Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 624.
In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell’art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall’art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.
Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 624
Data udienza 2 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Distanze legali – Termine breve per l’impugnazione – Presupposti per la sospensione ex art. 295 cpc – Dm n. 1444/68 – Efficacia di legge dello Stato – Prevalenza sui regolamenti comunali – Lottizzazione – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3824/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), ed all’avvocato (OMISSIS), lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2036/2014 della Corte d’Appello di Firenze;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2020 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto notificato il 3.12.2005 (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, (OMISSIS).
Chiedeva accertare e dichiarare che il ripostiglio della superficie di 18 mq., costruito nel maggio del 2004 dal convenuto nel resede dell’immobile di sua proprieta’, in Comune di (OMISSIS), con accesso da (OMISSIS), era collocato alla distanza di m. 3,05 – m. 3,10 anziche’ alla distanza di m. 10,00 dalla parete posteriore finestrata del preesistente immobile, con accesso dalla (OMISSIS), avente altezza di m. 2,50, di proprieta’ di egli attore; che la collocazione del manufatto di controparte a distanza illegale aveva comportato la creazione di una servitu’ a carico del manufatto di egli attore.
Chiedeva condannare il convenuto alla demolizione del ripostiglio ovvero al suo arretramento sino alla distanza di m. 10,00 dalla parete posteriore del preesistente suo immobile; in via subordinata condannare il convenuto a ridurre l’altezza del ripostiglio sino alla misura di m. 2,50.
2. Si costituiva (OMISSIS).
Instava, in via pregiudiziale, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento iscritto al n. 884/2004 r.g., pendente su ricorso dell’attore dinanzi al T.A.R. della Toscana ed avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimita’ della concessione edilizia n. (OMISSIS) rilasciata dal Comune di Pietrasanta; nel merito, per il rigetto delle avverse domande.
3. Con sentenza n. 95/2009 il tribunale rigettava le domande dell’attore.
4. (OMISSIS) proponeva appello.
5. Resisteva (OMISSIS).
6. Con sentenza n. 2036 dei 26.11/15.12.2014 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava l’appellato ad arretrare il manufatto di sua proprieta’, ad uso ripostiglio, realizzato in forza della concessione edilizia n. (OMISSIS), sino alla distanza di m. 10,00 dalla parete posteriore finestrata dell’immobile dell’appellante; condannava l’appellato alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte, in ordine all’applicabilita’ della disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, ed alla stregua della piu’ recente elaborazione di questo Giudice, che, in ipotesi di omessa conformazione degli strumenti urbanistici comunali alla disciplina di cui al predetto D.M., il giudice e’ tenuto a farne applicazione in via sostitutiva, previa disapplicazione della disciplina urbanistica comunale; che dunque l’inapplicabilita’ della disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, rimaneva circoscritta alle sole ipotesi in cui i Comuni non avessero adottato strumenti urbanistici.
Evidenziava inoltre che il manufatto dell’appellato era incontestabilmente collocato a distanza inferiore a m. 10,00, il che ne imponeva l’arretramento.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto in virtu’ di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c..
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c..
Deduce che il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. della Toscana, avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia n. (OMISSIS), verte altresi’ sulla natura del cosiddetto “(OMISSIS)” – variante al piano regolatore del Comune di Pietrasanta – di piano particolareggiato Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, ex articolo 9, u.c., recante deroga alla normativa nazionale.
Deduce che e’ ben possibile che il giudizio innanzi al T.A.R. si concluda con la declaratoria di legittimita’ della concessione edilizia e della deroga prefigurata dal “(OMISSIS)” ai fini della realizzazione di manufatti a distanza inferiore a m. 10,00.
Deduce quindi che hanno errato i giudici di merito a disconoscere la sussistenza del rapporto di necessaria pregiudizialita’.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9.
Deduce che cospicua giurisprudenza di legittimita’ e’ nel senso che il Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, non e’ immediatamente operante nei rapporti tra privati; che i limiti di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, operano tra proprietari frontisti unicamente se recepiti negli strumenti urbanistici locali.
Deduce quindi che nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il disposto dell’articolo 873 c.c..
11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa fatto decisivo per il giudizio; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che nei gradi di merito aveva addotto che, in ogni caso, sarebbe stato applicabile del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, u.c.; che a norma dell’articolo 9, u.c., cit. sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate.
Deduce che il ripostiglio per cui e’ controversia, ricade nelle previsioni del “(OMISSIS)”, integrante un piano particolareggiato ex articolo 9, u.c., cit. e recante, in quanto tale, deroga alle distanze di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, sicche’ le distanze applicabili sono quelle di cui all’articolo 873 c.c..
Deduce quindi che la distanza intercorrente tra il ripostiglio di sua proprieta’ ed il manufatto di controparte e’ appieno legittima, siccome conforme alle previsioni del “(OMISSIS)”.
12. Il controricorrente ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, siccome – assume – tardivamente proposto.
Piu’ esattamente prospetta che, alla stregua del letterale tenore della procura speciale di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado d’appello, l’elezione di domicilio – per il giudizio di seconde cure – in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e’ da riferire non gia’ all’avvocato (OMISSIS) – avente domicilio professionale in provincia di (OMISSIS) – bensi’ personalmente ed unicamente all’appellato, (OMISSIS).
Cosicche’, in dipendenza della valida ed efficace notificazione, in data 29.4.2015, della statuizione di seconde cure all’avvocato (OMISSIS) presso la cancelleria della Corte d’Appello di Firenze, la notifica del ricorso per cassazione, in data 13.1.2016, sarebbe sopraggiunta tardivamente.
13. L’eccezione pregiudiziale e’ destituita di fondamento.
14. E’ inevitabile il riferimento all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento a tenor del quale, ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c., la notificazione della sentenza – che va fatta al procuratore costituito, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c. – deve essere compiuta al domicilio eletto dalla parte (e non presso la cancelleria del luogo ove ha sede l’autorita’ giudiziaria presso la quale il giudizio si e’ svolto) tutte le volte in cui – e’ il caso di specie – compaia, in calce alla procura ed alla contestuale elezione di domicilio, la sottoscrizione del difensore: nella scelta tra un’interpretazione letterale ed una logica delle norme funzionali alla verificazione della validita’ della notifica (in particolare, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, comma 1), difatti, va prescelta l’ermeneusi di tipo logico, che ricostruisca la vicenda della firma del difensore in calce agli atti suddetti come funzionale non alla sola autentica della firma, bensi’ a far proprio l’intero contenuto dell’atto, apparendo piu’ rispettosa della volonta’ (della parte e) dello stesso difensore la scelta di attribuirgli anche il fine di far propria, con l’autentica dell’altrui firma, l’elezione di domicilio contenuta nell’atto da lui sottoscritto (cfr. Cass. 13.1.2005, n. 561; Cass. sez. lav. 25.3.2009, n. 7196).
15. Su tale scorta deve concludersi nel senso che pur l’avvocato (OMISSIS) ebbe, per il giudizio d’appello, ad eleggere domicilio in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
Cosicche’ quivi occorreva imprescindibilmente notificare la statuizione di secondo grado ai fini del decorso del termine “breve” per la proposizione ex adverso del ricorso per cassazione.
16. Il primo motivo di ricorso va respinto.
17. Il controricorrente ha addotto che il giudizio innanzi al T.A.R. della Toscana e (gia’) iscritto al n. 884/2004 r.g. e’ stato “dichiarato perento con decreto del Presidente della Sezione III n. 4293 dell’11.8.2010” (cosi’ controricorso, pag. 10).
Nulla al riguardo ha replicato in memoria il ricorrente.
18. Evidentemente, al cospetto della sopravvenuta perenzione del giudizio amministrativo, deve in pari tempo reputarsi sopravvenuto il difetto della prima imprescindibile precondizione atta a legittimare la – possibile – sospensione, ovvero l’effettiva pendenza della causa asseritamente pregiudiziale (cfr. Cass. 15.2.1999, n. 1237, secondo cui la sospensione del processo contemplata dall’articolo 295 c.p.c., per l’ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest’ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; Cass. 21.11.2006, n. 24742).
19. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
20. Evidentemente questa Corte non puo’ che ribadire l’indicazione ancorata alla piu’ recente insegnamento delle sezioni unite.
Ovvero l’insegnamento secondo cui il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, comma 2, essendo stato emanato su delega della L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 quinquies (cosiddetta “legge urbanistica”), aggiunto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17, ha efficacia di legge dello Stato, sicche’ le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densita’, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (cfr. Cass. sez. un. 7.7.2011, n. 14953).
Ovvero l’indicazione secondo cui, in tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operativita’ nei rapporti tra privati, in virtu’ della natura integrativa del regolamento rispetto all’articolo 873 c.c. (Cass. 26.7.2016, n. 15458; Cass. 12.12.2017, n. 29732).
21. Tanto ben vero a prescindere da un rilievo ulteriore.
La corte territoriale ha dato atto (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) dell’avvenuta dimostrazione del recepimento della disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, nelle norme tecniche di attuazione del p.r.g. del Comune di Pietrasanta.
Nondimeno siffatta affermazione e’ stata dal ricorrente censurata in maniera del tutto generica.
Invero si e’ addotto, sic et simpliciter, che controporte non ha mai dimostrato che il Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, e’ stato recepito negli strumenti urbanistici del Comune di Pietrasanta (cfr. ricorso, pag. 14).
22. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
23. Va puntualizzato dapprima che, a rigore, con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole, propriamente, per un’omissione di pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308, secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; Cass. 16.5.2012, n. 7653).
Del resto l’omissione di pronuncia e’ pure riflessa nella rubrica del motivo.
In pari tempo la corte di merito ha, si’, dato atto che l’appellato aveva rilevato la natura di piano particolareggiato del “Piano di dettaglio facente parte della Variante Generale, relativo ai poli di (OMISSIS), al (OMISSIS) e zone limitrofe ed al (OMISSIS)” e quindi aveva addotto la legittimita’ delle deroghe in esso contenute rispetto alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 (cfr. sentenza d’appello, pag. 2. La questione era stata prospettata da (OMISSIS) gia’ in prime cure: cfr. controricorso, pag. 4).
E tuttavia la corte distrettuale nulla ha pronunciato al riguardo.
24. In questi termini non puo’ non rimarcarsi che la censura di omessa pronuncia che il motivo adduce, e’ stata formulata in modo irrituale.
Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013.
Difatti le sezioni unite spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresi’ Cass. 29.11.2016, n. 24247).
Ebbene e’ innegabile che il mezzo di impugnazione in disamina non solo non contiene alcun riferimento alla nullita’ della decisione, ma prospetta appunto, alla luce dell’enunciazione di cui alla rubrica, l’omissione della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c..
25. In ogni caso non puo’ non darsi atto che la prospettazione del ricorrente, secondo cui il “(OMISSIS)” – nelle cui previsioni ricadrebbero i manufatti per la distanza tra i quali si controverte – integra un piano particolareggiato ex articolo 9, u.c., cit., si risolve in una mera petizione di principio, si’ da rendere del tutto generico il terzo motivo di ricorso.
La genericita’ del terzo mezzo di impugnazione risalta viepiu’ a fronte del duplice rilievo del controricorrente secondo cui il cosiddetto “(OMISSIS)” fa parte integrante del p.r.g. del Comune di Pietrasanta (cfr. controricorso, pag. 17) e secondo cui “il manufatto di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) non sono stati realizzati in esecuzione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale” (cosi’ controricorso, pag. 16. Cfr. Cass. sez. un. 18.2.1997, n. 1486, secondo cui del Decreto Ministeriale 4 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., che consente una deroga alle distanze previste dai precedenti commi per gli edifici facenti parte di una lottizzazione convenzionata, puo’ trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra costruzioni entrambe facenti parte della lottizzazione; Cass. 7.11.2017, n. 26354, secondo cui la deroga, contemplata del Decreto Ministeriale 4 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale, riguarda esclusivamente le distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata; Cass. 14.11.2016, n. 23136).
Va specificato, infine, che il riferimento alla Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014, articolo 140, contenuto nella memoria illustrativa del ricorrente, per nulla soccorre ai fini della qualificazione del cosiddetto “(OMISSIS)” in guisa di piano del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, ex articolo 9, u.c..
26. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
27. Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perche’ si possa far luogo – come da richiesta del controricorrente – a pronunce di condanna ex articolo 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte ne’ la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilita’ della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
28. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; rigetta l’istanza ex articolo 96 c.p.c., formulata dal controricorrente; condanna il ricorrente, (OMISSIS)Bargilli Mirabile Bargilli Carmelo, le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 4)(per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.
(OMISSIS)Carmagnini Claudio (OMISSIS)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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