La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17691.

La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”

La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc”, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’articolo 164, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare l’inammissibilità del gravame per avere il ricorrente evocato in giudizio un soggetto diverso dalla parte destinataria della sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare che quest’ultima, costituendosi in giudizio, contestando il predetto vizio, adducendo altri motivi di gravame e spiegando anche appello incidentale, aveva sanato la nullità dell’atto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23979; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13079).

Ordinanza|| n. 17691. La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”

Data udienza 30 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius – Meccanismi di sanatoria “ex tunc” – Applicabilità – Convenuto costituito – Art. 164, comma 3 cpc

 

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