In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 15 maggio 2018, n. 2868.

E’ del tutto irrilevante che sia decorso il termine decennale previsto dall’art. 28 della L. Urbanistica n. 1150 del 1942, atteso che detto termine riguarda gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all’intervento di un nuovo atto di pianificazione. Si è detto che le prescrizioni previste dal piano attuativo scaduto devono continuare ad essere osservate in applicazione dell’art. 17, comma 1, della L. 17 agosto 1942, n. 1150.
In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.).

Sentenza 15 maggio 2018, n. 2868
Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7863 del 2008, proposto dalla società Sa. Gr. Re. e Ho. s.r.l. (ora società Ar. s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato C. Ma. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, corso (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Pi. Ma. Lu. e Fa. Lo., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza, del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. 348 del 17 marzo 2008, resa inter partes, concernente l’attuazione del Piano di Recupero relativo alla ristrutturazione urbanistica di Piazza (…), nel centro storico di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2018 il Consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Ca. Ma. e Ra. Ch. su delega di Pi. Ma. Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, integrato da tre atti di motivi aggiunti, la società S. Gr. Re. e Hi. s.r.l. (in prosieguo la società) ha chiesto, innanzi il T.a.r. per la Toscana, Sezione III, quanto segue:
a) l’annullamento del termine finale di validità apposto alla concessione edilizia n. 49 del 31.12.2003, rilasciata dal Comune di (omissis) per la realizzazione dell’albergo previsto dal Piano di recupero approvato con delibera della Giunta regionale Toscana n. 7092 del 1992, oltre che delle prescrizioni contenute nel predetto titolo inerenti alla determinazione dell’area destinata a parcheggio interrato (ricorso);
b) l’accertamento del numero dei posti auto destinati a rimanere nella piena disponibilità del proprietario (ricorso);
c) l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 17 del 17.4.2004 (primo atto di motivi aggiunti);
d) l’annullamento del provvedimento prot. n. 4572/4868 del 21.6.2004, recante “variante in c.o. C.E. 1572/2002 e P.C. 49/2003 – archiviazione” (secondo atto di motivi aggiunti);
e) l’annullamento del provvedimento prot. n. 4608/4916 del 24.6.2004, recante ordine di archiviazione/sospensione (recte: inibizione) dei lavori di “finitura, impianti ed adeguamento accessibilità portatori di handicap” di cui alla d.i.a. n. 376/04 (secondo atto di motivi aggiunti);
f) l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 17.2.2005, che disponeva il parziale annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 1576 dell’8.7.2002 rilasciata per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della piazza e del parcheggio interrato (terzo atto di motivi aggiunti).
2. Con l’impugnata sentenza (n. 348 del 7 luglio 2015) il Tribunale:
a) ha dichiarato l’inammissibilità – oltre che della domanda di accertamento perché impingente su interessi legittimi (capo della sentenza non impugnato) – anche di quelle costitutive, articolate con il ricorso introduttivo nonché il primo e secondo atto di motivi aggiunti, per difetto di interesse “essendo ormai scaduto il Piano di Recupero ed essendosi autovincolata la ricorrente al completamento delle opere alla medesima data del 31.12.03, non potrebbe comunque acquisire il diritto a realizzare l’intervento, senza la volontà dell’Amministrazione di prorogare il Piano di Recupero e di rinnovare con nuovi termini la Convenzione”;
b) ha respinto le censure articolate con il terzo atto di motivi aggiunti, tenuto conto:
b.1) dell'”inesatta rappresentazione (fatta dalla ricorrente) dei luoghi”;
b.2) dell’inapplicabilità dell’invocato principio del contrarius actus, non discendendo il provvedimento repressivo da ragioni tecnico-discrezionali;
b.3) del carattere doveroso del provvedimento alla luce delle ragioni poste a suo fondamento;
c) ha, infine, compensato le spese di giudizio.
3. Con l’appello in esame, ritualmente notificato in data 29 settembre 2008, la società ha impugnato tale pronuncia deducendo – attraverso quattro motivi di appello (pagine 16-47 del gravame) – quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che la “Convenzione inter partes del 6.5.1998 non attribuisce al termine del 31.12.2003 il valore tassativo e perentorio ritenuto dal TAR ai fini dell’esecuzione delle opere”, prevedendo invece che “per il caso di sua inosservanza il Comune ha la facoltà di rivedere il P.d.R.” e l’annullamento in parte qua della concessione sarebbe direttamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente “giacché eliminando la limitazione della sua efficacia al 31.12.2003 la concessione rimarrebbe in vita con piena capacità di spiegare i suoi effetti abilitativi per la durata ex lege di tre anni dall’inizio dei lavori”;
II) sono riproposte le censure articolate con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, in quanto, stante l’insussistente causa di inammissibilità prospettata dal Tribunale, sono suscettibili di essere esaminate nel merito;
III) è da reputare illegittimo l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 1576 dell’8.7.2002, impugnato col terzo atto di motivi aggiunti, in quanto:
III.a) “non di “inesatta rappresentazione dei luoghi” si tratta, ma semmai di mancato esatto adeguamento alle indicazioni della Commissione edilizia “;
III.b) l’atto è privo di motivazione in punto di interesse pubblico;
III.c) non è stato altresì preceduto dal parere della Commissione edilizia;
III.d) è stato inoltre emesso a distanza di molto tempo dal rilascio del titolo abilitativo;
IV) sono altresì riproposte le censure articolate con i secondi motivi aggiunti, anche queste indebitamente dichiarate inammissibili dal Tribunale.
4. In data 7 novembre 2008 si è costituito il Comune di (omissis) al fine di opporre l’infondatezza di tutte le deduzioni sollevate dall’appellante e chiedere pertanto il rigetto del gravame.
5. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie scritte, la causa è stata riservata in decisione.
6. L’appello non merita accoglimento.
6.1. Preliminarmente il Collegio:
– stante l’infondatezza dell’appello principale, come meglio si dirà in prosieguo, ritiene che si può prescindere dall’esaminare l’eccezione, sollevata dall’appellato nel corso dell’udienza di discussione del merito, di tardività della memoria prodotta da controparte in data 8 marzo 2018;
– rileva che il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le doglianze (sviluppate anche nella memoria difensiva del 26 febbraio 2018) proposte dalla società per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.
6.2. Con il primo motivo l’appellante indirizza le proprie deduzioni nei riguardi della preliminare declaratoria di inammissibilità formulata dal Tribunale in ordine al ricorso principale ed ai primi due atti di motivi aggiunti, per le ragioni dianzi evidenziate.
6.3. Le obiezioni sollevate dall’appellante sono da reputare infondate per le seguenti ragioni:
– la convenzione del 6.5.1998, intercorsa tra l’appellante ed il Comune di (omissis), contemplava soltanto una facoltà (rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione), mai esercitata, prevedendo espressamente che “per la realizzazione dell’edificio B l’Amministrazione comunale si riserva in caso di inadempienza nei termini prescritti, di verificare al momento la opportunità o meno di rivedere il Piano di Recupero”;
– non si può condividere quanto sul punto divisato dall’appellante nel senso che detta disciplina pattizia “non prevedeva un effetto di automatica caducazione del P.d.R.” (cfr. pagina 17 dell’appello) risultando al contrario tale conseguenza ineluttabile ove, come nel caso di specie, l’ente non abbia autonomamente ritenuto di esercitare la facoltà di riesercizio del potere pianificatorio;
– non va altresì trascurato che la previsione della convenzione, testé riprodotta nel suo tratto testuale, ripete il contenuto della previa deliberazione n. 7 del 7.1.1998, con la quale il Consiglio Comunale, nel modificare la convenzione del 31.12.1992, aveva previsto, in ordine all’edificio B destinato ad albergo, l’onere della parte privata di richiedere la concessione edilizia entro il 31.12.2000 e prorogato al 31.12.2003 il termine per “completare l’esecuzione” dei lavori, dettando talune prescrizioni per il caso di inadempienza e riservando al Comune “di verificare al momento la opportunità o meno di rivedere il piano di recupero”;
– tale locuzione “al momento” lascia intendere che la riedizione del piano di recupero poteva intervenire solo all’esito di una rivalutazione dell’interesse pubblico, naturalmente affidata all’organo consiliare e temporalmente parametrata al periodo di scadenza del piano stesso;
– la deliberazione consiliare demandava la modifica della convenzione ad “un atto integrativo a rogito notarile”, di tal che, come correttamente osservato dal Tribunale, la stessa società appellante si è vincolata allo scadenzario previsto per la richiesta del titolo edilizio e la successiva esecuzione dei lavori, essendo la relativa normaagendi contemplata dalla disciplina pattizia invece che introdotta dall’amministrazione ex auctoritate sua.
6.4. Né si può ipotizzare la scadenza automatica delle previsioni urbanistiche per decorrenza di un limite temporale precostituito per legge, così come affermato dall’appellante nell’ambito del primo motivo d’appello, in quanto:
– in base al combinato disposto degli artt. 16 e 17 della legge urbanistica e 27 e 28 l. n. 457 del 1978, la durata di un P.d.R. è pari ad anni dieci;
– la soggezione al termine di scadenza riguarda non l’intera disciplina pianificatoria contemplata dal piano attuativo (ovvero la destinazione di zona) bensì soltanto quella preordinata all’esercizio del potere espropriativo, quella comunque comportante l’inedificabilità dei suoli ovvero recante prescrizioni di dettaglio;
– occorre rilevare, come da orientamento consolidato di questo Consiglio (Sez. V, Sentenza 27 dicembre 2013, n. 6283), che “è del tutto irrilevante che sia decorso il termine decennale previsto dall’art. 28 della L. Urbanistica n. 1150 del 1942, atteso che detto termine riguarda gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all’intervento di un nuovo atto di pianificazione. Si è detto che le prescrizioni previste dal piano attuativo scaduto devono continuare ad essere osservate in applicazione dell’art. 17, comma 1, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (in tal senso cfr. Cons. Stato, IV, 353 del 2013; 2045 del 2012; VI, n. 305 del 2012; IV, 27 ottobre 2009, n. 6572 che precisa come l’efficacia decennale attiene ai poteri espropriativi, mentre restano inalterati a tempo indeterminato gli allineamenti, le prescrizioni, le destinazioni di piano e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio”;
– questa Sezione (n. 4036 del 2017; nello stesso senso, Sez. V, n. 3531 del 2015), più di recente, ha confermato tale indirizzo osservando che “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.)…”.
A tanto consegue la legittimità della inibitoria dei lavori di completamento delle opere principali poste che queste ultime non potevano più essere realizzate essendo scaduto il termine di efficacia del P.d.R.
6.5. L’appellante contesta l’impugnata pronuncia sotto altro profilo – assumendone l’erroneità relativamente al rilievo dato alla mancata impugnativa dei dinieghi precedentemente interposti dall’amministrazione comunale – in considerazione della pretesa insussistenza di tale onere.
Va di contro rilevato che il rispetto del termine per la presentazione della domanda edificatoria postulava la presentazione di un’istanza conforme alla disciplina urbanistica, conformità da presumere insussistente non avendo la società contestato la legittimità dei dinieghi interposti dall’amministrazione comunale.
6.6. Vanno quindi disattesi i motivi in esame con la conseguente conferma della statuizione di inammissibilità di cui alla impugnata pronuncia, con la conseguenza che risultano non suscettibili di disamina le plurime censure di cui al ricorso introduttivo ed ai primi e secondi motivi aggiunti sebbene espressamente riproposte dall’appellante.
6.7. Non può altresì sottacersi che l’avversata pronuncia d’inammissibilità dei gravami osta alla disamina anche delle censure articolate in ordine alla legittimità delle prescrizioni nn. 3 e 4 contenute nella concessione edilizia n. 49 del 31.12.2003, in quanto l’efficacia abilitante di tale atto è inevitabilmente interdetta dalla scadenza del termine del 31.12.2003 per l’esecuzione dei lavori in assenza di rinnovazione del piano di recupero. Invero il Tribunale ha correttamente evidenziato tale preclusione con riguardo a tutte le doglianze articolate con il ricorso di primo grado (quindi ivi comprese quelle in discorso) di tal che non sussiste l’omissione di pronuncia denunciata dall’appellante (pagina 24 del ricorso in appello).
7. Non resta che esaminare le ulteriori critiche rivolte dall’appellante alle statuizioni con cui sono stati respinti nel merito i terzi motivi aggiunti, aventi ad oggetto l’ordinanza n. 6 del 17.2.2005 che disponeva il parziale annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 1576 dell’8.7.2002, rilasciata per la realizzazione della piazza e del parcheggio interrato, nella parte in cui “determina, quantifica e disciplina il regime giuridico dei posti macchina, sia pertinenziale che di standard”.
7.1. In tal sede l’appellante ripropone le censure articolate in primo grado ed in particolare assume l’insussistenza di quella falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, posta in evidenza dall’amministrazione nel motivare l’atto impugnato e riscontrata anche dal Tribunale osservando che le sostanziali modifiche apportate alla “tavola 1 originaria, con riguardo alla destinazione dei posti auto coperti”, trasmesso dalla società al Comune in data 30.5.2002 per il rilascio del nuovo titolo edilizio, hanno comportato un rilevante aumento del numero dei posti auto privati.
7.2. Il motivo non può essere condiviso.
E’ da premettere che il rilascio della concessione edilizia n. 1576 dell’8.7.2002 avveniva dopo che la società, per il tramite del suo tecnico, indirizzava all’attenzione dell’Ufficio Tecnico del Comune “una copia del progetto aggiornato con le integrazioni di cui alla ns. del 6.8.1999, così come approvato dalla CEC del 6.9.1999”, cosicché l’amministrazione allegava al predetto titolo la tavola 1, così come trasmessa, evidentemente confidando nella conformità della stessa a quanto precedentemente approvato. Dalla documentazione agli atti di causa invece si evince che tale documento presentava rilevanti modifiche rispetto a quello risalente all’approvazione della C.E.C. del 6.9.99 in relazione alla destinazione dei posti auto coperti. Dalla “relazione tecnico descrittiva” si evince infatti, in quanto alla destinazione del parcheggio coperto, che:
– dopo le parole “assegnandolo completamente alle funzioni collocate negli edifici a corredo”, sono state aggiunte le parole “ed a parcheggio privato”;
– più avanti, è stato rimosso il seguente capoverso: “Il parcheggio interrato sarà destinato solo ai posti auto pertinenti alle funzioni presenti negli edifici”;
– più avanti ancora, a pag. 6, nel capitolo intitolato “Verifica per la dotazione di parcheggi”, non vengono riportati i 36 posti pertinenziali della “Sala pluriuso” dell’estensione di mq. 357,20;
– i posti pertinenziali per i negozi al piano terra vengono ridimensionati da 22 a 4;
– sono indicati 56 “Altri posti macchina privati”, da intendersi quindi non vincolati a standard o pertinenze e dunque liberamente commerciabili.
Tale circostanza risulta decisiva ai fini della disamina dei rilievi sollevati dall’appellante, in quanto collimante con le ragioni poste a fondamento dell’avversata determinazione in autotutela.
7.3.. Con le deduzioni in esame, l’appellante formula altresì critiche che investono non l’an dell’esercitato potere di autotutela, bensì la motivazione su cui si fonda lo ius poenitendi posto in essere dal Comune, evidenziando il difetto di valutazione comparativa tra l’interesse pubblico all’annullamento e il sacrificio imposto al privato.
7.3.1. Tale rilievo non può essere condiviso proprio in considerazione della non rispondenza al vero dei dati contenuti nella domanda edificatoria. Difatti, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria (17 ottobre 2017 n. 8), “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”. Del resto questa Sezione, ancor prima dell’autorevole intervento del Collegio in composizione allargata, aveva osservato che “è largamente prevalente il principio secondo il quale il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita” (sentenza 28 giugno 2016 n. 2885).
Risultano quindi sicuramente recessive le esigenze del privato a fronte dell’interesse pubblico sotteso alla doverosità dell’esercizio dello ius poenitendi non residuando margini di discrezionalità in ordine alla possibilità di operare scelte diverse dalla rimozione dell’atto risultato contra ius.
7.3.2. Anche il decorso di un certo lasso temporale, che l’appellante giudica non congruo, non può consolidare, per le ragioni anzidette, alcuna posizione di affidamento in capo alla società, non configurando la normativa applicabile alla data cui il provvedimento risale alcun limite connesso al mero decorso del tempo dall’atto oggetto di autotutela.
7.3.3. Parte appellante denuncia anche la violazione del principio del contrarius actus in ragione del fatto che non è stato acquisito il preventivo parere della Commissione edilizia.
La doglianza non ha pregio.
Laddove, ai fini del rilascio di un titolo edificatorio, non vi sia spazio per valutazioni di tipo tecnico- discrezionale l’organo decidente può infatti legittimamente rinunciare all’apporto dell’organo consultivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2885 del 2016 cit.; Sez. V, 3 luglio 2003 n. 3974). Ebbene, nel caso in esame la doverosità del provvedimento rende superfluo il contributo consultivo che si assume indebitamente pretermesso.
Invero, come evidenziato da questa Sezione, “la discrezionalità della Pubblica amministrazione “in subiecta materia” si azzera vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante ha ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione con una falsa rappresentazione della realtà” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2016 n. 5262).
7.4. L’appellante ripropone altresì la terza censura recata dal terzo motivo aggiunto (pagina 31 del ricorso in appello) – con il quale lamenta l’illegittimità dell’ordinanza n. 6 del 2005 perché in violazione dell’art. 5 d.m. n. 1444 del 1968 – senza tuttavia formulare alcuna specifica deduzione avverso il capo della sentenza che ha dichiarato tali deduzioni inammissibili per difetto di interesse sulla base dell’osservazione che l’amministrazione è tenuta a rimuovere il titolo se rilasciato sulla scorta di dichiarazioni inveritiere; ne consegue che anche tale rilievo non può esser esaminato per lo sbarramento costituito dalla (ulteriore) statuizione di inammissibilità.
Il rilievo è comunque infondato nel merito.
A tal riguardo la società assume che il d.m. n. 1444 del 1968, laddove statuisce in tema di parcheggi pubblici, oggetto di recepimento soltanto parziale ad opera dell’art. 36 delle N.T.A. del PRG (id est limitatamente ai “negozi ed uffici”), non sarebbe suscettibile di diretta applicazione alla fattispecie, venendo in considerazione un insediamento di natura turistico-ricettiva e pertanto non assimilabile a quelli sottoposti a tale disciplina. Ebbene, l’obiezione trascura la natura produttiva dell’insediamento alberghiero che consente di ritenerlo senz’altro attratto all’alveo applicativo del citato d.m. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2014 n. 1592; 7 agosto 2003 n. 4658).
9. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, anche in relazione ai profili di sinteticità e chiarezza, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462; sez. V, 21 novembre 2014, n. 5757; sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733; sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo sez. VI, 2 novembre 2016; sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939)].
13. La condanna della società appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, nr. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 7863/2008), lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore del Comune di (omissis), delle spese del giudizio che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore

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