La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10337.

La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti solo tra le parti. La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con un solo dei condebitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quello che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò quest’ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo stabilire, poi, se in concreto la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10337
Data udienza 9 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3937/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del Prof. Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1354/15, depositata il 30 marzo 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2018 dal Consigliere IANNELLO Emilio.
RILEVATO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Monza l’architetto (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli errori dal medesimo commessi nella progettazione e nella direzione dei lavori di ristrutturazione di immobile di loro proprieta’.
Il convenuto, costituendosi, dichiarava di voler profittare, ai sensi dell’articolo 1304 c.c., della transazione stipulata tra gli attori e la S.r.l. (OMISSIS), societa’ appaltatrice dei lavori.
Esteso il contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., chiamata in garanzia dal convenuto, il tribunale, all’esito dell’istruzione compiuta, anche a mezzo di c.t.u., pronunciava sentenza in data 16/5/2012 con cui rigettava le domande, con integrale compensazione delle spese.
2. Tale decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Milano che, con sentenza depositata in data 30/3/2015, ha rigettato l’appello degli attori, condannandoli al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati.
In piena adesione alle considerazioni gia’ svolte dal primo giudice, ha rilevato la Corte territoriale che:
a) secondo consolidata giurisprudenza, in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta’, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. 14/10/2004, n. 20294);
b) legittimamente, nel caso di specie, il convenuto, progettista e direttore dei lavori, ha dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell’articolo 1304 c.c., comma 1, della transazione conclusa tra i creditori e l’impresa appaltatrice solidalmente coobbligata, atteso che questa “non ha avuto ad oggetto il solo credito vantato dalla societa’ appaltatrice nei confronti dei committenti, ma anche la rinuncia, da parte di questi ultimi, a tutto quanto riconvenzionalmente chiesto a titolo di risarcimento del danno” e che inoltre “la comparazione fra i crediti fatti valere… (nei confronti dell’uno e dell’altro dei debitori solidali, n.d.r.)… consente di rilevare che (salvo una differenza quantitativa per quelli che in questa causa sono stati definiti “errori di progettazione”, ma che erano gia’ stati tutti imputati anche ad (OMISSIS), e per quelli da “mancata locazione”, in questa causa maggiorati per effetto del decorso del tempo) i detti crediti appaiono sostanzialmente identici”.
Ha inoltre negato rilievo al fatto che al (OMISSIS) sia stato imputato anche: a) l’ulteriore omesso controllo sull’attivita’ dell’impresa successivamente incaricata del completamento dei lavori, visto che nell’atto di citazione introduttivo non sono stati indicati inadempimenti di quest’ultima; b) il suo ingiustificato recesso dal contratto d’opera, visto che da questo e’ fatto discendere, in tesi, il medesimo obbligo risarcitorio per l’impossibilita’ di locare gli immobili per cui e’ causa, gia’ fatto valere nei confronti dell’impresa appaltatrice.
Ha poi escluso che la “riserva”, da parte dei (OMISSIS), di agire in futuro nei confronti del (OMISSIS), contenuta nella transazione, potesse escludere il diritto di quest’ultimo di avvalersi, ex articolo 1304 c.c., della transazione medesima, trattandosi di diritto potestativo non comprimibile.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi cui resistono entrambe le controparti, depositando controricorsi.
Il controricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 – bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli articoli 1301, 1304 e 1362 ss. c.c., per avere i giudici d’appello ritenuto che l’accordo transattivo da essi sottoscritto con l’impresa edile (OMISSIS) abbia avuto ad oggetto l’intero credito e non la sola quota di competenza dell’impresa.
Sostengono che dal tenore dell’accordo e dal contesto giudiziale in cui lo stesso e’ nato emerge che l’intenzione delle parti fosse quella di regolare il rapporto giudiziale intercorso con l’impresa appaltatrice, senza che cio’ potesse riguardare altri soggetti.
Rimarcano che: nell’accordo non vi era alcuna clausola contrattuale di esclusione del diritto dell’arch. (OMISSIS) di avvalersi dell’accordo; essi si erano meramente riservati di azionare in separata sede la responsabilita’ di quest’ultimo; negli atti del giudizio intercorso con l’impresa non vi e’ alcuna affermazione o riserva nei confronti del (OMISSIS), che rimane soggetto totalmente estraneo al giudizio; solo successivamente alla definizione del rapporto con la societa’ appaltatrice essi hanno valutato, anche alla luce di ulteriori inadempienze emerse, la condotta professionale del predetto come colpevole e fonte di responsabilita’ nei loro confronti, per danni solo parzialmente coincidenti con quelli contestati all’impresa esecutrice dei lavori.
Affermano che una diversa interpretazione determina, in violazione dell’articolo 1371 c.c., un iniquo contemperamento degli interessi delle parti, atteso che, diversamente che nei rapporti con l’impresa, l’estinzione per transazione del debito del (OMISSIS) non avrebbe alcuna contropartita a loro favore.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fatto decisivo”, quale in tesi rappresentato dal riferimento della pretesa risarcitoria a “danni mai richiesti all’impresa (OMISSIS) ed esclusivamente riconducibili alla condotta dell’Arch. (OMISSIS), relativi alla sottoscrizione di documenti pregiudizievoli per i committenti”.
Lamentano l’omesso esame da parte della Corte d’appello “della fondatezza di tali addebiti e delle relative domande risarcitorie”.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ancora “omesso esame circa un fatto decisivo” in tesi rappresentato dal riferimento della pretesa risarcitoria a “danni che non riguardano l’impresa (OMISSIS) in quanto esclusivamente riconducibili alla condotta dell’arch. (OMISSIS) e relativi a fatti successivi all’ottobre 2004, data di interruzione delle opere da parte di (OMISSIS)”.
Lamentano che la Corte d’appello non ha considerato che la pretesa risarcitoria riguardava anche i danni conseguenti: a) alla erronea direzione dei lavori commessi in appalto all’impresa (OMISSIS) per la realizzazione della fognatura, successivamente alla interruzione del rapporto con l’impresa (OMISSIS); b) alla tardiva presentazione della documentazione relativa alla domanda di abitabilita’/agibilita’.
4. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato del resto dagli stessi ricorrenti, “l’articolo 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui e’ stipulata, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione a far si’ che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori operera’, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Ne’ tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale percio’ questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volonta’ che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli articoli 1362 e segg. c.c.” (Cass. Sez. U. 30/12/2011, n. 30174; conf. Cass. 07/10/2015, n. 20107).
La critica dei ricorrenti intende far leva su quest’ultima affermazione, attingendo per l’appunto l’interpretazione della transazione come estesa all’intero debito e non invece alla mera quota dovuta dall’impresa; di tale interpretazione si assume l’erroneita’ in iure per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sulla base pero’ di argomentazioni generiche, fondate su fatti che non costituiscono oggetto di accertamento in sentenza e comunque palesemente inconferenti.
E’ noto che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attivita’ riservata al giudice di merito, ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione e’ oggi consentita dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non e’ sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma e’ altresi’ necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Sul punto, va altresi’ ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma e’ sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.
Piuttosto, come detto, le censure appaiono veicolare una mera contestazione di merito in quanto dirette a sollecitare una nuova interpretazione del contenuto della transazione, ben al di la’ del sindacato consentito dal vizio denunciato e peraltro sulla base di circostanze fattuali che non emergono dalla sentenza ma sono allegate in questa sede con palese inosservanza dei requisiti di specificita’ e autosufficienza.
Si tratta peraltro di circostanze palesemente inconferenti.
E’ del tutto evidente infatti che, ai fini della ricostruzione del contenuto della transazione come parziaria o estesa all’intero debito, nessun rilievo puo’ assumere che in essa non vi fosse alcun riferimento al rapporto nei confronti del progettista e direttore dei lavori, salva riserva di separatamente agire nei confronti dello stesso, cio’ che occorre piuttosto valutare essendo infatti se con la transazione si sia inteso rinunciare all’intero credito risarcitorio o piuttosto solo alla quota che nei rapporti interni tra con debitori in solido sarebbe spettata all’altro contraente.
La menzionata riserva puo’ solo valere ad esprimere l’intenzione di escludere che della transazione possa avvantaggiarsi il condebitore in solido che ad esso sia rimasto estraneo; ad una tale clausola pero’ – come detto e come correttamente rilevato in sentenza – non puo’ attribuirsi alcun effetto, trattandosi di diritto potestativo direttamente riconosciuto dalla legge ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale percio’ questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.
5. E’ parimenti inammissibile il secondo motivo.
Si ricava dalla sentenza impugnata, ed e’ del resto riferito anche in ricorso, che il giudice di primo grado ebbe ad affermare l’infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto fondata sulla sottoscrizione da parte del convenuto di “documenti pregiudizievoli per la committenza”, osservando al riguardo, in sintesi, che i committenti non sono stati in alcun modo vincolati dalla sottoscrizione di tali documenti (si parla, in sentenza, di una bozza di accordo redatta al solo scopo di agevolare una conciliazione tra i predetti e l’impresa) e che la transazione poi conclusa “e’ risultata essere scelta personalissima degli stessi e solo a loro addebitabile”.
In mancanza di specifico motivo di gravame sul punto, la circostanza rimaneva ovviamente estranea al tema devoluto alla Corte d’appello e non puo’ certo il suo omesso esame da parte di quest’ultima costituire vizio denunciabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma1, n. 5.
L’eccentricita’ della denuncia in tal senso invece proposta con il motivo in esame e’ del resto resa evidente dal fatto che la relativa illustrazione sembra, confusamente, in alcuni passaggi, investire direttamente non la sentenza d’appello ma quella di primo grado (v. ricorso pagg. 23-24) e, in altri, prospettare invece il ben diverso vizio di omessa pronuncia (pagg. 22-23), in modo pero’ del tutto generico e non autosufficiente, in mancanza di specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 17/08/2012, n. 14561; 02/12/2005 n. 26234).
6. E’ infine inammissibile anche il terzo motivo, deducendosi con esso vizio di motivazione in termini evidentemente estranei al paradigma che di tale vizio consente la deducibilita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, come noto, al riguardo chiarito che:
a) la riformulazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
b) il nuovo testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
d) la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisivita’ del fatto stesso (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie, lungi dal prospettare l’omesso esame di fatti storici ben definiti nei sensi e secondo i requisiti appena precisati, i ricorrenti lamentano piuttosto l’omessa considerazione di mere circostanze o argomentazioni difensive ovvero l’esito non favorevole del relativo esame.
Peraltro non e’ neppure vero che la Corte non abbia preso in esame le circostanze in questione, essendo ad esse nel complesso riferibili le considerazioni svolte nel secondo capoverso dell’ultima pagina della sentenza ove si argomenta circa l’impossibilita’ di apprezzare diverse ragioni di danno, non sovrapponibili a quelle oggetto di transazione con l’impresa, per fatti successivi all’interruzione del rapporto con quest’ultima.
7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida: a) per (OMISSIS) in Euro 8.000 per compensi; b) per (OMISSIS) S.p.A. in Euro 7.000 per compensi; oltre, per ciascuno, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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