La disciplina della liberazione anticipata “speciale”

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 maggio 2019, n. 18224.

La massima estrapolata:

La disciplina della liberazione anticipata “speciale” – introdotta dall’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, per porre rimedio al sovraffollamento carcerario – ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra l’1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti “a cavallo” della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione.

Sentenza 2 maggio 2019, n. 18224

Data udienza 19 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della integrazione della liberazione anticipata per i semestri decorrenti dal 24.10.2013, maturati sino alla data di operativita’ del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, per i quali non sia stata gia’ riconosciuta l’integrazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.6.2017, il Magistrato di sorveglianza di Milano, pronunciando su istanza proposta il 3.3.2017 dal detenuto in espiazione pena (OMISSIS), cosi’ decideva:
a) in relazione al periodo 24.7.2016-23.1.2017, concedeva la liberazione anticipata, ai sensi dell’articolo 54 ord. pen.;
b) in relazione ai periodi 17.2.1996-16.5.1996, 24.10.201423.1.2015, 24.1.2015-23.7.2015, dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata speciale, cioe’ di una riduzione di pena ulteriore di trenta giorni per semestre, invocata ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4 convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10;
c) in relazione ai semestri compresi dal 24.10.2013 al 23.10.2014, rigettava l’analoga richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata speciale.
2. L’interessato proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Milano che, con ordinanza del 28.2.2018, cosi’ decideva:
a) accoglieva il reclamo parzialmente, riconoscendo la integrazione della riduzione di pena di giorni sessanta a titolo di liberazione anticipata speciale con riferimento ai semestri compresi dal 24.10.2013 al 23.10.2014; il Tribunale di sorveglianza notava che le date individuate per integrare i semestri, da parte della difesa, non corrispondevano alle valutazioni gia’ compiute da parte del Magistrato di sorveglianza nel momento in cui, ai fini della composizione del semestre, era stata utilizzata una parte del periodo di presofferto espiato dal febbraio 1996 al maggio 1996, cio’ che portava a costituire i successivi semestri non con decorrenza dall’ottobre all’aprile e dall’aprile all’ottobre bensi’ dal gennaio al luglio e dal luglio al gennaio;
b) rigettava il reclamo per il resto, affermando che l’operazione di imputare l’indulto al reato ostativo, al fine del riconoscimento della liberazione anticipata speciale, era certamente condivisibile; tuttavia notava il Tribunale di sorveglianza – andava valutato che era intervenuta ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 11.5.2016, non oggetto di impugnazione, e cio’ non consentiva di rivalutare i periodi gia’ esaminati, perche’ al momento dell’emissione di detta ordinanza era gia’ circostanza nota e pacifica l’avvenuto riconoscimento del condono, per effetto dell’indulto concesso con L. n. 241 del 2006, in relazione alla pena di anni due di reclusione applicata a titolo di continuazione per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e compresa nel cumulo in esecuzione.
3. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), violazione dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, articolo 2 c.p., Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4 convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10. Per un verso, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare in parte il reclamo – sulla base dell’osservazione che non potevano essere rivalutati i periodi che gia’ erano stati oggetto di valutazione dell’ordinanza non impugnata emessa dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 11.5.2016 – e’ incorso in erronea applicazione dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, in base al quale sono infondate le istanze in sede di esecuzione avanzate in mancanza di condizioni o costituenti mera riproposizione di istanze gia’ rigettate. Il Tribunale di sorveglianza, nell’affermare che l’avvenuta applicazione ad ampio raggio dell’indulto – con ordinanza della Corte di appello di Bologna il 27.1.2014 – era pacificamente nota al momento dell’emissione dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 11.5.2016, si e’ basato solo sull’elemento temporale, cioe’ sul confronto fra le date dei due provvedimenti, ma la preesistenza dell’ordinanza bolognese e’ un dato neutro. In realta’, nessun atto successivo ha mai valutato l’avvenuta emissione di detta ordinanza del 27.1.2014, quindi sugli elementi che da tale emissione possono trarsi non e’ maturata alcuna preclusione. Per altro verso, la mancata valutazione dell’istanza nella sua interezza ha causato il diniego alla ricomposizione dei semestri, impedendo la valutazione, ai fini della liberazione anticipata speciale, del semestre 24.4.2015-23.10.2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. La motivazione dell’ordinanza impugnata contiene un’affermazione erronea che deve essere rettificata ma che non inficia il provvedimento, basato, comunque, sulla corretta applicazione dei principi della materia.
Il Tribunale di sorveglianza ha errato nell’affermare che fosse preclusa, a causa dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 11.5.2016, la questione relativa alla scissione del cumulo delle pene in espiazione, invocata dal condannato al fine di ottenere l’imputazione del condono per indulto alla frazione di pena riferita a reato ostativo alla concessione della liberazione anticipata speciale. La questione, in realta’, non era preclusa, perche’, sebbene l’indulto fosse stato riconosciuto con provvedimento preesistente all’emissione dell’ordinanza in data 11.5.2016 – di rigetto di istanza di liberazione anticipata speciale -, non risulta che in quest’ultimo provvedimento fosse stata affrontata la questione della scindibilita’ del cumulo. Quindi, in applicazione del principio che esclude dal perimetro di quelle precluse le questioni basate su argomenti di fatto o di diritto non ancora valutati, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto escludere la preclusione.
La motivazione del provvedimento ora impugnato va pertanto rettificata sul punto, precisando che non era preclusa la questione relativa allo scioglimento del cumulo delle pene, proposta al fine di ottenere l’imputabilita’ della pena condonata a quella inflitta per un reato ostativo alla concessione della liberazione anticipata speciale.
3. Emendato l’errore, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata perviene a un esito giuridicamente corretto, esponendo considerazioni ineccepibili.
4. La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di chiarire che la disciplina della liberazione anticipata speciale, introdotta dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4 convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, comporta – sempreche’ ne ricorrano le condizioni e con l’esclusione dei condannati per un delitto contemplato dall’articolo 4 ord. pen.;
– una detrazione di pena pari a settantacinque giorni per semestre, rispetto agli ordinari quarantacinque, sia con riguardo ai semestri compresi nel biennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto, sia con riguardo ai semestri compresi nel periodo dal giorno 1 gennaio 2010 alla suddetta data (Sez. 1, n. 356 del 13/09/2017 – dep. 09/01/2018, Cutrufello, Rv. 271997). Tale disciplina, introdotta per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54; pertanto, essa puo’ trovare applicazione solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra i giorni 1 gennaio 2010 e 23 dicembre 2015, non per quelli posti a cavallo di tali date. Cio’ non determina alcuna disparita’ di trattamento, in considerazione della ricordata ragione dell’introduzione di detta disciplina (Sez. 1, n. 58080 del 26/10/2017 – dep. 29/12/2017, Ramaro, Rv. 271617).
5. In applicazione dei richiamati principi al caso concreto, deve affermarsi che (OMISSIS) non poteva ottenere il beneficio speciale in misura piu’ ampia rispetto a quella gia’ riconosciuta.
E’ pacifica la data di inizio dell’esecuzione. Non e’ contestato, poi, che il primo semestre rilevante per la liberazione anticipata ordinaria, gia’ riconosciuta in precedenza, sia stato formato, come chiaramente esposto dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata, mediante l’unificazione delle seguenti frazioni: a) un lasso temporale di tre mesi di carcerazione presofferta dal febbraio al maggio 1996; b) il lasso temporale di espiazione pena dal 24.10.2014 al 23.1.2015. Al semestre risultante non e’ applicabile la liberazione anticipata speciale, perche’ esso, cosi’ come ricomposto, non e’ stato sofferto per intero durante l’intervallo temporale per cui la legge prevede l’operativita’ del beneficio, ma si pone a cavallo dell’inizio della vigenza della legge che ha introdotto la disciplina eccezionale.
Specularmente, deve negarsi che la liberazione anticipata speciale potesse essere concessa per il semestre di espiazione pena 24.7.201523.1.2016, perche’ esso e’ stato completato dopo la fine – 23.12.2015 – del periodo previsto dalla legge che ha introdotto la disciplina eccezionale.
Per il periodo 24.10.2013-23.10.2014, la liberazione anticipata speciale e’ stata concessa con l’ordinanza impugnata.
Per il periodo 24.1.2015-23.7.2015, la liberazione anticipata speciale era stata gia’ concessa con precedente ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano, come chiarito nel provvedimento dello stesso Magistrato del 27.6.2017.
Per gli ulteriori periodi, la liberazione anticipata speciale e’ stata giustamente negata, perche’ non risulta che in relazione ad essi fosse stata concessa la liberazione anticipata ordinaria, il cui riconoscimento avrebbe costituito presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio speciale.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *