Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7041
La massima estrapolata:
La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c., tenendo presente che l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio dove esercita l’industria o il commercio.
In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l’esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall’art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell’art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.
Tag – parola chiave: Procedimento civile – Notificazione – Alla residenza, dimora, domicilio notificazione di una citazione ad un’impresa individuale – Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. – Applicabilità – Art. 139 c.p.c. – Portata – Notifica presso la casa di abitazione ovvero l’ufficio o la sede dell’industria o commercio – Alternatività dei criteri –
Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7041
Data udienza 20 novembre 2019
Tag – parola chiave: Contratto d’opera – Citazione – Notificazione – Ditta individuale ovvero impresa individuale – Identificazione con il nome e cognome del titolare – Destinatario è la persona fisica dell’imprenditore stesso – Va notificata allo stesso – Regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 e ss c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28124-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 346/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 346/2018 del 20 marzo 2018.
(OMISSIS) resiste con controricorso e propone altresi’ un motivo di ricorso incidentale.
Il Tribunale di Macerata ha disposto la rimessione al Giudice di pace di Macerata, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, avendo (OMISSIS) convenuto (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), notificando la citazione di primo grado presso la sede della “ditta”, in (OMISSIS), e non presso la residenza della (OMISSIS), in (OMISSIS). La convenuta (OMISSIS) non si costitui’ davanti al Giudice di pace. Ha spiegato il Tribunale come, trattandosi di convenire una “ditta individuale”, la notificazione della citazione doveva svolgersi ai sensi dell’articolo 138 c.p.c. e ss., non avendo rilievo la sede dell’impresa, se non, al piu’, come domicilio del suo titolare, ferma la necessita’ di svolgere ricerche presso i luoghi di cui all’articolo 139 c.p.c.. La sentenza impugnata ha quindi affermato in motivazione che la notifica fosse affetta da nullita’, rimasta non sanata, nullita’ da estendere all’intero giudizio di primo grado. In dispositivo, il Tribunale di Macerata ha poi dichiarato la “nullita’ della citazione”, rimettendo le parti innanzi al Giudice di pace di Macerata.
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 101, 139 e 161 c.p.c., non avendo il Tribunale di Macerata dichiarato in dispositivo la nullita’ “derivata” della sentenza resa dal Giudice di pace in mancanza di contraddittorio (il che avrebbe anche dato luogo alla procedura esecutiva mobiliare promossa da (OMISSIS)).
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 91 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulle spese processuali da parte del Tribunale di Macerata.
L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) allega la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 138 e 139 c.p.c.. La censura evidenzia come la citazione davanti al Giudice di pace fosse stata notificata prima “via pec all’indirizzo della ditta (OMISSIS) di (OMISSIS) e successivamente (vista la mancata consegna dovuta a “PEC disattivata”), a mezzo del servizio postale presso la sede della ditta, ove la notifica si e’ invece formalmente perfezionata in data 21.07.2016 a seguito di cd. compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto immesso in casetta”. La censura del ricorrente incidentale sottolinea, poi, l’alternativita’ dei luoghi indicati nell’articolo 139 c.p.c..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso incidentale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, restando assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente principale ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Il ricorso incidentale e’ fondato per le seguenti ragioni.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va quindi notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex articolo 138 c.p.c. e segg., e non gia’ ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., – il quale riguarda le persone giuridiche, le societa’ non aventi personalita’ giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui all’articolo 36 c.c. e seguenti, (Cass. Sez. 3, 10/03/2000, n. 2814; Cass. Sez. 1, 02/10/1996, n. 8603; arg. anche da Cass. Sez. 6 – 1, 02/09/2015, n. 17499; Cass. Sez. 1, 19/01/2005, n. 1092).
E’ percio’ in riferimento all’articolo 138 c.c. e seguenti, che va accertata la regolarita’ della notificazione della citazione davanti al Giudice di pace eseguita nei confronti della convenuta (OMISSIS) presso la sede dell’impresa individuale (OMISSIS), di cui e’ titolare, in (OMISSIS), e non presso la residenza di (OMISSIS). Il Tribunale di Macerata ha affermato che la notifica nella sede dell’impresa, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., e’ rituale soltanto se siano state compiute dapprima ricerche presso la casa di abitazione o nel luogo dove il destinatario ha l’ufficio o l’occupazione. In tal modo, il Tribunale ha esaminato la validita’ della notifica in questione senza uniformarsi all’interpretazione che al riguardo esprime costantemente questa Corte, e senza peraltro offrire elementi che possano consentire di superare tale interpretazione.
Invero, l’articolo 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purche’ si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. Sez. 2, 13/08/2004, n. 15755; Cass. Sez. 3, 01/02/2010, n. 2266; Cass. Sez. 6 – 2, 26/10/2017, n. 25489). D’altro canto, presupposto di validita’ della notificazione ex articolo 139 c.p.c., non e’ il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex articolo 138 c.p.c., che integra soltanto una modalita’ alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l’ufficio od esercita l’industria o il commercio (Cass. Sez. 2, 16/02/2016, n. 2968). In sostanza, l’articolo 139 c.p.c., pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioe’ quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell’ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, e’ consentita la notificazione nell’ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l’industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d’abitazione, percio’ senza necessita’ di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. Sez. 3, 26/07/2002, n. 11077; Cass. Sez. 3, 08/01/2010, n. 77).
In forza di tale principio, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto valutare se la citazione davanti al giudice di primo grado fosse stata comunque eseguita in un luogo posto nel comune di residenza di (OMISSIS), ricercando la destinataria nella sua casa di abitazione o, altrettanto validamente, dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Non assume rilievo la circostanza addotta dalla ricorrente principale (OMISSIS) nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, secondo cui (OMISSIS), avendo riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 346/2018, avrebbe cosi’ “rinunciato per facta concludentia” alla “domanda di cui al controricorso incidentale”, non avendo percio’ egli interesse a proporre tardivamente l’impugnazione incidentale stessa, tanto piu’ che nel giudizio riassunto il Giudice di pace ha anche gia’ pronunciato nuova sentenza.
Come da questa Corte gia’ chiarito, l’acquiescenza tacita prevista dall’articolo 329 c.p.c., e’ configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volonta’ di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, percio’, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione. Pertanto, non puo’ essere considerata acquiescenza tacita – rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullita’ della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volonta’ di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non puo’ essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall’articolo 353 c.p.c., comma 3, quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell’articolo 48 c.p.c., il quale, nell’ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa “translatio iudicii” (Cass. Sez. 3, 06/03/2006, n. 4794; Cass. Sez. 2, 26/07/2010, n. 17532); la mancata sospensione del processo riassunto, a norma dell’articolo 48 c.p.c., comporta la nullita’ degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate, le quali, non di meno, vengono travolte per effetto dell’espansione – in forza del principio previsto dall’articolo 336 c.p.c., – della cassazione della sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice.
Ne’ percio’ puo’ dirsi precluso, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, a seguito della sentenza di appello che abbia dichiarato la nullita’ della notificazione della citazione introduttiva del primo giudizio, e contro la quale sia stata proposto ricorso, l’esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima.
Rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale il primo motivo del ricorso principale, essendo peraltro in astratto non ravvisabile l’interesse a proporre ricorso per cassazione della parte che abbia visto accogliere la propria impugnazione dal giudice di appello, con rimessione della causa al primo giudice per nullita’ della notificazione della citazione introduttiva (o per una delle altre cause previste dall’articolo 354 c.p.c.), ancorche’ non sia stata espressamente dichiarata la nullita’ della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame.
L’accoglimento del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta altresi’ l’assorbimento dell’ulteriore motivo del ricorso principale, circa l’omessa pronuncia sulle spese processuali. E’ vero che la sentenza pronunciata in grado di appello, la quale, a norma dell’articolo 354 c.p.c., rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, deve contenere la pronunzia in ordine all’onere delle spese processuali del processo di secondo grado. Tuttavia, il secondo motivo del ricorso principale e’ diretto contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, e’ destinata comunque ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata in accoglimento del ricorso incidentale, a seguito del quale la liquidazione delle spese va comunque svolta dal giudice di rinvio.
Va dunque avvolto il ricorso incidentale, rimanendo assorbiti i due motivi del ricorso principale, con rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
Poiche’ il ricorso di (OMISSIS), e’ rimasto, come detto, assorbito in entrambe le sue censure dall’accoglimento del ricorso incidentale, non trova applicazione, con riguardo ad esso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, agli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17. Tale obbligo sussiste, infatti, soltanto “quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile…”, e, trattandosi di misura eccezionale, la norma di cui al citato articolo 13, comma 1 quater, non e’ suscettibile di interpretazione analogica; di tal che, l’integrale rigetto dell’impugnazione va ravvisato unicamente avendo riguardo all’esito complessivo dell’impugnazione e non alle singole sue doglianze, ed e’ da escludere allorche’, come nel caso in esame, i suoi motivi non vengano decisi per il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente correlato ad una pronuncia assorbente (Cass., Sez. 2, 06/02/2019, n. 3508).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbiti i due motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e rinvia la causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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