La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2023| n. 4927

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, la quale non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.

 

Data udienza 14 dicembre 2022. La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti

Integrale

Tag/parola chiave: Pignoramento presso terzi – Accertamento obbligo del terzo – Cessione di crediti futuri – Opponibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20738/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Alberto Nachira, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Bigoni;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Alessandro Galiena, dal quale, unitamente all’Avv. Leopoldo Conti, e’ rappresentato e difeso;
– controricorrente –
Nonche’ contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI, (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 325/2020 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il giorno 12 febbraio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di pignoramento notificato nel maggio 2011, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (creditrice) promosse innanzi il Tribunale di Bari espropriazione di crediti in danno della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (debitore) e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Bari (in appresso, per brevita’: ASL) e della (OMISSIS) S.p.A. (terzi pignorati).
L’ASL dichiaro’ che in forza di contratto di appalto del gennaio 2008 l’ATI (OMISSIS)- (OMISSIS) (di cui la s.r.l. (OMISSIS) era mandataria) aveva maturato un credito di Euro 301.294,21, oltre IVA; preciso’ tuttavia di aver sospeso in via cautelativa, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 118 ogni pagamento in favore della appaltatrice per inadempimenti contrattuali, ravvisati nella mancata trasmissione delle fatture dei subappaltatori e dei subfornitori e nella mancata presentazione del DURC.
La (OMISSIS) S.p.A., a sua volta, dichiaro’ che, per atto pubblico del maggio 2009, la (OMISSIS) s.r.l. le aveva ceduto, in forza di contratto di factoring, i crediti, presenti e futuri, nascenti dall’esecuzione del menzionato contratto di appalto, atto di cessione notificato all’ASL e da quest’ultima accettato sempre nel maggio 2009.
A seguito di contestazione del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione sospese il procedimento.
2. Intrapreso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente prescritte dal codice di rito prima delle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la domanda della s.r.l. (OMISSIS) e’ stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
Per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto che la sospensione dei pagamenti Decreto Legislativo n. 163 del 2006, ex articolo 118 afferendo alla sola fase di riscossione del credito, non ha “alcun effetto impeditivo in ordine all’esistenza del credito”, sorto in data anteriore al pignoramento (e, precisamente, nel luglio 2010, epoca di emissione dello stato di avanzamento finale dei lavori e del relativo certificato di pagamento) e ceduto alla (OMISSIS) S.p.A. in modo opponibile al creditore pignorante.
3. Ricorre per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la (OMISSIS) S.p.A.; non svolgono difese in grado di legittimita’ l’ASL e la s.r.l. (OMISSIS).
4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non occorre verificare il perfezionamento della notifica del libello introduttivo alla s.r.l. (OMISSIS) (non risultano versati nel fascicolo gli avvisi di ricevimento dell’atto notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della societa’ ed al liquidatore della stessa), stante il rigetto del ricorso per quanto in appresso esplicato.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso (come nel caso il debitore esecutato, parte necessaria nelle controversie di opposizioni esecutive: Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (cosi’, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106).
2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 117 e 118in connessione agli articoli 1260, 1264, 1265 e 1460 c.c.”.
Ad avviso del ricorrente, il provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell’inadempimento dell’appaltatrice agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118 costituisce impedimento al trasferimento ed alla cessione del correlato credito.
2.1. La censura e’ infondata.
A mente del citato articolo 118, la presentazione, ad opera della impresa appaltatrice, delle fatture quietanzate e del DURC, documento unico di regolarita’ contributiva, integra requisito per procedere al pagamento da parte dell’ente pubblico, nemmeno impedendo nei riguardi di questi l’accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e la condanna all’adempimento (cosi’, specificamente, Cass., Sez. U, 16/02/2017, n. 4092, cui si fa rinvio per una diffusa esplicazione su natura e funzione del DURC): in altri termini, una mera condizione di esigibilita’ del credito, che inibisce la riscossione verso l’appaltante.
Orbene, per scolastica nozione, in ius positum riconducibile alle previsioni degli articoli 1260 c.c. e ss., la (temporanea) inesigibilita’ del credito (nella specie, per l’inottemperanza agli obblighi gravanti sull’appaltatore) non e’ di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione (la quale ben puo’ avere ad oggetto anche crediti meramente futuri): d’altro canto, a confutare l’assunto del ricorrente, si osservi come la (asserita) intrasferibilita’ del credito ne importerebbe la non assoggettabilita’ ad espropriazione ai sensi dell’articolo 543 c.p.c., dacche’ questa si conclude, in esito positivo, con l’assegnazione, avente natura di cessione coattiva del credito.
3. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 2914 c.c. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, articolo 5, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ nullita’ del procedimento per violazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’impugnante assume che la cessione dalla (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) S.p.A. dei crediti sorti o sorgenti dal contratto di appalto non era opponibile al creditore pignorante, mancando la prova del pagamento, con atto di data certa anteriore al pignoramento, dell’importo della cessione, anzi risultando accertato, con statuizione resa dal giudice di prime cure e non impugnata, l’omesso versamento del corrispettivo della cessione: invoca, al riguardo, il disposto della L. n. 52 del 1991, articolo 5, comma 1, lettera b).
3.1. Il motivo e’ infondato: la statuizione resa dal punto dal giudice territoriale e’ conforme a diritto, pur occorrendo integrare, se del caso in tal senso intendendola cosi’ corretta, la succinta motivazione svolta a suffragio della conclusione.
3.2. La questione sollevata con il motivo in esame concerne le condizioni di efficacia verso i terzi della cessione in massa dei crediti, operata mediante il contratto di factoring, qualora esso sia intervenuto tra parti qualificabili, da una parte, come imprenditore-produttore di beni (cedente il credito) e, dall’altra, come banca o intermediario finanziario (cessionario del credito) che offra la prestazione di un complesso servizio di gestione del credito d’impresa mediante contratto di factoring, indicato nel proprio oggetto sociale.
La disciplina positiva della vicenda e’ dettata dalla L. n. 52 del 1991, articolo 5 il quale, per quanto qui specificamente interessa, prevede, al comma 1, che: “Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile: (…) b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento”; al comma 2, aggiunge che: “E’ fatta salva per il cessionario la facolta’ di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
All’individuazione della corretta esegesi del trascritto ordito normativo, un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 15/02/2021, n. 3784), sviluppando spunti argomentativi offerti da alcuni precedenti (in specie, da Cass. 28/02/2020, n. 5616 e da Cass. 28/07/2014, n. 17054), ha dedicato una diffusa ed esaustiva disamina, di cui giova riprodurre i passaggi fondamentali.
Nella citata pronuncia, questa Corte ha ritenuto che, con riguardo alle cessioni dei crediti originate da contratti di factoring, la L. n. 52 del 1991 “ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilita’ della cessione dei crediti d’impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore (…): il nuovo criterio di opponibilita’ non ha modificato o integrato quello previsto dagli articoli 1265 e 2914 c.c. – che a suo tempo adotto’ lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all’accettazione del debitore con atto di data certa – ma si’ e’ soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con cio’ ampliando, anziche’ restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi puo’ rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l’accettazione di data certa, ai sensi degli articoli 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. (…) Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l’adozione di un differente strumento di opponibilita’, rappresentato dal pagamento di data certa del “corrispettivo della cessione”, ma soprattutto per la sua maggiore idoneita’ a facilitare l’opponibilita’ delle cessioni di crediti d’impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri”.
La ratio giustificante l’istituto e’ stata ravvisata nella “intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l’esercizio dell’attivita’ di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilita’ di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilita’ di ricollegare l’opponibilita’ delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l’opponibilita’ della cessione per l’intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo”.
La conclusione del ragionamento e’ compendiata dall’assunto per cui “la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalita’ alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilita’ ai terzi, che possono esprimersi o, ex articolo 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex articolo 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex articoli 1264-1265 c.c.”; da cio’ discende che “per i crediti che siano relativi a un rapporto gia’ in essere tra cedente e ceduto si ritiene idoneo fatto di opponibilita’ la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l’accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda l’identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, si’ da renderli singolarmente riconoscibili”.
3.3. Sulla scorta di tali principi, cui si intende dare espressa e convinta continuita’, erra dunque il ricorrente nel sostenere la necessita’ del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa di crediti, quale unica modalita’ per l’opponibilita’ ai terzi della cessione stessa, potendo invece essa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52 del 1991, articolo 5, comma 2, dalla notifica dell’atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore al pignoramento.
Ed e’ quanto riscontrato – con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’ se ed in quanto, come nella specie, scevro da evidenti vizi logici – dal giudice di merito: nella sentenza impugnata si acclara l’avvenuta cessione da (OMISSIS) a (OMISSIS) S.p.A., dei crediti, presenti e futuri, nascenti dal contratto di appalto stipulato con l’ASL Bari, cessione conclusa con scrittura privata autenticata del 6 maggio 2009, atto notificato (in data 7 maggio 2009) all’ente debitore ceduto e da quest’ultimo accettato il successivo 25 maggio 2009.
Al lume di quanto sopra, non e’ pertanto discutibile l’opponibilita’ di siffatta cessione all’odierno ricorrente, per aver egli intrapreso l’azione esecutiva con atto di pignoramento notificato nel maggio 2011.
4. Il ricorso e’ rigettato.
5. Le spese del grado di legittimita’ seguono la soccombenza.
6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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