Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11024
Massima estrapolata:
In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona.
Sentenza 1 aprile 2020, n. 11024
Data udienza 12 novembre 2019
Tag – parola chiave: Reati contro il patrimonio – Delitti – Ricettazione – In genere – Ricezione, in un unico contesto, di una pluralità di beni autonomi provenienti da distinti delitti – Pluralità di reati – Configurabilità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. MONACO Marco Mar – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONACO MARCO MARIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COCOMELLO ASSUNTA che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d’APPELLO di PALERMO, con sentenza del 14/5/2018 in parziale riforma della la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 14/11/2016 riteneva il fatto di leve entita’ ai sensi dell’articolo 648 c.p., comma 2, e, rideterminata la pena, confermava nel resto la condanna nei confronti di (OMISSIS).
1. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
1.1. Vizio di motivazione perche’ la stessa sarebbe in parte mancante ed in parte illogica e contraddittoria. La difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito alle doglianze specifiche articolate nell’atto di appello circa le modalita’ dell’acquisto del ciclomotore, la cui decisiva efficacia rappresentativa sarebbe stata cosi’ ribadita in termini assertivi. Sotto altro profilo, poi, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove, da una parte respinge la richiesta di verificare l’effettivo e modesto valore del ciclomotore, incompatibile con l’affermazione che proprio il prezzo di acquisto “allettante” era significativo della provenienza illecita e, dall’altra, riconosce l’ipotesi attenuata di ricettazione, proprio in virtu’ di un modesto valore del ciclomotore. Un ulteriore vizio di motivazione, poi, sarebbe rinvenibile nella decisione della Corte di non procedere ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., all’audizione del teste Atta, indicato dalla difesa come persona che aveva assistito alla trattativa e che quindi avrebbe potuto utilmente riferire in merito alla buona fede del ricorrente. Il sig. (OMISSIS), fornendo specifiche indicazioni circa la provenienza e l’acquisto del mezzo, infatti, avrebbe adempiuto all’onere di allegare circostanze a proprio favore che la Corte territoriale aveva a questo punto l’obbligo di verificare, anche ascoltando il teste indicato.
1.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 81 c.p.. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, ritenendo che l’avere ricevuto due diversi oggetti (il ciclomotore e la targa) provento di due furti diversi determini la commissione di due autonomi reati di ricettazione, abbia erroneamente applicato l’articolo 81 c.p.. La circostanza che il sig. (OMISSIS) abbia contestualmente ricevuto i due beni, infatti, imporrebbe di ritenere che il fatto reato sia unico e che nessun aumento debba essere operato per la continuazione.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione. La difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza dedotta con l’appello circa l’impossibilita’ di dichiarare la responsabilita’ del ricorrente per due distinte ipotesi di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ complessivamente infondato.
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Le doglianze circa la logicita’ e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, e’ precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte e’ chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), infatti, e’ esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi’ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 14911, 12/03/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle modalita’ di acquisto ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura di quanto emerso, risulta del tutto inconferente in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
La Corte d’Appello -che pure non sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente indicare le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilita’ di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimita’ (cosi’ Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630)- facendo specifico riferimento all’impossibilita’ di identificare il venditore, all’entita’ della somma versata ed alla mancata consegna dei documenti- ha evidenziato come la spiegazione fornita dal ricorrente fosse ed apparisse del tutto inverosimile.
La contraddizione evidenziata dalla difesa tra l’affermazione che il prezzo del ciclomotore era “allettante” e la ritenuta sussistenza dell’ipotesi attenuta della ricettazione non sussiste.
Al di la’ dell’effettivo valore o meno del ciclomotore, infatti, il prezzo di 150 Euro appare all’evidenza piuttosto modesto e significativo quanto alla provenienza illecita di un mezzo di locomozione, soprattutto se si considera che lo stesso e’ stato consegnato senza i documenti e da persona che il ricorrente non conosceva e della quale non ha saputo in alcun modo indicare l’identita’.
In relazione al mancato accoglimento della richiesta di procedere alla rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, poi, deve ribadirsi che questa e’ un istituto di carattere eccezionale, al quale puo’ farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, o di quanto acquisito nel corso delle indagini nel giudizio abbreviato, esclusivamente allorche’ il giudice d’appello ritenga, nella sua discrezionalita’, indispensabile l’integrazione, nel senso che non e’ altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale gia’ a sua disposizione.
In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice e’ attribuito, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 1, il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilita’ allo stato degli atti”, esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicita’, le ragioni della scelta operata (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).
2. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’aumento di pena per la continuazione in quanto nel caso di specie il ricorrente avrebbe commesso un unico reato di ricettazione.
Il riferimento contenuto in motivazione alla circostanza che il motorino e la targa provengano da due distinti furti, commessi in tempi diversi ed in danno di diverse persone, non sarebbe sul punto decisivo.
La natura del reato di ricettazione e la condotta da questo prevista, nella quale e’ valorizzato il momento in cui il soggetto acquista o comunque riceve il bene, infatti, imporrebbero ad avviso della difesa di fare riferimento alla condotta di ricezione ovvero di acquisto piuttosto che alla provenienza dei beni da uno o piu’ furti, questo soprattutto quando il bene che si riceve sarebbe nella sostanza unico.
La diversa conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, poi, contrasterebbe con l’articolo 27 Cost., in quanto l’imputato verrebbe sanzionato per un fatto del quale lo stesso non aveva alcuna conoscenza.
Il Collegio ritiene che l’impostazione proposta nel ricorso non sia applicabile al caso concreto.
La considerazione secondo la quale il reato sarebbe unico perche’ unica sarebbe la condotta di ricezione in quanto avvenuta “nello stesso momento e da parte dello stesso venditore” non coglie nel segno.
La conclusione cui perviene la difesa, a ben vedere, appare condivisibile solo qualora il soggetto riceva una pluralita’ di beni che abbiano la medesima provenienza furtiva ovvero una pluralita’ di cose che, persa la loro singola autonomia, facciano parte di un unico bene non altrimenti scomponibile se non perdendo la propria identita’ (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522).
Qualora la condotta si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, invece, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dove ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti.
In tale caso, infatti, la pluralita’ di beni determina una pluralita’ di eventi giuridici e quindi di reati che non puo’ essere esclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dallo stesso venditore (cfr. sostanzialmente Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso ed altri, Rv. 213449).
Nel caso di specie, d’altro canto, appare determinante la peculiare natura della targa che, pur essendo apposta sul motociclo, non e’ un anonimo componente “strutturale” dello stesso (come ad esempio la ruota o il carburatore) ma e’ un oggetto che conserva una propria autonomia rispetto al mezzo al quale e’ apposta, tanto da essere soggetta ad una specifica disciplina giuridica che la rende identificabile quanto alla provenienza ed all’appartenenza.
Pur se nel medesimo contesto e dallo stesso venditore, pertanto, il ricorrente ha ricevuto due beni distinti, provenienti da due diverse condotte furtive, ed ha cosi’ commesso due reati ai quali i giudici di merito, correttamente, hanno applicato la disciplina di cui all’articolo 81 c.p.p..
L’autonomia dei due beni ricevuti dal ricorrente e le modalita’ con le quali lo stesso li ha ricevuti, in particolar modo la mancanza di documenti, poi, sono significative quanto alla coscienza e volonta’ che lo stesso, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, aveva circa la provenienza illecita di entrambi i beni (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 32010, Nocera, Rv. 246323; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457).
Nel terzo motivo la difesa rileva la mancanza di motivazione quanto alla doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilita’ per la ricettazione della targa.
Il vizio di motivazione non e’ sul punto deducibile.
La soluzione cui e’ pervenuta la Corte territoriale, infatti, e’ giuridicamente corretta e cio’ rende irrilevante la carenza di motivazione sul punto, che la parte non ha interesse a dedurre (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264631).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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