai utilizzati nel cantiere non fossero stati regolarizzati sul piano retributivo e previdenziale ed il lavoro non era stato eseguito a regola d’arte. Emersero in seguito ulteriori inadempimenti che indussero l’odierno controricorrente, unitamente alle circostanze innanzi evidenziate, a convenire in giudizio, (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. per sentir accertare la responsabilita’ contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti ovvero la risoluzione per grave inadempimento, con condanna degli stessi in solido alla restituzione delle somme percepite, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
2. Si costituirono nel giudizio (OMISSIS) S.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, (OMISSIS), il quale affermo’ che il contratto era stato stipulato tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), e che i pagamenti da lui ricevuti erano stati riversati nelle casse della predetta (OMISSIS) s.r.l. mentre la societa’ da ultimo citata dedusse di essere stata formalmente indicata quale appaltatrice ma di essere rimasta estranea all’accordo.
Il giudice di primo grado, all’esito della attivita’ istruttoria, condanno’ in solido le trai, parti convenute al risarcimento del danno, in favore dell’attore nella misura di Euro 186.284,52 oltre accessori dal dicembre 2008, ed interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS), con cinque motivi vertenti sulla sua responsabilita’ e sulla sussistenza e determinazione dei danni subiti da (OMISSIS) mentre le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. rimasero contumaci.
La Corte d’appello, nel rigettare il gravame e confermare la statuizione del Tribunale, evidenzio’ come il giudice di prime cure avesse esaustivamente motivato in punto di responsabilita’ dell’appellante, ritenendo un diretto coinvolgimento del (OMISSIS) nell’intera vicenda ed una sua responsabilita’, “tant’e’ vero che lo stesso (OMISSIS) spende decine di pagine per sovvertire il ragionamento svolto dal Tribunale in ordine al suo ruolo di dominus e/o gestore dell’appalto cosi’ come di contatto diretto e referente per il committente, a dimostrazione di come il Tribunale abbia utilizzato e valorizzato certe risultanze (diversamente valutate, ovviamente dal (OMISSIS)) a fondamento del suo ragionamento logico-giuridico”.
Il giudice di merito, inoltre, affermo’ che il comportamento del (OMISSIS) fosse stato tale da potersi inquadrare in entrambi i profili di responsabilita’ e chiari’ la portata di queste statuizioni alla luce degli elementi probatori emersi nel giudizio di prime cure (pag. 10, 11).
Avverso la prefata sentenza ricorre con tre motivi (OMISSIS) mentre resiste con controricorso (OMISSIS).
Le parti in prossimita’ dell’adunanza hanno depositato memorie.

 

La perizia giurata depositata da una parte

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo della controversia che e’ stata oggetto di discussione tra le parti in relazione all’imputazione giuridica delle attivita’ poste dal (OMISSIS) e “omessa connotazione giuridica del riconosciuto comportamento concausale”.
Il motivo, e’ inammissibile vertendosi in ipotesi di c.d. “doppia conforme” non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la loro diversita’ (ex plurimis: Cass. n. 20994 del 2019, e Cass. n. 26774 del 2016).
Peraltro, lungi dal sussistere un omesso esame di un fatto con la censura di cui innanzi si mira a sollecitare un riesame dei fatti, diverso da quello effettuato dal giudice di merito, il quale risulta aver motivato ampiamente circa la ascrivibilita’ delle condotte poste in essere dal (OMISSIS) in proprio e non alle due societa’ (pag. 10, 11).
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 2462, 2055, 2476, 2394 e 2395 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’accertamento della responsabilita’ solidale e personale di (OMISSIS).
Nella sostanza il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto la sua personale responsabilita’ laddove nella specie agli avrebbe agito come organo delle indicate societa’.
Il motivo e’ infondato, non avendo l’istante colto la ratio decidendi della motivazione.
La Corte d’appello, facendo proprio l’iter motivazionale del giudice di prime cure, ha valutato la condotta ascrivibile al (OMISSIS), ritenendola fonte di una duplice responsabilita’, contrattuale ed extracontrattuale ed ha espressamente ritenuto che tra il ricorrente e (OMISSIS) si fosse costituito un diretto rapporto contrattuale.
Sicche’ ha affermato che egli avesse avuto un ruolo “contrattuale nella vicenda e cio’ ad iniziare dal fatto pacifico (lo ha ammesso in sede di interrogatorio formale) che ha incassato le somme pagate dal (OMISSIS) con assegni a lui stesso intestati per il quali – come gia’ rilevato dal Tribunale – non risulta provato il versamento a (OMISSIS) (negato dal suo legale rappresentante) neppure da un punto di vista documentale”.
O ancora “non si comprende a quale titolo il (OMISSIS) avrebbe potuto beneficiare di tali assegni e di tali somme (in mancanza, si ripete, di una prova circa il suo inoltro nelle casse della (OMISSIS) che avrebbe avuto diritto a percepirle): l’unica spiegazione logica e’ quella gia’ affermata dal Tribunale, vale a dire un suo coinvolgimento diretto nella vicenda contrattuale”.
E’ pertanto gia’ evidente che la decisione, sul punto, si fonda su due rationes delle quali, tuttavia, (OMISSIS) non ne ha impugnata nessuna essendo il motivo incentrato, con generico richiamo alle norme di cui alla rubrica, sul rapporto di immedesimazione organica, qui non in rilievo.

 

La perizia giurata depositata da una parte

Peraltro la sentenza motiva ampiamente in punto di responsabilita’ personale del ricorrente ex articolo 2043 ed ex articolo 2055 c.c. (in particolo pag. 10 e 11).
3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza per ritenuta violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c., articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’accertamento dello stato dei luoghi ed alla sussistenza dei danni.
Il motivo e’ inammissibile in quanto teso proporre una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento e’ di esclusiva competenza del giudice di merito il quale puo’ porre a fondamento del proprio convincimento una fonte di prova con esclusione delle altre, senza che al riguardo sia tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva.
La Corte ha ritenuto sussistenti i danni cosi’ come emergenti dalla perizia di parte alla luce del compendio probatorio, del quale faceva parte anche la perizia di parte. Nessuna violazione di legge peraltro sussiste, atteso che le sue risultanze sono state valutate unitamente alle ulteriori prove testimoniale ed alla escussione del suo autore geom. (OMISSIS).
3.1. Il giudice di seconde cure ha al riguardo correttamente applicato il principio di cui a Cass. n. 4437 del 1997 secondo il quale “la perizia giurata depositata da una parte non e’ dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si puo’ solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento e’ affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non e’ obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, e’ peraltro riconosciuta la facolta’ di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignita’ e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovra’, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”.
Muovendo dal principio di cui innanzi, la Corte d’appello ha poi chiarito le ragioni per le quali le risultanze di cui alla perizia di parte abbiano trovato riscontro nella deposizione del teste (OMISSIS) “che ha confermato sia i dati contenuti nella perizia del (OMISSIS), sia lo stato dei luoghi, come risultanti dalle fotografie allegate alla detta perizia, in realita’ mai disconosciute dalle parti convenute in giudizio.”
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 oltre Euro 300,00 per esborsi ed accessori di legge nonche’ spese generali nella misura del 15 per cento.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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