Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17691.
La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”
La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc”, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’articolo 164, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare l’inammissibilità del gravame per avere il ricorrente evocato in giudizio un soggetto diverso dalla parte destinataria della sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare che quest’ultima, costituendosi in giudizio, contestando il predetto vizio, adducendo altri motivi di gravame e spiegando anche appello incidentale, aveva sanato la nullità dell’atto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23979; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13079).
Ordinanza|| n. 17691. La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”
Data udienza 30 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius – Meccanismi di sanatoria “ex tunc” – Applicabilità – Convenuto costituito – Art. 164, comma 3 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – PresidenteDott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26889/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresenta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PARROCCHIA DI (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
ORATORIO (OMISSIS);
-intimato –
avverso la SENTENZA n. 720/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 13 febbraio 2018;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022.
PREMESSO CHE
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 720/2018, ha dichiarato inammissibile sia l’appello principale proposto da (OMISSIS) che quello incidentale della Parrocchia di (OMISSIS). Ad avviso della Corte, l’appello proposto da (OMISSIS) non e’ risultato idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione in quanto il soggetto evocato in giudizio, l’Oratorio (OMISSIS), non e’ la parte destinataria della sentenza di primo grado, ossia la Parrocchia di (OMISSIS); la sentenza di primo grado aveva statuito nei confronti della Parrocchia in persona del parroco, cosi’ che l’appello doveva essere proposto nei confronti del predetto ente, parte del processo di primo grado e percio’ legittimato nella fase di impugnazione; (OMISSIS), invece, contestando con il primo motivo di gravame che la Parrocchia sia la proprietaria dei beni della (OMISSIS), ha evocato in giudizio soltanto l’Oratorio. L’inammissibilita’ dell’appello principale ha comportato – ha concluso la Corte d’appello l’inammissibilita’ (rectius, la perdita di efficacia) di quello incidentale.
2. Avverso la sentenza (OMISSIS) ricorre per cassazione.
Gli intimati Oratorio (OMISSIS) e Parrocchia di (OMISSIS) non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso e’ articolato in cinque motivi.
1. Il primo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 164, comma 3 c.p.c.”: a seguito della notificazione dell’atto di appello, si e’ costituita in giudizio la Parrocchia di (OMISSIS), in persona del parroco, eccependo che il gravame era stato proposto unicamente nei confronti dell’Oratorio (OMISSIS), contestando i motivi d’appello e facendo valere appello incidentale, cosi’ sanando la nullita’ dell’atto d’appello.
Il motivo e’ fondato. L’articolo 164, comma 3, c.p.c. dispone che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione attinenti alla c.d. vocatio in ius di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 163 c.p.c., tra cui rientra l’omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex tunc, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’articolo 164, comma 3 c.p.c. (in tali termini cfr. Cass. n. 544/2020, Cass. n. 2379/2019 e Cass. n. 13079/2018). Il giudice d’appello ha pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ dell’atto di gravame della ricorrente, quando doveva invece considerare sanato il vizio dell’atto e decidere nel merito il gravame.
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei motivi successivi, che denunciano la mancata pronuncia sulle censure di gravame.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
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