Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 settembre 2020, n. 19514.
La legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest’ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Sentenza 18 settembre 2020, n. 19514
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Successioni – Testamento olografo – Interpretazione della volontà del testatore – Configurazione della disposizione come legato in conto di legittima – Giudizio di merito – Incensurabilità in caso di motivazione logica e congrua – Compensazione delle spese di lite – Soccombenza reciproca – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28558-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 82/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE RENZIS MARIA LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente e l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la madre (OMISSIS), i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il cognato (OMISSIS), chiedendo, in relazione alla successione del defunto genitore, (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), accertarsi la lesione della propria quota di legittima, con la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita, con la conseguente divisione della comunione ereditaria.
Rilevava che il de cuius con testamento olografo del 16/5/1984, pubblicato in data 18/5/1992, aveva attribuito in legato alla figlia (OMISSIS) l’appartamento al quarto piano della casa dei Ferrovieri in (OMISSIS) ed in legato al figlio (OMISSIS), in aggiunta alla quota spettantegli, il fondo p.f. (OMISSIS) in P.T. (OMISSIS), (OMISSIS).
Deduceva che alla figlia (OMISSIS) aveva donato in acconto le particelle fondiarie in pp.ff. (OMISSIS) in c.c. (OMISSIS), tramite il trasferimento alla Cooperativa Edilizia Camocina, con l’intesa che questa le avrebbe trasferite al socio (OMISSIS), marito della figlia (OMISSIS), senza pero’ avere mai ricevuto nulla in corrispettivo di tale trasferimento.
Sosteneva che i beni relitti non erano in grado di soddisfare i propri diritti di legittimario, dovendosi quindi procedere alla riduzione delle disposizioni di ultima volonta’ e della detta donazione indiretta.
Si costituiva (OMISSIS), la quale sosteneva che il bene oggetto di legato le era gia’ stato promesso in vendita allorche’ il de cuius era in vita, ed evidenziava di vantare un credito nei confronti del padre, avendo provveduto al pagamento dei canoni di riscatto e delle spese condominiali dell’appartamento occupato in vita dai genitori, credito di cui chiedeva il rimborso pro quota dall’attore.
Si costituiva (OMISSIS) che negava di avere ricevuto una donazione indiretta, attesa l’effettiva vendita dei fondi alla cooperativa ed il fatto che il marito aveva versato un prezzo per l’acquisto del terreno ricevuto in assegnazione e poi edificato.
(OMISSIS) evidenziava l’irrisorieta’ del legato di cui era beneficiario e proponeva, a sua volta, azione di riduzione.
Nella contumacia di (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio di primo grado, e (OMISSIS), all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1222/2007 accertava la qualita’ di legittimario dell’attore per la quota di 1/8 e di erede legittimo per la quota di 1/6; riconosceva che era stata compiuta una donazione indiretta in favore della convenuta (OMISSIS) a mezzo del conferimento dei fondi alla Cooperativa edilizia Camocina; condannava (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 2.600,46, pari ad un quarto delle spese funerarie; accertava il credito di (OMISSIS) per canoni di riscatto e oneri condominiali per l’importo di LIRE 93.473.475; dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di riduzione di (OMISSIS).
Quindi, ravvisata la lesione della quota di legittima dell’attore, rimetteva la causa in istruttoria per la concreta determinazione della quota spettantegli e per la divisione.
Con sentenza definitiva n. 63/2010 il Tribunale assegnava alla madre la p.ed. (OMISSIS) in c.c. (OMISSIS), con un conguaglio a carico dell’assegnataria di Euro 60.857,05; assegnava gli altri fondi in (OMISSIS) ed il bosco in c.c. Rabbi ad (OMISSIS); condannava (OMISSIS) a conferire agli altri eredi la somma di Euro 33.981,75, condannandola a versare il relativo importo al fratello (OMISSIS); condannava (OMISSIS) a versare alla sorella (OMISSIS) la somma di Euro 5.180,97, all’esito della compensazione tra le reciproche ragioni di debito e credito.
Avverso entrambe le sentenze proponeva appello (OMISSIS), mentre (OMISSIS) impugnava solo la sentenza definitiva.
In entrambi i giudizi si costitutiva (OMISSIS), mentre (OMISSIS) e (OMISSIS) restavano contumaci.
Riuniti gli appelli, la Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza n. 82 del 10/6/2016 rigettava l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva (emendata di un errore materiale nell’indicazione della somma dovuta dall’attore alla sorella (OMISSIS)) ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), nel confermare l’attribuzione dei legati ai beneficiari indicati nel testamento, attribuiva i beni relitti come da punti 2.1. e 2.2 del dispositivo, prevedendo il pagamento dei conguagli come specificamente individuati in dispositivo (punti da 3. a 6.), compensando integralmente le spese di lite.
Quanto all’appello proposto avverso entrambe le sentenze da (OMISSIS), che non poteva reputarsi abbandonato, sebbene non vi fosse stata costituzione dei suoi eredi, a seguito del decesso intervenuto in corso di causa, la sentenza riteneva che fosse infondato.
Infatti, il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato gli elementi probatori ed indiziari in base ai quali poteva effettivamente reputarsi che il trasferimento dei fondi da parte del de cuius in favore della cooperativa edilizia e poi da quest’ultima al marito della figlia (che ne era divenuta, quindi, comproprietaria pro quota per effetto del regime di comunione legale) costituiva una donazione indiretta da parte del defunto in favore di entrambi i coniugi.
Era, tuttavia, fondata la deduzione secondo cui la riduzione doveva effettuarsi prioritariamente sulle disposizioni testamentarie, potendosi passare ad aggredire le donazioni solo nel caso in cui la quota di legittima non fosse stata soddisfatta sui beni oggetto del testamento, dovendosi comunque sottoporre a riduzione la donazione dei fondi solo per la quota del 50%, sicche’ di tanto si sarebbe tenuto conto all’atto della divisione.
In merito all’appello proposto da (OMISSIS) i giudici di appello osservavano che l’unica sentenza impugnata era quella definitiva, con la conseguenza che non potevano avere seguito le censure che investivano l’accertamento dei crediti della sorella (OMISSIS) oggetto, invece, di accertamento con la sentenza non definitiva.
Passando alla qualificazione dei legati ricevuti dai fratelli, la Corte distrettuale escludeva che quello disposto in favore di (OMISSIS) fosse sussumibile nella previsione di cui all’articolo 551 c.c., deponendo in tal senso la circostanza che lo stesso de cuius aveva previsto che tale attribuzione fosse dispensata da collazione, espressione che sebbene erroneamente utilizzata (dandosi la dispensa da collazione solo per le donazioni) faceva pero’ intendere che il de cuius avesse considerato la figlia (OMISSIS) quale sua coerede.
Inoltre la stessa giustificazione data al legato, quale riconoscenza per l’aiuto economico offerto in vita al fine di acquisire il bene legato, deponeva per il carattere premiale dell’attribuzione, e quindi per la soluzione secondo cui si trattava di legato in conto di legittima.
Cio’ implicava che la legataria partecipasse alla comunione ereditaria, sebbene dovesse imputare alla sua quota il valore del bene oggetto della disposizione de qua.
Passando alla individuazione della lesione della quota di legittima dell’attore, la sentenza prendeva in considerazione il valore degli immobili caduti in successione e donati, sia alla data di apertura della successione che a quella della decisione, ritenendo che in relazione alla data di apertura della successione la quota di legittima pari ad 1/8 ammontava ad Euro 44.739,30.
Emergeva, quindi, che con i legati il de cuius aveva disposto di beni che eccedevano la disponibile, e che la loro riduzione metteva al riparo la donazione ricevuta da (OMISSIS), il cui ammontare (pari al 50% dei beni donati) era a sua volta inferiore alla quota di legittima riservatale.
Tenuto conto del concorso tra successione legittima e necessaria e considerato il tenore del testamento, la sentenza riteneva che alla vedova ed ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) spettavano diritti sul relictum non oggetto di legati, pari rispettivamente a due ottavi ed ad un ottavo (per ciascuno dei figli), ma la sentenza non definitiva, non oggetto di gravame in parte qua, aveva riconosciuto alla vedova la quota di due sesti ed ad ognuno dei figli la quota di 1/6.
Ripartendo in tal modo i beni relitti, residuava una lesione in danno di (OMISSIS) che andava elisa aggredendo i legati di cui erano beneficiari i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), ma in proporzione del rispettivo valore.
Per l’effetto la seconda doveva reintegrare la lesione per la percentuale del 92,34% ed il primo per la percentuale del 7,66%.
La reintegra doveva poi avvenire in denaro, atteso che entrambi i beni legati non erano comodamente divisibili e tenuto conto che, come previsto dall’articolo 560 c.c., nessuno dei due legatari aveva nel bene un’eccedenza superiore al quarto della disponibile.
La nuova divisione, quindi, comportava che i beni legati rimanevano attribuiti ai legatari, mentre la p.ed. (OMISSIS) c.c. (OMISSIS) restava attribuita alla vedova, e per essa ai suoi eredi, con l’obbligo pero’ di conferire agli altri coeredi il conguaglio pari ad Euro 94.657,06.
Gli altri fondi in (OMISSIS) ed il bosco in Rabbi erano invece assegnati ad (OMISSIS), che pero’ aveva diritto all’integrazione della legittima in denaro, in valori attuali e secondo le dette percentuali dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), procedendosi quindi al riparto dei beni caduti in successione ed alla reintegra della quota di legittima secondo il prospetto di cui alla pag. 41.
La Corte d’Appello confermava poi la condanna di (OMISSIS) al rimborso in favore della sorella (OMISSIS) della parte percentuale dei debiti ereditari pari ad Euro 48.275,21, nonche’ della quota di un quarto delle spese funerarie, come determinate dalla sentenza non definitiva del Tribunale.
Infine, considerato il parziale accoglimento dell’appello di (OMISSIS), e tenuto conto della complessita’ della vicenda ereditaria e della natura prettamente divisoria della causa, riteneva di compensare anche le spese del giudizio di appello. 2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
(OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo anche in proprio e tutti e tre quali eredi di (OMISSIS), non hanno svolto difese in questa fase.
3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 2 nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva del Tribunale con le quali erano stati accertati i crediti vantati nei confronti dell’eredita’ dalla sorella (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha ritenuto che avverso tale sentenza il ricorrente non avesse fatto riserva di impugnazione, ma ha omesso di considerare che tali statuizioni si fondavano su di una scrittura privata del 15 maggio 1984, della quale aveva appreso la falsita’ solo dopo l’udienza del 24/01/2008 (entro la quale avrebbe potuto fare riserva di impugnazione).
In particolare la falsita’ era emersa solo a seguito della perizia stragiudiziale del prof. (OMISSIS) che nella prima parte e’ priva di data e che nella seconda parte reca quella del 21/10/2008. Deve, quindi, reputarsi che la scoperta della falsita’ sia avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre appello avverso la sentenza non definitiva, essendo anche esclusa la possibilita’ di applicare l’articolo 396 c.p.c..
Il motivo e’ infondato.
Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che, in assenza di riserva di impugnazione avanzata dal ricorrente avverso la prima sentenza del Tribunale, gli era precluso, in occasione della proposizione dell’appello avverso la sentenza definitiva, muovere censure al contenuto della sentenza non definitiva.
In tal senso rileva la circostanza che – in relazione alle statuizioni della sentenza non definitiva, che il ricorrente, nonostante la mancata formulazione della riserva, ha inteso rimettere in discussione l’atto dell’appello avverso la sentenza definitiva – vi era totale soccombenza dello stesso ricorrente, dovendosi quindi ritenere che sulle stesse sia intervenuto un giudicato interno che imponeva quindi la necessita’ di impugnare la sentenza non definitiva per revocazione straordinaria, ove la parte avesse ritenuto che ne ricorressero le condizioni.
Ne’ appare possibile recuperare la censura proposta con l’appello del ricorrente, in ragione del fatto che la sentenza non definitiva fosse stata impugnata da parte della convenuta (OMISSIS) (autrice invece di tempestiva riserva di impugnazione), in relazione all’accertamento della donazione indiretta della quale sarebbe stata beneficiaria, convertendo il motivo che attiene all’accertamento dei crediti in un’impugnazione incidentale tardiva, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6515/1997) la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva ex articolo 334 c.p.c. sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell’impugnazione principale, della medesima sentenza da quest’ultima investita, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte (conf. Cass. n. 15784/2013).
Peraltro la stessa tesi del ricorrente secondo cui l’appello relativo anche alla sentenza non definitiva andrebbe ritenuto ammissibile, per ragioni di economia processuale, sconta in partenza la mancata dimostrazione delle condizioni in base alle quali la parte sarebbe stata legittimata a proporre revocazione straordinaria in alternativa all’appello.
Infatti, si assume che il contenuto della perizia stragiudiziale redatta dal prof. (OMISSIS), e depositata in epoca successiva alla scadenza del temine per formulare appello ovvero riserva di impugnazione in relazione alla sentenza non definitiva, denoterebbe la falsita’ della sottoscrizione apposta dal de cuius in calce all’atto contenente una ricognizione del debito in favore della convenuta (OMISSIS).
Tuttavia tale affermazione contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale (Cass. n. 28653/2017) l’articolo 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell’istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicche’ la stessa e’ inammissibile ove fondata sulla falsita’ di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione (conf. Cass. n. 3947/2006).
In assenza di un riconoscimento ad opera della controparte della falsita’ invocata dal ricorrente, la mera affermazione resa da un tecnico in una perizia stragiudiziale non consente di ritenere maturati i presupposti richiesti dalla legge per l’ammissibilita’ della revocazione straordinaria, il che inficia in radice l’intero impianto argomentativo posto a supporto del motivo in esame.
4. Il secondo motivo di ricorso denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’erronea qualificazione del legato in favore della controricorrente (OMISSIS) quale legato in conto anziche’ quale legato in sostituzione di legittima.
Anche tale motivo e’ infondato.
Va in primo luogo rilevata l’inammissibilita’ del motivo nella parte in cui inquadra la censura nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trascurando di considerare che avrebbe dovuto a tal fine individuare il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di appello.
In secondo luogo, ove anche voglia reputarsi che sia stata censurata l’interpretazione della volonta’ testamentaria offerta dal giudice di merito, manca la puntuale individuazione delle norme di ermeneutica contrattuale (nei limiti di compatibilita’ in cui siano applicabili anche all’interpretazione degli atti di ultima volonta’) che sarebbero state violate, e cio’ in violazione dei principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’articolo 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicche’, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti), ma altresi’ precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o su di un vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto (ovvero nel caso di specie al testamento) non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi gia’ dallo stesso esaminati; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 7500/2007; Cass. n. 24539/2009).
Tali principi sono stati poi ribaditi, proprio con specifico riferimento alla ricostruzione della volonta’ delle parti, quanto alla qualificazione di un legato come sostitutivo di legittima ex articolo 551 c.c., essendosi specificato che (Cass. n. 824/2014), ancorche’ ai fini dell’individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorra che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l’intenzione del “de cuius” di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredita’, tuttavia (Cass. n. 18583/2011) ove tramite l’opportuna indagine interpretativa, da compiere sul complessivo contenuto dell’atto, non emerga tale volonta’, il legato deve ritenersi in conto di legittima, costituendo tale accertamento un apprezzamento dei fatti demandato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’ se correttamente motivato (Cass. n. 12854/2011; Cass. n. 16083/2005; Cass. n. 1573/2000).
Nella specie, pur dovendosi tenere conto della piu’ restrittiva formulazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza gravata, si rileva che quest’ultima, a fronte di una disposizione a titolo particolare con la quale il de cuius assegnava la proprieta’ di un immobile “…dispensandola espressamente dall’obbligo della collazione…”, e motivando tale attribuzione in quanto la legataria “… e’ stata l’unica che mi ha dato la possibilita’ di conservare tutti i miei diritti e rispettare le mie obbligazioni verso l’Azienda delle Ferrovie dello Stato per acquisire, a suo tempo, da questa la proprieta’ di detto appartamento alle condizioni e modalita’ previste nel contratto da me firmato, come meglio chiarito e precisato da me con separata scrittura”, ha optato per la natura di legato in conto di legittima non limitandosi a riscontrare l’assenza di una manifestazione espressa di volonta’ da parte del de cuius con la quale avesse inteso limitare i diritti successori della legataria al solo bene oggetto del legato.
La Corte d’Appello ha rilevato che sebbene fosse risultato improprio il richiamo all’istituto della dispensa da collazione riferito ad un legato (operando la collazione solo per le donazioni), tuttavia ha ritenuto che lo stesso richiamo denotava la considerazione della beneficiaria quale partecipante alla comunione, poiche’ solo in tale ottica si giustificava la volonta’ di aggiungere al beneficio dell’attribuzione anche quello della dispensa dalla collazione.
E’ stato, altresi’, valorizzato il carattere premiale del legato, quale emergente, oltre che dalla motivazione riportata nel testamento, anche dal contenuto della scrittura alla quale il de cuius fa richiamo nella disposizione attributiva del legato e che conferma come sia stato grazie all’apporto economico della figlia (OMISSIS) che il de cuius ha potuto onorare gli obblighi assunti con le Ferrovie dello Stato al fine di procedere al riscatto della proprieta’ dell’appartamento, essendosi (OMISSIS) anche assunta i costi per il restauro e la ristrutturazione dell’immobile.
Da tale elemento ha, quindi, tratto il convincimento che il legato de quo non dovesse tacitare ogni pretesa successoria della beneficiaria, ma costituiva un legato in conto che non precludeva la sua partecipazione alla successione ove il suo valore fosse stato inferiore all’ammontare della quota di legittima.
Trattasi di considerazioni connotate da logicita’ ed intrinseca coerenza e che non appaiono inficiate dalle obiezioni di parte ricorrente che, da un lato, presuppongono che la conoscenza del diritto successorio da parte del de cuius imponesse, una volta fatto richiamo all’istituto della dispensa dalla collazione (in un’ipotesi nella quale non puo’ operare), che fosse esclusa anche la volonta’ di considerare la beneficiaria del legato quale partecipante alla comunione ereditaria, ma che non tiene conto del fatto, invece valorizzato in sentenza, che la conoscenza degli istituti successori fosse solo parziale, residuando in ogni caso l’intenzione di considerare la figlia quale coerede.
Dall’altro lato, la difesa del ricorrente ritiene erronea l’affermazione secondo cui il legato ex articolo 551 c.c. dovrebbe necessariamente avere una connotazione punitiva, potendo l’istituto rispondere anche all’intento del de cuius di sottrarre il legittimario alla partecipazione ai debiti ereditari ovvero ai fastidi ed ai tempi della divisione, ma trattasi di considerazioni che appaiono in massima parte slegate dalla peculiarita’ della vicenda che vede un’eredita’ nel complesso attiva, il che avvalora la plausibilita’ del convincimento del giudice di appello secondo cui, in assenza di una volonta’ del de cuius di voler tacitare ogni aspettativa successoria della beneficiaria, il legato de quo aveva carattere premiale, non avendo l’idoneita’ a precludere la partecipazione della controricorrente alla ripartizione dei beni relitti, per la parte non soddisfatta gia’ con il legato in conto.
Emerge, quindi, che le critiche sviluppate nel mezzo di impugnazione, lungi dal denotare, come invece necessario, l’assoluta implausibilita’ dell’esito interpretativo al quale e’ approdata la sentenza gravata, mirano a sostenere una diversa ed alternativa esegesi delle volonta’ testamentarie, senza quindi essere idonee a determinare la cassazione della decisione.
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 726 c.c..
Si rileva che la sentenza d’appello, nel procedere ex novo alle operazioni di divisione, tenuto conto della correttezza di alcuni dei rilievi mossi all’operato del Tribunale, pur prendendo atto della necessita’ di dover considerare ai fini della divisione non gia’ i valori venali determinati in riferimento alla data dell’apertura della successione (come invece necessario per il riscontro della lesione della quota di legittima), ha diviso i beni sulla base di valori all’attualita’ frutto della mera rivalutazione monetaria dei valori venali accertati alla data del decesso del de cuius.
L’articolo 726 c.c. non permette pero’ tale modus operandi, e cio’ tenuto conto del fatto che l’incremento del costo della vita (i cui indici di variazione sono stati utilizzati dal CTU per la rivalutazione degli immobili) non ha un andamento corrispondente a quello del mercato immobiliare.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha effettivamente affermato, come appunto ribadito in ricorso, che (Cass. n. 21632/2010) la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda, potendo anche aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto “medio tempore” (conf. Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 8286/2019).
Per l’effetto si e’ ritenuto non corretto l’operato del giudice di merito (Cass. n. 3635/2007) che aveva escluso in maniera
apodittica una significativa variazione di valore
dell’immobile da dividere, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare, non fornendo, altresi’, un’idonea giustificazione del diniego di rinnovazione della c.t.u., invocata dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all’effettivo valore di mercato dell’immobile al momento della sua attribuzione e non a quello determinato ben nove anni prima, sia pure rivalutato, occorrendo avere riguardo all’effettiva variazione del mercato immobiliare, che non necessariamente corrisponde alla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 12497/2007; Cass. n. 1245/2001 che osserva che spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo piu’ elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall’ISTAT; Cass. n. 17487/2006; Cass. n. 2296/1996).
Tuttavia, avuto riguardo a quanto statuito nella vicenda in esame, nel motivo di ricorso si e’ riportato esclusivamente quanto riferito a pag. 28 laddove, nella premessa all’illustrazione dei valori di cui allo specchietto riepilogativo che individua la stima alla data dell’apertura della successione, a quella successiva del dicembre del 2008 ed a quella dell’aprile del 2016 (prossima a quella della decisione di appello), si precisa che trattasi di valori scaturenti dalla rivalutazione secondo indici Istat.
Tale affermazione presa di per se’ sola effettivamente deporrebbe per la fondatezza della critica mossa dal ricorrente, ma non puo’ pero’ prescindersi da quanto successivamente precisato dai giudici di appello a pag. 37, laddove il ricorso agli indici Istat per la rivalutazione dei valori immobiliari viene giustificato aggiungendosi che “Come gia’ sopra ricordato, l’attualizzazione avviene in base all’indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data di apertura della successione e la data odierna. Con cio’ si compensa il precedente maggior incremento dei valori immobiliari rispetto agli indici di svalutazione monetaria, avutosi in tempi meno recenti, con quello minore, effetto della crisi del mercato immobiliare degli ultimi anni”.
Emerge quindi che il rinvio agli indici Istat a differenza di quanto emerge dai precedenti sopra richiamati, non e’ nella fattispecie frutto di una apodittica affermazione di coincidenza tra andamento del mercato immobiliare ed andamento del costo della vita, ma mira proprio ad assicurare l’adeguamento del valore degli immobili alle variazioni del corrispondente mercato, giustificandosi la coincidenza finale delle variazioni non gia’ sul presupposto del sincronico tasso di crescita, ma avuto riguardo alle differenti oscillazioni dei rispettivi indici di crescita.
La conclusione che deve trarsi e’, quindi, che i giudici di merito lungi dall’identificare con la rivalutazione monetaria il criterio in base al quale procedere all’attualizzazione dei valori degli immobili da dividere, hanno piuttosto ritenuto di procedere ad un autonomo apprezzamento dell’andamento del mercato immobiliare che, solo per occasione, ed in ragione dell’alternarsi di una prima fase di esplosione ad una successiva fase di stasi, veniva di fatto a coincidere con l’incremento della svalutazione dei prezzi di mercato.
6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’articolo 117 Cost., comma 1, articolo 24 Cost., comma 1 e articolo 111 Cost., comma 6.
La sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto di compensare anche le spese del giudizio di appello.
Il motivo e’ infondato.
Va premesso che, risalendo l’introduzione del giudizio al 2000, alla vicenda trova applicazione la lettera dell’articolo 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche del 2005, che prevedeva la possibilita’ di compensare, in tutto o in parte le spese di lite, in caso di soccombenza reciproca ovvero se concorrevano altri giusti motivi.
In relazione a tale previsione normativa questa Corte anche di recente ha ribadito che (Cass. n. 24502/2017) il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite in ragione della soccombenza del ricorrente nei confronti solo di alcuni dei convenuti; in senso conforme Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 8421/2017).
Nel caso in esame, i giudici di appello non si sono limitati a riferire genericamente della ricorrenza di giusti motivi, ma hanno esplicitato in motivazione il riferimento, oltre che alla natura sostanzialmente divisoria della controversia (che impone di ritenere che le spese di lite siano sostenute in parte qua nel comune interesse di tutti i condividenti, senza che quindi sia possibile ravvisare una posizione di soccombenza sostanziale), anche alla complessita’ della vicenda successoria, complessita’ emergente in maniera obiettiva dalla necessita’ di risolvere numerose questioni di diritto ereditario (quali la ricorrenza di un’ipotesi di donazione indiretta, l’individuazione delle modalita’ con le quali opera la riduzione di plurime disposizioni testamentarie a titolo di legato, facendo coeva applicazione sia della regola di proporzionalita’ di cui all’articolo 558 c.c. che del criterio dettato dall’articolo 560 c.c.).
Ma ancor prima hanno richiamato la ricorrenza di una situazione di soccombenza reciproca che sussiste effettivamente sia avuto riguardo all’esito del giudizio di appello (che ha visto disattese in quanto inammissibili le doglianze mosse dal ricorrente avverso la sentenza non definitiva per la quale non era stata formulata riserva di appello), sia avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio che ha visto accertata l’esistenza di debiti ereditari in favore dell’altra coerede (OMISSIS), debiti che hanno portato all’adozione del capo di condanna di cui al capo 8. del dispositivo della sentenza d’appello.
Deve quindi reputarsi che effettivamente la censura impinga nella valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e che esuli, quindi, dal novero delle doglianze suscettibili di essere sottoposte al giudizio di questa Corte.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alle parti che non hanno svolto difese in questa fase.
8. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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