Istruzione probatoria nel processo amministrativo

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 26 aprile 2019, n. 2672.

La massima estrapolata:

L’istruzione probatoria nel processo amministrativo è governata dal c.d. principio dispositivo, in base a quale sul ricorrente non grava l’onere della prova, ma l’onere del principio di prova, nel senso che egli è tenuto a prospettare al giudice una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte, potendo il giudice acquisire d’ufficio gli elementi probatori indicati dalle parti ovvero ritenuti comunque necessari, è altrettanto vero che laddove tali elementi rientrino nella disponibilità delle parti occorre che queste ultime supportino le proprie domande o eccezioni.

Sentenza 26 aprile 2019, n. 2672

Data udienza 13 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1244 del 2018, proposto da
CO. – Consorzio Ed. Ab., società cooperativa a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Tr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Lu. De Ia. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ca. An. Sa. e Lu. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Er. Fu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ed altri;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione seconda, n. 4328 dell’11 settembre 2017, resa tra le parti, concernente le delibere della Giunta comunale di Palma Campania con le quale è stato riadottato un Piano Urbanistico Attuativo relativo al comparto n. 2 dell’area PEEP di Via (omissis) – Via (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lu. De. Ia., di An. Sa., di Lu. Sa., di Mi. Sa., di Ca. Sa., di Ar. Sa. e del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Lu.Tr., per i signori Lu. De. Ia., An. Sa., Lu. Sa., Mi. Sa., Ca. Sa., Ar. Sa., l’avvocato An. Ab., e, per il Comune di (omissis), l’avvocato Lu. Tr.etola, su delega dell’avvocato Er. Fu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Lu. De. Ia. ed altri, proprietari di un fondo ricompreso nell’ambito territoriale interessato dal Piano Urbanistico Attuativo (di seguito PUA) del Comune di (omissis), relativo al comparto n. 2 dell’area PEEP di Via (omissis) – Via (omissis), hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, al Tar per la Campania, sede di Napoli:
– le delibere della Giunta comunale di Palma Campania n. 220 del 7 dicembre 2011 e n. 168 del 14 settembre 2012 con le quali è stata adottato ed approvato la modifica il PUA;
– la delibera di Giunta comunale n. 245 del 6 dicembre 2012, recante l’autorizzazione alla stipula dell’atto di convenzione relativo al suddetto PUA con il consorzio Co..
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti rilevando, in particolare, la mancata osservanza nell’adozione del PUA della procedura imposta dall’art. 27 della legge urbanistica della regione Campania n. 16/2004. La modifica al piano, in sostanza, non sarebbe stata proposta dai proprietari dell’area interessata dalla pianificazione e dal relativo intervento edificatorio, ma da un soggetto, il consorzio Co., che non aveva ancora acquisito, al momento dell’adozione del PUA, la qualità di proprietario di alcuna porzione dell’area interessata.
3. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello il consorzio Co., prospettando i seguenti motivi di censura.
3.1. Error in iudicando – error in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 37, 39, 41, 43 e 44 del c.p.a. – violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.- violazione del principio del contraddittorio – eccesso di potere – erroneità manifesta – travisamento – carenza dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
3.1.1. Secondo parte appellante, il giudice di primo grado non avrebbe rilevato d’ufficio la mancata notifica al consorzio Co. dei primi motivi aggiunti proposti avverso la citata delibera della Giunta comunale n. 168/12.
3.1.2. Di conseguenza, sarebbe stato leso il principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La nullità della notifica dei primi motivi aggiunti travolgerebbe quindi anche il ricorso introduttivo (divenuto improcedibile in ragione dell’omessa tempestiva impugnativa degli provvedimenti gravati proprio coi primi motivi aggiunti) ed i secondi motivi aggiunti (inammissibili per omessa tempestiva impugnativa di atti lesivi precedenti).
3.2. Error in iudicando – error in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 37, 39, 41, 43 e 44 del c.p.a. – violazione del principio del contraddittorio – eccesso di potere
– erroneità manifesta – travisamento – carenza dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
3.2.1. La sentenza appellata sarebbe nulla, in quanto pronunciata in assenza della notifica ad altri soggetti interessati agli atti. Nel caso di specie, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti sono stati notificati solo al Consorzio appellante e non anche a tutte le società cooperative facenti parte dello stesso Consorzio.
3.2.2. La sentenza sarebbe errata anche perché non ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai ricorrenti originari in ragione della omessa impugnativa della convenzione con cui il Comune di (omissis) ha affidato al consorzio Co. l’area del comparto n. 2 di via (omissis) – (omissis).
3.3. Error in iudicando – error in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a. – violazione del principio del contraddittorio – eccesso di potere – erroneità manifesta – travisamento – carenza dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
3.3.1. La sentenza, secondo l’appellante, sarebbe errata in quanto adottata in violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, e 65 del c.p.a.. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto, a prescindere dagli elementi di prova prodotti dalle parti, disporre i mezzi istruttori necessari ai fini della decisione. In particolare, il Tar non ha disposto incombenti istruttori, nonostante vi fosse in atti la prova della sussistenza in capo a Co. del contestato requisito della titolarità dell’area di cui alla legge regionale n. 16/2004 (nella delibera di Giunta comunale n. 220/11 di originaria adozione del PUA e nella successiva delibera n. 168/12 sarebbe stata invece indicata la disponibilità dell’area da parte di Co.)
3.3.2. Il Tar, non svolgendo ulteriori incombenti istruttori, non ha poi avuto contezza della sopravvenuta adozione della delibera n. 77 del 30 maggio 2017, con cui il Comune di (omissis) ha approvato l’attuazione del PUA per sub comparti e stralci funzionali con riferimento ai quali il Consorzio appellante è individuato all’attuazione del sub – comparto A) del comparto n. 2. Quest’ultima delibera, secondo il Consorzio, comporterebbe non solo la sopravvenuta carenza di interesse degli appellati, che non sono più investiti dall’intervento di Co., ma anche un’ineseguibilità della stessa pronuncia appellata.
3.4. Error in iudicando – error in procedendo – violazione e falsa applicazione del c.p.a. – violazione e falsa applicazione della legge regionale della Campania n. 16/2004 – violazione del principio del contraddittorio – eccesso di potere – erroneità manifesta – travisamento – carenza dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
3.4.1. La sentenza impugnata evidenzia: “L’art. 27, comma 1, della legge regionale n. 16/2004 così recita: “I Pua sono redatti, in ordine prioritario: (…); c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione del PUA da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. (…).”.
Ai fini della redazione del piano attuativo su iniziativa privatistica, la chiara formulazione della disposizione in commento richiede, sia nell’ipotesi di lottizzazione facoltativa (ossia con autonoma e spontanea iniziativa progettuale dei privati) sia nell’ipotesi di lottizzazione obbligatoria (ossia con sostituzione dei privati all’amministrazione vincolatasi negli atti di programmazione degli interventi ad agire in un determinato termine e tuttavia rimasta inerte nella redazione dello strumento urbanistico attuativo), che i privati proponenti siano legati da un rapporto proprietario con l’area interessata dall’intervento pianificatorio, sebbene non sempre nella misura totalizzante del 100% (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 7 febbraio 2013 n. 783). Ebbene, nel caso di specie è proprio tale rapporto di titolarità a difettare, essendo pacifico e comprovato dallo stesso tenore testuale delle delibere nn. 220/2011 e 168/2012 che il consorzio proponente non fosse, al momento di adozione del PUA ed addirittura nemmeno in sede di sua approvazione, effettivo proprietario di alcuna porzione del comparto PEEP oggetto di pianificazione attuativa”.
3.4.2. Diversamente da quanto sostenuto dal Tar, per l’appellante sussisteva di fatto la titolarità dell’area in capo al consorzio Co. per il tramite della Cooperativa Antares. Tale circostanza sarebbe desumibile dalle delibere di Giunta comunale n. 220/11 e n. 168/12.
3.4.3. L’articolo 27 della legge regionale della Campania n. 16/04, riferendo dei “proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento complessivo del valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili…”, rinvierebbe infatti non solo a coloro che sono “formalmente” titolari del bene, ma anche a coloro che esercitano di fatto i poteri connessi alla proprietà, ovvero a coloro che ne hanno la disponibilità . Nella sostanza, secondo l’appellante, è indiscutibile che lo scopo della norma fosse quello di garantire l’attività programmatoria. Di conseguenza, il termine “proprietari” andrebbe rapportato a coloro i quali versino con il bene oggetto dell’attività di interesse in un rapporto tale da assicurare che saranno in grado di rispettare gli impegni assunti, ovvero di realizzare l’intervento. Entrambi, dunque, gli aspetti, sia quello letterale che logico, rinviano ad una interpretazione della titolarità del bene in senso sostanziale, ovvero nei termini di una disponibilità dello stesso, in presenza di elementi attestanti la reciproca volontà (dell’originario proprietario e dell’acquirente) di un suo utilizzo, a prescindere dall’elemento formale del passaggio di titolarità .
3.4.4. Nel caso di specie, con contratto preliminare di compravendita la signora Maria Prisco ha promesso di vendere alla cooperativa Antares (consorziata Co.) il terreno di sua proprietà facente parte del comparto 2 di via (omissis), corrispondente al 51% del valore imponibile ai fini IMU dell’area interessata dall’intervento, conferendo alla cooperativa promissaria acquirente la facoltà di disporre del bene e dunque anticipando gli effetti della vendita.
4. Il comune di Palma Campagna si è costituito in giudizio il 20 febbraio 2018 chiedendo l’accoglimento dell’appello ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria il 13 novembre 2018.
5. I signori Luisa Dello Iacono, Aniello Saviano, Luigina Saviano, Michele Saviano, Carmine Saviano, Ariana Saviano si sono costituiti in giudizio il 16 marzo 2018, chiedendo il rigetto dell’appello
6. Anche il Consorzio appellante ha depositato ulteriori documenti e per ultimo una memoria il 12 novembre 2018.
7. Nella camera di consiglio del 22 marzo 2018 l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.
8. L’appello non è fondato.
9. I ricorrenti in primo grado hanno contestato gli atti del Comune di (omissis) relativi all’adozione, approvazione ed attuazione del PUA per il comparto n. 2 dell’area PEEP di via (omissis) – via (omissis), nel quale è stato incluso un intervento di edilizia abitativa convenzionata proposto dal consorzio appellante.
9.1. In particolare, con delibera della Giunta comunale n. 220 del 7 dicembre 2011 veniva adottato, ai sensi della legge regionale della Campania n. 16/2004, il suddetto PUA (peraltro già oggetto di una precedente adozione con delibera n. 40/2008) e veniva ribadita l’assegnazione al consorzio Co. dell’area interessata dal PUA.
9.2. Contro la deliberazione n. 220/2011 hanno quindi proposto un primo ricorso i signori Luisa Dello Iacono, Aniello Saviano, Luigina Saviano, Michele Saviano, Carmine Saviano e Ariana Saviano.
9.3. Con la delibera n. 168 del 14 settembre 2012 è stato poi definitivamente approvato il predetto PUA, mentre con la successiva delibera di Giunta Comunale n. 245 del 6 dicembre 2012 è stata disposta l’autorizzazione alla stipula del relativo atto di convenzione con il consorzio Co..
9.4. Anche contro tali determinazioni comunali hanno proposto ricorso mediante la proposizione di due motivi aggiunti
9.5. Il Tar di Napoli ha accolto il ricorso ed motivi aggiunti avverso le suddette delibere, rilevando essenzialmente la mancata osservanza della procedura imposta dall’art. 27 della legge regionale della Campania n. 16/2004 nell’approvazione del PUA (il piano non sarebbe stato proposto dai proprietari dell’area interessata dalla pianificazione e dal relativo intervento edificatorio, ma da un soggetto, il consorzio Co., che non aveva ancora acquisito, al momento dell’adozione del PUA, la qualità di proprietario di alcuna porzione dell’area).
10. Nel primo motivo di appello, il consorzio Co. sostiene che i primi motivi aggiunti proposti avverso la delibera della Giunta comunale n. 168/2012 (di approvazione definitiva del PUA) non gli sono stati notificati.
10.1. Quanto dedotto dall’appellante non è tuttavia fondato. Le notifiche risultano infatti ritualmente effettuate anche nei confronti del Consorzio (cfr. attestazioni dell’UNEP presso la Corte di Appello di Napoli del 13marzo 2018, depositata dagli appellati come allegato 5 della memoria di costituzione). In particolare, l’atto è stato consegnato per la notifica all’UNEP in data 10 dicembre 2012, con conseguente tempestivo perfezionamento della notificazione nei confronti della parte notificante alla stregua dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002 (v. anche ex multis, Corte di Cassazione, Sezione 6 ter civile, 4 marzo 2014, n. 4993), mentre, dopo una prima notifica non andata a buon fine, è stata notificato con esito positivo al Consorzio destinatario in data 25 febbraio 2013. Né vi era la necessità che la nuova notificazione fosse autorizzata dal TAR ai sensi dell’articolo 44, comma 4, c.p.a., in quanto il giudice ha l’onere di intervenire per prescrivere la rinnovazione della notificazione, fissando a tal fine un termine, solo se la parte non vi abbia già provveduto spontaneamente, come avvenuto nel caso di specie.
11. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 40 e 49 c.p.a.. In particolare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale per l’omessa notifica a tutte le cooperative consociate facenti parti del Consorzio.
11.1. In realtà, il ricorso di primo grado è stato correttamente notificato al solo Consorzio, in quanto unico ed autonomo centro d’imputazione di effetti e rapporti giuridici anche delle imprese consorziate (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 maggio 2014, n. 14, nonché relativamente agli organi di rappresentanza ed amministrazione del consorzio art. 12 e seguenti dello Statuto). Si versa, infatti, in un’ipotesi di consorzi a rilevanza esterna che, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituiscono “centri d’imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate” (ex multis, da ultimo Cass., 10 dicembre 2013, n. 28015).
12. Con il terzo motivo di appello, si contesta la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non avrebbe disposto mezzi istruttori necessari nonostante vi fosse in atti un principio di prova della sussistenza in capo alla Co. della titolarità a chiedere il PUA.
12.1. La censura non appare fondata. Premesso che il consorzio Co., pur evocato, non si è costituito dinanzi al Tar, lo stesso giudice non era comunque tenuto a disporre ulteriori incombenti istruttori.
12.2. Se è vero, infatti, che l’istruzione probatoria nel processo amministrativo è governata dal c.d. principio dispositivo, in base a quale sul ricorrente non grava l’onere della prova, ma l’onere del principio di prova, nel senso che egli è tenuto a prospettare al giudice una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte, potendo il giudice acquisire d’ufficio gli elementi probatori indicati dalle parti ovvero ritenuti comunque necessari, è altrettanto vero che laddove tali elementi rientrino nella disponibilità delle parti occorre che queste ultime supportino le proprie domande o eccezioni (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 29 gennaio 2018, n. 574).
12.5. E’ infatti innegabile che gravi sull’interessato non solo l’onere del c.d. principio della prova ma anche l’onere di addurre tutti gli elementi di cui ha disponibilità o, comunque, possibilità di reperimento, non potendo ammettersi che, attraverso il potere acquisitivo del giudice, la parte possa sottrarsi all’onere probatorio in senso stretto
12.6. Nel caso in esame, l’Amministrazione comunale, costituitasi nel giudizio di primo grado, pur avendone la piena possibilità, non ha allegato ulteriori documenti attestanti la disponibilità dell’area da parte del consorzio Co..
13. Con il quarto motivo di appello, il consorzio Co. prospetta, innanzitutto, l’erroneità della sentenza impugnata, laddove il Tar ha rilevato una violazione dell’art. 27 della legge regionale della Campania n. 16/2014. In sostanza, l’appellante contesta che il PUA sarebbe stato adottato ed approvato in assenza della proposta proveniente dai reali proprietari dell’area interessata dall’intervento pianificatorio.
13.1. La censura non è fondata. Alla redazione del PUA ha provveduto il consorzio Co. in un momento in cui lo stesso non era ancora proprietario (né promissario acquirente) del terreno in questione.
13.2. Dalla delibera della Giunta comunale n. 40 del 12 marzo 2008 (ribadita con la delibera n. 220 del 7 dicembre 2011) emerge che “rispetto a tale comparto è stata acquisita agli atti formale disponibilità del Consorzio CON. SE.A. che pertanto anche in esecuzione al citato deliberato..la Giunta Comunale con delibera n. 252 del 23.12.2004 ha incaricato il Consorzio CON.SE.A. di predisporre il progetto Piano Volumetrico di attuazione… che in data 10.01.2005… il Consorzio ha poi adempiuto alla Redazione dello Strumento urbanistico…”. Veniva quindi adottato “ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.R. 16/04, il Piano esecutivo” e disposta l’assegnazione in favore del consorzio Co., in diritto di proprietà, il Comparto n. 2 alla via (omissis) / via (omissis).
13.3. Con riferimento a tale circostanza, risulta che la redazione del PUA è stata fatta dal Consorzio in epoca in cui non era proprietario, tanto è che con la successiva delibera n. 220 del 7 dicembre 2011 si “dava seguito” alla delibera di adozione del PUA, annullando l’assegnazione in proprietà a Co. e subordinandola alla cessione dell’area da parte dei legittimi proprietari.
13.4. Né può ritenersi fondato il rilievo di parte appellante secondo cui l’espressione “proprietario”, di cui al citato art. 27 della legge regionale n. 16/2004, non imporrebbe una titolarità “formale”, essendo sufficiente “la disponibilità del bene”, ovvero “la reciproca volontà di destinare il bene alla realizzazione dell’intervento” alla luce del contratto di preliminare di compravendita stipulato in data 23 maggio 2011 tra la signora Maria Prisco, proprietari di un’area all’interno della zona interessata dal PUA, e la cooperativa Antares (facente parte del consorzio Co.).
13.5. Il suddetto preliminare, infatti, è stato stipulato in epoca successiva alla prima redazione del PUA ed in ogni caso, allo stesso non può attribuirsi un effetto reale, ma solo obbligatorio, posto che il trasferimento della proprietà è subordinato alla stipula del definitivo da effettuarsi entro il 31deicembre 2012. D’altra parte, il preliminare non ha conferito al Consorzio alcuna disponibilità, neppure provvisoria, del terreno ed anzi ha specificato che l’immissione nel possesso sarebbe avvenuta al definitivo (art. 5 contratto preliminare).
13.6. In definitiva, le conclusioni del Tar sull’elusione dell’art. 27 della legge regionale n. 16/2004 appaiono condivisibili, tenuto conto che l’acquisizione delle aree deve precedere e non seguire l’approvazione del PUA (peraltro, l’estensione delle particelle catastali indicate potrebbe anche non costituire il 51% dell’area PUA, come invece richiesto dalla norma, in quanto parte di esse, 8,22 mq, è sottoposta a vincolo espropriativo a favore dell’Ente acquedotto – cfr. art. 1 contratto preliminare).
14. Sempre nel quarto motivo di appello, il consorzio Co. eccepisce la mancata impugnativa della delibera della Giunta comunale di Palma Campagna n. 77 del 30 maggio 2017 di approvazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione stipulata l’11 dicembre 2012.
14.1. La tesi non può essere condivisa. La delibera n. 245 del 6 dicembre 2012 di autorizzazione alla stipula della convenzione è stata impugnata, come sono state impugnate tutte le delibere precedenti relative al PUA, richiamate a fondamento della delibera n. 77/2017.
14.2. L’annullamento di tali atti presupposti rende dunque irrilevante la questione della ulteriore impugnativa dell’atto aggiuntivo, travolto insieme alla convenzione a cui accede, dall’effetto caducante derivante dal medesimo annullamento. Convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa sono immediatamente collegati alle delibere presupposte, facendo parte della stessa serie procedimentale che ha avuto ad oggetto il PUA.
14.3. Nell’ambito del procedimento amministrativo l’effetto caducante ricorre, infatti, in due condizioni entrambe rinvenibili nel caso di specie: l’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; il rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (cfr. Cons. Stato sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3001).
14.4. Di conseguenza, alla delibera n. 77 del 30 maggio 2017 non può essere dato, come invece fa parte ricorrente, alcun effetto di sopravvenienza sulla materia del contendere tale da condurre ad una dichiarazione di improcedibilità del presente appello.
15. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come indicato nel dispositivo, a favore dei ricorrenti in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Consorzio appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dei signori Luisa Dello Iacono, Aniello Saviano, Luigina Saviano, Michele Saviano, Carmine Saviano e Ariana Saviano nella misura complessiva di euro 4.000,00(quattromila,00) oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere

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