Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 25 marzo 2019, n. 1983.

La massima estrapolata:

La condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, che costituisce di per sé indice di pericolosità sociale secondo il legislatore, tanto da ritenerla automaticamente ostativa al rilascio ed al rinnovo del titolo di soggiorno.

Sentenza 25 marzo 2019, n. 1983

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6770 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Pa., An. D’E., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. An. D’E. in Roma, viale (…);

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Treviso, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli l’Avv. Do. Pa. e l’Avv. dello Stato Sa. Fa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto, il ricorrente – cittadino -OMISSIS- – ha impugnato il decreto del Questore di Treviso del 30 settembre 2014 con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo del quale era titolare.

Il provvedimento si fonda sui seguenti presupposti:

– in data 5 maggio 2012 il ricorrente è stato arrestato in flagranza e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 in quanto in occasione di un controllo antidroga è stato rinvenuto nel garage in suo uso un notevole quantitativo di marijuana (-OMISSIS-) suddivisa in dosi;

– con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Venezia lo ha condannato alla pena di anni 4 e di mesi 10 di reclusione ed Euro 18.000 di multa;

– la Questura ha ritenuto il ricorrente socialmente pericoloso in considerazione del titolo del reato e dell’entità della pena comminata, tenuto conto dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata allo spaccio che gli è stata sequestrata;

– l’Amministrazione ha, quindi, operato il bilanciamento tra gli opposti interessi alla pubblica sicurezza e alla tutela della vita familiare del cittadino straniero – entrato in Italia come familiare ricongiunto – ritenendo prevalente l’interesse pubblico;

– ha precisato, infatti, che il ricorrente non è sposato e non ha figli e che non convive da tempo con i suoi genitori che ancora risiedono in Italia (ha anche aggiunto che nella memoria depositata nel procedimento, il cittadino -OMISSIS- aveva falsamente indicato di essere sposato e di avere un figlio, in quanto i nominativi ivi indicati -OMISSIS- e -OMISSIS- erano in realtà -OMISSIS- ed -OMISSIS-).

2. – Nell’impugnare tale decreto il ricorrente ha dedotto che la Questura non avrebbe correttamente applicato l’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 non tenendo conto della sua condizione soggettiva; ha quindi negato di essere socialmente pericoloso.

3. – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso.

4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.

L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

5. – All’udienza pubblica del 19 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.

7. – Con l’unico articolato motivo di appello lamenta l’appellante la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6 direttiva 2003/109/CE, 1 del d.lgs. n. 2/2007 e 9, commi 4, 7, 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/98 ed i vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria circa l’attualità e concretezza della sua pericolosità sociale tenendo conto del suo inserimento sociale, lavorativo, familiare e della durata del suo soggiorno in Italia, e per difetto di motivazione.

Sostiene che la revoca del permesso di soggiorno ex art. 9 del d.lgs. 286/98 può essere emessa solo in caso di pericolosità sociale del cittadino straniero: contesta il giudizio reso dalla Questura rilevando che la condanna sarebbe una sola, sarebbe stata disposta quando era senza lavoro, e quindi per procurarsi i mezzi di sussistenza; rileva che la Questura non avrebbe tenuto conto del suo pentimento, del fatto che il Tribunale di Sorveglianza lo avrebbe ammesso alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che egli avrebbe reperito un lavoro e che sarebbe coniugato, oltre che residente nel territorio nazionale da oltre dieci anni.

Deduce, quindi, l’illegittimità della valutazione operata dalla Questura in ordine al bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza pubblica e alla tutela della sua vita familiare.

8. – La doglianza è infondata.

9. – Il provvedimento è stato emesso dalla Questura dopo aver tenuto conto della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, che costituisce di per sé indice di pericolosità sociale secondo il legislatore, tanto da ritenerla automaticamente ostativa al rilascio ed al rinnovo del titolo di soggiorno (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210).

Peraltro, nel caso di specie, si tratta di detenzione destinata allo spaccio di una ingente quantità di sostanze stupefacenti (-OMISSIS-), il che implica – come correttamente rilevato dalla Questura – il collegamento con organizzazioni criminali che ne controllano il traffico illecito.

Il reato, peraltro, non è stato neppure commesso per far fronte ad esigenze economiche, tenuto conto che – anche in caso di perdita del lavoro – l’appellante poteva comunque contare sull’ausilio dei familiari, e non aveva bisogno di commettere reati per garantirsi la sussistenza.

La condotta tenuta è quindi dimostrativa di un non adeguato inserimento sociale nel contesto nazionale.

L’unicità della condanna non può costituire elemento idoneo a far presumere la mancata pericolosità sociale, tenuto conto del particolare allarme sociale connaturale ai reati in materia di stupefacenti.

In sede istruttoria è stata valutata anche la sua condizione familiare, che però è stata ritenuta recessiva rispetto al preminente interesse alla tutela della sicurezza pubblica, atteso che la Questura ha accertato che i soggetti indicati nella memoria ex art. 10 della L. n. 241/90 come moglie e figlio, erano, in realtà, -OMISSIS- ed -OMISSIS- dell’appellante.

Il certificato prodotto in giudizio riguarda il solo matrimonio religioso contratto in -OMISSIS- e non vi è prova che tale matrimonio abbia effetti civili.

I rapporti affettivi con la famiglia di origine sono stati ragionevolmente ritenuti non sufficienti, in quanto l’interesse alla tutela dell’integrità del nucleo familiare si riferisce alla sola famiglia nucleare del cittadino straniero e non si estende agli altri parenti; peraltro l’appellante è ormai adulto e neppure risiede con i genitori.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa non può costituire indice presuntivo idoneo a suffragare il giudizio di erroneità del bilanciamento degli opposti interessi eseguito dalla Questura, tenuto conto che il reato non è stato commesso per ragioni di sussistenza.

Infine, il giudizio sulla pericolosità sociale, in ponderazione con gli opposti interessi a tutela della vita personale e familiare del cittadino straniero, compete alla sola Questura, e le eventuali opposte valutazioni rese da altri soggetti all’interno di separati procedimenti, diretti all’assunzione di differenti misure, non costituisce di per sé un indice di illogicità delle determinazioni assunte dalla competente Questura.

Peraltro la legittimità del provvedimento va valutata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della sua adozione (30/9/2014) e a quella data non era stato ancora emesso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, depositato il 26/10/2014.

Ne consegue che il provvedimento della Questura è sufficientemente motivato e non presenta i vizi di legittimità dedotti in giudizio.

10. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado.

11. – Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata e respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli – Presidente

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore

Giorgio Calderoni – Consigliere

Ezio Fedullo – Consigliere

Per aprire la mia pagina facebook @avv.renatodisa
Clicca qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *