Corte di Cassazione, sezione terza penale,
Sentenza 3 dicembre 2019, n.49026
Massima estrapolata:
In tema di contravvenzioni e la caratteristica dell’elemento soggettivo di questa specie di reati è che l’azione o l’omissione può essere indifferentemente dolosa o colposa, con la conseguenza che non occorre per la loro punibilità il dolo, ma è sufficiente la colpa. Ne consegue che laddove sia accertato che più violazioni hanno assunto tutte forma dolosa, l’istituto della continuazione è applicabile anche ai reati contravvenzionali
Sentenza 3 dicembre 2019, n.49026
– Pres. Sarno
– est. Aceto
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ed il sig. L.S. ricorrono, con separati atti, per l’annullamento dell’ordinanza del 18/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Asti che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, commessi in (omissis) , e quello di cui all’art. 349 c.p., commesso in (omissis) al 27/11/2000, oggetto di separate sentenze di condanna irrevocabilmente pronunciate della Corte di appello di Torino il 21/02/2003 (per le due contravvenzioni) ed il 07/10/2005 (per il delitto), e ha rideterminato la pena nella misura di cinque mesi e venti giorni di reclusione.
2. Il Procuratore della Repubblica, con unico motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 81 c.p. affermando che: a) il vincolo della continuazione richiede la preventiva pianificazione, sia pure a grandi linee, della esecuzione dei singoli fatti-reato i quali, a loro volta, devono essere necessariamente sorretti da dolo, pena l’incompatibilità logica con l’affermazione dell’esistenza del piano che attuano; b) le contravvenzioni, in assenza di elementi contrari, sono punite a titolo di colpa; c) la violazione dei sigilli costituisce eventualità del tutto astratta e ipotetica, legata ad eventi occasionali, sì da non poter essere ricondotta alla preventiva ideazione di realizzazione abusiva di un immobile; d) non è ragionevolmente possibile affermare che il L. avesse programmato sin dall’inizio di violare i sigilli apposti mesi dopo l’inizio della costruzione abusiva; e) erra il Giudice quando afferma che i reati giudicati con sentenza del 21/02/2003 sono stati ritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso perché, in realtà, la Corte di appello ha applicato la disciplina del concorso formale.
3. Il L. propone due motivi.
3.1.Con il primo deduce la violazione dell’art. 671 c.p.p., comma 2, osservando che, in violazione del divieto di reformatio in peius, la pena applicata dal Giudice è addirittura superiore al cumulo materiale delle pene irrogate con le due sentenze di condanna.
3.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 c.p.p. perché il Giudice non ha applicato la diminuzione di un terzo della pena in conseguenza della celebrazione di entrambi i processi con rito abbreviato.
Considerato in diritto
4. Il ricorso del Pubblico Ministero è manifestamente infondato; è fondato quello del L. .
5. Il ricorso del Pubblico Ministero.
5.1. Il Giudice ha applicato la continuazione ai fatti-reato giudicati con le sentenze di seguito indicate:
a) sentenza del 21/02/2003 (irr. il 09/07/2003) della Corte di appello di Torino che ha condannato il L. alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto e 7.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 1, L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (capo A), e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (capo B), accertati in (omissis) ;
b) sentenza del 07/10/2005 (irr. il 04/12/2005) della Corte di appello di Torino che ha condannato il L. alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 349 c.p. commesso in (omissis) .
5.2. Il Giudice osserva che la violazione dei sigilli è stata commessa nello stesso luogo, a brevissima distanza temporale dagli abusi edilizi e in relazione al medesimo immobile ed osserva come ‘tutti i fatti in esame siano stati preventivamente, seppure genericamente, programmati da L.S. , nell’ambito di una deliberazione criminosa unitaria, ricollegabile alla sua pervicace volontà di edificare opere edilizie abusive e di continuare ad accedervi nonostante il sequestro e la sospensione dei lavori’.
5.3. Il Pubblico Ministero non eccepisce il vizio di motivazione, bensì il malgoverno dell’art. 81 cpv. c.p., rilevando, come anticipato, l’inconciliabilità delle contravvenzioni edilizie con la natura necessariamente dolosa del progetto criminoso del quale dovrebbero costituire attuazione nonché l’incompatibilità del delitto di violazione di sigilli con la preordinazione del disegno unitario in considerazione della occasionalità dei fatti che hanno indotto il condannato a proseguire gli abusi edilizi.
5.4. Così come proposti i rilievi sono manifestamente infondati perché la questione della riconducibilità o meno ad un unico disegno criminoso di reati tra loro eterogenei, il movente di alcuni dei quali può essere anche frutto delle contingenze del caso, non può essere risolta in termini astratti ma costituisce questione di fatto che deve essere valutata e risolta caso per caso.
La continuazione è un istituto di carattere generale, applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee (così, da ultimo, Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750).
5.5. L’art. 42 c.p., comma 4, (‘nelle contravvenzioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa’) non può essere interpretato nel senso ritenuto dal Pubblico Ministero secondo il quale l’elemento psicologico delle contravvenzioni è costituito dalla colpa ‘in assenza di elementi contrari ricavabili dalla stessa sentenza o addotti dalla parte’. La punibilità delle contravvenzioni indifferentemente a titolo di dolo o di colpa consente, sul piano processuale, semplificazioni probatorie impensabili nei casi di delitti puniti esclusivamente a titolo di dolo (cfr., sul punto, Sez. U, n. 6 del 17/01/1953, Greco, Rv. 097311), ma ciò non comporta, sul piano sostanziale, la trasformazione di tutte le contravvenzioni in reati colposi salvo prova contraria della natura dolosa dell’azione o dell’omissione (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 1123 del 23/05/1969, Rv. 113104, secondo cui l’esigenza della coscienza e volontà della condotta dev’essere affermata in linea generale per tutti i reati e quindi anche per le contravvenzioni. In queste, però, a differenza dai delitti in cui l’elemento psicologico del reato viene considerato nella sua proiezione verso l’evento, esso è riferito esclusivamente alla condotta, onde nei reati contravvenzionali l’indagine dev’essere volta a stabilire se il comportamento vietato corrisponda all’intenzione dell’agente ed, ove ciò si escluda, se esso sia dipendente da negligenza, imprudenza, imperizia ecc.). È piuttosto vero che l’art. 42 c.p., terzo cpv., disponendo che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, ha posto in rilievo che la caratteristica dell’elemento soggettivo di questa specie di reati è che l’azione o l’omissione può essere indifferentemente dolosa o colposa, con la conseguenza che non occorre per la loro punibilità il dolo, ma è sufficiente la colpa.
5.6.Se, dunque, in linea generale per la punibilità delle contravvenzioni è indifferente la forma della volontà colpevole, è necessario, tuttavia, accertare se nel fatto concreto ricorra l’una o l’altra forma di colpevolezza ogni qualvolta la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico (Sez. 1, n. 1975 del 13/12/1965, Rv. 100460). Sicché, quando è dimostrato che le più violazioni hanno assunto tutte forma dolosa, l’istituto della continuazione è applicabile anche ai reati contravvenzionali (Sez. 3, n. 2702 del 22/01/1991, Rv. 186518).
5.7.Nel caso di specie si tratta della realizzazione abusiva di un immobile; difficile ipotizzare, anche a livello astratto, che tale obiettivo potesse essere perseguito in concreto mediante condotte colpose. Il Pubblico Ministero si limita a richiamare un principio di diritto giusto nella sua formulazione astratta ma postulando, a sostegno, atteggiamenti colposi non dedotti in fatto, non rilevabili dalla lettura del provvedimento impugnato e generalmente poco compatibili, come detto, con l’obiettivo perseguito nel caso concreto (la costruzione di un immobile in totale assenza di titolo edilizio e dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo nella piena e non contestata consapevolezza della natura illecita della condotta).
5.8.Sull’argomento, peraltro, si rendono necessarie alcune precisazioni, utili anche ad affrontare l’ulteriore questione della non ascrivibilità della violazione dei sigilli all’unitaria preventiva ideazione del progetto criminale.
5.9.Lo scopo unitario perseguito mediante la realizzazione di più reati non necessariamente deve essere illecito; si pensi al caso del padre che, per procurarsi il denaro necessario a curare il figlio da una grave malattia, progetti ed esegua una serie di reati contro il patrimonio. Lo scopo perseguito non è illecito, lo è il modo (ottenere la provvista di denaro mediante più reati). Anche la costruzione di un immobile non è di per sé un fatto illecito, trattandosi dell’esercizio di una facoltà tipica del diritto di proprietà (lo ius aedificandi), ma può esserlo senz’altro il modo (la costruzione in assenza o in difformità del permesso di costruire, se del caso anche mediante la prosecuzione della condotta nonostante l’apposizione dei sigilli). Nel reato continuato, dunque, lo scopo perseguito dall’agente mediante l’esecuzione di più reati si atteggia, rispetto a ciascuno di essi, come movente dell’azione che si pone su un piano distinto dal dolo che, diversamente dal movente, è elemento costitutivo e performante di ogni singolo reato concorrendo alla sua tipizzazione (cfr., sull’argomento, Sez. U, n. 19 del 20/12/1969, Spizzichino, Rv. 114067, secondo cui il prius psicologico, che costituisce il disegno criminoso, quale espressione dell’elemento subiettivo, si distingue dalla comune nozione del dolo). Sicché, se il movente del delitto di violazione di sigilli condivide con quello della contravvenzione edilizia il medesimo obiettivo (la realizzazione dell’immobile) non si vede per quale motivo l’unicità del disegno criminoso debba essere esclusa in virtù della natura contravvenzionale dei reati in materia edilizia ed urbanistica. Ciò non equivale a sostenere che l’unicità del disegno criminoso possa essere confusa con il generico programma di commettere più reati poiché l’art. 81 cpv. c.p., richiede che le varie azioni siano concepite e volute, nei loro termini essenziali, sin dall’inizio, per cui detta identità manca quando i vari reati, anche se attuano un indistinto e generico proposito di delinquere, sono effetto di determinazioni distinte ed estemporanee, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (cfr., sul punto, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179, che ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l’imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenza).
5.10.E tuttavia, come ricordato anche dalla citata Sez. 3, n. 896 del 2015, l’accertamento della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014).
5.11.La questione, pertanto, non può essere, come già detto, risolta in termini astratti perché nulla esclude, per tornare al caso di specie, che l’imputato avesse programmato sin dall’inizio di portare a termine la abusiva costruzione dell’immobile a tutti i costi, nonostante i pur prevedibili interventi repressivi. Del resto la Corte di cassazione ha già affermato al riguardo che è normalmente ammissibile, salva l’esclusione sulla base di concreti elementi di fatto, la continuazione tra il reato di costruzione senza concessione edilizia e quello di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 c.p. e ciò sul rilievo che l’identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell’elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, Rv. 198976; cfr., altresì, Sez. 6, n. 2996 del 13/11/1992, Rv. 193592, secondo cui è configurabile la continuazione tra il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dei sigilli. Infatti da un punto di vista astratto, poiché la violazione dei sigilli, nel caso della costruzione abusiva, si realizza anche attraverso la prosecuzione dei lavori di costruzione, è conforme alla logica ritenere che colui il quale si determina a realizzare una costruzione edilizia in violazione delle disposizioni vigenti in merito, ben può preventivamente proporsi di aggiungere, alle violazioni necessarie per pervenire allo scopo finale, anche quella di non tener conto di eventuali sequestri del manufatto e relative apposizioni di sigilli pur di proseguire e completare la costruzione; entrambe le pronunce sono citate, in termini adesivi, da Sez. 3, n. 40681 del 04/05/2018, n. m., e da Sez. 3, n. 36514 del 24/04/2015, n. m.).
5.12.Si tratta, dunque, di questione di fatto che deve essere di volta in volta affrontata e risolta dal giudice con motivazione non manifestamente illogica e coerente.
5.13. Tuttavia il Pubblico Ministero, come detto, si limita a dedurre il malgoverno dell’art. 81 c.p. e non il vizio di motivazione con conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso.
6. Il ricorso del L. .
6.1. Il ricorso del L. è fondato.
6.2. Il Giudice dell’esecuzione, in violazione dell’art. 671 c.p.p., comma 2, ha applicato una pena (cinque mesi e venti giorni di reclusione) addirittura superiore al cumulo materiale di quelle irrogate in sede di merito (quattro mesi e venti giorni) e ciò anche in conseguenza: a) della rideterminazione della pena per il reato satellite di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, in misura (un mese e quindici giorni di reclusione) superiore a quella indicata per il medesimo reato dalla Corte di appello (un mese di arresto e 172 Euro di ammenda) (cfr., sul punto, il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna); b) della mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
6.3.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Asti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al calcolo della pena con rinvio al Tribunale di Asti
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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