Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 gennaio 2022| n. 486.
Ingiusta detenzione e valutazione del dolo o della colpa grave.
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili.
Sentenza|12 gennaio 2022| n. 486. Ingiusta detenzione e valutazione del dolo o della colpa grave
Data udienza 3 dicembre 2021
Integrale
Tag – parola: Ingiusta detenzione e valutazione del dolo o della colpa grave – Riparazione per ingiusta detenzione – Colpa ostativa – Concetto – Violazione di regole o condotta macroscopicamente negligente o imprudente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale (OMISSIS) ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per vari reati in materia stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74 e 73) dai quali e’ stato definitivamente assolto a seguito della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17.10.2018, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 24.02.2015, a seguito della inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 314 c.p.p..
Deduce che la Corte di appello ha errato nel valutare, ai fini della decisione, le intercettazioni in atti, sul presupposto della dichiarata inutilizzabilita’ fisiologica e non patologica delle stesse, per come accertata in sede di cognizione.
In realta’, le intercettazioni telefoniche ed ambientali dovevano essere espunte dal processo e non potevano essere utilizzate nel giudizio di riparazione in quanto ab initio inutilizzabili, tanto che il GIP del Tribunale di Palermo, con l’ordinanza del 27.07.2010 aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere avendo rilevato che gli indizi di colpevolezza erano costituiti in via esclusiva o comunque prevalente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili a seguito della incertezza sul luogo di inizio delle operazioni stante l’assenza del relativo verbale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va premesso che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo e’ rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale puo’ insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorita’ giudiziaria, una misura restrittiva della liberta’ personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorita’ giudiziaria. Anche la prevedibilita’ va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilita’ del singolo soggetto agente, ma come prevedibilita’ secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilita’ che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorita’ giudiziaria.
Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia liberta’ di valutare il materiale acquisito nel processo, non gia’ per rivalutarlo, bensi’ al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).
3. Con particolare riguardo alle vicende processuali attinenti alla dichiarata inutilizzabilita’, in sede di merito, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate in sede di indagini, e del riflesso di tale dichiarazione di inutilizzabilita’ nell’ambito del giudizio di riparazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui l’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 – dep. 2009, Racco, Rv. 24166701). Insegnamento ribadito da questa stessa Sezione, nel senso che l’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 27158001; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo).
3.1. Deve essere qui ribadito e condiviso l’insegnamento delle Sezioni Unite Racco, recentemente riaffermato anche nella pronuncia di questa Sezione Quarta, n 6893 del 27.01.2021, dove si ribadisce il principio che “la distinzione tra inutilizzabilita’ “fisiologica” e “patologica” non puo’ assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilita’ delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente “illegalita’” del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della liberta’ e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Infatti, se e’ vero che il “divieto di utilizzazione” dei risultati comporta che essi siano del tutto “espunti” dalla realta’ procedimentale, e’ arduo ritenere che possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisiti che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perche’ inutilizzabili.
In definitiva, l’espunzione del dato dalla realta’ procedimentale non puo’ che comportare l’assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiche’ non appare possibile ritenere che una prova illegale (perche’ di tanto, come si e’ visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione. Sicche’, dall’autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione. Conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilita’ di cui all’articolo 271 c.p.p. non puo’ derubricarsi, se non in termini costituzionalmente discutibili, a mero connotato endoprocessuale, tutt’interno, cioe’, al processo penale. Del resto, ove il procedimento cautelare sia stato emesso solo alla stregua di tali risultati captativi, dichiarati inutilizzabili e quindi del tutto espunti dalla realta’ procedimentale, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero, in tal caso, rinvenibili solo in elementi di valutazione e di giudizio che non avrebbero dovuto trovare affatto ingresso nella realta’ procedimentale, sostanziandosi in una prova illegale, che giammai avrebbero potuto casualmente giustificare il provvedimento restrittivo (cosi’, in motivazione, la gia’ citata Sez. U, n. 1153/2009, Racco).
4. L’ordinanza impugnata non si colloca nell’alveo degli insegnamenti ora richiamati, avendo fondato il rigetto dell’istanza di riparazione sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate, da cui si sarebbe rivelato il pieno inserimento del (OMISSIS) nelle attivita’ delittuose per cui ha subito la misura custodiale, in tal modo causando colposamente – a giudizio della Corte – la propria restrizione.
Tuttavia, nel caso di specie, in sede di cognizione e’ stata dichiarata l’inutilizzabilita’ delle suddette conversazioni intercettate, per come riportate nell’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura. Ne consegue che il contenuto dei colloqui intercettati non poteva altrimenti essere valorizzato dal giudice della riparazione, al fine di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione richiesta.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, vulnerata dalla violazione della legge processuale dianzi richiamata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per numero giudizio, alla luce dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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