Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2019, n. 40068.
Massima estrapolata:
In tema di reato continuato, se il reato più grave è punito con la pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen. Vi è un doppio limite all’aumento della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave previsto nell’art. 81 cod. pen.: il limite interno prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; il limite esterno è quello di cui al terzo comma, per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale.
Sentenza 1 ottobre 2019, n. 40068
Data udienza 16 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAI Emanuela – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SEMERARO LUCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DI NARDO MARILIA, che conclude per l’inammissibilita’.
Si da per fatta la relazione del relatore.
udito il difensore di parte civile, avv. (OMISSIS);
l’avvocato riportandosi alla memoria deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza del 11 ottobre 2018, ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) dal Tribunale di Caltanissetta, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi 6 di reclusione per i seguenti reati:
a) ex articolo 30, comma 1, lettera e) in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 3, per l’esercizio della uccellagione;
b) ex articolo 30, comma 1, lettera h) in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 21, per avere esercitato la caccia con mezzi vietati, utilizzando un cardellino legato all’arto posteriore con una zavorra, rinchiuso in una gabbia, quale richiamo;
c) ex articolo 30, comma 1, lettera b) in relazione alla L. n. 157 del 1992, articolo 2, per la detenzione di sei cardellini, specie protetta;
d) ex articolo 544-ter c.p. perche’ cagionava, al fine di commettere il reato sub a), ad un esemplare di cardellino, legato per un arto posteriore ad una zavorra ed utilizzato quale richiamo, un taglio alla zampa indotto dai vari tentativi di volo, con fuoriuscita di sangue;
e) ex articolo 544-ter c.p. perche’ con crudelta’ e senza necessita’ sottoponeva 4 cardellini a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, detenendoli all’interno di una gabbia di piccole dimensioni tali da non consentire neppure l’apertura delle ali;
f) ex L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 2 perche’ senza giustificato motivo portava fuori dalla abitazione un coltello con la lama di cm.8 del genere vietato.
I fatti sono stati accertati in (OMISSIS).
2. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso deducendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica, ritenendosi sussistente quello ex articolo 727 c.p., non risultando provata l’effettiva lesione dell’integrita’ fisica degli animali e sussistendo una diversa oggettivita’ giuridica tra il reato ex articolo 544-ter c.p. e quello ex articolo 727 c.p..
La Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi riportati nel ricorso, in quanto avrebbe ritenuto concretizzare il reato ex articolo 544-ter c.p. la detenzione di 4 uccellini all’interno di una piccola gabbia, tale da non consentire la piena apertura delle ali.
2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo f), si deduce il vizio della motivazione quanto al rigetto del motivo di appello con cui si chiese l’applicazione della circostanza attenuante della L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3 per le modalita’ dell’uso dell’arma e per l’assenza di un ulteriore intento criminoso.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile per illogica sinteticita’ e non avrebbe fornito alcuna motivazione sulle doglianze difensive; mancherebbe il percorso logico-giuridico per comprendere le ragioni del rigetto.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio della motivazione quanto al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza impugnata, con la quale si rigetta l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per l’inclinazione al delitto “come risulta dai precedenti penali” e per l’assenza di elementi positivi ed ulteriori che ne legittimino la concessione, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe spiegato perche’ le ragioni difensive non meritassero accoglimento, ripetendo solo le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Sostiene il ricorrente che con l’appello si rilevo’ che consolidata giurisprudenza ritiene insufficiente, per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento ai precedenti penali dell’imputato; che le circostanze attenuanti generiche potevano essere concesse per le concrete modalita’ dell’azione, il carattere del reo, la collaborazione nel processo di primo grado e l’ottimo comportamento tenuto.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce l’errata applicazione dell’articolo 81 c.p. e L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h).
L’aumento della pena inflitta di 25 giorni di reclusione sarebbe stato inflitto in violazione di legge, tenuto conto della pena massima per la contravvenzione, pari ad Euro 1546,00 di ammenda, dell’articolo 81 c.p., comma 3 dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 40983/2018.
3. La parte civile costituita ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va in primo luogo rilevato che l’impugnazione ha ad oggetto i capi b, d, e) f), ma non in relazione all’an della responsabilita’; si e’ formato il giudicato sui capi a) e c) e quanto al punto dell’an della responsabilita’ per gli altri reati.
1.1. Il primo motivo di ricorso quanto al capo d) e’ manifestamente infondato. Per quanto si riferisca formalmente ai capi d) ed e) della rubrica, il motivo in realta’ non prende in esame la motivazione della sentenza quanto al capo d), posto che non e’ contestato dal ricorrente che l’animale abbia subito una lesione, descritta in sentenza, mentre era adoperato quale esca per la cattura di altri uccelli.
La motivazione della sentenza impugnata, in relazione al capo d) e’ del tutto immune da vizi; corretto il richiamo al principio di diritto di cui alla sentenza di Cass. Sez. 3 n. 17012 del 8 aprile 2012.
Cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 40751 del 05/03/2015, Bertoldi, Rv. 265164 – 01, che ha affermato che tra il reato di uccellagione di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 30 e quello di maltrattamento di animali previsto dall’articolo 544-ter c.p. non sussiste rapporto di specialita’, sia perche’ il delitto necessita dell’evento (la lesione all’animale) che non e’ richiesto per l’integrazione della contravvenzione, sia perche’ diversa e’ l’oggettivita’ giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perche’ in forza della previsione dell’articolo 19-ter disp. att. c.p. il reato di cui all’articolo 544-ter c.p. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del c.p. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attivita’ ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.
2. Il primo motivo sulla diversa qualificazione giuridica del reato sub e) e’ invece fondato: per quanto nel capo di imputazione si indichi che i 4 cardellini siano stati sottoposti a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili, ripetendo la formula normativa, la condotta che in concreto e’ descritta, rispetto alla quale e’ stata pronunciata la condanna, e’ consistita nella detenzione degli animali all’interno di una gabbia di dimensioni talmente ridotte da non consentire agli uccelli neanche l’apertura delle ali.
Va ricordato che per sevizie deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla normalita’ causale del delitto perpetrato.
Nella sentenza impugnata non sono descritti tali caratteri, ne’ che gli animali siano stati sottoposti a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili.
Pertanto, la condotta ritenuta in sentenza integra il reato ex articolo 727 c.p., comma 2 che punisce chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778 – 01, che ha affermato, in tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’articolo 727 c.p., comma 2, che la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalita’ della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere. In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell’ambiente di detenzione possono essere
fonte di gravi sofferenze per l’animale, quando sono incompatibili con la sua natura.
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato perche’ la Corte di appello ha esplicitamente escluso la sussistenza della circostanza attenuante della L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 3 proprio in base al collegamento con l’illecita attivita’ venatoria in corso; ha dunque preso in esame le modalita’ del fatto, con giudizio’ di merito non rivalutabile in questa sede in assenza di una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
4. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato, essendo sufficiente che la Corte di appello abbia indicato l’esistenza dei precedenti penali, quale condizione ostativa, senza dover analizzare tutti gli elementi di fatto indicati nell’appello.
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla capacita’ a delinquere del colpevole o alla gravita’ del reato puo’ essere sufficiente in tal senso (cosi’ Cass. sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; Cass. sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003, Anaclerio ed altri, rv. 229768).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche e’ adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
La Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (cfr. Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
5. Il quarto motivo e’ fondato perche’ l’aumento ex articolo 81 cpv. c.p. per il capo b) non e’ stato determinato secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 – 01.
4.1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che se il reato piu’ grave e’ punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’articolo 135 c.p..
Vi e’ un doppio limite all’aumento della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave previsto nello stesso articolo 81 c.p.: il limite interno prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave; il limite esterno e’ quello di cui al comma 3, per il quale la pena non puo’ essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioe’ al cumulo materiale.
Hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in motivazione che “Tale ultimo limite sarebbe inevitabilmente violato, ad avviso del Collegio, nel caso in cui, per effetto del cumulo giuridico ex articolo 81 c.p., si aumentasse sub specie di pena detentiva la pena detentiva prevista per il reato piu’ grave a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria. In tal caso, infatti, il risultato sarebbe superiore al cumulo materiale in quanto il cumulo giuridico comprenderebbe una frazione di pena detentiva estranea al cumulo materiale, con conseguente illegalita’ della pena stessa. Senza contare il divieto di cumulo tra pene detentive e pene pecuniarie, che restano distinte a qualunque effetto giuridico, dettato dall’articolo 76 c.p., u.c..
… In secondo luogo, l’aumento della pena detentiva a fronte di una pena solo pecuniaria prevista per il reato satellite, colliderebbe con il principio della proporzionalita’ della pena che, proprio attraverso la natura della sanzione prevista, sanziona la maggiore o minore gravita’ del reato”.
4.2. Orbene, se il reato di cui al capo b) e’ punito con l’ammenda fino a lire 3.000.000, ora Euro 1549,37, l’aumento di pena di 25 giorni di reclusione non solo non e’ stato convertito nella pena pecuniaria ma e’ superiore al cumulo materiale.
L’aumento per la continuazione inflitto e’ pari a 25 giorni di reclusione, che convertiti in pena pecuniaria e’ pari ad Euro 6250.
5. Ritiene la Corte che, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), tenuto conto di quanto riportato nelle sentenze di merito, puo’ procedersi alla rideterminazione della pena.
Va infatti rilevato che la pena base, per il piu’ grave reato di cui al capo d), e’ stata determinata in mesi 5 di reclusione.
I giudici di merito, per le altre contravvenzioni di cui ai capi a) e c), hanno determinato l’aumento per la continuazione in giorni 25 di reclusione; analogo aumento puo’ pertanto essere determinato anche per il capo e), qualificato nella contravvenzione ex articolo 727 c.p., comma 2.
Per il reato di cui al capo f), l’aumento e’ stato determinato in giorni 15 di reclusione.
Quanto al reato di cui al capo b), tenuto conto del limite costituito dal divieto di superamento del cumulo materiale e delle modalita’ del fatto descritte nelle sentenze di merito, si stima equo determinare l’aumento in giorni 3 di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria di Euro 750 di multa, in aderenza ai principi della sentenza Giglia.
Si ridetermina pertanto la pena finale complessiva inflitta al ricorrente in mesi 8 di reclusione ed Euro 750 di multa, ridotta per il rito alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed Euro 500 di multa.
Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo e) nella contravvenzione di cui all’articolo 727 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena per tale reato che ridetermina in giorni 25 di reclusione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui al capo b), che ridetermina in giorni 3 di reclusione, convertiti in Euro 750 di multa.
Ridetermina la pena complessiva in mesi otto di reclusione ed Euro 750 di multa, ridotta per il rito alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed Euro 500 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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