In tema di reati di falso

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 novembre 2020| n. 31835.

In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in errore l’ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione dell’avvenuto decesso nell’apposito registro comunale, in quanto l’atto di morte è atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto dell’iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. nella successiva condotta di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri.

Sentenza|12 novembre 2020| n. 31835

Data udienza 19 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Frode assicurativa – Denuncia di sinistri mai accaduti – Art. 642 c.p. – Delitto a consumazione anticipata – Prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo – Si consuma nel momento di presentazione della denuncia del falso sinistro – Reati di falso – Induzione in errore di ufficiale dello stato civile – Certificato rilasciato dall’ufficiale di stato civile – Tipico atto di conoscenza – Atto di stato civile – Nozione – Fa piena prova fino a querela di falso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; per le parti civili, l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS), che hanno depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, il 20/10/2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como dichiarava (OMISSIS) responsabile dei seguenti reati: articolo 642 c.p., comma 2, perche’, in concorso con (OMISSIS) e con altre persone non identificate, denunciava un sinistro mai accaduto (il decesso di (OMISSIS)) avanzando richieste di liquidazione di polizze assicurative in precedenza accese (capo A); articoli 48 e 479 c.p., perche’, in concorso come sopra, induceva in errore vari funzionari dello Stato Civile che adottavano atti relativi al decesso di (OMISSIS) ideologicamente falsi (capo B); articoli 648 e 497-bis c.p., perche’, in concorso come sopra, acquistava o comunque riceveva un passaporto francese provento di delitto e sostituiva la foto del titolare con quella di (OMISSIS) (capo C); con la continuazione e la riduzione per il rito, (OMISSIS) veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danno in favore di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a e (OMISSIS) s.p.a..
Investita dell’impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 30/04/2019, ha ridotto la pena irrogata ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), con due distinti atti a firma dell’Avv. (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS), articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Il ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) articola cinque motivi.
2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale con riferimento al capo B), in quanto il reato al quale sarebbe stato indotto l’ufficiale dello stato civile di Como non era quello di cui all’articolo 479 c.p., ma quello di cui all’articolo 481 c.p., posto che il delitto di cui all’articolo 479 c.p. e’ integrato quando vi sia attestazione da parte del sanitario dell’avvenuto decesso, laddove l’attestazione da parte dell’ufficiale dello stato civile che si limita a riportare il contenuto di altri atti deve essere qualificata come certificato.
2.1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 81 c.p., in quanto la violazione di cui al precedente motivo determina l’erronea valutazione circa il reato piu’ grave del reato, che dovrebbe essere individuato in quello di cui all’articolo 642 c.p..
2.1.3. Il terzo motivo denuncia violazione della legge penale con riferimento al concorso del reato di cui all’articolo 642 c.p. con i reati di falso, che in esso restano assorbiti (cosi’ come sarebbe assorbita la truffa).
2.1.4. Il quarto motivo denuncia violazione della legge penale con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 162-ter c.p., applicabile al caso di specie in quanto il reato di cui all’articolo 642 c.p. e’ procedibile a querela e l’imputato aveva formulato una proposta risarcitoria, di cui il giudice avrebbe dovuto valutare la congruita’, anche in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa.
2.1.5. Il quinto motivo denuncia mancato accertamento dell’incapacita’ dell’imputato, nonche’ violazione dell’articolo 603 c.p.p., posto che essendovi documenti che attestano la debilitata salute mentale dell’imputato, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare la capacita’ di intendere e di volere al momento del fatto.
2.2. Il ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) articola sei motivi.
2.2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 70 c.p.p. e degli articoli 85 e 89 c.p. Il certificato clinico del 02/02/2010 era di carattere preliminare, mentre un accertamento probatorio rilevante avrebbe richiesto una rogatoria internazionale per acquisire la documentazione in possesso degli specialisti di Mendrisio (CH), laddove la perizia ex articolo 70 c.p.p. puo’ essere disposta anche d’ufficio.
2.2.2. Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in riferimento al ritenuto concorso del reato di cui all’articolo 642 c.p. con i reati di falso, trattandosi, invece, di reato complesso.
2.2.3. Il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in riferimento all’articolo 162-ter c.p., essendo la motivazione della Corte di appello sul punto carente e immotivata, limitandosi ad affermare che l’estinzione del reato e’ esclusa in assenza di integrale risarcimento.
2.2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione, in ordine all’accertamento dei fatti e, in particolare, all’attribuzione in termini di certezza delle lettere a (OMISSIS), alla lettera di (OMISSIS) che riferiva di aver approfittato dell’ignaro (OMISSIS), alla testimonianza dell’Avv. (OMISSIS), ad alcuni passaggi delle dichiarazioni di (OMISSIS) relative alla nipote, alla versione dei fatti calunniosa di (OMISSIS), anche in ordine alla cittadina marocchina (OMISSIS) che avrebbe lavorato per lo stesso Avv. (OMISSIS), all’escussione di (OMISSIS) senza gli avvertimenti di cui all’articolo 63 c.p.p..
2.2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al falso passaporto “(OMISSIS)”, rispetto al quale lo stesso (OMISSIS) ha ammesso di essere in possesso di regolare passaporto a suo nome rilasciato dalla Questura di Como.
2.2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge in relazione alla quantificazione della pena, invocando l’applicazione delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente, della riparazione del danno e delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Uno dei difensori del ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), ha depositato una memoria difensiva con motivi nuovi. In ordine al primo motivo, si sottolinea il carattere officioso dell’accertamento della capacita’ di intendere e di volere, laddove nel caso di specie tale accertamento doveva essere svolto in considerazione della certificazione del 2010 attestante una sindrome ansioso-depressiva e dell’emersione nel processo di tracce del vissuto dell’imputato capaci di innescare la depressione reattiva. In ordine al secondo motivo, si osserva che l’articolo 84 c.p. esclude il concorso formale tra il reato di cui all’articolo 642 c.p. e i reati di falso, rimanendo questi ultimi assorbiti nel primo. In ordine al terzo motivo, l’estinzione del reato per condotte riparatorie doveva essere pronunciata in quanto il giudice puo’ comunque ritenere equa la quantificazione del risarcimento del danno. In ordine al quarto motivo, si evidenzia l’illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata li’ dove sostiene l’implausibilita’ della inconsapevolezza di (OMISSIS). In ordine al quinto motivo, si sottolinea l’assorbimento della falsificazione del passaporto nel reato di cui all’articolo 642 c.p., mentre il concorso di (OMISSIS) nella ricettazione dello stesso passaporto prescinde dalla prova della consapevolezza e della volonta’ del fatto. In ordine al sesto motivo, la sentenza merita comunque di essere riformata in relazione alla pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto attraverso i due atti di impugnazione a firma dei difensori, e’ solo parzialmente fondato.
2. Il primo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
In premessa, mette conto rilevare che, nella parte qui di interesse, l’imputazione sub B) ascrive al ricorrente l’induzione in errore dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Como, che aveva trascritto, in data 11/07/2012, l’avvenuta morte di (OMISSIS) nell’apposito Registro del Comune, nonche’ l’adozione di un certificato di morte dello stesso (OMISSIS) datato 13/07/2020: si tratta di due atti diversi e l’impugnazione si indirizza verso questo secondo, ma, per una compiuta disamina, e’ necessario prenderli in considerazione entrambi.
Al riguardo, la giurisprudenza civile di questa Corte ha affermato che, mentre il certificato rilasciato dall’ufficiale di stato civile e’ un tipico atto di conoscenza, con cui la pubblica amministrazione dichiara l’esistenza di una determinata situazione, della quale ha cognizione in base a constatazione diretta o alle risultanze di atti in suo possesso, l’atto di stato civile iscritto nel relativo registro, oltre a far prova, fino a querela di falso, di cio’ che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto, fa fede, in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce, fino a quando la sua efficacia probatoria non sia modificata da una sentenza passata in giudicato che ne ordina la rettificazione, mentre l'”efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all’estero e poi trascritti nei suddetti registri, dato che, con la trascrizione e nel momento in cui essa avviene, l’atto stesso e’ recepito nell’ordinamento giuridico italiano” (cosi’, in una fattispecie relativa, come nel caso di specie, ad un certificato di morte, Sez. 2 civ., Sentenza n. 6363 del 07/06/1993, Rv. 482701). Dunque, la peculiare forza probante dell’attestazione oggetto dell’iscrizione anagrafica si ricollega alla sua attitudine a costituire prova legale del contenuto dell’iscrizione fino a querela di falso; invero, la natura e la funzione degli atti dello stato civile si ricollegano al loro essere “rivolti in modo inderogabile ad attestare la veridicita’ dei dati in essi riportati, ai sensi dell’articolo 451 c.c., che costituisce norma di ordine pubblico” (Sez. 1 civ., Sentenza n. 4878 del 10/03/2004, Rv. 570937). Pertanto, l’atto rispetto al quale il pubblico ufficiale e’ stato indotto in errore, effettuando la trascrizione nel registro dello stato civile in data 11/07/2012, ha natura di atto pubblico fidefacente, il che rende ragione del corretto rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale (in relazione alla quale la questione era stata posta con l’atto di appello).
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al certificato di morte rilasciato successivamente alla trascrizione nei pubblici registri in data 13/07/2012. La Corte di appello sembra equiparare i due documenti, ma al riguardo mette conto ribadire che “per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni gia’ documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti gia’ documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente” (Sez. U, n. 18056 del 24/04/2002, Panarelli, Rv. 221404). Condizioni, queste, non ravvisabili nel documento del 13/07/2012, al quale, dunque, va attribuita natura di certificato.
Ne consegue che, con riferimento a detto certificato, la Corte deve procedere alla relativa riqualificazione a norma degli articoli 48 e 480 c.p.; riqualificazione destinata ad avere effetti – non gia’ sulla competenza in considerazione della natura giuridica del falso del 11/07/2012 (e comunque non oggetto di ricorso) – ma sul trattamento sanzionatorio, relativo al reato continuato; trattamento sanzionatorio che dovra’ essere oggetto di nuovo esame da parte di altra Sezione della Corte di appello di Milano.
2.1. Il secondo motivo e’ assorbito, con riferimento al reato continuato sub B), mentre alla luce dei rilievi di seguito svolti, non e’ fondato con riguardo agli ulteriori capi. 3. Il terzo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) e il secondo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS), che possono essere esaminati congiuntamente (anche con riguardo alle deduzioni proposte con la memoria) per l’affinita’ contenutistica delle doglianze, non meritano accoglimento.
Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimita’ e’ saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialita’ ricollegato all’identita’ di materia ex articolo 15 c.p. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie. Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sul bene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni attinenti al rapporto tra falsita’ o falsita’ personale documentale e truffa: Sez. 3, n. 41167 del 14/07/2016, Pulvirenti, Rv. 267918; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400): invero, “il riferimento alla identita’ o diversita’ dei beni tutelati puo’ dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi” (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicche’ nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialita’ previsto dall’articolo 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).
Piu’ in particolare, la giurisprudenza di legittimita’ afferma, in tema di concorso di reati e di concorso apparente di norme, che il criterio di specialita’ di cui all’articolo 15 c.p. “e’ da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioe’, che il presupposto della convergenza di norme, necessario perche’ risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dal citato articolo 15, possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse” (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli). In questa prospettiva, “norma speciale” e’ tradizionalmente definita “quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o piu’ requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicche’ l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale; e’ necessario, cioe’, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello piu’ ampio contenga in se’ quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialita’” (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.).
Alla luce degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici in esame, non sussiste, fra di esse, un rapporto di specialita’, in quanto la fattispecie di cui all’articolo 642 c.p. comma 2 richiede il dolo specifico di frode (analogamente alla truffa, rispetto alla quale la fattispecie incriminatrice in esame presenta tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il reato ex articolo 640 cod. pen. e, in piu’, quale elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore: cfr. Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino, Rv. 227890), estraneo al falso, che, invece, prevede tra gli elementi costitutivi e, in particolare, quale oggetto della condotta, un documento pubblico, elemento non previsto nella fattispecie incriminatrice della frode assicurativa.
Ne’ a diverse conclusioni puo’ giungersi invocando – anche nella memoria a firma dell’Avv. (OMISSIS) – la figura del reato complesso, posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, e’ configurabile il concorso materiale – e non l’assorbimento – tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa (al quale, come si e’ visto, quello in esame e’ strutturalmente affine) quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, posto che, in tal caso, non ricorre l’ipotesi del reato complesso per la cui configurabilita’ non e’ sufficiente che le particolari modalita’ di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di piu’ norme e, quindi, un concorso di reati, ma e’ necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946). Sotto questo profilo, rispetto alla fattispecie criminosa ascritta all’imputato (denuncia di un sinistro non accaduto), la falsificazione di un documento pubblico e’ solo una particolare, eventuale modalita’ di realizzazione in concreto del fatto tipico, che ben puo’ essere perfezionato anche in assenza di falsificazione di documenti pubblici (ad esempio, attraverso una falsa denuncia del privato: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 51088 del 30/10/2019, Ladisi, Rv. 277720). Conclusione, questa, condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di sottolineare che “la costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore” (Corte Cost., sent. n. 249 del 2010).
4. Il quarto motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) e il terzo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS), anch’essi esaminabili congiuntamente per l’affinita’ contenutistica delle doglianze, sono inammissibili. La sentenza impugnata ha rilevato che l’imputato non ha nemmeno tentato un risarcimento del danno verso le persone offese diverse da (OMISSIS) s.p.a. e, per quanto riguarda quest’ultima, non ha concretizzato alcun risarcimento, essendosi limitato a formulare proposte peraltro di valore ben inferiore al danno provocato. La prima impugnazione non si confronta con i dati valorizzati dal giudice di appello (proposta a (OMISSIS) s.p.a. per un valore inferiore al danno cagionato, insussistenza di alcuna proposta per le altre parti civili), sicche’ risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre la seconda fa leva su circostanze fattuali, peraltro dedotte in termini del tutto aspecifici, mentre la memoria trascura di considerare che, a norma dell’articolo 162-ter c.p. l’imputato deve aver riparato “interamente” il danno: le doglianze, pertanto, sono inammissibili.
5. Anche il quinto motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) e il primo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS), esaminabili congiuntamente afferendo entrambi alla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, sono inammissibili. Sul punto, la Corte distrettuale, oltre a rilevare la tardivita’ della doglianza, ha rimarcato il carattere esplorativo della deduzione (fondata su una diagnosi di depressione risalente al 2010) e la singolarita’ della richiesta di acquisizione di documentazione medica che l’imputato ben avrebbe potuto raccogliere e produrre. Gli atti di impugnazione denunciano il mancato espletamento di una perizia a fronte di documenti attestanti uno stato di debilitata salute mentale dell’imputato (il primo) e che l’ulteriore documentazione da parte dei sanitari svizzeri sarebbe stata acquisibile solo attraverso una rogatoria dell’autorita’ giudiziaria (il secondo). Ora, mentre quest’ultima affermazione, li’ dove esclude che il paziente possa chiedere ed ottenere la documentazione sanitaria che lo riguarda, e’ del tutto apodittica, la seconda oblitera il principio di diritto secondo cui in tema di imputabilita’, l’obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacita’ di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente, quello di superfluita’ della perizia diretta ad appurarne l’integrita’, e’ strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684): prospettazioni difensive di cui la Corte di merito ha dato conto, formulando il giudizio sopra richiamato in termini all’evidenza immuni da vizi logici. Ne’ in senso contrario puo’ argomentarsi sulla base delle deduzioni proposte con la memoria, essendo le stesse versate in fatto, articolate in termini del tutto aspecifici, in quanto non sorrette dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), e, comunque, implicanti inammissibili questioni di merito.
6. Gli ulteriori motivi dell’impugnazione a firma dell’Avv. (OMISSIS) sono inammissibili.
6.1. Il quarto motivo e’ inammissibile per plurime convergenti ragioni. Oltre ad essere fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), il motivo denuncia – anche enunciandolo espressamente travisamenti del fatto, ma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, anche dopo la modifica apportata all’articolo 606 c.p.p., lettera e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimita’ il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). D’altra parte, il motivo si affida in larga misura al richiamo a brani di dichiarazioni effettuato, peraltro, in termini del tutto frammentari e, in buona sostanza, implicanti l’inammissibile rivalutazione del complessivo compendio probatorio da parte del giudice di legittimita’: deve allora ribadirsi che e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimita’ frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziche’ al controllo sulle modalita’ con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell’interpretazione che ne e’ stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). L’illogicita’ della motivazione lamentata nella memoria veicola, in realta’, questioni di merito, laddove esula “dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’).
A cio’ si aggiunga che del tutto generica e’ la denunciata violazione dell’articolo 63 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di (OMISSIS), tanto piu’ che dalla sentenza di primo grado si apprende che il coimputato rese in un primo momento delle dichiarazioni spontanee e, successivamente, fu sentito su delega del pubblico ministero e, in quest’ultima sede, confermo’ integralmente quanto gia’ riferito. Quanto alle lettere a firma del ricorrente, la Corte distrettuale ne ha messo in luce la superfluita’ sul piano probatorio, a fronte dei dati valorizzati (non solo le dichiarazioni di (OMISSIS), ma anche quelle di (OMISSIS), nonche’ l’argomento logico correlato all’attivita’ dispiegata dal ricorrente per incassare i premi assicurativi): la censura, dunque, e’ manifestamente priva di decisivita’, ossia di forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilita’, cosi’ da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto alla cittadina marocchina, il ricorso sembra attribuire al difensore anche la veste di teste, il che – in uno con il rilievo che trattasi comunque di deduzione afferente a questioni di merito – rende ragione dell’inammissibilita’ della doglianza.
6.2. Il quinto motivo e’ inammissibile in quanto versato in fatto e articolato in termini del tutto aspecifici e inidonei a dar corpo a un vizio motivazionale deducibile dinanzi al giudice di legittimita’; conclusioni, queste, valide anche con riguardo al concorso di (OMISSIS) nella ricettazione del passaporto – richiamato anche nella memoria – in quanto la Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e, all’evidenza, immune da vizi logici. Quanto al prospettato assorbimento, valgono i rilievi gia’ svolti a proposito della non configurabilita’, nel caso di specie, della figura del reato complesso.
6.3. Del pari inammissibile e’ il sesto motivo, cosi’ come le deduzioni articolate con la memoria. Quanto alle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e della riparazione del danno e’ sufficiente rinviare a quanto gia’ rilevato in relazione a tali punti. La conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ stata motivata dalla Corte di appello richiamando, oltre alla mancata manifestazione di resipiscenza, i precedenti dell’imputato; motivazione, questa, non scalfita dalla doglianza del ricorrente, tanto piu’ che, nel motivare il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
7. Pertanto, riqualificato il falso di cui al certificato di morte datato 13 luglio 2012 ai sensi degli articoli 48 e 480 c.p., la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre nel resto il ricorso va rigettato, dovendosi solo precisare che per nessuno dei reati ascritti si e’ perfezionata la fattispecie estintiva del reato per prescrizione.
Per quanto riguarda il capo A), va ribadito che l’articolo 642 cod. pen. “e’ un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo”, sicche’ deve ritenersi consumato “nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro” (Sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017, Mannarino; conf. Sez. 2, n. 43095 del 31/05/2016, Frisina): presentazione, nel caso di specie, intervenuta, come si desume univocamente dal capo di imputazione, il 30/07/2012. Ne consegue che, calcolando da tale data il termine di anni 7 e mesi 6 (anni 6 ex articolo 157 c.p., con l’aumento di un quarto per le interruzioni), si giunge alla data del 30/01/2020, aggiungendo alla quale il complessivo periodo di sospensione pari a 375 giorni risultanti dalla stessa sentenza impugnata (rinvio dal 13/02/2018 al 25/06/2018 su richiesta del difensore dell’imputato: giorni 132; rinvio dal 25/06/2018 al 05/02/2017 per astensione dell’avvocatura: giorni 225; rinvio dal 12/04/2019 al 30/04/2019 su richiesta del difensore dell’imputato: giorni 18), la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si sarebbe perfezionata non prima dell’08/02/2021, anche non considerando l’ulteriore causa di sospensione dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (applicabile al caso di specie in considerazione del rinvio dell’udienza del 12/05/2020). Per quanto riguarda il capo B), l’attestazione piu’ risalente risale al 23/05/2012, sicche’, alla luce dei calcoli di cui sopra, anche a non considerare per il documento oggetto di riqualificazione la circostanza aggravante della fidefacenza, la prescrizione sarebbe maturata non prima del 02/12/2020. Quanto al capo C), per il delitto di cui all’articolo 497-bis c.p., comma 2 la pena massima con l’aggiunta del termine ulteriore per l’interruzione e’ di anni 9, mesi 4, giorni 15, che, incrementati dei 375 giorni di sospensione, conduce ad individuare la data di prescrizione non prima del 07/02/2022, mentre senz’altro maggiore e’ il termine di prescrizione per il delitto di ricettazione.
Il ricorrente, infine, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che, anche alla luce delle note spesa depositate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Riqualificato il falso di cui al certificato di morte datato 13 luglio 2012 ai sensi degli articoli 48, 480 c.p. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida per ciascuna di esse in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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