La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 22 ottobre 2020, n. 6377.

La massima estrapolata:

La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse.

Sentenza 22 ottobre 2020, n. 6377

Data udienza 8 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Detenzione di armi – Licenza di porto – Revoca – Presupposti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8538 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. No., Be. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia Sezione Prima -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in cui si incardina, quale organo periferico, la Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Umberto Maiello e vista l’istanza di passaggio in decisione della causa presentata dall’Avvocatura dello Stato, nonché dagli Avvocati Fr. No. e Be. Mo. in conformità a quanto previsto dal protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo qui in rilievo l’appellante chiede la riforma, previa sospensione della sua esecutività, della sentenza -OMISSIS-, con cui il TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Questore di Mantova, -OMISSIS-e recante la revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo, del relativo libretto ed il loro ritiro.
1.1. La suddetta determinazione è stata assunta sulla scorta di una segnalazione dei CC di Brescia del 13.12.2018 “dalla quale si rileva che lo stesso è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso, all’interno di una sala giochi, di una pistola, regolarmente denunciata, senza averne titolo per il porto d’armi per difesa personale, essendo in possesso di porto d’armi ad uso tiro a volo”.
In relazione al descritto episodio, nella ricostruzione posta a base della decisione appellata, l’appellante è stato deferito all’autorità giudiziaria non solo per omessa custodia, ma anche per porto abusivo delle armi (ex art. 699 c.p.), in quanto il titolo autorizzativo posseduto non ne consentiva la disponibilità nelle condizioni di tempo e luogo ricorrenti al momento del controllo.
Inoltre, nel corso del controllo ammetteva di aver fatto uso di cocaina.
2. Il giudice di prime cure, con il provvedimento qui gravato, e fondato sulla detta ricostruzione, ha respinto il ricorso rilevando come la valutazione svolta dall’Autorità procedente fosse immune dalle doglianze attoree siccome la vicenda come sopra ricostruita era stata ritenuta correttamente sintomatica di inaffidabilità dell’esponente all’uso delle armi e che le imprecisioni nella descrizione dei fatti recate dal gravato provvedimento non erano tali, ove emendate, da condurre all’adozione di un atto di contenuto diverso. Il TAR ha, altresì, rimarcato l’inconferenza delle diverse valutazioni svolte dall’organo requirente attesa l’autonomia delle valutazioni svolte dall’Autorità amministrativa in funzione del carattere precauzionale e preventivo del provvedimento inibitorio adottato.
3. Avverso il suddetto provvedimento l’appellante deduce che:
a) vi sarebbero significative incongruenze quanto alla dinamica dei fatti rispetto alle circostanze di seguito indicate che avrebbero condotto anche all’archiviazione dei relativi procedimenti penali:
– la presenza del Signor -OMISSIS- all’interno della sala giochi “armato di una pistola” risulterebbe smentita dalle acquisizioni processuali;
– non sarebbe valutabile l’asserita ammissione da parte del Signor -OMISSIS- di aver fatto uso di stupefacenti durante la serata, circostanza non richiamata nel decreto di revoca ed impropriamente utilizzata dal giudice di primo grado;
b) risulterebbe violato il divieto di integrazione postuma della motivazione sia quanto all’uso di cocaina che alla contestazione dell’omessa custodia, porto d’armi abusivo e detenzione di arma in condizioni spazio-temporali non autorizzate;
c) si sarebbe dato improprio rilievo a dichiarazioni spontanee contenute in un’annotazione di servizio e, dunque, non raccolte nelle forme previste dal c.p.p.;
d) la licenza di porto d’armi ad uso sportivo posseduta dall’appellante ben gli consentiva il trasporto di armi nelle circostanze di tempo e di luogo in concreto verificatesi;
e) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice l’articolo 21 octies della legge n. 241/1990 non può essere applicato al caso qui in rilievo.
3.1. Resiste in giudizio il Ministero intimato.
3.2. L’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, con ordinanza -OMISSIS-, è stata respinta in ragione della necessità “…di un approfondimento delle sottese, controverse questioni, approfondimento possibile solo nella fase di delibazione nel merito del gravame dovendo in questa sede, nella comparazione dei contrapposti interessi, assegnarsi prevalenza alle esigenze a presidio delle quali si pongono gli atti impugnati e convalidati all’esito del giudizio di prime cure, a confronto delle quali le esigenze attoree devono, viceversa, essere considerate recessive”.
3.3. All’udienza dell’8.10.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.
5. Il Collegio non ignora l’ampia discrezionalità che il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt 11 e 43 del tulsps, ha riservato in subiecta materia al’Autorità di P.S.
5.1. Come ancora di recente evidenziato da questa Sezione (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. III, 12/06/2020, n. 3759), è patrimonio cognitivo diffuso che:
– nell’ambito del nostro ordinamento non esista un diritto soggettivo al porto d’armi dal momento che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive;
– l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 a 1270);
– la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
– la licenza di porto d’armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse.
5.2. Resta al contempo necessario che nella materia in esame il giudizio prognostico venga effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 20.05.2020, n. 3199 e giurisprudenza ivi richiamata C.d.S., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
5.3. L’Amministrazione, insomma, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere un’istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dar conto in motivazione (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 20.05.2020, n. 3199).
6. Orbene, avuto riguardo al caso qui in rilievo, la decisione di prime cure non può, anzitutto, dirsi aderente alle risultanze di causa non avendo colto il grave difetto di istruttoria che, in apice, inficia l’attendibilità del provvedimento fatto oggetto di gravame.
6.1. Come efficacemente evidenziato dall’appellante, il decreto questorile di revoca fonda il proprio il proprio impianto motivazionale sulla circostanza che il sign. -OMISSIS- fosse stato “denunciato a piede libero perché trovato in possesso, all’interno di un sala giochi, di una pistola, regolarmente denunciata, senza averne titolo per il porto d’armi per difesa personale, essendo in possesso di porto d’armi uso tiro a volo”.
Ed è proprio muovendo da tale premessa fattuale (rivelatasi erronea ed), incentrata su una condotta delittuosa (porto abusivo di una pistola) e sulle particolari circostanze di luogo in cui sarebbe stata consumata (all’interno di una sala giochi), che il Questore, ritenuta la gravità della fattispecie come sopra ricostruita, ha proceduto, in via d’urgenza, alla revoca del titolo abilitativo.
La suddetta ricostruzione è risultata, però, non veritiera e non coerente con l’esito degli accertamenti effettivamente svolti; e proprio al fine di far emergere tali discrasie l’odierno appellante adiva il giudice di prime cure denunciando l’illegittimità del provvedimento.
E’, infatti, acclarato che il signor -OMISSIS- non portasse alcuna arma (tantomeno all’interno di una sala giochi), bensì trasportasse una pistola all’interno della sua autovettura, sotto al sedile anteriore destro in una scatola e con caricatore non inserito.
Ciò nondimeno, il TAR ha disatteso le doglianze di parte ricorrente in ragione del fatto che “….la più precisa descrizione dei fatti assunta dall’amministrazione a breve distanza del decreto abbia integralmente confermato le valutazioni che fondavano l’avversata revoca”.
Nella suddetta prospettiva di valutazione il TAR ha, dunque, stimato come sostanzialmente equivalente alla fattispecie recepita nel provvedimento impugnato quella diversa, successivamente ricostruita dagli organi di polizia, che vorrebbe il ricorrente posizionato “..all’interno della sua auto con una pistola sotto il sedile, nei pressi di una sala giochi e in orario notturno ma anche sotto l’effetto di stupefacenti”.
6.2. Il Collegio ritiene che il suddetto approdo decisorio non possa essere condiviso.
Anzitutto, non può essere obliato che il provvedimento impugnato vale a tracciare i confini del giudizio in quanto definisce l’assetto di interessi che regola i rapporti tra le parti.
Nella suddetta prospettiva, ed in funzione di raccordo anche con l’esercizio delle facoltà difensive, costituisce elemento essenziale dell’atto la motivazione, il cui scopo è quello di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’Autorità e possibile l’esercizio delle facoltà difensive da parte del destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell’Amministrazione sia la possibilità di difesa dell’interessato e dello stesso sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. III, 04/02/2020, n. 923).
Costituisce coerente e logico sviluppo dei principi fin qui esposti l’ulteriore postulato secondo cui nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto sia ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28; Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2019, n. 4119).
Anche in applicazione di tale principio il giudice non può formulare argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato che ne modifichino l’impianto argomentativo, ciò in quanto la motivazione di un atto costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa (Consiglio di Stato sez. V, 30/04/2020, n. 2762).
6.3. Orbene, la decisione di primo grado si pone in evidente contrasto con i suindicati principi: è circostanza acquisita che i fatti posti a fondamento del decreto questorile trovino una recisa smentita nelle risultanze di causa e, con essi, anche le motivazioni sulla gravità della condotta che ne costituivano l’immediato sviluppo.
Pur tuttavia, nonostante l’evidente travisamento dei fatti e la conseguente illegittimità della statuizione questorile, il TAR ha ritenuto sanabile il contenuto precettivo dell’atto di ritiro sovrapponendo alla fattispecie delibata in sede amministrativa, e per effetto di integrazioni introdotte dalla difesa erariale, presupposti del tutto differenti da quelli originari poi giudicati equivalenti, nella loro offensività, ai primi che avevano portato alla revoca della licenza.
In tal modo, si è venuto, però, a sovrapporre all’originario decreto questorile, e per via giudiziaria, un giudizio di sostanziale convalida contraddistinto da presupposti e contenuto argomentativo diversi da quelli che fondavano il provvedimento qui impropriamente ed irritualmente sostituito, andandosi ben oltre l”ipotesi di integrazione postuma della motivazione; tanto più che che i vizi del provvedimento gravato in prime cure non rientravano tra quelli emendabili secondo il modello legale di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/1990, peraltro riferibile (salvo che per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento) agli atti a contenuto vincolato, categoria nella quale non è sussumibile il provvedimento qui in rilievo.
6.4. D’altro canto, le nuove ed assorbenti circostanze che, secondo il TAR, giustificherebbero comunque il ritiro della licenza nemmeno riflettono un contenuto così univoco da giustificare l’ineluttabilità del conseguente approdo decisorio sì da vanificare la (ineludibile) mediazione costitutiva di una rinnovata valutazione dell’Autorità procedente: ed, invero, quanto all’asserita ammissione, da parte dello -OMISSIS-, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non può essere sottaciuto, come efficacemente opposto dalla difesa dell’appellante, che tale confessione non risulta compendiata in dichiarazioni spontanee sottoscritte dallo -OMISSIS- ma contenuta in annotazioni di P.G.
Allo stesso modo, anche la concludenza dimostrativa del secondo elemento – “possesso di una pistola non in prossimità del poligono di tiro” (punto 6) e “….in circostanze temporali e spaziali diverse da quelle autorizzate donde la sua conseguente inaffidabilità ad un corretto uso della stessa” (punto 7) – trova smentita nel provvedimento di archiviazione del giudice penale del 7.1.2019 secondo cui “…non vi sono elementi per configurare l’ipotizzato delitto di omessa custodia di armi, non risultando che l’indagato, lasciando la propria pistola (legalmente detenuta e trasportata con regolare licenza) con caricatore disinserito, all’interno di valigetta, sotto al sedile della propria auto in parcheggio, non abbia adottato le cautele necessarie per impedire che persone minori, parzialmente incapaci, tossicodipendenti o inesperte nel maneggio, giungessero ad impossessarsene agevolmente”.
6.5. In definitiva, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, s’impone l’annullamento dell’atto gravato in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda scrutinata possono esser compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l’atto impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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