Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 19 aprile 2019, n. 2561.
La massima estrapolata:
Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l’edificio, ma basta che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio economico che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori.
Sentenza 19 aprile 2019, n. 2561
Data udienza 2 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2009, proposto da Or. Ce. Gi. e Va. Or. Ce., rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Li., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, c.so (…);
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Cr. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda bis n. 11213/2007, resa tra le parti, concernente determinazione oneri concessori per opere di urbanizzazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 615 del 2009;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Gi. Or. Ce. e Va. Or. Ce.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti l’avv. Harald Bonura su delega dell’avv. Ma. Li.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti avevano impugnato, in prime cure, insieme alla signora Gi. Ca. Mo., nelle more venuta a mancare, il provvedimento del Comune di Roma di determinazione degli oneri concessori per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un immobile sito in Roma, adottato a seguito della presentazione di istanza di sanatoria, ai sensi della l. n. 724/1994, da parte dell’allora proprietario dell’immobile, Al. Or. Ce.. L’istanza di sanatoria si riferiva ad un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da pensione ad ufficio, effettuato nel 1990, nonché ad un ampliamento delle superfici utili pari a mq 8,06.
Il provvedimento impugnato quantificava il contributo dovuto in lire 103.345.594 per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in lire 16.416.000 per contributo per il costo di costruzione, per un complessivo importo di lire 119.761.594, oltre interessi legali. In seguito, il Comune di Roma rilasciava la concessione in sanatoria per l’ampliamento di superficie di mq 8,06 per i cui oneri concessori determinava l’importo dovuto in Lire 925.000, versate dagli appellanti.
Davanti al TAR, i ricorrenti sostenevano la violazione dell’art. 18 della l.r. n. 35/1977 che stabilisce che, nel caso di mutamento di destinazione d’uso di opere non destinate alla residenza effettuato oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Poiché le deliberazioni comunali n. 133/1993 e n. 214/1996 di attuazione della l. n. 10/1977 e della l. r. n. 35/1977 prevedevano gli stessi parametri di quantificazione degli oneri concessori per le destinazioni d’uso turistico, commerciale e direzionale, il cambio di destinazione d’uso in questione, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe dovuto comportare alcun onere in quanto effettuato ad oltre trenta, e non entro i dieci, anni dall’ultimazione dei lavori tra destinazioni d’uso equiparate.
Il Comune di Roma eccepiva la tardività dell’impugnazione e, nel merito, replicava che, nella fattispecie, non vi era stato un mero cambio di destinazione d’uso di tipo funzionale, da turistico a commerciale, ma un ampliamento della superficie con aumento di carico urbanistico, qualificabile tecnicamente come ristrutturazione per il volume preesistente, nuova costruzione per la maggiore superficie realizzata, e mutamento di destinazione d’uso per la funzionalità, ai sensi dell’art. 6 della delibera consiliare 30 maggio 1978.
Il TAR, respinta l’eccezione di tardività in quanto, ricadendo la vertenza in materia di diritti soggettivi, l’azione poteva essere proposta entro il termine di prescrizione del diritto, ha poi rigettato il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti. In particolare, il Giudice prime cure ha ritenuto che il mero riferimento al passaggio da una destinazione all’altra, nell’ambito della stessa categoria urbanistica, non implicasse automaticamente che gli oneri non fossero dovuti, ma che fosse invece necessario accertare se non vi fosse stato in concreto un cambiamento del carico urbanistico. Poiché da quanto dichiarato dal Comune di Roma era emerso che non vi era stato un mero cambio di destinazione d’uso, ma un intervento di ampliamento, qualificabile come ristrutturazione e nuova costruzione, con alterazione del carico urbanistico per effetto dell’aumento della superficie, tale tipologia di intervento rendeva inapplicabile l’art. 18 della l.r. n. 35/1977 invocato dai ricorrenti, che riguarda i casi in cui vi è solo mutamento di destinazione d’uso.
2. Con il presente appello, con istanza cautelare, i ricorrenti sostengono l’erroneità della sentenza appellata – per violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della l. n. 10/1977, della l. n. 47/1985, della l. r. n. 35/1977, della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma n. 133/1993, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/1996 – laddove ha ritenuto che il cambio di destinazione d’uso, avvenuto con un intervento comportante ampliamento, qualificabile come ristrutturazione e nuova costruzione, con alterazione della superficie e della volumetria dell’immobile, avesse determinato aumento del carico urbanistico con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 18 della l.r. n. 35/1977. Ad avviso degli appellanti, poiché il cambio di destinazione d’uso era avvenuto ad oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori e riguardava categorie di uso equiparate dalle citate delibere comunali dal punto di vista dei parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le concessioni edilizie in sanatoria, nulla doveva ritenersi dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; né conclusioni non potevano considerarsi smentite dall’ampliamento dell’immobile pari a 8,06 mq, in quanto modestissimo rispetto alla superficie commerciale dell’immobile di circa 950,00 mq., tanto più che la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma in data 6 luglio 1999 e relativa proprio all’intervento di ampliamento di mq 8.06 ne aveva quantificato autonomamente gli oneri concessori dovuti in lire 925.000.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituito in giudizio in data 7 gennaio 2009, con atto in data 15 febbraio 2019, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in diritto, eccependo la prescrizione di quanto richiesto a titolo indennitario, risarcitorio e/o a qualsiasi titolo di ristoro.
4. In sede cautelare, è stata accolta l’istanza di sospensione degli appellanti, considerato che “l’intervenuto autonomo assoggettamento ad oneri concessorii dell’intervento di ampliamento, di cui alla concessione in sanatoria in data 6 luglio 1999, non consente di qualificare come intervento di ristrutturazione e nuova costruzione quello riguardante la restante superficie di circa 950,00= mq., consistente in un semplice mutamento di destinazione d’uso nell’à mbito di destinazioni equiparabili ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione” (Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2009).
5. In via preliminare va rigettata, nei termini di cui alla sentenza impugnata cui integralmente ci si riporta, l’eccezione di prescrizione, che il Comune di Roma Capitale ha riproposto nell’atto di costituzione in data 15 febbraio 2019, senza peraltro articolarla nello specifico.
6. Va inoltre rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dallo stesso Comune con la memoria depositata in data 1 aprile 2019, per mera riproposizione delle doglianze già sollevate ed esaminate dal Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 101 c.p.a., in quanto nel merito l’appello è infondato e va respinto.
Va premesso che, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l’edificio, ma basta che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio economico che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 agosto n. 4326).
Ciò posto, la Sezione ritiene che correttamente la sentenza appellata abbia affermato che vi sia stata ristrutturazione per il volume preesistente, nuova costruzione per la maggiore superficie realizzata, e mutamento di destinazione d’uso, dato il chiaro disposto dell’art. 6, della delibera del Comune di Roma n. 2961, in data 30 maggio 1978, recante classificazione degli interventi edilizi soggetti alla corresponsione del contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione.
Tale disposizione stabilisce che: si considera nuova costruzione “il volume corrispondente alla eventuale ulteriore superficie utile che si sia ricavata attraverso demolizioni e ricostruzioni ovvero ristrutturazioni” (lett. a); “per ristrutturazioni si intendono gli interventi edilizi che concernono le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti di un edificio, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario” (lett. c); per gli interventi che “comportino aumento delle superfici utili di calpestio, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ristrutturazione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione”.
Poiché la fattispecie in esame ricade nelle previsioni del citato art. 6, con aumento del carico urbanistico per gli interventi realizzati, non ricorre il presupposto, invocato dagli appellanti, del mero cambio di destinazione d’uso tra categorie equivalenti ad oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori e resta quindi esclusa l’applicabilità del citato art. 18 della l.r. n. 35/1977. Dunque, correttamente con l’atto impugnato in primo grado, adottato dal Comune di Roma in data 6 maggio 1999, si è provveduto alla quantificazione degli importi dovuti per la superficie oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e, con il successivo atto in data 6 luglio 1999, sono stati quantificati gli oneri relativi all’ampliamento di superficie di circa 8 mq.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore
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