La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell’amministratore di società di capitali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2021| n. 6056.

La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell’amministratore di società di capitali, ove non pattuito dalle parti ex articolo 2389 del Cc, debba essere condotta alla stregua del criterio dell’equità (si veda l’articolo 1709 del Cc), secondo la regola della proporzione con l’entità della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla società, potendo rilevare, al riguardo, una pluralità di elementi, quali l’impegno profuso dall’amministratore nell’attività prestata, la situazione economica della società, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni, e così via.

Ordinanza|4 marzo 2021| n. 6056

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Compendo dovuto all’amministratore della società in bonis – Deduzione dei vantaggi compensativi – Formulazione di censure in violazione dell’art. 366 c.p.c. – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5324-2019 proposto da:
(OMISSIS), quale figlio ed erede dell’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che con sentenza del 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Perugia, decidendo su rinvio da Cass. 13 giugno 2017, n. 14694, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione L. Fall., ex articolo 98, al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., proposta da (OMISSIS), volta alla corresponsione del compenso relativo alle cariche di presidente ed amministratore della societa’ dal 1992 al 1999;
– che avverso questa sentenza propone ricorso la parte soccombente, affidato a tre motivi;
– che non svolge difese la procedura intimata.

RITENUTO

– che i motivi di ricorso devono essere come di seguito riassunti:
1) violazione della “disciplina del gruppo” e dell’articolo 2359 c.c., in quanto si trattava di un complesso gruppo di societa’, tutte facenti capo al (OMISSIS) ed alla moglie, soggette a direzione e coordinamento, onde le singole operazioni infragruppo non erano affatto illecite, ne’ estranee all’oggetto sociale della societa’ poi fallita, ma finalizzate ad un unico programma economico;
2) violazione della “disciplina del gruppo” e dell’articolo 2359 c.c., in quanto, proprio per l’esistenza di un gruppo di societa’, si puo’ tranquillamente affermare come le operazioni infragruppo, indicate dal c.t.u. come illegittime, non fossero per niente tali, esponendo il motivo le ragioni circa la legittimita’ degli anticipi, dei finanziamenti e delle altre facilitazioni concesse dalla (OMISSIS) s.p.a. alle singole societa’ del gruppo;
3) violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, od omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza ha inteso rispondere alle censure mosse dal consulente tecnico di parte alla c.t.u., con mera motivazione apparente o manifestamente illogica circa le conseguenze dannose delle condotte gestorie di favor verso le altre societa’ del gruppo, ne’ avendo la corte territoriale spiegato le ragioni per cui ha disatteso l’istanza di rinnovazione della c.t.u.;
– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) il compenso dell’amministratore, ove non determinato dall’assemblea, puo’ essere stabilito dal giudice, in via equitativa e tenuto conto del risultato utile dell’attivita’ gestoria, da remunerare secondo il criterio del compenso per attivita’ ed enti similari, tenuto conto del fatturato sociale; b) vi e’ prova sia della costante attivita’ di amministrazione della societa’ negli anni sino al 1997, sia di una serie di condotte depauperative per la societa’, sempre ripetute verso altre societa’ del gruppo (concessione di anticipi con maggiori costi per se’ a titolo di interessi passivi, mancati incassi, spostamento di utili, storno di guadagni), gia’ rilevate dal collegio sindacale della societa’, e dalla corte analiticamente analizzate, mediante confutazione delle critiche avanzate alla c.t.u. dal consulente di parte; c) ha concluso per l’adeguatezza del compenso, gia’ nel tempo in acconto corrisposto al ricorrente;
– che giova ricordare come la determinazione giudiziaria del giusto compenso dell’amministratore di societa’ di capitali, ove non pattuito dalle parti ex articolo 2389 c.c., debba essere condotta alla stregua del criterio dell’equita’ (cfr. articolo 1709 c.c.), secondo la regola della proporzione con l’entita’ della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla societa’, potendo rilevare, al riguardo, una pluralita’ di elementi, quali l’impegno profuso dall’amministratore nell’attivita’ prestata, la situazione economica della societa’, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a societa’ di simili dimensioni, e cosi’ via (cfr., per alcune considerazioni in tema di articolo 2373 c.c., Cass. 3 dicembre 2008, n. 28748; Cass. 17 luglio 2007, n. 15942);
– che, al fine di pervenire alla corretta valutazione con il criterio predetto, e’ sufficiente che il giudice dia l’indicazione di congrue ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando incensurabile, in sede di legittimita’, l’esercizio di questo potere discrezionale;
– che, cio’ posto, i tre motivi sono affetti dal medesimo vizio di inammissibilita’, in quanto, pur sotto l’egida del vizio di motivazione, intendono ripetere un giudizio sul fatto;
– che, inoltre, il primo motivo, quanto alla deduzione di vantaggi compensativi, viola l’articolo 366 c.p.c., non menzionando il luogo ed il tempo della precedente deduzione dei medesimi, ne’, ancor prima, la dettagliata natura e consistenza di essi, limitandosi a genericissime asserzioni;
– che, quanto alla censura di diritto del medesimo primo motivo, essa e’ inammissibile laddove lamenta una generica violazione della “disciplina del gruppo”, mentre non tiene affatto conto dell’opposto principio, fissato dall’articolo 2497 c.c., che impone la prova rigorosa dei vantaggi compensativi alla societa’ amministrata, derivanti dall’operato dell’amministratore, in ragione della appartenenza al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla societa’ amministrata (in tema, v. Cass. 24 agosto 2004, n. 16707): vantaggi cui il motivo solo apoditticamente e genericamente accenna, peraltro in sede di giudizio di legittimita’;
– che la sentenza impugnata e’ pienamente coerente con l’orientamento consolidato, secondo cui il rapporto che intercorre tra societa’ ed amministratore e’ di immedesimazione organica e l’opus di amministrazione che egli si impegna a fornire non e’ determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attivita’ d’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici, operazioni complesse (Cass. 17 ottobre 2014, n. 22046; Cass. 27 febbraio 2014, n. 4769; Cass. 24 aprile 2007, n. 9911; Cass. 23 luglio 2004, n. 13805; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2769; Cass. 17 agosto 1998, n. 8083; Cass. 14 settembre 1995, n. 9692);
– che, pertanto, la corte del merito ha operato una liquidazione equitativa del compenso, prendendo a riferimento quello medio per attivita’ similari e pregresse, assegnato per il consigliere di amministrazione o l’amministratore delegato, tenendo conto del fatturato sociale e di ogni altro elemento utile;
– che la corte territoriale ha dato assai ampia spiegazione diffondendosi nell’esame dettagliato di tutte le operazioni inadempienti ai doveri della carica, ravvisate dal c.t.u. – delle ragioni a sostegno della operata determinazione del compenso gestorio, sia con riguardo al quantum inizialmente determinato, sia in ordine alla riduzione, derivante dagli eccepiti inadempimenti ai doveri della carica (cfr. articolo 1460 c.c.);
– che, dunque, se, da un lato, l’accertamento in fatto resta una valutazione riservata al giudice del merito, dall’altro lato la deduzione che il medesimo giudice ne ha tratto in punto di determinazione del compenso finale, e’ assai approfonditamente motivata, nel pieno rispetto percio’ dell’articolo 111 Cost., e articolo 132 c.p.c., avendo – al contrario di quanto il terzo motivo assume – la corte territoriale ampiamente spiegato il fondamento del suo convincimento;
– che il motivo non coglie nel segno neppure laddove lamenta la mancata rinnovazione della c.t.u. al fine di rispondere alle critiche avanzate dal consulente di parte, decisione dalla corte del merito adeguatamente spiegata proprio con la sufficienza degli elementi in atti per resistere alle critiche medesime, come ampiamente dimostrato dalla intera motivazione ivi esposta; mentre, ancor piu’ radicalmente, al giudice del merito compete l’esclusiva decisione di rinnovare o no la consulenza tecnica d’ufficio, onde questi non e’ tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali (Cass. 29 settembre 2017, n. 22799; Cass. 29 agosto 2011, n. 17698);
– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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