In tema di imposta di registro

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13402.

La massima estrapolata:

In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a una conciliazione giudiziale deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’articolo applicato, sulla cui base è avanzata la pretesa impositiva, e l’aliquota dell’imposta, ma non deve necessariamente recare, in allegato, il relativo verbale, rispondendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o, a maggior ragione, redatti.

Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13402

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta sulle successioni e donazioni – Aliquote – Imposta sulle successioni – Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta – Accertamento di maggior valore – Contenuto imposta di registro – Avviso di liquidazione – Conciliazione giudiziale – Motivazione – Contenuto – Allegazione del verbale – Irrilevanza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29008-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO, (OMISSIS) O (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3188/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO

Che:
1. la controversia tra i contribuenti (OMISSIS), (OMISSIS), Giovanna e (OMISSIS) e l’Agenzia delle Entrate verte sulla legittimita’ della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3188 del 25 febbraio 2014, con la commissione ha ritenuto motivato e basato sulla corretta applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 28 e articolo 8, lettera b) tariffa, parte I, allegata, l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia ai contribuenti per imposta di registro su verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto tra i medesimi contribuenti e (OMISSIS) ed in forza del quale quest’ultimo era obbligato alla restituzione in favore dei primi, di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in base a contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione;
2. i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi con i quali lamentano violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, e articolo 5, comma 2-bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 54, per avere la commissione considerato l’avviso motivato malgrado che lo stesso non contenesse indicazione della tariffa d’imposta applicata ne’ delle “ragioni delle pretesa fiscale facendo generico riferimento ad un verbale di conciliazione non allegato” (primo motivo) e violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 28, per aver la commissione ritenuto applicabile detto articolo e, unitamente ad esso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 8, lettera b), tariffa, parte I, allegata, laddove avrebbe invece dovuto ritenere il verbale di conciliazione soggetto a tassazione in misura fissa ai sensi del D.P.R., articolo 37, e articolo 8, lettera e), tariffa, parte prima, allegata;
3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
1. il primo motivo di ricorso e’ fondato. La L. n. 212 del 2002, articolo 7 (rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”) stabilisce, al comma 1 che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Nell’avviso di cui qui si discute (allegato al ricorso per cassazione con n. 1), emesso dalla direzione di Milano dell’Agenzia delle Entrate, e’ scritto che la pretesa impositiva si riferisce al “verbale di conciliazione n. 142/2010, emesso dal tribunale” (sottointeso) di Milano, e’ indicato il numero di repertorio della registrazione (“6596/2010”), sono indicate le parti. E’ scritto, ancora, che la pretesa e’ a titolo di “imposta principale di registro su atti giudiziari” ed e’ indicata la legge di riferimento (“Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986”). All’avviso non e’ allegato il verbale di conciliazione. L’avviso non riporta i presupposti normativi della pretesa impositiva. Il solo riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perche’ detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva e’ stata avanzata. L’avviso manca anche di riportare l’aliquota dell’imposta. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare, “L’avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullita’, l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’imposta liquidata, nonche’ dei criteri richiamati ai fini della rettifica” (Cass. 1134/2000). Il fatto invece che l’avviso non rechi in allegato il verbale di conciliazione non e’ di per se’ rilevante. L’obbligo di motivazione non puo’ essere inteso in senso formalistico talche’ esso non riguarda atti o documenti conosciuti dal contribuente. Tanto meno riguarda il verbale di conciliazione, atto, non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente. Dato quanto precede e data l’evidente differenza tra verbale di conciliazione e sentenza non puo’ estendersi al verbale di conciliazione l’orientamento giurisprudenziale espresso in alcune decisioni di questa Corte secondo cui “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ex articolo 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, e’ illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facolta’ difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attivita’ di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (Cass. n. 29402 del 07/12/2017);
2. il motivo esaminato va dunque accolto e, restando, l’altro motivo di ricorso assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata;
3. non vi e’ necessita’ di accertamenti in fatto cosicche’ la causa puo’ essere decisa nel merito (articolo 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;
4. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
5. le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro5000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *