Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 giugno 2022| n. 20768.
La modificazione della domanda ammessa
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della nullità di una clausola contenuta in un atto di divisione, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale avente ad oggetto la asserita violazione dell’art. 183 cod. proc. civ., in quanto i fatti dedotti in giudizio con la prima domanda, poi abbandonata, erano gli stessi posti a fondamento della domanda proposta con la memoria ai sensi della citata norma sicché il mutamento della domanda aveva riguardato solo il “petitum”, restando invece identica la “causa petendi” così come la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Ordinanza|28 giugno 2022| n. 20768. La modificazione della domanda ammessa
Data udienza 6 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. – Riferimento ad uno o entrambi gli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) – Domanda così modificata – Connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio – Compromissione delle potenzialità difensive della controparte – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17514-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 226/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
La modificazione della domanda ammessa
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) di divisione dell’area sita nel comune di (OMISSIS), foglio catastale (OMISSIS), mappale (OMISSIS) sub 5, parte terminale lato sud, c.d. corte comune, da attribuirsi nella misura del 50 percento ai coniugi comproprietari attori ed il restante 50 percento alla signora (OMISSIS), previo computo dei metri gia’ occupati abusivamente da quest’ultima.
Il Tribunale, infatti, riteneva inammissibile la successiva domanda proposta nella memoria ex articolo 183 c.p.c., di regolare le modalita’ d’uso, disponendo l’uso frazionato e correlativamente ordinando la divisione del godimento dell’area sopra citata.
Secondo il Tribunale di Grosseto il bene era indivisibile e gli attori non avevano fornito prova della possibilita’ di dividere l’area senza renderne meno comodo l’uso agli altri condomini.
2. Gli originari attori (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
3. Si costituiva (OMISSIS) resistendo e chiedendo il rigetto dell’appello.
4. La Corte d’Appello di Firenze rigettava la domanda attorea per nullita’ del patto divisorio, a rogito notaio (OMISSIS) di Grosseto repertorio n. 355373/7554 del 3 novembre 1997 limitatamente alla parte in cui era stabilito l’uso coevo da parte di (OMISSIS) e di (OMISSIS) della parte finale del sub 5, lato sud.
La Corte d’Appello, preliminarmente, evidenziava che la domanda di divisione dell’area proposta in primo grado nell’atto introduttivo doveva ritenersi abbandonata in quanto non riformulata nella memoria ex articolo 183 c.p.c..
La modificazione della domanda ammessa
L’appello, dunque, verteva sulla dichiarazione di inammissibilita’ della domanda proposta con tale memoria. Sul punto doveva raccogliersi la prospettazione degli appellanti, in quanto si trattava di una emendatio libelli consentita alla luce della sentenza delle sezioni unite n. 12310 del 2015.
Superata l’ammissibilita’ della domanda la Corte d’Appello invitava le parti a esaminare la questione circa la potenziale nullita’ per indeterminatezza della clausola sulla quale la domanda si fondava.
La Corte d’Appello evidenziava che, dall’esame degli atti e dei documenti proposti, emergeva la nullita’ per indeterminatezza dell’oggetto del patto divisorio. La porzione della particella sub 5 di cui gli attori chiedevano la regolamentazione dell’uso non era di fatto determinata nell’atto di divisione, ne’ dalla documentazione prodotta nel giudizio poteva rilevarsene la consistenza. Doveva pertanto dichiararsi la nullita’ del patto divisionale per indeterminatezza, limitatamente alla parte di particella da destinare all’uso comune tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi causa di (OMISSIS).
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale quanto alle spese e ricorso incidentale condizionato quanto alla violazione dell’articolo 183 c.p.c..
7. Il ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
La modificazione della domanda ammessa
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1102 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello non poteva pronunciare la nullita’ della clausola, avendo gli stessi agito, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., per regolare la modalita’ d’uso della cosiddetta corte comune, ovvero della parte terminale, lato sud del sub 5, disponendo l’uso frazionato. Pertanto, non essendovi domanda di nullita’ del patto divisorio la corte avrebbe violato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato. Il potere di dichiarare d’ufficio la nullita’ di un contratto ex articolo 1421 c.c. doveva coordinarsi con il principio della domanda, fissato dagli articoli 99 e 112 c.p.c..
Ad ogni modo la Corte d’Appello avrebbe dovuto comunque decidere in merito alle modalita’ d’uso della cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., come richiesto dai ricorrenti, trattandosi di bene comune a tutti i partecipanti la comunione, parti in causa, indipendentemente dalla presunta nullita’ della clausola che ne prevede l’uso coevo da parte degli odierni ricorrenti e (OMISSIS).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1346 c.c., articoli 1418 e 1419 c.c.
I ricorrenti evidenziano che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. Nella specie quantomeno sotto il profilo della determinabilita’ la sentenza sarebbe erronea. La parte terminale sud del sub 5 era stata identificata, determinata e localizzata con precisione nell’atto di divisione e raffigurata con precisione nell’elaborato planimetrico allegato all’atto. La consistenza della parte terminale lato sud era facilmente rilevabile anche tramite l’ispezione dei luoghi ai sensi dell’articolo 258 c.p.c., come richiesto nel giudizio di primo e secondo grado senza alcuna motivazione circa il rigetto dell’istanza.
Peraltro, la planimetria allegata all’atto di divisione era stata sottoscritta dalle parti e comunque la particella doveva ritenersi facilmente determinabile sulla base di quanto stabilito nell’atto di divisione.
2.1 I due motivi che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondato il primo, con riferimento alla censura di violazione dell’articolo 112 c.p.c., e fondato il secondo; la censura di violazione dell’articolo 1102 c.c. formulata con il primo motivo, invece, e’ assorbita dall’accoglimento del secondo.
Quanto alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. deve ribadirsi che la nullita’ negoziale e’ sempre rilevabile di ufficio, nella specie si chiedeva la regolamentazione del diritto di uso della cosa comune in applicazione di una clausola di un atto di divisione, sicche’ non vi e’ stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 21775 del 2015, Sez. U, Sent. n. 26242 del 2014).
Viceversa, e’ fondata la censura di violazione degli articoli 1346 e 1418 c.c., in quanto la clausola che prevedeva l’uso coevo da parte di (OMISSIS) e di (OMISSIS) della parte finale della particella sub 5, lato sud, foglio catastale (OMISSIS), mappale (OMISSIS), aveva un oggetto determinabile, come risultante dalla lettera della clausola, dalle planimetrie allegate all’atto di divisione e dalla chiara volonta’ negoziale che aveva inteso fare riferimento all’area indicata quale parte terminale del lato sud del sub. 5.
Deve ribadirsi, infatti, che, ai fini della determinabilita’ dell’oggetto del negozio, e’ possibile far riferimento, in primo luogo, alla volonta’ delle parti quando risulta che le stesse abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque logicamente determinabile e, poi, anche ad elementi esterni, ma idonei a consentire l’identificazione dell’immobile in modo inequivoco quali ad es. l’indicazione dei dati catastali o le planimetrie allegate all’atto.
Dunque, l’area indicata nella clausola in esame e’ identificabile nella sua esatta consistenza, mentre la Corte d’Appello ha omesso ogni tipo di verifica in tal senso. Risulta erroneo, pertanto, il rilievo di ufficio dell’indeterminabilita’ dell’oggetto della clausola presente nell’atto di divisione che, invece, e’ facilmente individuabile sulla base della volonta’ manifestata dalle parti mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui l’esatta dislocazione, senza che residui alcun margine di dubbio sulla identita’ del terreno ricompreso nell’ambito dell’area piu’ estesa.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
3. Il motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale avente ad oggetto la violazione dell’articolo 183 c.p.c. e’ infondato.
Secondo la ricorrente in via incidentale la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la nuova domanda proposta con la memoria ex articolo 183 c.p.c..
La Corte d’Appello, invece, ha correttamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale: “La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilita’ della modifica, nella memoria ex articolo 183 c.p.c., dell’originaria domanda…” (Sez. U, Sent. n. 12310 del 2015).
Nella specie, i fatti dedotti in giudizio con la prima domanda, poi abbandonata, erano gli stessi posti a fondamento della domanda proposta con la memoria ex articolo 183 c.p.c.. Il mutamento della domanda ha riguardato solo il petitum, restando identica la causa petendi cosi’ come la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
4. Il motivo di ricorso incidentale sulla compensazione delle spese per la soccombenza parziale e’ assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, dovendo il giudice del rinvio provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese che tenga conto del complessivo esito del giudizio.
5. In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo relativamente alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. e lo dichiara assorbito quanto alla violazione dell’articolo 1102 c.c.. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo relativamente alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. e lo dichiara assorbito quanto alla violazione dell’articolo 1102 c.c.. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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