Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 383.
La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio e non già separando l’esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio medesimo (Nel caso di specie, accogliendo il motivo di ricorso, la Suprema Corte ha censurato la statuizione resa sul punto dalla corte territoriale la quale aveva condannato la ricorrente banca a rimborsare alla controparte le spese del grado osservando che essa era “…del tutto soccombente in questo grado nei confronti dell’appellante principale… come pure dovrà definitivamente sostenere le spese per la CTU svolta in questo procedimento…”; di conseguenza, in applicazione dell’enunciato principio, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, condannato i controricorrenti al rimborso in favore della ricorrente della metà delle spese sostenute nel giudizio di appello, dichiarando compensata la rimanente metà e ponendo le spese del consulente tecnico di ufficio definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo per ciascuna).
Data udienza 6 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Giudizio di Appello – Liquidazione spese processuali – Principio della soccombenza – Limiti – Valutazione dell’esito complessivo del giudizio – Cass. 12413/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9492/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4385/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depl 03/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTI DI CAUSA
1. – La (OMISSIS) S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti dei (OMISSIS) e di (OMISSIS) contro la sentenza del 16 novembre 2015 con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha determinato in Euro 959.996,96, la somma dovuta dal notaio (OMISSIS) e dal suo assicuratore, al netto della franchigia di Euro 5000,00, alla banca, a titolo di risarcimento del danno a seguito dell’erogazione di un mutuo dell’importo di Euro 2.700.000,00 garantito da ipoteca su un immobile che avrebbe dovuto essere libero da pesi, come attestato dal notaio nella propria relazione, e sul quale invece gravavano due iscrizioni ipotecarie.
2. – (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con distinti controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo mezzo, che si protrae da pagina 8 a pagina 25, indicato come “unico motivo ex articolo c.p.c., nn. 3 e 5”, quantunque vi sia poi un secondo motivo in punto di spese svolto alle pagine 25-26, e’ rubricato: “violazione ed errata applicazione dell’articolo 1223 c.c.. Violazione ed errata applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.”.
Secondo la ricorrente, in breve, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che l’immobile sul quale era stata costituita la garanzia ipotecaria, e che era risultato gravato gia’ da due precedenti iscrizioni ipotecarie, avesse un valore inferiore all’importo mutuato, e che il danno subito dalla banca dovesse essere rapportato non all’entita’ della somma concessa a mutuo, bensi’ al valore del bene dato a garanzia, al netto della somma ricavata dalla creditrice in sede di insinuazione al passivo del sopravvenuto concordato preventivo della societa’ mutuataria.
Il secondo mezzo afferma che il giudice avrebbe mal governato il principio della soccombenza, avendo addossato le spese di lite alla banca, quantunque l’appellante avesse vinto soltanto in parte.
2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
2.1. – Il primo composito motivo e’ inammissibile.
La ricorrente, mutuata ad una societa’, (OMISSIS) S.p.A., la somma di Euro 2.700.000,00, a fronte di una garanzia ipotecaria su un immobile di proprieta’ della medesima mutuataria, ha agito in giudizio, a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione di rimborso del mutuo, nei confronti del notaio che aveva rogato l’atto, dietro iscrizione di ipoteca, nonche’ nei confronti del suo assicuratore, lamentando che il professionista, nella relazione notarile predisposta in vista del rogito, avesse indicato il bene ipotecato come libero, mentre esso era gia’ gravato da due ipoteche. E, poiche’ la mutuataria era stata medio tempore ammessa al concordato preventivo, il credito di essa banca, sostanzialmente degradato al chirografo, era rimasto in gran parte insoddisfatto. Di guisa che (OMISSIS) S.p.A. ha chiesto condanna dei convenuti al risarcimento del danno parametrato al differenziale tra la somma mutuata e non restituita e quella destinata ad essere percepita in sede di concordato preventivo, oltre accessori.
Accolta la domanda in primo grado, essa e’ stata riformata nel quantum dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che il bene gravato da ipoteca, come accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio, aveva un valore di gran lunga inferiore all’importo mutuato, con la conseguenza che, ove pure il notaio avesse riscontrato la presenza delle due precedenti iscrizioni ipotecarie, la Banca sarebbe rimasta in ogni caso insoddisfatta, attesa la situazione di incapienza determinatasi.
A fronte di cio’ la ricorrente ha svolto una lunga ed articolata censura, essenzialmente incentrata:
a) sull’assunto che, se avesse saputo dell’esistenza delle due precedenti iscrizioni ipotecarie sul bene offerto in garanzia, essa banca non avrebbe stipulato il contratto di mutuo, con l’ulteriore conseguenza che il danno patito doveva essere rapportato per l’appunto all’entita’ della somma mutuata e quindi perduta, in ossequio al principio della restitutio in integrum del pregiudizio patito;
b) sull’erroneita’ della quantificazione del valore dell’immobile risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio, che, peraltro, neppure era stata richiesta, essendo inoltre contrario ai principi generali ritenere che la quantificazione debba prendere le mosse non dal danno subito dal danneggiato ma da altri parametri.
Nel motivo si fa poi un riferimento all’appello incidentale svolto dalla (OMISSIS) S.p.A., e si evidenzia come essa gia’ nella propria comparsa conclusionale in appello avesse sostanzialmente ridotto le proprie pretese, in relazione alla somma percepita in sede di procedura concordataria.
Questi essendo i termini della controversia ed il contenuto della censura, l’inammissibilita’ discende dalla notazione che il motivo e’ estraneo all’ambito della violazione di legge, giacche’, lungi dal mettere in discussione il significato e la portata applicativa dell’articolo 1223 c.c., contesta il governo che della previsione normativa il giudice ha fatto in relazione alla ricognizione del caso concreto (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016), avuto riguardo al valore dell’immobile concesso in garanzia ipotecaria.
Ed invero, in tema di responsabilita’ contrattuale, l’accertamento tanto del nesso di causalita’ tra l’inadempimento e il danno, quanto della prevedibilita’ del danno medesimo costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori (Cass. 8 settembre 2017, n. 20961). Quanto poi alla asserita erroneita’ della valutazione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio con riguardo al valore dell’immobile, la censura e’ totalmente versata in fatto.
Per il resto, nulla rileva l’abbandono dell’appello incidentale da parte della banca per i fini dell’accoglimento della censura spiegata.
2.2. – Il secondo motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha condannato la (OMISSIS) S.p.A. a rimborsare all’assicuratore le spese del grado, osservando che essa era “del tutto soccombente in questo grado nei confronti dell’appellante principale… come pure dovra’ definitivamente sostenere le spese per la CTU svolta in questo procedimento”.
Occorre pero’ rammentare che il regolamento delle spese in appello va effettuato in considerazione dell’esito complessivo del giudizio: e cioe’ la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettua tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio e non gia’ separando l’esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio (Cass. 3 luglio 1993, n. 7314; Cass. 23 agosto 2003, n. 12413).
3. – La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto.
4. – Non occorrendo ulteriori accertamenti puo’ al riguardo decidersi nel merito come segue.
Tenuto conto dell’esito del giudizio di appello, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione della meta’ delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, dovendo la rimanente meta’ essere posta a carico degli originari convenuti, risultati infine complessivamente soccombenti. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura di un terzo ciascuna.
5. – Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso, in favore della (OMISSIS) s.p.a., della meta’ delle spese sostenute per il giudizio di appello, liquidate, per l’intero, in Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando compensata la rimanente meta’ e ponendo le spese di CTU definitivamente a carico delle parti per un terzo ciascuna; condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso, in favore della (OMISSIS) s.p.a., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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