Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16480
Massima estrapolata:
In tema di reati commessi ai danni di animali, l’affidamento definitivo a privati degli animali sequestrati o confiscati, previsto dall’art. 19-quater disp. att. cod. pen., può essere disposto solo dopo che la statuizione di confisca sia divenuta irrevocabile e non sulla base del mero provvedimento cautelare di sequestro, anche se non più impugnabile, che può solo giustificare l’affidamento provvisorio.
Sentenza 29 maggio 2020, n. 16480
Data udienza 14 novembre 2019
Tag – parola chiave: Reati contro la moralita’ pubblica e il buon costume – Contravvenzioni – Maltrattamenti di animali – Animali oggetto di sequestro – Affidamento a privati in via definitiva ex art. 19 – Quater disp. att. cod. pen. – Presupposti – Confisca irrevocabile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nel processo a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il Decreto del 13-07-2019 del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZUNICA Fabio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 13 luglio 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento penale a carico di (OMISSIS) ed (OMISSIS), dopo aver convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla P.G., ha contestualmente disposto il sequestro preventivo di 16 cani, di cui 9 iscritti all’anagrafe canina di proprieta’ di (OMISSIS), 4 di proprieta’ di terze persone e 3 non iscritti all’anagrafe canina, prevedendo la facolta’, per l’Autorita’ chiamata a eseguire il sequestro, di provvedere ad affidamento provvisorio ai privati, in attesa di individuare un ente o un’associazione disponibili ad accoglierli, ai sensi dell’articolo 19 quater disp. coord. c.p., dovendosi precisare che (OMISSIS) e la (OMISSIS) sono indagati in ordine al reato ex articolo 727 c.p., comma 2, a loro contestato per aver detenuto, nelle pertinenze della loro abitazione, 16 cani adulti di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto, limitatamente ai 9 cani di proprieta’ dell’indagata (OMISSIS), la richiesta di autorizzazione a un affido definitivo dei cani, non appena sarebbe intervenuto il giudicato cautelare sul sequestro.
Osserva in particolare il ricorrente che, per effetto della L. n. 189 del 2004, gli animali sono assimilabili non piu’ alle cose ma alle persone, tanto e’ vero che, a loro tutela, e’ stato previsto un istituto, l’affidamento, che e’ lo stesso previsto per i minori, per cui, nell’ottica di contenere le spese di custodia secondo il meccanismo di cui all’articolo 151, comma 3 del Testo Unico delle spese di giustizia e al contempo di favorire l’inserimento degli animali in un ambiente familiare, deve potersi consentire, prima ancora della definizione del procedimento penale, l’affidamento degli animali sequestrati ai privati, magari imponendo a costoro una eventuale cauzione, permettendo cosi’ all’imputato assolto di rivalersi sulla somma depositata a titolo cauzionale; del resto, conclude il ricorrente, non e’ concepibile una “adozione provvisoria” di un cane da parte di un privato, posto che i legami che si instaurano tra cani e persone non sono “a tempo” e comunque nessun privato accetterebbe l’affidamento di un cane con il rischio di perderlo in futuro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Al fine di inquadrare il tema oggetto di giudizio, occorre innanzitutto premettere che la tutela degli animali ha ricevuto nel corso degli anni un sempre maggiore riconoscimento, tanto a livello internazionale quanto sul piano nazionale.
Sotto il primo aspetto, devono richiamarsi sia la Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978, il cui articolo 1 afferma che “tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza”, sia la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dal nostro Paese con la L. n. 201 del 2010, avendo la Convenzione stabilito che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, rimarcando l’importanza degli animali da compagnia “a causa del contributo che essi forniscono alla qualita’ della vita e dunque il loro valore per la societa’”, sia l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato dall’Italia con la L. n. 130 del 2008, che ha riconosciuto gli animali come esseri “senzienti”, imponendo di conseguenza al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale status giuridico nel processo di formazione delle norme comunitarie.
Dal punto di vista della legislazione interna, una maggiore attenzione alla realta’ degli animali si e’ manifestata agli inizi degli anni novanta, allorquando sono state approvati due importanti interventi normativi, ovvero la L. quadro n. 281 del 1991, volta a proteggere gli animali da compagnia e a prevenire il fenomeno del randagismo, e la L. n. 473 del 1993, che ha tutelato gli animali, domestici e selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento e uccisione gratuita, non piu’ semplicemente in via indiretta, come avveniva in passato, nel presupposto che detta condotta offendeva il sentimento degli uomini, ma in via diretta, nella convinzione che il maltrattamento e’ comportamento contro altro essere vivente. Non c’e’ dubbio, tuttavia, che un momento di profonda svolta in materia si e’ avuto con la L. 20 luglio 2004, n. 189, con cui e’ stata superata l’impostazione originaria del codice penale, che relegava la tutela degli animali, dal punto di vista repressivo, alla sola previsione contravvenzionale di cui all’articolo 727 c.p..
Viceversa, la L. n. 189 del 2004, espressione di una maggiore sensibilita’ verso il mondo animale, ha introdotto quattro nuove fattispecie delittuose (articolo 544 bis, 544 ter, 544 quater e 545 quinquies c.p.), mediante la creazione di un titolo autonomo (il IX bis, dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali”) del libro secondo del codice penale, modificando altresi’ il testo dell’articolo 727 c.p., ora rubricato “abbandono di animali”, inserendo inoltre una nuova previsione, l’articolo 544 sexies c.p., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per i delitti previsti dall’articolo 544 ter (maltrattamento di animali), articolo 544 quater (organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e articolo 545 quinquies (promozione di combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l’integrita’ fisica), e’ prevista la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, non essendo tale previsione operante per l’articolo 544 ter c.p., che sanziona il delitto di uccisione di animale, nell’ovvio presupposto che in tal caso che non vi siano animali sopravvissuti da tutelare.
Parallelamente, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale, ovvero gli articoli 19 ter e 19 quater, il secondo dei quali, rubricato “affidamento degli animali sequestrati o confiscati”, nell’ottica di approntare una piu’ efficace protezione ai destinatari delle condotte illecite, prevede espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. Cosi’ delineato il quadro normativo di riferimento, deve innanzitutto precisarsi che, nonostante la previsione testuale dell’articolo 544 sexies c.p., che non richiama l’articolo 727 c.p., invero anche il comportamento integrante la nuova fattispecie contravvenzionale puo’ dare luogo alla misura ablativa della confisca, avendo questa Corte precisato (Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Rv. 269805), con orientamento invero richiamato dal G.I.P. nel provvedimento impugnato, che la detenzione di animali nelle condizioni previste dal comma 2 della predetta norma (“condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”), costituendo reato, sia pure contravvenzionale, rientra comunque nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2, n. 2, in forza del quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato.
2. Tanto premesso, occorre a questo punto esaminare la questione se, operato il sequestro degli animali che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, sia possibile disporne l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale. Tale quesito ha gia’ ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di legittimita’, essendo stato condivisibilmente precisato (Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010, Rv. 247656) che l’affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti e associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all’articolo 19 quater disp. att. c.p., che non pone affatto limitazioni al riguardo.
Cio’ posto, il Procuratore ricorrente, contestando la decisione di segno diverso assunta dal G.I.P., sostiene che in realta’, ancor prima che intervenga la statuizione sulla confisca e che questa diventi irrevocabile, dovrebbe essere consentito disporre l’affidamento in via definitiva degli animali ai privati disponibili ad accoglierli, dovendosi ritenere sufficiente la formazione del “giudicato cautelare”. Orbene, la proposta interpretativa del ricorrente non puo’ essere condivisa.
Ed invero, prima che l’accertamento sulla responsabilita’ degli imputati (nel caso di specie, a quanto risulta, ancora indagati) non diventi irrevocabile, disporre definitivamente degli animali di loro proprieta’, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, non puo’ considerazione operazione legittima, alla luce della presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 Cost., comma 3.
Non puo’ affatto escludersi, infatti, che il soggetto accusato di determinate condotte in danno degli animali sia assolto all’esito del giudizio, risultando pertanto pienamente legittimato a ottenere la restituzione degli animali sequestrati, effetto questo che non sarebbe possibile ove, in una fase interlocutoria del procedimento penale, si disponga l’affidamento definitivo degli animali solo in presenza di un cd. “giudicato cautelare”, non certo equiparabile alla nozione tecnica di irrevocabilita’ dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, ex articolo 648 c.p.p..
Dunque, l’esigenza di assicurare agli animali sequestrati un’adeguata protezione mediante l’affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non puo’ essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all’accertamento irrevocabile della responsabilita’ penale dell’imputato, non puo’ procedersi all’ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilita’.
Deve pertanto ritenersi legittima la decisione del G.I.P. di consentire affidamenti soltanto provvisori degli animali di proprieta’ dell’indagata, non risultando decisiva l’obiezione del ricorrente secondo cui, in caso di restituzione dell’animale all’avente diritto ove questi sia assolto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore, posto che il medesimo discorso puo’ legittimamente valere anche al contrario, essendo parimenti ingiusto che non venga ripristinato il rapporto tra l’animale e il suo proprietario, qualora questi, all’esito del giudizio, venga riconosciuto estraneo agli addebiti a suo carico inizialmente formulati.
Ne’ il deposito di una cauzione da parte dell’affidatario dell’animale puo’ ritenersi idoneo a sanare la frattura della regola generale secondo cui, in caso di definitiva assoluzione, quanto in sequestro deve essere restituito all’imputato proprietario, a meno che non venga rilevata una intrinseca illiceita’ del bene oggetto di cautela. Allo stesso modo, non appare pertinente l’argomentazione del ricorrente secondo cui il privato sarebbe scoraggiato dalla prospettiva di un affidamento temporaneo dell’animale, non solo perche’ non puo’ escludersi a priori che l’affidamento non diventi definitivo all’esito del procedimento, ma anche perche’ la decisione di prendersi cura di un animale che si assume destinatario di condotte illecite non puo’ essere condizionata ne’ da calcoli preventivi circa la durata dell’affidamento, ne’ e soprattutto da forzature dei principi che regolano del procedimento penale, in applicazione peraltro di canoni ermeneutici dettati dalla Carta costituzionale. Quanto poi al richiamo alla disciplina dettata dall’articolo 151, comma 3 del Testo Unico sulle spese di giustizia, che limita la possibilita’ di vendita da parte del giudice nel caso in cui i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, deve osservarsi che nella specie non risultano ricorrere le condizioni indicate e, comunque, la ratio che accomuna le due ipotesi attiene a finalita’ diverse; come si chiarisce nella relazione ministeriale illustrativa, infatti, la disposizione dell’articolo 151, comma 3 del Testo Unico sulle spese di giustizia amplia la previsione dell’articolo 260 c.p.p., comma 3, inserendo una valutazione di economicita’ rispetto al costo di custodia e alla svalutazione del bene da valutare in alternativa alla deperibilita’ del bene che attiene, invece, alla utilizzabilita’ del bene stesso, con finalita’ evidentemente diversa da quella perseguita nella specie.
3. In conclusione, non c’e’ dubbio che quella degli affidamenti temporanei ai privati degli animali oggetto di cautela reale costituisce, nel corso del procedimento penale, una soluzione efficace al fine di assicurare tutela immediata agli animali, in assenza di tempestive e adeguate iniziative da parte delle associazioni a cio’ preposte o del Comune, quale ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio (su quest’ultimo aspetto, cfr. la gia’ citata Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Rv. 269805); tuttavia, in assenza di previsioni normative di segno diverso, non puo’ sostenersi che tale affidamento si sottragga al carattere della provvisorieta’ che connota le statuizioni che intervengono nelle fasi antecedenti alla formale definizione del procedimento penale, dovendosi a cio’ solo aggiungere che, in ogni caso, la natura provvisoria dell’affidamento dell’animale sequestrato in pendenza del procedimento penale, nel contesto delle tutele allo stato disponibili, non e’ di per se’ suscettibile, solo per la sua limitazione temporale, di indebolire le esigenze di tutela degli animali cui e’ ispirata la disciplina introdotta dalla L. n. 189 del 2004, dovendo ogni soluzione essere parametrata alla fase del procedimento penale in cui viene adottata.
Alla stregua di tali considerazioni, deve quindi ribadirsi la legittimita’ della decisione adottata dal G.I.P., in quanto coerente con il contesto normativo sopra delineato. Di qui l’inammissibilita’ del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply