In tema di espropriazione forzata e la domanda di sostituzione esecutiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26054.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione.

Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26054

Data udienza 29 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Processo esecutivo – Espropriazione – Domanda di sostituzione esecutiva ex articolo 511 cpc – Sublocato – Abilitazione a impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo – Esclusione – Creditore sostituto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez.

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14199/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 24/04/2019, per la cassazione della sentenza n. 59 del 18/01/2019 della Corte d’appello di Salerno, notificata il 07/03/2019, con cui e’ stato rigettato il suo appello contro l’ordinanza di reiezione del suo reclamo avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo intentato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) ed in cui era intervenuto ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., per un credito verso il procedente;
in particolare, la corte territoriale ha confermato la natura esclusivamente satisfattiva e non anche surrogatoria dell’intervento in sostituzione previsto dall’articolo 511 c.p.c., cosi’ ribadendo non ostare all’estinzione per rinuncia dell’unico procedente il solo dispiegato intervento di altro soggetto, creditore di quest’ultimo;
degli intimati resiste con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale articolato su di un motivo, soltanto il (OMISSIS);
e’ formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
il ricorrente principale deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p..

CONSIDERATO

che:
va rilevata, alla stregua della disamina dell’intero fascicolo, messo nella sua integralita’ a disposizione del Collegio, la presenza in atti di quanto necessario ai fini del riscontro della procedibilita’ del ricorso;
il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 511 c.p.c., e dell’articolo 2900 c.c., in estrema sintesi richiamandosi, a sostegno della natura pure surrogatoria del relativo intervento e della conseguente ostativita’ all’estinzione del processo esecutivo per rinuncia del sostituito, alle pronunce di questa Corte nn. 2608/87 e 735/69, nonche’ ad altra del 2008 del Tribunale di Roma e ad alcune posizioni dottrinali, invocando una soluzione funzionale alla migliore garanzia del credito del sostituto;
col ricorso incidentale, richiamata la piu’ recente giurisprudenza (Cass. 8001/15, 15932/12, 22409/06, la stessa 2608/87, con argomenti ricavati anche dall’articolo 715 codice di rito previgente) e negata l’assimilabilita’ dell’intervento previsto dall’articolo 511 c.p.c., all’azione surrogatoria per l’evidente insussistenza di un’inerzia del debitore, il (OMISSIS) contesta la disposta compensazione delle spese, negando che potesse giustificarla una giurisprudenza consolidata da almeno trent’anni o che potesse configurarsi la complessita’ della materia pure posta a base di quella;
va dapprima esclusa la necessita’ di rimettere la questione alle Sezioni Unite o anche solo alla pubblica udienza, poiche’ nessun contrasto attuale vi e’ nella giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla natura dell’istituto in esame e, neppure a quel fine rilevando diverse contrarie posizioni della giurisprudenza di merito o di parte della dottrina, la definizione della questione oggi da esaminare puo’ aver luogo in piana applicazione dei principi consolidati;
invero, puo’ qui bastare il richiamo all’approdo ermeneutico di questa Corte (da ultimo, Cass. 20/04/2015, n. 8001) nel senso che la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o piu’ creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione (cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06), sicche’ detta domanda non e’ assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perche’ il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensi’ nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto (e non valendo in senso contrario il richiamo dell’articolo 511 c.p.c., all’articolo 499 c.p.c., da intendersi limitato alle modalita’ ed alla forma della domanda di sostituzione: cfr. Cass. n. 2608/87 cit.);
in altri termini, la funzione della sostituzione esecutiva e’ esclusivamente satisfattiva (Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/04/2013, n. 8001) e le limitate facolta’ surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui (gia’ Cass. 5850/79 o Cass. 735/69), oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass. 327/67): situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all’articolo 511 c.p.c., nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all’esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio – l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., – che attiene alla regolarita’ formale del procedimento (in tali espressi termini: Cass. 24/08/1995, n. 8966);
di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato e’ subordinata alla persistenza della qualita’ di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende; e, poiche’ quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest’ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facolta’ di mantenere in vita il processo contro l’originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perche’ quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell’unico soggetto passivo dell’espropriazione;
eppure, tale ultima circostanza integra ormai il presupposto normalmente imprescindibile per prendere parte (salve limitate eccezioni, come quelle previste dall’articolo 499 c.p.c., ma appunto soggette a rigorose forme e limiti nell’interesse del debitore, che qui non ricorrono) al processo esecutivo e, in via dirimente, per darvi impulso: sicche’, a maggior ragione, solo la sussistenza di un titolo esecutivo contro il debitore esecutato – e la volonta’ del suo titolare di azionarlo – e’ presupposto ineliminabile per mantenere il processo esecutivo attivo e suscettibile di concludersi con gli esiti tipici del soddisfacimento del creditore originario, ovvero, in caso di espropriazione, merce’ la liquidazione dei beni staggiti;
ne deriva che il creditore subcollocato non puo’ contrastare l’effetto estintivo del processo esecutivo dipendente dalla rinuncia del creditore procedente, che a sua volta sia debitore di quello: nel bilanciamento dei contrapposti interessi, invero, resta senza alcuna valida giustificazione la soggezione dell’esecutato originario – in cui si sostanzia ogni processo esecutivo – ai fini di tutela anche delle posizioni creditorie vantate verso i propri creditori da terzi e perfino la protrazione del processo esecutivo a quei soli fini; e restano beninteso impregiudicati gli altri strumenti a tutela dei crediti dei subcollocati verso i propri debitori, ma senza appunto alcun altro coinvolgimento del debitore di costoro, gia’ da questi aggredito, nel processo che lo vede unico assoggettato all’iniziativa del proprio creditore;
pertanto, va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o piu’ creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalita’ surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo”;
tanto implica il rigetto del ricorso principale; ma ad analoga conclusione si perviene quanto all’incidentale, poiche’ idonea ragione di compensazione, secondo il testo normativo vigente ratione temporis, puo’ individuarsi nella persistenza della natura controversa, sia pure esclusivamente nella giurisprudenza di merito ed in parte della dottrina, della questione di diritto cosi’ decisa;
rigettato tanto il ricorso principale che quello incidentale, la reciprocita’ della soccombenza in questa sede rende di giustizia la compensazione delle spese tra le parti;
peraltro, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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