In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8863.

In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve essere adottata la forma ordinaria di trattazione quando, nel caso di più ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento, l’istanza di trattazione orale sia stata formulata tempestivamente anche da una sola delle parti legittimate.

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8863

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio premeditato, soppressione di cadavere, atti persecutori e simulazione di reato – Gravità, precisione e concordanza degli indizi – Valutazione globale – Chiamata in reità da parte di coimputati – Attendibilità – Logicità della motivazione – Censure di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2018 della Corte di assise di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENTOFANTI Francesco;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CASELLA Giuseppina, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha richiamato le conclusioni scritte gia’ rassegnate in ordine alla posizione dell’imputata (OMISSIS):
udito, per la parte civile (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che si e’ associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la liquidazione delle spese;
udito, per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese;
udito, per l’imputata (OMISSIS). l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputato (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Venezia confermava quella emanata il 22 giugno 2017, a seguito di rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Padova nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. Costoro erano stati ritenuti, tutti, colpevoli:
a) del delitto di omicidio premeditato ai danni di (OMISSIS), per essersi concorsi nel cagionarne la morte, avvenuta in (OMISSIS), la notte tra il (OMISSIS), nell’abitazione del primo imputato; premeditazione consistita nell’aver attirato la vittima sul posto, nell’aver predisposto i mezzi necessari per la sua uccisione e nell’aver progettato, e quindi realizzato, un piano finalizzato ad inscenare che la vittima fosse uscita viva dalla predetta abitazione e si fosse volontariamente allontanata per ignota destinazione;
b) del delitto di successiva soppressione, o comunque sottrazione, del cadavere di (OMISSIS).
Per tali condotte, unite in continuazione, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alia pena principale di trentanni di reclusione; (OMISSIS), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, a quella di quindici anni e otto mesi di reclusione.
1.2. L’imputata (OMISSIS) era stata ritenuta, altresi’, colpevole:
c) del delitto di atti persecutori, commesso ai danni di (OMISSIS) nel periodo dal (OMISSIS);
d) del delitto di simulazione di reato, per avere falsamente denunciato, alto scopo di procurarsi l’impunita’ dal reato sub e), il subito furto del telefono cellulare, mai avvenuto, e per aver simulato le tracce di tale reato, in modo tale da dare avvio ad un procedimento penale per il suo accertamento.
Per tali condotte, unite in continuazione, la medesima era stata condannata alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
1.3. Gli imputati erano stati altresi’ condannati al risardmentodei danni in favore delle costituite parti civili, con liquidazione dei medesimi ovvero con assegnazione di provvisionale.
2. Quanto ai reati sub a) e b), la sentenza di appello muoveva da una serie di circostanze di fatto, considerate incontrovertibili.
La sera del (OMISSIS) (OMISSIS) era uscita di casa ed era andata a cenare a Padova, in pizzeria, con (OMISSIS) uomo con il quale intratteneva una contrastata relazione sentimentale. Usciti dal locale, entrambi avevano raggiunto, senza soste, l’abitazione di lui, in (OMISSIS). L’automobile, sulla quale si muovevano (una Audi A6, con installato sistema GPS), ripresa anche da videocamere stradali di sorveglianza, veniva parcheggiata sotto casa (OMISSIS) alle ore 23.12 e rimaneva li’ in sosta sino alle ore 00.56 del giorno entrante, quando ripartiva in direzione del centro storico di Padova.
A bordo, dopo la ripartenza, come infine riconosciuto dai due protagonisti, vi erano (OMISSIS) e (non gia’ (OMISSIS) ma) (OMISSIS), giunta poco prima a casa dell’uomo, a cui si sentiva legata da sentimenti che oltrepassavano la normale amicizia, (OMISSIS) sotto le mentite spoglie di (OMISSIS), di cui indossava il giubbino, scendeva da sola nel centro storico di Padova e si faceva, appositamente e a piu’ riprese, riprendere dalle videocamere di sorveglianza. La messinscena aveva l’evidente scopo di accreditare l’esistenza in vita di (OMISSIS), oltre l’orario in cui appariva essersi separata da (OMISSIS), (OMISSIS) poco, dopo, veniva prelevata da (OMISSIS), sorella di (OMISSIS), e, a bordo della Volkswagen Golf di quest’ultima, di colore bianco, faceva ritorno a casa di lui, con il quale si recava successivamente a ballare (OMISSIS) si era servita, per contattare (OMISSIS) e successivamente anche (OMISSIS) di un’utenza cellulare intestata al padre della medesima (OMISSIS); utenza da tempo non utilizzata e appositamente riattivata il pomeriggio del (OMISSIS).
(OMISSIS), alle ore 00.56 del giorno 16 gennaio, aveva in realta’ gia’ trovato la morte, e proprio a casa di (OMISSIS): come da tale imputato nel processo ammesso. E il suo cadavere, insaccato e appesantito con un sasso, era stato, a quell’ora, gia’ gettato in fiume, tra il canale (OMISSIS). L’operazione era stata condotta a termine tra le ore 00.22 e le ore 00.45, tramite la citata automobile di (OMISSIS), che era stata ripresa dalle videocamere, in tali orari, sul ponte (OMISSIS), rispettivamente in allontanamento e in avvicinamento rispetto a (OMISSIS): incontestato il fatto che a bordo della Golf vi fosse (OMISSIS) le immagini filmate, seppure non nitide, lasciavano intravvedere la presenza di altra persona a fianco del conducente. Il cadavere di (OMISSIS), nonostante le protratte ricerche, non sara’ piu’ ritrovato.
Alle ore 00.43 l’utenza telefonica di (OMISSIS), localizzata in zona, contattava, per la durata di alcuni secondi, quella di (OMISSIS), la cui automobile orbitava intorno a (OMISSIS): da qui, di li’ a poco, sarebbe partita la citata messinscena. Dalle ore 20.38, quando (OMISSIS) aveva chiamato (OMISSIS), conversando con lei per circa tre minuti, prima di arrivare a casa di (OMISSIS) in vista della cena in pizzeria, e sino alle ore 00.43, nessun contatto telefonico si registrava, invece, tra le utenze cellulari dei tre imputati.
3. Premesso cio’, il giudice di appello prendeva in considerazione, e confutava, le difese processuali di (OMISSIS). secondo il quale (OMISSIS) sarebbe morta in casa sua, accidentalmente, durante un rapporto sessuale consenziente, avvenuto con modalita’ estreme; durante le prime indagini, invece, l’imputato aveva accreditato la messinscena, dichiarando di aver accompagnato (OMISSIS) in centro, a Padova, perche’ si incontrasse con alcune amiche, e di non avere piu’ avuto sue notizie.
La versione processuale non trovava, anzitutto, alcun sostegno nelle abitudini della vittima e della coppia. Non risultava che (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero dediti a pratiche di sesso estremo, e (OMISSIS) stesso aveva dichiarato che il loro rientro a casa sua, dopo un’uscita serale, costituiva un fatto inusuale, giustificato quella sera dalla sola necessita’ di assumere lui un farmaco contro l’emicrania; circostanza, quest’ultima, logicamente contrastante con la decisione di rimanere nella casa stessa, e addirittura consumarvi, in condizioni fisiche per lui alterate, un rapporto sessuale cosi’ particolare.
Soprattutto, tale versione difensiva scontava la scarsa credibilita’ derivante dalla mancanza di una congruente reazione, emotiva e operativa, ad un fatto di tale gravita e intensita’, quale sarebbe stata la morte della compagna, per soffocamento, durante l’amplesso. Non un dubbio, ne’ un turbamento, ne’ la ricerca di aiuto o una chiamata medica di soccorso. Al contrario, la risoluzione di sbarazzarsi immediatamente del corpo della donna, di dare vita alla messinscena e di concludere la serata in discoteca con (OMISSIS).
La versione difensiva non spiegava, inoltre, l’immediata disponibilita’ di quanto occorrente per avvolgere il cadavere, ne’ la mancanza di tracce biologiche nell’appartamento.
La versione difensiva era infine tardiva, perche’ l’imputato aveva inizialmente mentito, tenendosi, durante le prime investigazioni, in stretto contatto con la sorella e con (OMISSIS) al fine di tenere ferma la ricostruzione concordata, e commentando con loro lo sviluppo delle indagini stesse.
La morte di (OMISSIS), certamente non accidentale, era stata dunque – per la Corte territoriale – intenzionalmente cagionata.
4. (OMISSIS) aveva, secondo la Corte di merito, un movente intenso e determinante per uccidere.
(OMISSIS) ambiva ad una relazione seria e stabile, ma l’uomo non intendeva rinunciare alla sua liberta’ di azione e di relazione. Timoroso che, per questo, lei lo lasciasse, come si evinceva dalla lettura dei messaggi scambiati, ne era al contempo profondamente geloso, al punto da essere arrivato a farla pedinare da un investigatore privato.
Di qui il sorgere di una forte ragione di ostilita’ nei confronti della vittima, che si sarebbe andata ad intrecciare con le strategie, di matrice criminale, dei coimputati.
5. Quanto alla posizione di (OMISSIS) la Corte di merito – dopo aver respinto il motivo del relativo appello, concernente l’indeterminatezza, e conseguente nullita’, del capo a) dell’imputazione – ricordava che la sua partecipazione all’omicidio trovava valido sostegno nelle piu’ recenti dichiarazioni di (OMISSIS).
Quest’ultima aveva affermato di essersi diretta quella notte, di sua iniziativa, in (OMISSIS): di essere giunta una prima volta sul posto, rimanendo nei pressi a girovagare in automobile e in tale frangente incrociando una Golf bianca in allontanamento, con due persone a bordo (soltanto In un secondo momento identificata come appartenente a (OMISSIS)): di essersi, piu’ tardi, risoluta a ritornare a casa di (OMISSIS) e, appena qui arrivata, di essere stata raggiunta dalla telefonata di (OMISSIS), che le preannunciava l’imminente rientro suo e del fratello; di essersi infine ritrovata con costoro e di avere appreso, dentro casa, dalle labbra di (OMISSIS), il freddo racconto’ dei particolari concernenti l’uccisione di (OMISSIS).
Stando dunque a quanto (OMISSIS) avrebbe riferito a (OMISSIS), (OMISSIS) stessa si’ era nascosta in casa, in attesa che (OMISSIS) vi riconducesse (OMISSIS), dopo aver cenato fuori con lei. Al rientro della vittima, (OMISSIS) l’aveva affrontata a muso duro, rinfacciandole le accuse di stalking formulate al proprio indirizzo e a quello di (OMISSIS). In risposta al sorriso ironico della vittima, (OMISSIS) l’aveva reiteratamente colpita alla testa con una mazzetta, la seconda volta dopo aver invocato l’aiuto di (OMISSIS). Successivamente, (OMISSIS) aveva infilato il capo di (OMISSIS) in un sacco nero e le aveva stretto il collo con una corda. Assieme a (OMISSIS) aveva poi caricato il corpo sulla Golf e si erano entrambi diretti verso il fiume, da cui erano appena ritornati.
(OMISSIS) aveva aggiunto che – terminato il racconto di (OMISSIS), durante il quale (OMISSIS) non sarebbe mai intervenuto, ne’ per aggiungere particolari, ne’ per rinfacciare alcunche’ alla sorella circa l’accaduto – era stato lo stesso (OMISSIS) a chiederle di indossare il giubbino di (OMISSIS) e di spacciarsi per lei nel viaggio in automobile verso il centro di Padova, e dopo essere qui scesa, (OMISSIS) avrebbe accondisceso per compiacenza.
Per la Corte di assise di appello, le riferite dichiarazioni di (OMISSIS) erano suscettibili di valutazione frazionata, dovendosene escludere l’attendibilita’ solo in punto di negata preventiva condivisione del plano omicida.
6. La tesi difensiva di (OMISSIS) secondo cui l’imputata sarebbe giunta, a piedi, a casa del fratello, e cio’ soltanto alle ore 00.43, allo scopo di riprendere l’automobile a lui poco prima imprestata – tesi propugnata in via principale, essendosi in subordine sostenuto che l’eventuale antecedente presenza dell’imputata nella casa stessa nulla dimostrerebbe, potendo la donna ben essersi trovata in una stanza diversa da quella teatro del rapporto sessuale rivelatosi fatale, senza alcuna sua ingerenza nel processo causativo della morte -non risultava credibile, agli occhi della medesima Corte.
(OMISSIS) aveva narrato alla coimputata le modalita’ della sua diretta partecipazione all’omicidio, congruente con il suo coinvolgimento nella successiva condotta diretta a far sparire il cadavere della vittima; di cui (OMISSIS) aveva preso diretta cognizione e âEuroËœche risultava riscontrato dalle immagini videoriprese; partecipazione che spiegava, altresi’, il suo coinvolgimento nella successiva messinscena.
Inverosimile era, in ogni caso, la circostanza che l’imputata -che, in verita’, avrebbe dovuto, negli stessi orar notturni, trovarsi al lavoro, come addetta alle pulizie di un’autorimessa- potesse aver percorso, a piedi, tra i campi, col freddo di gennaio, il non breve tratto di strada tra la propria casa e quella del fratello (circa 2 KM), e avesse ripetutamente fatto un tragitto di questo tipo (per consegnare la Golf, rientrare e poi andare a riprenderla), senza alcun valido motivo, (OMISSIS) non aveva infatti bisogno di servirsi di un’automobile di copertura per celare a (OMISSIS) il fatto di uscire con (OMISSIS), posto che la coimputata era ben al corrente della circostanza che in effetti, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano usciti a bordo della Golf).
Strana coincidenza sarebbe stata, in difetto di qualunque preventivo contatto telefonico, la venuta di (OMISSIS) proprio e solo in concomitanza con l’avvio della messinscena, come pure irragionevole appariva, nel quadro di una sua antecedente presenza, l’ipotesi che la donna fosse rimasta in casa durante il tempo di consumazione del preteso rapporto sessuale. Ecco che siffatta presenza si colorava di ben altro e piu’ pregnante significato, anche tenuto conto del fatto che (OMISSIS), prima di uscire con (OMISSIS), si era recato proprio dalla sorella (la sua autovettura, ripresa dalle videocamere, sostava sotto casa di lei tra le ore 20.08 e le ore 20.37) e, durante tale visita, si era messo in contatto con la coimputata (OMISSIS), a conferma della comune antecedente pianificazione.
7. Quanto al movente in capo a (OMISSIS), la Corte di merito lo individuava nell’ostentata avversita’ che la donna nutriva rispetto alla relazione sentimentale intrattenuta dal fratello con (OMISSIS), in grado di pregiudicare, in caso di formalizzazione del legame, le sue aspettative di ricavare vantaggio, per se’ e per il figlio orfano, dalle piu’ floride condizioni economiche di (OMISSIS).
8. L’appello di (OMISSIS) era respinto sulla base di considerazioni incentrate sul ruolo da lei rivestito nella vicenda e sulla sua interpretazione logica, ritenuta univoca.
L’imputata non avrebbe potuto mettere in atto la sceneggiata senza un’adeguata pianificazione, che inevitabilmente evocava la sua responsabilita’ concorsuale. L’inadeguatezza della messinscena si era rivelata, del resto, solo ex post.
Il suo girovagare notturno, intorno all’abitazione di (OMISSIS). non contraddiceva l’assunto, lasciando semmai ritenere che ella fosse stata chiamata, nel mentre i correi si sbarazzavano del cadavere, a svolgere compiti di vigilanza e copertura.
Il suo arrivo in (OMISSIS) era, altrimenti, inspiegabile, sia che lo si ipotizzasse da lei unilateralmente deciso e improvvisato, sia che lo si ritenesse concordato. Nella prima ipotesi, (OMISSIS) non avrebbe avuto ragione di andare, non potendosi attendere ne’ che (OMISSIS) fosse gia’ rientrato in casa ne’, comunque, che avesse voglia di uscire nuovamente con lei. Nella seconda ipotesi, l’appuntamento, legato alla successiva iniziativa di andare a ballare insieme, non avrebbe giustificato una sua venuta tanto anticipata.
Eloquenti apparivano, infine, i messaggi scambiati tra (OMISSIS) e (OMISSIS) tra il (OMISSIS). Nel primo, la donna diceva all’interlocutore di amarlo e di “porta(re) pazienza ancora per poco”. Nel secondo, la donna, riferendosi ad (OMISSIS). affermava: “Mi spiace per te (…) continua a deluderti sempre piu’. Ormai ha le spalle al muro, e’ finita come donna e come testa”.
9. Il movente, in capo all’imputata (OMISSIS), appariva evidentemente legato all’insanabile rivalita’ in amore tra lei e (OMISSIS).
Dallo scambio di messaggi tra lei e (OMISSIS), nei mesi antecedenti la morte di (OMISSIS), emergeva il suo attaccamento patologico all’amato, e l’ossessione che la presenza della vittima rappresentasse un ostacolo verso il pieno e paritario ricongiungimento con lui.
10. La Corte di assise di appello riteneva, a carico di tutti e tre gli imputati, l’aggravante della premeditazione.
Nel condividere, sul punto, le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte rimarcava, in particolare, i seguenti elementi:
a) i contatti frenetici tra le utenze cellulari degli imputati nel giorno precedente l’omicidio, e la successiva parziale cancellazione dei messaggi stessi (ad opera soprattutto di (OMISSIS):
b) la scelta della data, coincidente con la serata in cui il compagno di (OMISSIS) era in servizio e il figlio dormiva dalla nonna;
e) la vera e propria trappola, tesa alla vittima;
d) l’accurata predisposizione dei mezzi di esecuzione (mazzetta, corda, sacchi della spazzatura);
e) il convergere delle imputate al posto giusto e nel momento giusto, essenziale per la riuscita del piano, senza contatti telefonici nelle ore immediatamente precedenti;
f) la messinsce’na, funzionale alla creazione del falso alibi, certamente non improvvisata, come dimostrato anche dalla riattivazione dell’utenza telefonica dedicata.
11. In ordine al reato sub e) – atti persecutori – la Corte di assise di appello ribadiva la penate responsabilita’ di (OMISSIS) quale autrice delle numerose telefonate, e dei numerosi scritti anonimi, le une e gli altri ingiuriosi e minatori, tali da suscitare in (OMISSIS), quanto meno, un perdurante e grave stato di ansia e paura, rilevante ex articolo 612-bis c.p., come espressamente ritenuto in primo grado.
Le descritte condotte erano ascrivibili ad unica persona, perche’ la voce al telefono, ancorche’ non riconosciuta, era sempre la stessa e nelle telefonate si faceva riferimento anche alle lettere. L’utenza cellulare di partenza era, nella maggior parte dei casi, essa pure la medesima e apparteneva – pur se il numero non risultava visibile al destinatario- all’imputata.
Le prime telefonate precedevano la denuncia del presunto furto, in relazione al quale era peraltro ormai in giudicato la condanna per simulazione di reato (capo non oggetto di impugnazione).
12. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati.
13. L’imputato (OMISSIS) ricorre, anzitutto, con il ministero dell’avvocato (OMISSIS).
Il relativo atto di ricorso e’ articolato in sette motivi, cosi’ sintetizzabili.
13.1. Primo motivo. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in tema di ricostruzione della relazione tra l’imputato e la vittima e di individuazione del movente.
Secondo le deposizioni raccolte, la relazione sentimentale in discorso era libera e disincantata. Le due persone avevano superato iniziali momenti di litigio ed incomprensione e avevano trovato un loro equilibrio. Non vi era crisi, o tensione, tra di loro, come incongruamente opinato dalla sentenza impugnata.
Sarebbe contraddittorio ritenere, da parte di quest’ultima, da un lato che (OMISSIS) fosse preoccupato che (OMISSIS), aspirando a un rapporto piu’ stabile e duraturo, interrompesse la relazione, e dall’altro che egli fosse infastidito di tale aspirazione perche’, seppure geloso, intenzionato a mantenere uno stile di vita autonomo e libero. Su tale contraddizione non si sarebbe potuto costruire un movente adeguato.
Se il movente delle coimputate era la gelosia e la frustrazione per (OMISSIS), ed era la preoccupazione per gli aspetti economici quanto a (OMISSIS). e’ evidente che tali moventi avevano una ragion d’essere proprio nella considerazione e nell’interesse che (OMISSIS) aveva per (OMISSIS), incompatibile con la risoluzione di ucciderla.
13.2. Secondo motivo. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in tema di ricostruzione fattuale degli eventi e conseguente affermazione di responsabilita’ in capo’ all’imputato.
A fronte dei molteplici aspetti indefiniti della vicenda, il quadro di prova indiziaria non poteva dirsi adeguato. In particolare:
– quanto all’utenza dedicata, intestata a (OMISSIS), padre di (OMISSIS), lo squillo telefonico – operato da tale utenza, verso quella cellulare di (OMISSIS), intorno alle ore 00.55 dei 16 gennaio 2016, subito prima dell’avvio della messinscena – sarebbe stato totalmente ignorato dalla sentenza impugnata, benche’ sicuro indice di improvvisazione, ossia di comportamento dell’ultimo istante a fronte di un fatto (la morte di (OMISSIS)) fino a quel momento imprevisto;
– quanto all’assenza di tracce biologiche nell’appartamento, la Corte aveva equivocato; a mancare erano solo le tracce ematiche” come risultava dalla, relazione tecnica (OMISSIS) (consulente del Pubblico ministero), a smentita della pretesa attivita’ di approfondita pulizia dei luoghi, che sarebbe stata svolta, secondo i giudici di merito, dai tre imputati;
– quanto all’assenza di tracce ematiche, confermata dalla relazione tecnica (OMISSIS) (consulente della difesa), quest’ultima era incompatibile con la ricostruzione basata sul narrato di (OMISSIS), perche’ la dinamica esecutiva in esso proposta -ripetuti colpi violenti alla testa con mazzetta- avrebbe comportato un massivo sanguinamento, che l’insacchettamento della testa non avrebbe impedito e che nessuna attivita’ di pulizia, quantunque accurata, avrebbe potuto sottrarre agli incisivi rilievi di polizia scientifica;
– quanto alla videoripresa del passaggio della Golf sul ponte (OMISSIS) alle ore 00.22 del 16 gennaio, da essa non poteva affatto ricavarsi la compresenza sull’automobile di due persone, come riferito dal consulente tecnico (OMISSIS).
13.3. Terzo motivo. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione, in relazione alla vantazione delle dichiarazioni rese da (OMISSIS).
La sua chiamata in reita’, de relato da (OMISSIS) (che aveva sempre negato sia la confidenza, sia il tenore di essa), non sarebbe stata valutata con il necessario rigore, tenuto conto della posizione processuale della chiamante.
Non ne sarebbe stata affatto scrutinata la credibilita’ soggettiva, anche alla luce della condanna per simulazione di reato, ne’ sarebbe stata scrutinata in modo adeguato l’attendibilita’ intrinseca, ancorche’ frazionata, del narrato, privo peraltro di riscontri, come dimostrerebbero i rilievi gia’ svolti nel corpo del precedente motivo.
13.4. Quarto motivo. Illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, rispetto al ritenuto mendacio dell’imputato.
Gli argomenti, addotti dalla sentenza impugnata per negare credito alla versione dell’imputato (mancanza di appropriata reazione emotiva al decesso, immediata disponibilita’ del sacco per avvolgere il corpo, assenza di tracce biologiche), sarebbero manifestamente contrari a regole di comune esperienza, se non frutto di travisamento.
L’esperienza criminologica offrirebbe ripetuti esempi di condotte elusive, e di celamento, a fronte di reati anche solo colposi. La presenza del sacco, per raccolta rifiuti o per giardinaggio, era probabile in una villa con ampio terreno scoperto, come quella dell’imputato. Le tracce biologiche erano presenti, ancorche’ nessuna certamente riferibile al profilo genetico della vittima.
13.5. Quinto motivo. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine all’aggravante della premeditazione.
Il relativo riscontro si baserebbe su deduzioni fuorvianti, giacche’:
– per niente imprevedibile potrebbe ritenersi il sopraggiungere, e il girovagare, di (OMISSIS) sotto l’abitazione dell’uomo di cui era gelosa, in vista di poter uscire con lui dopo che questi avesse riportato a casa (OMISSIS):
– il contatto telefonico delle ore 00.43, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui quest’ultima sarebbe stata avvertita di quanto occorso, spiegherebbe l’ulteriore convergere della prima sul posto;
– la coincidenza di tempistiche sarebbe meramente fortuita;
– la presenza del sacco sarebbe indice affatto equivoco, secondo quanto gia’ rappresentato.
13.6. Sesto motivo. Mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione al capo b) dell’imputazione.
Nessuna parola sarebbe stata spesa in tema di responsabilita’ per la soppressione o sottrazione di cadavere e in tema di esatta qualificazione giuridica del fatto.
13.7. Settimo motivo. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione e violazione di legge, in punto di diniego delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena.
14. L’imputato (OMISSIS) ricorre, altresi’, con il ministero dell’avvocato (OMISSIS).
Il relativo atto di ricorso e’ articolato in sette motivi (dal motivo A al motivo G), cosi’ sintetizzabili.
14.1. Motivo A) e motivo B), contestualmente sviluppati. Violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione al capo b) dell’imputazione.
La sentenza impugnata, seppure a tanto compulsata dai motivi di appello, non avrebbe affatto affrontato il tema della sussistenza del fatto di cui al citato capo b), ne’ -soprattutto- il tema della sua esatta qualificazione giuridica.
Come evidenziato da apposita consulenza tecnica difensiva (svolta dall’ingegnere idraulico (OMISSIS), in atti), al momento del rilascio nel fiume del corpo della vittima, per la configurazione dei luoghi e il periodo siccitoso, era ex ante prevedibile il rinvenimento del cadavere. Solo accidentali circostanze sopravvenute lo hanno poi impedito.
Non vi era volonta’ di soppressione. Il fatto doveva essere riqualificato ai sensi dell’articolo 412 c.p..
14.2. Motivo C). Violazione di legge, sostanziale e processuale, omessa valutazione di prove decisive e vizio di motivazione, in relazione al capo a) dell’imputazione.
14.2.1. Evidenziata la laconicita’ della motivazione effettiva (la sentenza impugnata sarebbe la riproduzione pedissequa della relazione introduttiva, letta in udienza, seguita da scarne considerazioni in grado di riflettere realmente il pensiero originale della Corte di merito), il ricorrente reputa inconsistenti gli argomenti giudizialmente spesi per ripudiare la tesi difensiva della morte accidentate a seguito del rapporto sessuale estremo.
A sconfessare quest’ultimo non varrebbe l’accenno, compiuto dall’imputato nel corso di una conversazione con la sorella, posteriore alla morte di (OMISSIS) alla presunta omosessualita’ di quest’ultima; una tale inclinazione sessuale di lei non renderebbe, da se’ sola, implausibile il menzionato rapporto intimo. Tanto meno lo escluderebbe l’imperfetta condizione fisica di (OMISSIS). dovuta ad emicrania, posto che altrimenti l’imputato avrebbe dovuto essere giudicato inabile anche alla consumazione dell’omicidio.
Non esisterebbe, poi, alcuna massima di esperienza, pacifica e generalizzata, secondo cui, nell’ipotesi di decesso conseguente a un comportamento intimo imprudente, la reazione emotiva del partner debba essere sempre quella di chiamare aiuto, o intervenire in soccorso, anziche’ quella di tentare di nascondere l’accaduto al fine di evitare un giudizio pubblico negativo e possibili responsabilita’, civili e penali.
La Corte di assise di appello avrebbe, invece, omesso di prendere posizione sugli elementi di prova, forniti dalla difesa, che avvaloravano la tesi difensiva (la deposizione della ex-compagna, (OMISSIS) che aveva riferito del gesto di (OMISSIS) di metterle le mani sul collo, durante i rapporti intimi, in certe occasioni; le confidenze fatte da (OMISSIS) all’amico (OMISSIS), inerenti tecniche particolari di massaggio con cui l’imputato era uso procurare piacere alle donne con cui si intratteneva; la possibilita’, asseverata da consulenza tecnica, che la morte potesse derivare da pratiche di asfissia erotica; o “breath-play”). Ne’ l’assenza di particolari, nel racconto dell’imputato, costituiva elemento decisivo per escludere la veridicita’ del racconto stesso.
14.2.2. Quanto al movente, l’impostazione dei giudici di appello sarebbe totalmente fuorviante.
Gli atti processuali descrivevano una relazione tornata da tempo serena, che tale si presentava anche la sera della morte. Nessun affetto morboso da parte di (OMISSIS), nessun rapporto malato. L’imputato aveva una vita, amicale, lavorativa e affettiva, soddisfacente. Voleva bene ad (OMISSIS), a modo suo. Non esisteva reale ragione perche’ l’imputato dovesse volerne la morte.
Non risulta neppure affatto dimostrato che (OMISSIS), la quale per prima era appagata da un rapporto libero e disincantato, fosse sul punto di lasciare l’imputato. Nessun messaggio, chiaramente identificabile, lo proverebbe.
Ne’ reggerebbe la tesi stravagante del movente collettivo, escogitata peraltro proprio a partire dalla constatazione dell’insufficienza del movente individuale.
14.2.3. fi tema dell’attendibilita’ della chiamata in reita’ di (OMISSIS) sarebbe stato sbrigativamente svolto dalla sentenza- impugnata, evidente essendo l’interesse di quest’ultima a mentire, per sviare da se’ l’accusa di complicita’ nel contestato crimine e scongiurare l’imminente arresto.
Non andrebbe dimenticato come la coimputata fosse una’ manipolatrice, che aveva cercato di condizionare la relazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) mediante le condotte di stalking e risulta qui condannata per simulazione di reato. Numerose risultanze processuali, giudizialmente ignorate e nel motivo richiamate, confermerebbero la sua mala fede.
La chiamata in reita’ sarebbe alimentata da bugie, frutto di rielaborazione di esperienze realmente vissute (lo scambio di battute tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in casa di (OMISSIS) risalirebbe alla giornata del (OMISSIS)), ma distorte nel loro significato. Sul fatto se (OMISSIS), al ritorno in casa con (OMISSIS), sapesse (o meno) della presenza in casa di (OMISSIS), le dichiarazioni di (OMISSIS) sarebbero oscillanti. La finale risposta affermativa sarebbe inutilizzabile, perche’ resa a seguito di contestazione invalida in quanto operata sulla base del verbale riassuntivo (anziche’ di quello stenotipico, pur disponibile) delle dichiarazioni pregresse.
Il suo narrato sarebbe complessivamente ondivago, impreciso, contraddetto da risultanze scientifiche. Il medesimo narrato sarebbe privo di riscontri, data l’assenza di tracce biologiche, o macchie di sangue, di (OMISSIS), sia in casa che sulla Golf; l’assenza di elemento alcuno che consenta di collocare (OMISSIS) in casa nel momento dell’arrivo di (OMISSIS) ed (OMISSIS) dopo la cena in pizzeria; l’impossibilita’ di determinare, sulla sola base delle videoriprese stradali, l’esatta direzione di marcia della Golf al momento del primo passaggio sul ponte (OMISSIS) ovvero il numero esatto di persone presenti a bordo.
14.2.4. La Corte di assise di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con temi centrali, posti con i motivi di appello (rimasti “motivi fantasma”, benche’ essi rimarcassero l’assolutezza incertezza nella ricostruzione dell’accaduto, e il conseguente obbligo di preferire l’ipotesi piu’ favorevole all’imputato).
Si tratta di temi concernenti l’utenza cellulare dedicata appositamente attivata (definita nel processo “telefono furbetto”), i movimenti delle vetture intorno a (OMISSIS) e il ruolo svolto quella notte dall’imputato.
Quanto all’utenza telefonica, la difesa aveva ben evidenziato talune circostanze – il relativo terminale non aveva carica elettrica e si era spento nel corso della messinscena a Padova; l’utenza aveva poco credito; il suo numero era stato memorizzato da (OMISSIS) solo poco prima dell’avvio della messinscena; numerosi erano stati gli errori di digitazione compiuti da (OMISSIS): l’utenza non era stata usata in alcuni momenti clou della serata; essa non era idonea a mascherare l’identita’ di chi l’avesse usata, in quanto formalmente intestata al padre della stessa (OMISSIS) – da cui era evidente che la decisione di valersene fosse stata frutto di una necessita’ del tutto improvvisa. Alla confutazione operata, al riguardo, come su altri aspetti, dal primo giudice -il quale aveva osservato che le difficolta’ emerse nella menzionata fase esecutiva si dovevano all’inesperienza di (OMISSIS)- la difesa aveva replicato che l’imputata avrebbe avuto tutto il tempo per istruirsi. Tale replica era rimasta senza risposta alcuna da parte del giudice di appello. Sul profilo del credito telefonico, tale ultimo giudice aveva addirittura travisato la prova, ritenendo che esso fosse pari a dieci Euro, anziche’ nullo.
Quanto ai movimenti delle vetture, se veramente i fratelli (OMISSIS) erano a bordo della Golf assieme al cadavere di (OMISSIS), di certo la condotta non era stata preventivamente organizzata; altrimenti gli imputati non sarebbero passati sotto le telecamere, ne’ poteva realmente credersi che essi fossero ignari della posizione di queste ultime e del loro funzionamento. Se veramente (OMISSIS) fosse accorsa sul posto per dare manforte, lei stessa sarebbe stata assai ingenua a farsi riprendere. In realta’ i movimenti veicolari non sarebbero, per provenienza e direzione, ricostruibili in maniera certa. La mancanza di contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS). sino alle ore 00.43, sarebbe ben strana nel quadro di un agire previamente concertato. Quest’ultimo contatto sarebbe di incerta decifrazione. Ebbene, anche al riguardo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe totalmente deficitaria.
Quanto al ruolo di (OMISSIS), il giudice di appello avrebbe dimenticato che, stando al racconto di (OMISSIS), l’imputato avrebbe tenuto condotte reprensibili soto in fase di nascondimento del cadavere e successivo tentativo di depistaggio.
14.3. Motivo D). Violazione di legge e illogicita’ della motivazione, in punto di premeditazione.
Gli indici di premeditazione, indicati al precedente paragrafo 10, erano stati ampiamente confutati nell’atto di appello. I contatti plurimi tra gli imputati, nel giorno precedente il delitto, non rivestivano un particolare significato, alla luce degli stretti rapporti tra loro intrattenuti. Il riferimento al giorno (OMISSIS), come quello che avrebbe favorito il piano criminoso, era meramente suggestivo; (OMISSIS) aveva, tutte le sere, piena liberta’ di movimento notturno, stante il lavoro svolto. Quanto ai mezzi di esecuzione, di essi non vi era alcuna certezza e si trattava, pur sempre, di oggetti normalmente presenti in una abitazione. La messinscena non era affatto originale (essendo mutuata da una finzione analoga, andata in onda in un programma televisivo) e sarebbe stata ovviamente smascherata con facilita’; in ogni caso, nessuno poteva anticipatamente prevedere che (OMISSIS), quella sera, avrebbe indossato 11 giubbino con cappuccio (fondamentale per celare il volto di (OMISSIS) durante la sostituzione di persona).
Le risposte, fomite dal giudice di appello, a questi rilievi- e ad altri, concernenti il telefono, gli spostamenti, gli alibi – sarebbero parziali e comunque inappaganti.
In diritto, infine, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente approfondito gli elementi costitutivi dell’aggravante, sia quello di natura cronologica sia quello di natura ideologica.
14.4. Motivo E). Violazione di legge, mancanza e contraddittorieta’ di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto sub a) dell’imputazione.
Posto che la ricostruzione dell’imputato (morte dovuto, ad un incidente imprevisto, nel corso di un rapporto sessuale) era razionale, plausibile e riscontrata (altresi’ dal fatto che sul PC di (OMISSIS) sarebbero state trovate tracce assidue della frequentazione di siti Internet hard), la condotta avrebbe dovuto certamente essere riqualificata come omicidio colposo o preterintenzionale.
14.5. Motivo F). Violazione di legge e mancanza di motivazione, in punto di diniego dell’attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, nonche’ in punto di dosimetria della pena in relazione alla continuazione.
14.6. Motivo G). Eccessivita’ della provvisionale riconosciuta alle parti civili.
15. A firma dell’avvocato (OMISSIS), nuovo difensore, sono pervenuti, nell’interesse dell’imputato (OMISSIS), tempestivi motivi nuovi.
Con essi si denuncia, mediante unitaria trama argomentativa, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di penale responsabilita’ sul capo a) dell’imputazione, e all’aggravante della premeditazione ad esso riferita.
(OMISSIS) – si assume – ha pacificamente cenato con (OMISSIS), la sera del (OMISSIS). Non vi sarebbe, invece; alcuna prova che lei sia risalita, dopo la cena, sull’automobile dell’imputato, ne’ che sia giunta a casa di lui, ne’ che sia morta li’.
Il processo sarebbe caratterizzato da un inquietante vuoto probatorio, essendo ignoto chi abbia materialmente ucciso (OMISSIS), nonche’ come, quando e dove il fatto sia avvenuto.
(OMISSIS) ha dichiarato che (OMISSIS) e’ morta a casa sua, per incidente, ma esisterebbero tre “elementi in grado di sconfessare la dichiarazione (resa sotto la pressione psicologica dell’avvenuto arresto). L’argine. del fiume, dal quale (OMISSIS) afferma di essersi disfatto del cadavere di (OMISSIS), sarebbe stato trovato sbarrato da un cancello chiuso a chiave. La vettura, tramite la quale (OMISSIS) afferma di aver effettuato l’operazione, sarebbe stata assai meno comoda dell’Audi, pur a disposizione dell’imputato. L’imputato avrebbe fatto estrema confusione sul numero dei sacchi impiegati, sulle modalita’ di procacciamento della pietra usata come zavorra e sul punto esatto in cui il cadavere sarebbe finito nel fiume. Senza contare che nessuna traccia biologica di (OMISSIS) sarebbe stata trovata a casa di (OMISSIS) o sulle automobili.
(OMISSIS) ha dichiarato di aver raccolto la confessione di (OMISSIS), ma la dichiarazione, non asseverata dalla fonte diretta, sarebbe inattendibile, in se’ perche’ dettata dal primario intento di preservare se stessa da responsabilita’, e con riferimento al contenuto de relato, mai criticamente vagliato. La dichiarazione sarebbe priva di riscontri, ne’ sarebbe condivisibile la valutazione frazionata di attendibilita’ operata dai giudici di merito. Non sarebbe, in particolare, un riscontro il fatto che (OMISSIS) (in ipotesi tornato in casa con (OMISSIS)) avesse parcheggiato l’Audi avanti l’abitazione, e non dietro sotto l’apposita tettoia (in tesi, per nascondere la presenza della Golf di (OMISSIS)); trattasi di comportamento normale, in quanto egli aveva in animo di uscire di nuovo, (OMISSIS) descriverebbe, peraltro, uno scenario in cui l’imputato sarebbe rimasto totalmente passivo.
La messinscena potrebbe conoscere una genesi del tutto avulsa dalla pretesa partecipazione di (OMISSIS) all’omicidio, e sarebbe compatibile con la sua mera connivenza o con il successivo favoreggiamento.
Mancherebbe del tutto un logico e plausibile movente omicida. A casa di (OMISSIS), a seguito di perquisizione, seguita alla morte di (OMISSIS), sono state rinvenute la somma contanti di centomila Euro e alcune armi. Il fratello di (OMISSIS), (OMISSIS), sarebbe stato piu’ volte condannato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, e sia lui che la sorella sarebbero persone piu’ volte beneficiane di prestiti erogati al di fuori di circuiti ufficiali. All’interno di questi rapporti, definiti loschi, sarebbero da individuare le effettive ragioni dell’omicidio di causa.
Gli argomenti, giudizialmente addotti a sostegno della premeditazione, sarebbero instabili e ambivalenti, e al piu’ dimostrativi di mera preordinazione.
16. Sono state depositate, da parte dell’avvocato (OMISSIS), due memorie difensive a sostegno dei motivi tutti di ricorso. La seconda memoria – cui e’ allegata consulenza tecnica, redatta nel mese di ottobre 2020 – e’ in particolare dedicata all’approfondimento di taluni aspetti tecnici e medico-legali della vicenda processuale.
17. Ricorre per cassazione, con il ministero dell’avvocato (OMISSIS), l’imputata (OMISSIS).
I motivi di ricorso sono sette.
17.1. Primo e secondo motivo, consecutivamente sviluppati ma passibili d’illustrazione congiunta. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
E’ reiterata l’eccezione di nullita’, per indeterminatezza e genericita’, della contestazione di cui al capo a) della rubrica, in quanto essa non individuerebbe il contributo concorsuale di ciascun correo (e quindi neppure quello dell’imputata ricorrente). Eccezione proposta sin dall’udienza preliminare e da quel giudice illegittimamente postergata all’esito dell’udienza stessa; onde l’impossibilita’ di opporre, in senso preclusivo, l’intervenuta ammissione al rito abbreviato, nella stessa udienza disposta. Eccezione da ultimo respinta dalla sentenza impugnata, con argomentazioni non appaganti.
17.2. Terzo motivo. Violazione di legge processuale, nella parte in cui essa impone di valutare, ai fini della dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato, gli elementi indiziari secondo i canoni di gravita, precisione e concordanza, e, a questi fini, impone di vagliare le dichiarazioni etero-accusatorie alla luce di elementi esterni di riscontro.
Gli indizi, nella specie, difetterebbero di concordanza, in quanto si presterebbero a plurime, plausibili, ricostruzioni alternative.
Le dichiarazioni etero-accusatorie di (OMISSIS) – inverosimili, illogiche o francamente menzognere sotto piu’ profili, in ricorso analiticamente evidenziati -sarebbero frutto di aggiustamenti progressivi e sarebbero palesemente inficiate dal chiaro intento di allontanare da se’, e dall’amato (OMISSIS) ogni responsabilita’. Ne’ sarebbe sostenibile, per questa ragione, una loro valutazione frazionata. La messinscena non varrebbe a riscontro di alcunche’, non essendo nienfaffatto certo che (OMISSIS), nel mentre, fosse gia’ morta.
Tenuto conto che (OMISSIS) si era assunto la paternita’ esclusiva della condotta causativa della morte, e tenuto conto dell’assenza di movente valido in capo a (OMISSIS) (movente semmai rinvenibile quanto a (OMISSIS)), la colpevolezza di (OMISSIS) non potrebbe essere affermata ogni oltre ragionevole dubbio.
17.3. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo a) nel reato di favoreggiamento personale.
17.4. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione.
Gli argomenti utilizzati per riscontrare l’elemento cronologico e quello ideologico dell’aggravante sarebbero malfermi, mancando, tra l’altro, l’indicazione del momento esatto in cui sarebbe insorto il proposito criminoso.
Il narrato afe relato di (OMISSIS) avvalorerebbe, piuttosto, l’idea del delitto d’impeto.
17.5. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di penale responsabilita’ quanto al reato sub b) dell’imputazione.
Nella sentenza impugnata mancherebbe qualsivoglia reale argomentazione a confutazione del motivo di appello, con il quale si contestava l’esistenza della prova detta partecipazione dell’imputata alla eliminazione del cadavere e si contestava la riconducibitita’ di tale condotta al reato di cui all’articolo 411 c.p., anziche’ a quello di favoreggiamento personale.
17.6. Settimo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego dette attenuanti generiche.
18. A firma dell’avvocato (OMISSIS), sono pervenuti, nell’interesse dell’imputata (OMISSIS), tempestivi motivi nuovi.
Con essi si evidenzia come l’attenta rilettura degli elementi probatori, nei motivi stessi operata, induca a ritenere che (OMISSIS) abbia in realta’ partecipato all’esecuzione materiale dell’omicidio.
Si critica, inoltre, la superficialita’ con cui la sentenza impugnata avrebbe trattato il tema della premeditazione nonche’ la questione delle attenuanti generiche.
19. E’ stata depositata, da parte dell’avvocato Cazzola, memoria difensiva a sostegno dei motivi tutti di ricorso.
20. Ricorre per cassazione, con il ministero dell’avvocato (OMISSIS), l’imputata (OMISSIS).
I motivi di ricorso sono quattro.
20.1. Primo motivo. Manifesta illogicita’ dei capi di sentenza relativi ai reati sub a) e b) dell’imputazione.
Il motivo e’ articolato su quattro punti.
20.1.1. La messinscena, previamente concordata tra gli imputati, (OMISSIS) inclusa, sarebbe l’elemento principale su cui e’ costruita la sua condotta di concorso morale.
Si tratterebbe, al contrario, di messinscena a tal punto approssimativa, superficiale e malpreparata – sotto gli aspetti nel motivo anali’ticamente illustrati – da smentire l’assunto. Al piu’ si configurerebbe il reato di favoreggiamento personale.
20.1.2. L’elemento ulteriore a carico sarebbe stato ravvisato nella venuta dell’imputata a casa di (OMISSIS), concomitante con il sopraggiungere di (OMISSIS), per svolgere il preteso ruolo di supporto, avallato proprio dai tempi sincroni.
Senonche’ era stato dedotto che quella venuta, non inusuale, non era sostenuta da un accordo preventivo, e la sincronia temporale appariva casuale.
20.1.3. L’inesistenza di un piano concordato si desumerebbe, inoltre, dal fatto che i correi, in tesi pronti atta messinscena, in nessun caso avrebbero potuto escludere l’eventualita’ che il giubbino della vittima si contaminasse, precludendo la sceneggiata.
20.1.4. Sempre a proposito della messinscena, la pianificazione sarebbe esclusa – si ribadisce – dal comportamento tenuto dall’imputata durante il suo svolgimento. (OMISSIS) non conosceva affatto i luoghi, come avrebbe dovuto se avesse accuratamente preparato l’omicidio.
20.2. Secondo motivo. Erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, sempre in relazione ai capi di sentenza relativi ai reati sub a) e b) dell’imputazione.
I messaggi, scambiati tra l’imputata e (OMISSIS), non potrebbero assurgere a prova indiziaria adeguata, per l’equivocita’ del loro contenuto, in rapporto alle relazioni esistenti tra i protagonisti della vicenda. (OMISSIS) era delusa della relazione sentimentale tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) – e cio’ basterebbe a spiegare parole e toni da lei usati.
20.3. Terzo motivo. Mancanza di motivazione, in relazione ai capi di sentenza relativi al reato sub e) dell’imputazione.
Era stata dedotta, con l’appello, la mancanza di prova dell’attribuibilita’ a (OMISSIS) di tutte, le telefonate, oltre che degli elementi strutturali necessari per la finale integrazione del reato di atti persecutori.
Al riguardo, e a confutazione, la sentenza impugnata rifletterebbe un simulacro di motivazione.
20.4. Quarto motivo. Violazione dell’articolo 69 c.p., comma 2, in punto di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
La sentenza impugnata avrebbe richiamato argomenti, quali la gravita’ dei fatti e la personalita’ dell’autrice, incongrui rispetto al parametro legale e non dimostrati.
21. Il Procuratore generale requirente ha concluso per iscritto nei confronti dell’imputata (OMISSIS), che non aveva avanzato espressa preventiva richiesta di discussione orale, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, (recante ulteriori misure urgenti in materia, tra l’altro, di giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica in atto), chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo e) della rubrica, e il rigetto del ricorso nel resto.
22. Alla requisitoria del Procuratore generale la difesa dell’imputata (OMISSIS) ha replicato mediante specifica memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio da preliminarmente atto che l’odierno giudizio di cassazione e’ stato ritualmente trattato in udienza pubblica con riferimento alla posizione processuale di tutti gli imputati, alla presenza dei loro difensori, nonche’ del Procuratore generale presso questa Corte e dei patroni di parte civile.
Soltanto questi ultimi, invero, nonche’ i difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano formulato preventiva istanza ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8. Tale disposizione prevede che, sino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente all’epidemia virale in corso, la Corte di cassazione definisce in camera di consiglio, senza intervento delle parti, i ricorsi che sarebbero altrimenti da trattare a norma degli articoli 127 e 614 c.p.p., “salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale” entro il quindicesimo giorno antecedente l’udienza.
Come si evince dalla piana lettura della clausola di riserva teste’ riprodotta, la forma ordinaria di trattazione deve essere adottata qualora per essa tempestivamente optino anche solo una, o alcune, delle parti legittimate a contraddire in udienza. La trattazione orale, conseguente alla scelta cosi’ effettuata, non puo’ che riguardare, in caso di piu’ ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento, contestualmente fissati, la totalita’ di essi. Tale soluzione si impone a livello sistematico, perche’ – nel quadro del necessario svolgimento unitario del giudizio d’impugnazione, derogabile solo a fronte di prevalenti esigenze processuali – essa e’ l’unica compatibile con la disciplina emergenziale ulteriore. Il Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, istituisce, in caso di trattazione scritta, speciali modalita’ di deliberazione da parte della Corte (che puo’ avvenire mediante collegamento telematico da remoto), nonche’ di pubblicazione della decisione (non si procede; ancorche’ fosse prevista, alla lettura del dispositivo in udienza) e di comunicazione della stessa ad opera della cancelleria (adempimento normalmente non dovuto), insuscettibili di applicazione differenziata. Poiche’ la legge intende salvaguardare il contraddittorio orale, a fronte anche di una sola delle parti coinvolte che ne invochi il mantenimento, la relativa opzione condiziona l’intero giudizio d’impugnazione, precludendo la differenziazione dei modelli procedimentali.
2. Operata tale puntualizzazione, il Collegio intende procedere alla disamina dei proposti ricorsi, oralmente discussi, esaminando paratamente, per quanto di ragione, le posizioni processuali degli imputati e i motivi d’impugnazione da ciascuno articolati.
Le une e gli altri saranno invece oggetto di scrutinio congiunto, ove la comunanza dei temi e le esigenze di razionalizzazione della motivazione lo giustificheranno.
3. A venire anzitutto in considerazione, per l’evidente centralita’ del ruolo ricoperto da tale imputato ai fini della ricostruzione degli accadimenti, e’ l’impugnazione proposta da (OMISSIS), strutturata su atti distinti.
I primi quattro motivi del primo atto di ricorso, ripresi dal motivo C) del secondo atto di ricorso, nonche’ dai motivi aggiunti, investono la responsabilita’ di tale imputato in relazione all’omicidio a lui contestato; mentre il motivo E), ripreso dai motivi aggiunti, investe il titolo giuridico di tale eventuale responsabilita’.
Le censure presuppongono il tema dell’individuazione degli esatti criteri di valutazione della prova indiziaria, al quale strettamente si lega la consequenziale verifica della loro retta applicazione, da parte detta decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale.
Tali ambiti segnano dunque il piano iniziale d’indagine del Collegio.
4. L’indizio e’ un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alta dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.
Allorche’, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralita’ di fatti non noti, puo’ pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l’alternativa decisoria tra l’esistenza e l’esclusione della responsabilita’, con l’applicazione della regola metodologica fissata nell’articolo 192 c.p.p., comma 2.
Costante e’, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (ex plurimis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, fungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dai procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale.
Quest’ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 44324 del 2013, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampa’, Rv. 247449-01).
La prova logica, raggiunta all’esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01). L’importante e’ che essa sia conseguita con la rigorosita’ metodologica innanzi illustrata; l’unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01).
5. La lettura della sentenza impugnata svela come il giudice distrettuale non si sia discostato da tale corretta impostazione epistemologia, avendo il medesimo operato l’opportuna vantazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, ed avendo proceduto al loro logico raccordo, tale- da superare la parzialita’ del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all’affermazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS) nel rispetto dello standard probatorio di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, che gia’ la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.
6. Il ragionamento giudiziale muove da elementi processualmente inconfutabili, ossia dalla circostanza che (OMISSIS) sia morta e che il fatto sia avvenuto in casa dell’imputato per azione a lui riconducibiie.
6.1. Su tale duplice premessa storica l’imputato ha impostato le sue difese nel processo di merito, dirette ad ammettere la paternita’ della, condotta e ad allegare tuttavia la causazione non dolosa dell’evento.
I comportamenti successivi dell’imputato, da lui riconosciuti come propri, e ben riscontrati dalle evidenze probatorie – da quello volto a liberarsi del corpo della vittima, alla realizzazione della messinscena – avulsi da tale premessa (la materiale riconducibilita’ all’imputato della condotta omicida) rimarrebbero privi, del resto, di plausibile spiegazione.
Nei motivi aggiunti e’ svolta un’analitica confutazione della medesima premessa, che – anche a prescindere dall’inammissibile produzione, dinanzi alla Corte di legittimita’, di nuove consulenze tecniche, come quella allegata ad una delle memorie difensive (da ultimo, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01) – non puo’ trovare ingresso in questa sede.
Essa infatti sottende un radicale mutamento di strategia difensiva, basato sulla introduzione, per la prima volta in sede di legittimita’, di elementi di fatto del tutto contrastanti con quelli al processo acquisiti (l’effettiva venuta di (OMISSIS) in casa dell’imputato, la sera del (OMISSIS), e la circostanza che la donna vi abbia la sera stessa trovato la morte), in spregio al principio secondo cui a questa Corte e’ preclusa l’autonoma rilettura degli accadimenti posti a fondamento della decisione impugnata, e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione, prima ancora che di valutazione, dei medesimi, indicati come maggiormente plausibili, o asseritamente dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita,-Rv. 235507-01; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01), e cio’ a maggior ragione ove a tale giudice in precedenza mai sottoposti.
Il giudizio di cassazione si struttura sempre, infatti, come giudizio di mera legittimita’, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01), il cui riferimento non puo’ che essere ai fatti del processo, idonei a fondare una ricostruzione alternativa, che – solo in quanto ritualmente rappresentati al giudice stesso – avrebbero potuto, in tesi, determinare una soluzione diversa da quella adottata (Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Benciyenga, Rv. 234910-01).
Occorre poi considerare che te ammissioni, operate dall’imputato cantra se nel giudizio di merito, rappresentano elementi imprescindibili di apprezzamento della sua condotta, e del grado di penale rilevanza di essa, una volta ragionevolmente verificata la loro spontaneita’ ed esclusa la ricorrenza di intendimenti autocalunniatori (da ultimo, Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980-01), specie se esse si armonizzano con il rimanente contesto probatorio.
Di una tale armonia non e’ lecito dubitare. (OMISSIS), priva di cellulare e di borsetta personale, usci’ a cena, la sera del (OMISSIS), con il fidanzato (OMISSIS), che ando’ a prenderla con l’autovettura Audi A6 di sua proprieta’. La medesima autovettura (monitorata dal sistema di controllo GPS), lasciato il locale, si diresse nell’abitazione di lui, direttamente e senza soste intermedie. Tale dato e’ perfettamente congruente con la narrazione dell’imputato di essere tornato a casa, assieme alla donna, perche’ necessitante di un farmaco contro l’emicrania. Da quel momento (OMISSIS) non da piu’ contezza di se’, ed e’ perfettamente logico che, come da (OMISSIS) affermato, la sua vita abbia avuto termine in detta abitazione, dalla quale sarebbe si’ uscita, ma solo come cadavere. L’andirivieni della Mercedes Golf dal fiume, e la messinscena, confortano ulteriormente, come si diceva, tale ricostruzione.
6.2. Essendo dunque (OMISSIS) deceduta in casa dell’imputato, e in conseguenza di azione attribuibile a lui, che in giudizio ha riconosciuto entrambi tali aspetti, correttamente la sentenza impugnata e’ passata a valutare il profilo psicologico della medesima condotta e la tenuta delle discolpe al riguardo avanzate da (OMISSIS).
La Corte territoriale, cosi’ come il primo giudice, ha in proposito ritenuto che l’ipotesi di una morte dall’imputato non voluta, ma cagionata da una pratica di sesso estremo sfuggita al suo controllo, non possedesse la minima credibilita’ razionale.
6.3. Le conclusioni del giudice distrettuale sono ineccepibili, perche’ basate su evidenze logiche irrefutabili.
La sentenza impugnata ha infatti ben evidenziato come la descrizione del preteso rapporto di sesso estremo non fosse minimamente circostanziata, ne’ abitudini sessuali di questo genere fossero realmente emerse, nella labilita’ degli indizi in tal senso deponenti, rispetto alla persona di (OMISSIS), e non fossero comunque emerse come caratterizzanti la relazione sentimentale tra (OMISSIS) ed (OMISSIS). Se un rapporto sessuale tra i due vi fosse stato quella sera, di tipo piu’ o meno tradizionale, sarebbero state trovate tracce biologiche di (OMISSIS) all’interno dell’abitazione, mentre cio’ non e’ avvenuto. Tracce biologiche furono rilevate, ma non quelle della vittima, ne’ risulta che l’imputato abbia posto in, essere alcuna specifica azione diretta alla loro eventuale cancellazione, ne’ mai egli ha dichiarato di essersi adoperato in tal senso e, tanto meno, spiega come avrebbe a tal fine agito.
L’eliminazione del cadavere, e la messinscena – circostanze entrambe mai revocate in dubbio, dall’imputato, nel giudizio di merito – non sono spiegabili solo mediante richiamo al tentativo, ancorche’ depreca’bile, di allontanare da se’ l’accusa di essere comunque il responsabile della morte di (OMISSIS). Si tratta, in tutta evidenza, come ineccepibilmente ritenuto dai giudici territoriali, di attivita’ studiate e preparate in anticipo. La compresenza degli imputati in (OMISSIS), funzionale alla realizzazione delle medesime attivita’, e’ frutto di chiara concertazione, preventiva rispetto alia morte. Nessuna valida ragione altrimenti militava perche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) non sentitisi telefonicamente tra loro dopo il rientro di (OMISSIS) e (OMISSIS) in casa, si trovassero li’, nel posto giusto e al momento giusto. La loro azione appare, da quel momento, rapida e sinergica, come difficilmente poteva essere in caso d’improvvisazione.
La previa concertazione e’ confermata dai frenetici contatti, viceversa registratisi tra le utenze telefoniche degli Imputati il giorno precedente l’esecuzione dell’omicidio, la cui significativita’ e’ esaltata dal successivo comportamento di (OMISSIS) diretto alla cancellazione, parzialmente riuscita, dei messaggi esistenti sul suo terminale. Significative sono anche, in questo quadro, le intercettazioni telefoniche, successive al crimine, nel corso delle quali (OMISSIS), conversando con l’ex fidanzata, (OMISSIS), dichiara che le ammissioni, da lui fatte agli inquirenti, hanno il vero obiettivo di provare ad alleggerire la sua responsabilita’, ottenendo la derubricazione del titolo di reato da omicidio premeditato a colposo, e che egli si e’ determinato a tanto solo dopo l’intervenuto coinvolgimento nelle indagini della sorella, senza il quale avrebbe potuto tacere non avendo gli inquirenti stessi alcun elemento per risalire alla sua responsabilita’. Anche tali circostanze sono state appropriatamente valorizzate dalla Corte territoriale.
Si consideri ulteriormente che la messinscena, affatturata in modo dilettantesco, ma non per questo improvvisata – come dimostrato, se non altro, dalla riattivazione, sin dal pomeriggio, del telefono “furbetto”, e come confermato dalla velocita’ di esecuzione della sceneggiata – era volta alla precostituzione di un alibi in favore di (OMISSIS), perche’ tendente ad accreditare la circostanza che (OMISSIS) fosse in vita nei momento in cui egli appariva separarsene, e che la sparizione notturna della donna fosse avvenuta nel tempo successivo, allorche’ l’imputato aveva gia’ raggiunto la discoteca, non potendo dunque egli reputarsi coinvolto nella sparizione stessa. Ed e’ noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647-01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148-01; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando, Rv. 233230-01), l’alibi falso, cioe’ quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come importante indizio a carico, in quanto sintomatico della volonta’ dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verita’.
7. A carico di (OMISSIS) la Corte territoriale e’ “dunque pervenuta all’affermazione di penale responsabilita’ in ordine al delitto di omicidio doloso -con logica esclusione dei titoli di reato con esso, incompatibili, incluso il favoreggiamento personale – sulla base di un compendio indiziario, rigorosamente valutato, che senz’altro possiede i requisiti di gravita, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi sopra ripercorsi.
7.1. Non e’ invece necessario, ad integrazione della prova indiziaria, fare riferimento al contributo dichiarativo della coimputata (OMISSIS).
Quanto da lei riferito, de relato da (OMISSIS) e’ stato ritenuto attendibile dalla sentenza impugnata su ogni aspetto diverso dalla negazione del personale coinvolgimento nell’omicidio della medesima dichiarante, e quindi attendibile, tra l’altro, quanto alla descrizione delle modalita’ esecutive del crimine e ai termini della partecipazione ad esso dei fratelli (OMISSIS) (e di (OMISSIS). in particolare, stando alla versione della dichiarante).
Questa Corte, tuttavia, in tema di chiamata in reita’ o correita’, ha ripetutamente statuito che l’esclusione dell’attendibilita’ del dichiarante per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta (razionabilita’ della vantazione, un giudizio di necessaria inattendibilita’ con riferimento alle altre parti, ma cio’ solo in presenza di rigide condizioni, tra cui l’insussistenza di un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le parti rimanenti, nonche’ il carattere non macroscopico della falsita’, altrimenti in grado di compromettere la credibilita’ stessa del soggetto autore della dichiarazione (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153-01; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917-01; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097-01).
E’ opinione del Collegio che le due condizioni non ricorrano nella specie. Alle componenti del racconto di (OMISSIS) (che descrive le modalita’ dell’omicidio, cui ella stessa e’ accusata di aver partecipato) non puo’ essere riconosciuta, anzitutto, alcuna reciproca autonomia. Gli aspetti della complessiva narrazione sono strettamente interconnessi, in quanto quest’ultima e’ palesemente condizionata dall’avvertita esigenza della dichiarante di scagionare se stessa, e verosimilmente anche di orientare, su uno dei correi in misura maggiore rispetto all’altro, la responsabilita’ dell’azione omicida. Nel momento, poi, in cui (OMISSIS) e’ giudicata ella stessa colpevole, il mendacio sul punto appare di tale rilevanza da privare la dichiarante di ogni generale credibilita’.
Tale conclusione – che lascia impregiudicate, stante altresi’ il mancato rinvenimento del cadavere della vittima, le effettive modalita’ di realizzazione del crimine – non ne altera la ritenuta natura dolosa, ne’ incrina il quadro di responsabilita’ a carico di (OMISSIS), in quanto la sentenza impugnata supera al riguardo la cosiddetta prova di resistenza (cui e’ doveroso procedere, anche in sede di legittimita’, ove qui emerga linutilizzabilita’, o la non conducenza, di eleme’nti probatori concorrenti: da ultimo, Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Rv. 258093-01), essendo il corredo indiziario aliunde emerso, e gia’ illustrato, perfettamente idoneo a sorreggere – per tutte le considerazioni gia’ svolte – il corrispondente convincimento.
7.2. Data dunque la forza probante del quadro Indiziario, l’individuazione del preciso movente, che abbia spinto (OMISSIS) ad uccidere, diventa esso stesso elemento non decisivo.
L’assenza di causale dell’azione omicida e’ infatti irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilita’, allorche’ vi sia comunque la prova dell’attribuibilita’ di detta azione all’imputato; ne’ il mancato accertamento del movente puo’ risolversi nell’affermazione probatoria di assenza di dolo dei delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volonta’ dell’azione (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143-01; Sez. 1, n. 6514 del 27/04/1998, Chiarello, Rv. 210710-01).
Il Collegio puo’ dunque limitarsi, sul punto, al riscontro della sicura plausibilita’ del movente identificato dalla Corte territoriale, ricondotto – sulla base di precise emergenze – all’irrisolto intimo contrasto tra la sua ferma volonta’ di conservare liberta’ di azione in campo sentimentale e la mancata accettazione della verosimile conseguente interruzione della relazione con quest’ultima, che quella liberta’ non intendeva assecondare e di cui l’imputato era morbosamente geloso non intendendo perdere “potere” su di lei.
8. I motivi di ricorso sopra richiamati, concernenti la penale responsabilita’ di (OMISSIS) rispetto all’omicidio, e i connessi profili di qualificazione giuridica, complessivamente valutati – con le precisazioni operate, quanto alla valutazione della chiamata in reita’ di” (OMISSIS) e al movente – non possono dunque trovare accoglimento.
9. E’ opportuno a questo punto prendere in esame i motivi di ricorso formulati, sempre in relazione al delitto di omicidio, da (OMISSIS), volti a censurare l’affermazione di penale responsabilita’ e, in ogni caso, la qualificazione giuridica della condotta.
10. I primi due motivi, di carattere processuale, si rivolgono all’imputazione, fa quale, in tesi, peccherebbe di insanabile indeterminatezza, non individuando con la dovuta anaticita’ e precisione l’esatto contributo concorsuale che l’Imputata avrebbe fornito rispetto all’uccisione di (OMISSIS).
Si tratta della reiterazione di una doglianza gia’ avanzata nelle diverse fasi e nei diversi gradi del processo, e gia’ (per implicito o per esplicito) disattesa, che tuttavia risulta inammissibile a partire dal momento in cui l’imputata e’ stata ammessa, su sua richiesta, ai giudizio abbreviato.
Per pacifico indirizzo di questa Corte (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880-01; Sez. 6, n, 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252854-01; Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011″ Alfiero, Rv. 249897-01), siffatta ammissione preclude la possibilita’ di eccepire il vizio di genericita’ e indeterminatezza dell’imputazione, perche’ la richiesta, incondizionata, di giudizio abbreviato – indipendentemente da quanto antecedentemente dedotto e deciso – implica necessariamente raccertatone della contestazione formulata dal Pubblico ministero.
Il principio, secondo cui l’ammissione al giudizio abbreviato determina la cristallizzazione dell’imputazione da cui l’imputato ha scelto di difenderei, e’ stato, anche di recente, ribadito (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475-01), derivandone l’impossibilita’ per quest’ultimo di lamentarne i vizi, tanto piu’ in casi, come quello odierno, in cui il contraddittori’o processuale si e’ pienamente dispiegato sul merito dell’accusa e nessuna compromissione del diritto di difesa e’ concretamente ravvisabile.
11. Quanto ai contestati criteri di valutazione di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 2, alla dedotta inattendibilita’ della chiamata in retta di (OMISSIS) (additata quale reale colpevole), all’assenza di riscontri alle dichiarazioni della medesima e all’assenza di movente, le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente (OMISSIS) – compendiate nel terzo motivo di ricorso, ripreso dai motivi aggiunti – non sono in grado di sovvertire le lucide conclusioni cui e’ pervenuta la sentenza impugnata.
11.1. Il delineato quadro di responsabilita’ consegue ad apprezzamenti conformi allo standard valutativo della prova indiziaria, quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte e gia’ in precedenza richiamato.
Si consideri che (OMISSIS), secondo quanto inappuntabilmente ritenuto dalla Corte territoriale, ha partecipato alle fasi cruciali dell’eliminazione del cadavere della vittima e della realizzazione della messinscena funzionale a sviare il corso delle investigazioni. In relazione al primo aspetto, apparteneva a (OMISSIS) l’autovettura Volkswagen Golf, ripresa in avvicinamento al fiume e di ritorno da esso, e dal terminale telefonico di (OMISSIS) e’ partita la’ chiamata diretta a (OMISSIS), concomitante al predetto ritorno. In relazione alla messinscena, e’ (OMISSIS) che, dopo essersi a sua volta portata nell’abitato di Padova, si incarico’ di riaccompagnare, con la Golf, (OMISSIS), che poco prima aveva assunto le sembianze della vittima.
Tali comportamenti, come gia’ osservato, furono eseguiti secondo modalita’ e tempi che riflettono una precedente macchinazione. L’esistenza di quest’ultima e’ avvalorata dai contatti telefonici plurimi del giorno antecedente il delitto, dal successivo tentativo di (OMISSIS) di cancellazione dei relativi messaggi, dalla citata conversazione intercettata tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Al di fuori della previa concertazione, non si spiegherebbe in alcun modo la presenza di (OMISSIS), la sera del delitto, a casa del fratello (anziche’ sul posto di lavoro).
La versione difensiva di (OMISSIS) – l’essere ella giunta, a cadavere di (OMISSIS) ormai gettato nel fiume, per riprendere l’autovettura, imprestata al fratello ore prima – e’ stata, del tutto appropriatamente, ritenuta inverosimile dai giudici di merito, non essendo stata dall’imputata addotta alcuna valida ragione che potesse giustificare la consegna della Golf (di cui (OMISSIS) non fece certo uso per andare con la fidanzata in pizzeria), la quale avrebbe oltretutto implicato un inutile, defatigante e ripetuto percorso a piedi, per i campi, di notte e al freddo.
(OMISSIS), come inappuntabilmente ritenuto, e’ dunque giunta in casa del fratello una sola volta, a bordo della Golf, in orario non documentabile (non essendovi videoriprese al riguardo), pero’ certamente antecedente l’eliminazione del cadavere.
Abbia o meno tale imputata cagionato la fisica uccisione di (OMISSIS), o concorso a farlo, la sua responsabilita’ nell’omicidio doloso sta nell’avere concorso alla sua materiale organizzazione, anche attraverso la garantita messa a disposizione della vettura necessaria per disfarsi del cadavere e attraverso il garantito apporto alla realizzazione della messinscena.
11.2. Il ragionamento logico, che conforta l’assunto, si presenta esaustivo e privo di aporie, resistendo appieno alle prospettate doglianze, incentrate al riguardo su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.
La conclusione attinta prescinde dalla chiamata in reita’ di (OMISSIS), superando – come gia’ per il coimputato – la prova di resistenza.
Come gia’ osservato, te dichiarazioni etero-accusatori’e di (OMISSIS) (influenzate, verosimilmente, dall’intento di scagionare l’amato (OMISSIS)) sono insuscettibili di vantazione frazionata, stante l’interferenza fattuale e logica tra le parti del racconto che riguardano la dichiarante e quelle che riguardano la correa, ma l’affermazione di penale responsabilita’ poggia su basi solide ed indipendenti.
Come rilevato a proposito della posizione di (OMISSIS). l’individuazione del preciso movente, che abbia spinto (OMISSIS) ad uccidere, non costituisce, in un contesto di delineata chiara responsabilita’, uno snodo dirimente; fermo il rilievo dell’inappuntabilita’, sul piano della giustificazione motivazionale, delle argomentazioni spese al riguardo dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato, a fondamento del crimine commesso dell’imputata, una causale concorrente di gelosia e convenienza economica.
12. L’affermata penale responsabilita’ di (OMISSIS), quale concorrente nell’omicidio doloso, supera cosi il vaglio di questa Corte, con conseguente mancato accoglimento – con le precisazioni operate, quanto alla vantazione della chiamata in reita’ di (OMISSIS) e al movente – dei motivi sin qui oggetto di scrutinio.
Per l’effetto, resta anche esclusa la possibilita’ di configurare, a carico di (OMISSIS), il mero favoreggiamento personale, e resta altresi’ respinto il corrispondente quarto motivo di ricorso.
13. Passando quindi ad esaminare la posizione di (OMISSIS), il Collegio rileva l’infondatezza dei motivi primo e secondo del relativo ricorso.
Anche per (OMISSIS) il ragionamento giudiziale, che ha condotto ad affermarne la responsabilita’ per l’omicidio, e’ stringente nella sua consecuzione logica, e si sottrae a censure rilevabili in questa sede.
13.1. Dirimenti appaiono, ai fini di tale valutazione, la partecipazione dell’imputata, con ruolo decisivo, alla messinscena) e le caratteristiche di quest’ultima.
Tempi e modalita’ della sceneggiata, come condivisibilmente ritenuto nel giudizio di merito, sono incompatibili, per quanto gia’ ampiamente esposto, con la tesi dell’improvvisazione, messa in atto senza consapevolezza, o al piu’ con mera finalita’ di favoreggiamento personale.
Gli aspetti suindicati sono rivelatori di un piano ben orchestrato, che precedeva la morte di (OMISSIS), e la presupponeva, come anche dimostrato dalla gia’ richiamata messagistica istantanea tra (OMISSIS) e (OMISSIS), risalente al giorno antecedente.
In funzione della realizzazione di questo piano, (OMISSIS) converge, a notte fonda, in (OMISSIS). Non vi era altra plausibile ragione perche’ lei si recasse li’ di sua iniziativa, non avendo gia’ preso appuntamento con (OMISSIS) per andare a ballare; ne’ comunque vi era ragione che vi si recasse con tanto anticipo rispetto alla prospettiva della successiva nottata in discoteca, ben sapendo che (OMISSIS) sarebbe stato, in concomitanza, in compagnia di (OMISSIS). Nemmeno risulta che (OMISSIS) l’abbia chiamata, durante la sera, per sollecitarne in alcun modo l’arrivo.
Il girovagare dell’imputata, in zona, si giustifica solo se calato nel piano omicida. Esso si spiega, cioe’, in funzione dell’attesa del rientro della Volkswagen Golf dal fiume, infine preannunciato con il breve contatto telefonico proveniente da (OMISSIS) delle ore 00.43, in vista dell’esecuzione della messinscena, tappa ultima della scellerata serata.
Senza la disponibilita’ di (OMISSIS) a farsi interprete della sceneggiata, l’omicidio non avrebbe potuto essere commesso (almeno non nei tempi e nelle forme in cui esso e’ stato realizzato), onde la decisivita’ dell’apporto e la finale responsabilita’ a titolo di concorso, morale e materiale.
13.2. Ne’ e’ dubitabile, rispetto a (OMISSIS), dell’esistenza di un preciso, chiaramente Identificabile, movente di gelosia.
14. In definitiva, la sentenza impugnata – li’ ove. e’ giunta a ritenere i tre imputati colpevoli di concorso in omicidio doloso – si fonda complessivamente su una piattaforma indiziaria robusta e coerente, che univocamente milita per la conclusione attinta.
Contro la solidita’ del ragionamento probatorii si infrangono le contestazioni residue degli imputati – inerenti l’insufficiente apparato motivazionale, l’impiego di criteri valutativi errati o illogici, la pretermissione di elementi di segno contrario – che si risolvono invero, come anche sottolineato dal Procuratore generale requirente, in una petizione di principio, smentita dall’attenta analisi delle ragioni fondative delle condanne pronunciate.
15. Vengono ora all’attenzione del Collegio, congiuntamente, i motivi inerenti il tema della premeditazione, ossia il quinto motivo del ricorso dell’imputato (OMISSIS)r ripreso dal motivo D) e dai motivi nuovi, nonche’ il quinto motivo del ricorso dell’imputata (OMISSIS).
Le censure, che li alimentano, sono tutte infondate, giacche’ – alla luce di quanto sinora osservato – nella condotta degli imputati ricorre un caso di premeditazione “di scuola”.
L’aggravante richiede, per costante insegnamento (tra le molte, Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo-, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di piu’ accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell’apprestamento dei mezzi minimi, necessari all’esecuzione, e solo nella fase a quest’ultima immediatamente precedente.
Nel caso di specie, la decisione omicida, lo studio dell’occasione e dell’opportunita’ per metterla in atto e l’organizzazione del piano-trappola, ai danni della vittima, sono frutto di ampia concertazione, risalente almeno al giorno anteriore rispetto alla consumazione.
A tale data risale, del resto, l’intensificarsi delle comunicazioni tra i correi, dediti alla programmazione delittuosa. In quest’ultima sono rientrati la definizione degli spostamenti previsti per la sera del crimine, il procacciamento di quanto occorrente per liberarsi del corpo della vittima e l’organizzazione, quantunque sotto piu’ aspetti maldestra, della messinscena.
Sussistono cosi’ appieno gli elementi costitutivi della circostanza aggravante in parola (cronologico e ideologico: cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01), non potendosi dubitare ne’ dell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso, ne’ che la risoluzione criminosa sia rimasta ferma nell’animo degli imputati fino alla commissione del crimine; e dovendo per contro essere esclusa l’esistenza di fattori contingenti, tali da neutralizzare la speciale sintomaticita’ che rivestono, nella vicenda e ai fini in discorso, tanto le convergenti causali che la scelta del tempo, del luogo e delle modalita’ di esecuzione del reato.
16. Sono, altresi’, infondati i motivi (il sesto del ricorso dell’imputato (OMISSIS), ripreso dai motivi A) e B), nonche’ il sesto del ricorso dell’imputata (OMISSIS)), riguardanti il reato di cui al capo b) della rubrica.
Il corpo di (OMISSIS) non e’ stato piu’ ritrovato, proprio perche’, e solo in quanto, i fratelli (OMISSIS) – come ampiamente risulta dall’esposizione che precede, frutto dell’accurata e logica ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, fedele alle risultanze processuali (oltre alle ammissioni di (OMISSIS), si valutino le videoriprese dei movimenti della Volkswagen Golf tra le ore 0.22 e le ore 00.45 del (OMISSIS), nonche’ il contatto telefonico intermedio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) accorsa per la messa in atto della successiva messinscena) – se ne sbarazzarono gettandolo nel fiume.
Tale incontrovertibile risultanza non lascia spazio ad alcun ulteriore dibattito in ordine alla materialita’, e imputazione soggettiva, della condotta.
La qualificazione giuridica di quest’ultima, quale sottrazione e soppressione di cadavere, e’ del tutto corretta, posto che il proprium del ritenuto delitto ex articolo 411 c.p., sta nel fatto che il nascondimento sia avvenuto in modo da assicurare, con alto grado di probabilita’, l’infruttuosita’ delle ricerche finalizzate al rintraccio del corpo; mentre, nel delitto di mero occultamento di cadavere, il Gelamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il corpo possa essere in seguito, e sia pure in ritardo, ritrovato (Sez. 1, n. 1000 del 11/09/2018, dep. 2019, Santangelo, Rv. 274789-01; Sez. 1, n. 32038 del 10/06/2013, Belmonte, Rv. 256452-01; Sez. 1, n. 36465 del 26/09/2011, Misseri, Rv. 250813-01).
Le modalita’ del trafugamento del corpo di (OMISSIS) furono, in tutta evidenza, tali da renderne tendenzialmente impossibile il rinvenimento. Le spoglie di (OMISSIS), affondate nel fiume e trascinate dalle correnti, erano effettivamente, gia’ in prognosi, difficilmente recuperabili.
Tale prospettiva, che gli imputati si erano certamente rappresentati, e avevano anzi perseguito, si e’ tragicamente avverata.
17. Infondato e’ il terzo motivo del ricorso dell’imputata (OMISSIS), riguardanti il reato di atti persecutori di cui al capo e) della rubrica.
La sentenza impugnata ha ben spiegato come la massima parte delle telefonate, ingiuriose e minatone, provenisse da un numero oscurato, successivamente identificato come utenza appartenente a (OMISSIS).
Essa ha – inoltre evidenziato che le chiamate iniziarono ben prima che l’imputata denunciasse il furto, simulato, del suo apparecchio mobile, e che la voce al telefono, nei pochi casi in cui le chiamate giunsero da numeri diversi, era apparsa alla vittima sempre la medesima. La simulazione di reato, oggetto di statuizione di condanna non impugnata, e’ stata consumata -del resto- da (OMISSIS) al chiaro scopo di impedire la sua individuazione come autrice delle telefonate, e su tale conclusione non puo’ residuare’ alcun ragionevole dubbio.
Le telefonate facevano riferimento, come perimenti indicato dal giudice distrettuale, anche agli scritti anonimi, essi stessi ingiuriosi e minatori, che dunque costituivano parte di un’unica strategia criminosa.
Quanto alla qualificazione penalistica di essa, la sentenza impugnata deve essere letta in sinossi con quella di primo grado, di cui mutua la struttura argomentativa e giustificativa (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-1), e in cui era stato appropriatamente osservato – con argomentazioni gia’ in sede di appello non efficacemente contrastate – che il crescendo di offese e intrusioni nella vita privata di (OMISSIS), anziche’ limitarsi ad infastidirla, avevano ingenerato in lei un perdurante e grave stato di ansia.
La condotta dell’imputata aveva cioe’ indotto quel turbamento psicologico, risultante dalle dichiarazioni rese dalla vittima, e proporzionato all’obiettiva natura delle condotte molestatrici, che rappresenta l’elemento costitutivo del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p. (Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601-01; Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621-01; Sez. 5, n. 29826 del 05/03/2015, P., Rv. 264459-01) Ne’ e’ dubitabile che l’imputata abbia agito con la volonta’ di porre in essere le condotte in discorso, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre quel turbamento, quale conseguenza dell’abitualita’ del proprio agire (per la sufficienza del dolo generico cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726-01).
18. Nel motivo F), l’imputato (OMISSIS) si duole del diniego dell’attenuante del risarcimento del danno (articolo 62 c.p., comma 1, n. 6), ma la Corte territoriale ha sul punto ineccepibilmente statuito, giacche’ l’attenuante stessa presuppone che la riparazione sia integrale (da ultimo, Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315-01), mentre l’offerta in tal senso avanzata (la cessione dell’immobile del crimine) e’ stata ritenuta, per il valore stimabile del bene in rapporto all’entita’ del pregiudizio, non poter soddisfare tale Imprescindibile requisito.
Le argomentazioni spese, a tale ultimo riguardo, non appaiono specificamente censurate.
19. Con il medesimo motivo F), e con il settimo motivo, l’imputato (OMISSIS) impugna il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Anche l’imputata (OMISSIS) spiega impugnazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (settimo motivo di ricorso e motivi aggiunti).
Quanto alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del merito esprime, al riguardo, un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mari’gliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettlnelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).
La sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta in proposito, rispetto ad entrambi gli imputati, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravita’ dell’occorso, anche in relazione alla condotta di procurata sparizione del cadavere, e negativa condotta processuale di entrambi, costellata da ritrattazioni, mendacio e depistaggi) e soggettivi (elevata capacita’ a delinquere ed assenza di resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
Negate le attenuanti generiche, la pena inflitta (trent’anni di reclusione, in commutazione dell’ergastolo per la scelta del rito abbreviato) risulta quella legalmente prevista a seguito di condanna inflitta (anche) per omicidio premeditato.
I motivi in scrutinio debbono essere dunque respinti.
20. L’imputata (OMISSIS) spiega ricorso (quarto motivo) in punto di denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Le sentenze di merito hanno gia’ benevolmente valutato i presupposti del relativo riconoscimento e tali argomentazioni ne costituiscono la ragione, e ne segnano al tempo stesso il limite, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.
Il motivo e’ dunque respinto.
21. E’ invece, in chiusura, inammissibile il motivo G) del ricorso di (OMISSIS) in punto di provvisionale.
La relativa statuizione non e’ infatti impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saraclno, Rv. 277711-01).
22. In conclusione, i ricorsi di tutti e tre gli imputati debbono essere rigettati.
Alla decisione consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresi’ gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 13.600 (tredicimilaseicento), oltre accessori di legge, nonche’ dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 6.000 (seimila), oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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