Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27670.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7 l.fall., quando abbia appreso la “notitia decoctionis” nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l.fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l.fall.

Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27670. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

Data udienza 9 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16765/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1290/2019 depositata il 15/04/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15 aprile 2010 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. (OMISSIS), che ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, su ricorso del Pubblico Ministero.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) sussiste la legittimazione attiva del pubblico ministero, essendo sufficiente l’acquisizione della notitia decoctionis nell’ambito di indagini per operazioni infragruppo aperte L.Fall., ex articoli 216 e 223 a seguito di segnalazione del curatore L.Fall., ex articolo 33; b) non e’ provato che la societa’ non superasse i requisiti dimensionali per la fallibilita’, risultando l’opposto dai bilanci prodotti; c) sussiste lo stato di insolvenza, come palesato dal passivo societario e dall’essere gli immobili di proprieta’ della societa’ esecutati per importi notevolmente superiore ai crediti per cui si procede.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla societa’ soccombente, affidato ad un motivo.
Non svolge difese la procedura.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 c.p.c. e L.Fall., articolo 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con nullita’ della sentenza, perche’ nella richiesta di fallimento avanzata dal P.M. manca ogni riferimento ad una delle ipotesi di cui alla L.Fall., articolo 7, menzionando essa soltanto la relazione del curatore L.Fall., ex articolo 33, che pero’ non costituisce la notizia pervenuta dal giudice civile, ai sensi dell’articolo 7, n. 2 citato; mentre le nuove deduzioni della procura in sede di reclamo erano inammissibili, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.
2. – Il motivo e’ infondato.
2.1. – la L.Fall., articolo 7 prevede che il pubblico ministero presenti la richiesta di fallimento: “1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita’ o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.
2.2. – Non e’ controverso che la notizia risultasse dalla relazione del curatore, resa ai sensi della L.Fall., articolo 33.
La L.Fall., articolo 33, comma 4, prevede che la relazione redatta dal curatore, depositata nella cancelleria del tribunale fallimentare e diretta al giudice delegato, sia trasmessa, nel suo testo integrale, al pubblico ministero.
L’invio avviene d’ufficio, onde non e’ il curatore che segnala alcunche’, perche’ e’ la legge fallimentare a prevedere che quella relazione, diretta dal curatore al giudice delegato, sia inviata dal tribunale al P.M. Essa costituisce il secondo atto che la Procura riceve, dopo la dichiarazione di fallimento: la sentenza fallimentare, cui viene quindi “abbinata” la relazione L.Fall., ex articolo 33, e’ iscritta a “modello 45”, ossia il c.d. modello delle non notizie di reato, salva la trasformazione a “modello 21”, quello delle notizie di reato, di quanto appreso e dunque formale apertura di indagini a carico del fallito.
A norma del medesimo articolo 33, il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo proprio la segretazione delle parti attinenti alla responsabilita’ penale, alle azioni del curatore e ai dati sensibili del fallito, mentre il P.M. riceve l’atto nella sua integralita’.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

La modifica normativa, sul punto, rispetta l’iter precedente, per il quale l’invio della relazione al P.M. avviene da parte del tribunale (non del curatore); nella prassi, il giudice delegato si riserva di affiancare a detto invio, che e’ atto dovuto, una nota di accompagnamento illustrativa di determinate circostanze; in ogni caso, il P.M. riceve dal tribunale, nella sua integralita’, un atto formato dal curatore per il giudice delegato e soggetto a potesta’ valutativa, ai fini della sua ostensione interna, del giudice delegato stesso.
2.3. – Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare (Cass. 25 agosto 2017, n. 20400) che la ratio della L.Fall., articolo 7, una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, e’ nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione della L.Fall., articolo 7, comma 1, n. 2, che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella relazione allo schema di Decreto Legislativo n. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale (cfr. Cass. 15 maggio 2014, n. 10679; Cass. 5 maggio 2016, n. 8977; Cass. 16 novembre 2016, n. 23391).
Il riferimento contenuto nella L.Fall., articolo 7, comma 1, n. 1, al riscontro della notitia decoctionis “nel corso di un procedimento penale” non deve percio’ essere interpretato in senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. 5 maggio 2016, n. 8977).
Una conferma in questo senso viene dal tenore L.Fall., articolo 7, comma 1, n. 1, che, nel separare in termini alternativi la notizia appresa nel corso di un procedimento penale dai casi elencati nella seconda parte della norma, consentendo di ravvisare nella fuga, irreperibilita’, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo altrettante ipotesi di legittimazione che possono anche essere esterne a un procedimento penale, attribuisce la legittimazione al P.M. in ipotesi in cui la notitia decoctionis viene conosciuta non necessariamente nell’ambito di un procedimento penale, ma anche nel corso dello svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali, siano esse di direzione dell’investigazione o di ricezione di informazioni (Cass. 6 aprile 2017, n. 8903, non massimata).
Se l’iniziativa del P.M. dipende non dalla preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati, bensi’ dalla conoscenza di circostanze apprese nell’ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali affidati al magistrato requirente, non puo’ essere posto in dubbio che la notitia decoctionis possa essere ricavata dal magistrato inquirente anche dalla lettura degli atti a lui trasmessi ed iscritti a “modello 45” perche’ privi di rilevanza penale, dato che una simile attivita’ rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e puo’ quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27539, non massimata).
Ed invero, come precisato dalla Corte (Cass. 14 gennaio 2019, n. 646; Cass. 29 settembre 2021, n. 26407), sono idonee ad integrare la legittimazione del pubblico ministero le mere condotte menzionate nella L.Fall., articolo 7, n. 1, seconda parte, che non di necessita’ integrano reati e, anzi, generalmente non sono tali.
In tale ordine di concetti, si e’ affermato (Cass. 29 settembre 2021, n. 26407, cit.) che l’esame da parte del pubblico ministero dei risultati di un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza – vuoi se preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale in ordine all’esercizio del proprio potere investigativo, vuoi se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura – rientra pienamente nell’attivita’ istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente; ove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero e’ pienamente legittimato ad esercitare l’iniziativa di richiedere il fallimento.
Pertanto, e’ legittima l’iniziativa del pubblico ministero, ove pure essa sia stata assunta sulla base di una notitia decoctionis appresa dalla relazione di un amministratore giudiziario nominato nell’ambito di un sequestro preventivo, disposto e poi revocato dal G.I.P. Mentre ininfluente, ai fini dell’utilizzabilita’ della predetta relazione, deve ritenersi anche l’eventuale difetto dei requisiti di validita’ specificamente prescritti dalla normativa che disciplina il relativo procedimento, dal momento che la L.Fall., articolo 7, nel consentire l’acquisizione della notitia decoctionis attraverso le risultanze di un procedimento penale o la segnalazione del giudice civile, non prescrive l’osservanza di forme determinate, richiedendo solo che la stessa sia stata appresa nell’esercizio delle funzioni istituzionali (Cass. n. 21200 del 2021).
Si tratta, altresi’, di condotte non tassative, in quanto la loro elencazione e’ esemplificativa di accadimenti comunque appresi dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni. Cio’, in continuita’ all’indirizzo che, validando le richieste del P.M sorte da notitiae decoctionis apprese in procedimenti aperti sub “modello 45”, per definizione attinge non da procedimenti penali pendenti, ma da procedimenti di mera competenza del P.M..
La trasmissione di svariati atti concorsuali al P.M., dunque, gia’ lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di riferirsi ad una notitia decoctionis: sia ai fini interni (onde il P.M. puo’ chiedere il fallimento di un debitore che ha depositato domanda di concordato per il solo fatto che ne e’ stato notiziato ai sensi della L.Fall., articolo 161, senza necessita’ di invocare alcuno dei requisiti della L.Fall., articolo 7: cfr., fra le altre, Cass. 23 ottobre 2019, n. 27200; 16 marzo 2018, n. 6649; 28 febbraio 2017, n. 5074), sia ai fini esterni (come per le relazioni L.Fall., ex articolo 33, che gli debbono essere indefettibilmente trasmesse dall’ufficio, e che dunque sono anch’esse informazioni veicolate in modo speciale e distinte, rispetto all’eventuale riferimento del giudice civile della L.Fall., articolo 7, n. 2).
Viene, in tal modo, legittimata l’iniziativa del P.M. se tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo: in altri termini, cio’ che conta e’ che un fatto sensibile, ai sensi della L.Fall., articoli 1-5 sia portato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e cio’ avvenga nell’ambito di una competenza propria: ogni volta che il P.M. e’ destinatario di alcuni atti tipici, all’interno di quell’atto puo’ esservi una notitia decoctionis, che lo legittima alla iniziativa di fallimento anche verso terzi; l’unico limite e’ che gli e’ vietato di aprire un fascicolo per insolvenza di un imprenditore ex abrupto, dovendo egli avere appreso la notizia dell’insolvenza nell’ambito delle sue competenze istituzionali, civili o penali o disciplinari che siano.
2.4. – Nella specie, la notizia proveniva dalla relazione del curatore, resa ai sensi della L.Fall., articolo 33, ed inoltre la sentenza impugnata da’ conto della pendenza di un procedimento per bancarotta, ai sensi della L.Fall., articoli 216 e 223, indicato dal P.M. in sede di giudizio di reclamo come fonte della notitia decoctionis e delle indagini al riguardo.
Pertanto, la legittimazione e’ stata provata come sussistente, in sede di reclamo, ai sensi della L.Fall., articolo 7, n. 1.
Al riguardo, va precisato che, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che ha modificato la L.Fall., articolo 18, ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli articolo 342 e 345 c.p.c. (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4893), essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facolta’ per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (Cass. 28 marzo 2017, n. 7959; v. pure Cass. 6 marzo 2017, n. 5520).
La legittimazione attiva, in sostanza, esisteva sin dal principio ed e’ solo la certezza della stessa ad essere stata acquisita nel corso del procedimento di reclamo.
3. – Non vi e’ luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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