In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2239.

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b), d. l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare limitatamente a quel procedimento, mentre non si estende all’appello, proposto dal pubblico ministero avverso diverso provvedimento adottato in fase cautelare, che nel frattempo abbia sostituito quello genetico, trattandosi di autonoma fase processuale e non di un segmento della stessa procedura incidentale riguardante lo stesso provvedimento.

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2239

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Estorsione – Aggravante del metodo mafioso – Esigenze cautelari – Tempo silente dalla commissione del reato – Valutazione dal giudice che emette l’ordinanza dispositiva – Non richiesta ai fini della revoca o sostituzione della misura

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIORDANO E.A. – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersil – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 23/07/2020 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina accoglieva l’appello del P.M. proposto avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina che aveva sostituito in data 19 marzo 2020 nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere, applicata per il delitto di estorsione, aggravata ex articolo 416-bis.1 c.p., con quella degli arresti domiciliari.
L’ordinanza dava atto che il Tribunale del riesame aveva in data 23 marzo 2020 confermato la misura cautelare carceraria e che tale misura era stata in seguito sostituita dal Giudice delle indagini preliminari, adito ex articolo 299 cod. proc. pen., in ragione delle condizioni di salute dell’indagato, affetto da patologie pregresse che rendevano opportuna, in un contesto di diffusione del virus COVID-19, la mitigazione della cautela personale.
Il P.M. aveva impugnato con appello tale provvedimento, deducendo il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto non aveva indicato le patologie ostative e non aveva spiegato le ragioni della incompatibilita’ delle condizioni di salute con il regime carcerario.
Il Tribunale respingeva preliminarmente le eccezioni difensive relative alla tardivita’ dell’appello del P.M. e, dopo aver espletato perizia medico-legale, riteneva non sussistente la suddetta incompatibilita’ sia per la tipologia delle patologie riscontrate sia in relazione all’emergenza epidemiologica. Quanto all’adeguatezza della misura domiciliare, il Tribunale richiamava la valutazione gia’ effettuata in sede di riesame.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto Legge n. 18 del 2020, articoli 309 e 310, articolo 83, comma 3, lettera b) quanto alla tardivita’ dell’appello e al mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 309 c.p.p..
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione difensiva in ordine alla tardivita’ dell’appello con argomentazioni censurabili.
Va premesso che il ricorrente in sede di riesame, proposto il 9 marzo 2020, aveva rinunciato alla sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale in vista della trattazione del procedimento. Tale rinuncia doveva valere anche per l’appello proposto dal P.M. solo in data 11 maggio 2020 avverso il provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari il 19 marzo 2020.
L’espressione “provvedimenti” di cui all’articolo 83, comma 3, lettera b) cit. va riferito all’intero procedimento e non alle singole sue fasi o agli atti, sicche’ la domanda di trattazione doveva valere per l’intero procedimento e non solo per il riesame.
Va anche considerato che la fase del riesame non era ancora definita al momento della emissione della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari ex articolo 299 c.p.p., posto che le motivazioni del riesame erano state notificate solo in data 15 maggio 2020.
L’operativita’ della previsione dell’articolo 83 cit. non puo’ dipendere dal soggetto impugnante.
Inoltre, e’ evidente il riferimento unitario al “procedimento” dall’effetto derivante dalla sospensione sulla prescrizione e sui termini della custodia cautelare.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 273, 274 e 275 c.p.p.; erronea valutazione sulla attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari alla luce delle condizioni di salute del detenuto e alla compatibilita’ con il regime detentivo di massimo rigore.
La motivazione sul punto e’ generica ed apodittica.
Il Tribunale si e’ basato sull’elaborato peritale che tuttavia nulla aveva indagato sulla possibilita’ che la struttura carceraria (presso la quale da pochi giorni si trovava recluso il ricorrente in regime di espiazione pena) fosse in grado di garantire cure adeguate.
Quanto all’emergenza Covid-19 le argomentazioni sono anche in tal caso sguarnite di verifica.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 273, 274 e 275 c.p.p.; erronea valutazione sulla attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari rispetto al tempus commissi delicti.
Il Tribunale, ancorando le sue valutazioni al giudizio espresso dal Giudice del riesame, non ha tenuto conto del decorso del tempo (il cosiddetto tempo silente) dalla commissione del fatto in contestazione (risalente al 2011) e quindi della mancanza di attualita’ della pericolosita’ del ricorrente, rilevante anche per la presunzione prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3.
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, e la difesa del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria una memoria di replica, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ palesemente infondato.
Questa Corte ha gia’ affermato che la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 3, lettera b), comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo (Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Roci, Rv. 279662), ma sempre con riferimento al medesimo procedimento che ha tratto origine dall’istanza di riesame.
Come e’ stato osservato in tale arresto, la richiamata disciplina, emessa per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria, relativa alla trattazione dei procedimenti a carico di persone che versino in stato di detenzione o, comunque, di privazione della liberta’ personale, ha individuato (rispetto al piu’ ampio genus dei procedimenti in cui siano applicate misure precautelari e cautelari quali le udienze di convalida ed i procedimenti per i quali siano in scadenza, ai sensi dell’articolo 304 c.p.p., i termini massimi di custodia cautelare) un preciso sotto-insieme di procedimenti, quelli in cui sono applicate misure cautelari, alla stregua di un “servizio essenziale” e, quindi, di procedimenti per i quali la richiesta di trattazione, espressa e formulata dalla persona interessata o dal difensore, cioe’ una manifestazione di volonta’ esplicita, chiara e univoca nel senso della trattazione del procedimento, sotto-insieme per il quale opera una deroga al regime di sospensione ex lege dei termini processuali in funzione della individuazione di un punto di equilibrio nel bilanciamento tra due esigenze in possibile frizione tra loro ovvero l’esigenza di garantire il diritto alla celebrazione di procedimenti nei confronti di persone la cui posizione soggettiva e’ gia’ pesantemente segnata dalla pendenza del procedimento e le esigenze di assicurare il c.d. distanziamento sociale. E’, dunque, rimesso alla scelta insindacabile della persona soggetta a procedimento, e da questi espressa ovvero dal suo difensore, anche se non munito di procura speciale, il diritto a veder trattato il suo giudizio – “se” si debba procedere – considerato che lo stesso indagatolimputato potrebbe avere interesse a conservare, a sua volta, il distanziamento sociale.
La richiesta della parte, che ha per chiara scelta attivato il meccanismo di decisione della sua istanza, produce l’effetto della cessazione della causa di sospensione del procedimento ed impone di ritenere che tale effetto non possa, nel segmento processuale di interesse, operare in modo selettivo.
Nel caso in esame, il procedimento per il quale il ricorrente aveva manifestato l’interesse alla trattazione riguardava la procedura di riesame avverso il provvedimento genetico, mentre l’appello del P.M. riguardava un diverso provvedimento cautelare nel frattempo sostituitosi a quello genetico. Quindi si era in presenza di un’autonoma fase processuale e non di un segmento della stessa procedura incidentale riguardante lo stesso provvedimento.
3. Articola critiche di merito e non correlate alla motivazione del provvedimento impugnato il secondo motivo.
Il Tribunale ha richiamato invero gli esiti della perizia, che in termini chiari aveva stabilito la patologia sofferta dal ricorrente e il tipo di cure necessarie, risultanti compatibili con il regime carcerario.
Secondo la perizia medico-legale, il ricorrente necessitava di un costante monitoraggio medico (gia’ in atto, come dimostravano i controlli di routine effettuati presso la casa di reclusione, presso la quale nel frattempo era stato associato per altra causa) e di essere sottoposto a visite “esterne” specialistiche.
Quanto all’emergenza Covid-19, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato la assenza allo stato di rischi specifici derivanti dal regime detentivo. Come gia’ affermato da questa Corte in tema di emergenza da Covid-19, l’incompatibilita’ tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario deve essere concreta ed effettiva, e non ipotetica e potenziale (Sez. 6, n. 27917 del 23/09/2020, Pignataro, Rv. 279624).
4. Manifestamente infondato e’ l’ultimo motivo relativo alla verifica della attualita’ e della concretezza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente confonde invero la verifica sull’attualita’ e concretezza dei pericoli di cui all’articolo 274 c.p.p. che deve essere effettuata al momento dell’adozione della misura cautelare con il successivo controllo sul mantenimento della misura stessa, in ordine al quale non viene in considerazione l’accertamento sui pericoli compiuto nel momento genetico, ma la verifica della loro sussistenza nella fase successiva.
Si e’ infatti affermato che il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non e’ richiesta dall’articolo 299 c.p.p. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo e’ quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, “in presenza di ulteriori elementi”, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (per tutte, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).
Pertanto, il mero decorso del tempo, richiamato dal ricorrente, ai fini della sostituzione della misura cautelare, ha valore neutro se non accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (tra le tante, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866).
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtu’ delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
La Cancelleria provvedera’ agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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