Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10685.
La massima estrapolata:
In tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.
Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10685
Data udienza 20 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere
Dott. CATALDI Michele – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3726/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.N.C. DI (OMISSIS), in persona dei suoi soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) ed (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtu’ di procura speciale alla lite, dagli avv. ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, n. 28/05/12, depositata in data 13 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.
RILEVATO
che:
1. La concessionaria (OMISSIS) s.r.l. ha notificato alla (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), della quale sono soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) ed (OMISSIS), una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo degli importi oggetto di due distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, definitivi, in quanto non oggetto di ricorso della contribuente.
2. La societa’ contribuente ha impugnato la predetta cartella di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Torino, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, deducendo che, rispetto agli accertamenti in questione, aveva formulato istanza di accertamento con adesione, perfezionatosi in data 03 aprile 2009, con conseguente debenza delle imposte e delle sanzioni ridotte ad 1/4, che aveva adempiuto, il 21 aprile 2009, a mezzo F/24, compensando il relativo debito con il credito IVA scaturente dall’anno d’imposta 2008.
Tuttavia, a seguito di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla legittimita’ di tale compensazione, la societa’ prendeva atto dell’inesistenza del credito IVA utilizzato per l’adempimento del debito conseguente agli accertamenti definiti per adesione e faceva confluire nel saldo della dichiarazione IVA per l’anno 2008, presentata il 25 settembre 2009, l’importo indebitamente compensato, che restituiva quindi all’erario con cinque versamenti rateali, esauritisi il 16.11.2012.
Tutto cio’ premesso, la societa’ chiedeva quindi l’annullamento della cartella esattoriale impugnata, previa declaratoria di illegittimita’ del ruolo, stante l’intervenuta definizione degli atti impositivi realizzatasi attraverso l’adesione agli stessi ed il saldo di quanto dovuto, che assumeva avvenuto attraverso la compensazione con il credito inesistente.
La CTP di Torino ha respinto il ricorso della societa’ contribuente, compensando le spese.
3. La societa’ contribuente ha quindi proposto appello, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, contro la decisione di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. L’Ufficio appellato ha proposto appello incidentale, con il quale, come gia’ in primo grado, ha chiesto che venisse dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso introduttivo della contribuente, in quanto proposto avverso la cartella di pagamento, ma senza dedurre vizi propri di quest’ultima, in violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, in materia di atti impugnabili nel processo tributario.
La CTR del Piemonte, con la sentenza n. 28/05/12, depositata in data 13 giugno 2012, ha respinto sia l’appello principale della societa’ che quello incidentale dell’Ufficio, condannando l’appellante principale alle spese di lite del secondo grado.
4. La societa’, in persona dei suoi soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) ed (OMISSIS), ha allora proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, articolando due motivi.
5. L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita notificando e depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13 e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 9, per avere il giudice a quo ritenuto che il versamento dell’importo concordato con l’accertamento con adesione, effettuato dalla societa’ mediante la compensazione con un credito IVA inesistente, non fosse idoneo nonostante il ravvedimento operato dalla medesima contribuente ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, cit. articolo 13 – ad evitare la decadenza dall’accertamento con adesione, con conseguente ripresa dell’efficacia dell’originario accertamento.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Infatti, questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che l’utilizzo, da parte del contribuente, della compensazione in assenza dei relativi presupposti non integra una violazione meramente formale ed equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste (Cass., 21/07/2017, n. 18080; Cass. 22/11/2018, n. 30220, in motivazione e con riferimento alla sanzionabilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13; Cass. 04/04/2018, n. 8247).
Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi che la societa’ ricorrente abbia tempestivamente e correttamente adempiuto all’obbligazione tributaria di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 8, versando le relative somme, dovute per effetto dell’accertamento con adesione, solo tramite la compensazione con un proprio credito IVA, la cui inesistenza e’ incontestata.
Tanto premesso, conseguenza necessaria dell’inadempimento dell’accertamento con adesione e’ il mancato perfezionamento della definizione e la permanenza, nella sua integrita’, dell’originaria pretesa tributaria oggetto di accertamento, atteso che il pagamento (integrale, nel caso di specie, non risultando che la contribuente si sia avvalsa della facolta’ di adempimento rateale con prestazione di garanzia) di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 8, non costituisce una mera modalita’ di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale ed imprescindibile di efficacia della stessa (cfr. Cass., 25/05/2018, n. 13143).
In questo senso, del resto, e’ palese la stessa formulazione testuale del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 9, invocato dalla ricorrente, rubricato “Perfezionamento della definizione”, secondo il quale “La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2.”.
Ne’ contrasta con tale conclusione il precedente giurisprudenziale di legittimita’ (Cass. 30/04/2009, n. 10086) citato dai ricorrenti, che, se non ci si limita alla lettura dello stralcio riprodottone nel ricorso, risulta invece conforme alla tesi che correla al pagamento la definitivita’ dell’accertamento con adesione, avendo affermato in motivazione, al punto 5.2, che: “Altra cosa e’ il “perfezionamento della definizione” concordata (articolo 9), che si ottiene mediante il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive). Solo dopo il “perfezionamento”, ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall’accordo, l’atto impositivo perde efficacia (articolo 6, comma 4, ult. per.).”.
Irrilevante – al fine di evitare la decadenza dell’accertamento con adesione per effetto del mancato adempimento delle somme dovute per lo stesso titolo, e la conseguente ripresa di efficacia dell’originario accertamento, presupposto della cartella di pagamento impugnata – e’ il successivo ravvedimento, relativo all’indebita compensazione del credito IVA inesistente, di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, destinato piuttosto ad incidere eventualmente sulle relative sanzioni.
Infine, neppure e’ rilevante, al fine di escludere l’inadempimento del debito erariale della societa’, derivante dall’accertamento con adesione, con ogni conseguenza in ordine alla ripresa dell’efficacia dell’originario atto impositivo, il riferimento dei ricorrenti alla disciplina di una circolare dell’Amministrazione finanziaria, trattandosi di atto che non ha natura normativa e non costituisce fonte di diritti ed obblighi, sicche’ non puo’ esonerare il contribuente dall’adempimento dell’obbligazione tributaria (Cass. 18/05/2016, n. 10195).
2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice a quo, senza motivazione, compensato le spese del giudizio di secondo grado, nonostante la reciproca soccombenza, conseguente al rigetto sia dell’appello principale della societa’ che di quello incidentale dell’Ufficio.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Infatti l’articolo 92 c.p.c., comma 2, in parte qua invariato in conseguenza delle novelle che hanno interessato il complesso della norma, dispone che “Se vi e’ soccombenza reciproca (…) il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”.
La norma, pertanto, consente (“puo'”) al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione. Dunque, anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalita’ del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite e’ rappresentato dall’impossibilita’ di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiche’ cio’ si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.
Nel caso di specie, certamente non e’ stato violato tale limite, essendo stato respinto l’appello principale della societa’, che dunque non puo’ ritenersi totalmente vittoriosa. Ed anzi, lo stesso criterio della soccombenza, nel caso di specie, ai fini della decisione sulle spese del giudizio a quo, se riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, conduce piuttosto a ritenere totalmente vittorioso l’Ufficio, il quale – nonostante il rigetto del suo appello incidentale in punto di inammissibilita’ del ricorso proposto in primo grado dalla contribuente, che configura una mera questione di rito – ha visto nella sostanza integralmente riconosciuta la sua pretesa relativa all’obbligazione tributaria derivante dall’originario atto impositivo, per effetto del riconosciuto inadempimento della contribuente all’accertamento con adesione (cfr. Cass., 02/09/2014, n. 18503, secondo cui ” In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicche’ e’ totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.”).
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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