In tema di furto la circostanza aggravante della destrezza

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 agosto 2020, n. 23549.

In tema di furto la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l’agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta).

Sentenza 4 agosto 2020, n. 23549

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: Furto con destrezza – Capo di abbigliamento – Destrezza – Condotta tipica – Particolare abilità e astuzia – Idoneità a sorprendere attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di (OMISSIS) per il reato di furto con destrezza, compiuto impossessandosi del giubbino marca “Moncler” e delle chiavi di casa di (OMISSIS), custodite nelle tasche dell’indumento; mentre ha escluso la circostanza aggravante, riconosciuta in primo grado, del furto commesso su cose esposte a pubblica fede, rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, entrambi declinati ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
2.1 Con il primo contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 4.
Sostiene che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, la destrezza e’ ravvisabile in una condotta caratterizzata da particolare abilita’, astuzia, avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare, eludere la sorveglianza del detentore della res, mentre nel caso di specie l’imputato si sarebbe limitato ad approfittare di un “momento di disattenzione della (OMISSIS) che, dopo aver parcheggiato il proprio ciclomotore Sh150 all’esterno di (OMISSIS), iniziava una trattativa con il sig. (OMISSIS) finalizzata alla vendita dello scooter. Nella circostanza appoggiava il proprio giubbino sulla sella del proprio mezzo, che poco dopo veniva asportato, mentre ella era distratta a causa della conversazione”.
L’esclusione della circostanza aggravante determinerebbe l’improcedibilita’ dell’azione penale per difetto di querela.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’.
Il valore del giubbotto non sarebbe stato accertato; l’impossessamento delle chiavi dell’abitazione sarebbe stato privo di conseguenze dannose, data l’impossibilita’, per l’autore del furto, di risalire all’abitazione della vittima.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, convertito con L. n. 27 del 2020.
4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1 I giudici di merito hanno ricostruito il fatto come segue:
– la persona offesa appoggia il giubbotto, contenente anche le chiavi di casa, sul sellino del proprio scooter e, rimanendo accanto al veicolo, inizia una conversazione con una terza persona;
– l’imputato, con mossa repentina, prende l’indumento e fugge;
– lo stesso imputato – rincorso, raggiunto e individuato dalla persona offesa – viene tratto in arresto.
La Corte di appello ravvisa la circostanza aggravante della destrezza nella circostanza che “la persona offesa, postasi accanto al proprio motoveicolo, mantenne comunque il controllo del bene poggiato sul sellino dello scooter, per la contiguita’ spaziale con esso e l’imputato approfitto’ della circostanza che la donna nel conversare diede le spalle al motoveicolo”.
La decisione e’ corretta.
2.2. I parametri di riferimento si rinvengono nell’ordito motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017), la cui massima viene citata anche in ricorso: “In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo” (Rv. 270088).
2.2.1. Le Sezioni Unite Quarticelli muovono da un dato storico: “l’eliminazione dal testo dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 4, della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell’articolo 403, comma 1, n. 4, del codice Zanardelli, che l’uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona”.
Da tali premesse traggono “l’irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza” e ammettono che “la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico”.
Quindi precisano che “il controllo sul bene da parte del possessore non e’ di per se’ qualificante, (…) e va riferito ad un livello di normalita’ parametrato sull’uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicche’ per poter configurare l’aggravante non e’ richiesto che l’agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l’attenzione della persona offesa”.
Inoltre, per configurare la circostanza aggravante, ritengono che “la norma di riferimento non esiga un’abilita’ eccezionale o straordinaria, ne’ la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, ne’ il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalita’ agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilita’ operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto della sua perpetrazione. L’atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi di rilievo”.
2.3 Calando questi principi nel caso in esame si ottiene che l’aggravante della destrezza e’ pienamente integrata:
Difatti il bene sottratto – pur non trovandosi “sulla” persona offesa (dunque non ricorre l’ipotesi del cd. “borseggio”) – era alla sua portata, sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico.
L’autore del furto ha preso il giubbotto grazie a un gesto rapido, repentino che ha sorpreso il detentore sulla “res”.
3. Il secondo motivo e’ inammissibile.
La Corte di appello spiega la ragione per cui il danno economico non puo’ apprezzarsi in termini di speciale tenuita’ avuto riguardo non solo al valore commerciale di chiavi e giubbino di marca Moncler (griffa notoriamente costosa), ma anche tenuto conto del complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa per la sottrazione delle chiavi dell’abitazione.
Si tratta di motivazione immune da vizi logici, incensurabile in sede di legittimita’.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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