Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 3075.
La massima estrapolata:
In tema di conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi, dalla disposizione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 2005 – la quale prescrive che, in caso di irregolarità, oltre alle sanzioni amministrative, si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente” – non è possibile ricavare la volontà del legislatore di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perché la norma si limita, senza ambiguità, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c.
Sentenza 10 febbraio 2020, n. 3075
Data udienza 14 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22831/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1162/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2018, R.G.N. 875/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Adito da (OMISSIS) con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Bari rigettava in sede sommaria la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta (OMISSIS) s.r.l. a far data dal 1.1.2014, quando egli aveva cominciato a prestare la propria opera di camionista, in coppia con la moglie (OMISSIS), parte di un parallelo giudizio nei confronti della stessa ditta, mentre solo in data 10.1.2014 veniva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con un periodo di prova di novanta giorni. Il lavoratore faceva valere di essere stato allontanato dal posto di lavoro verbalmente e senza nessuna giustificazione il 10.3.2014. Il Tribunale riteneva che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 1.1.2014, per cui si doveva ritenere la validita’ del contratto di lavoro a termine con patto di prova stipulato il 10.1.2014, contratto idoneo a legittimare il recesso ad nutum del rapporto nell’arco temporale previsto, recesso che era stato giustificato dalla societa’ datrice di lavoro con riferimento al mancato superamento del periodo di prova.
2. In sede di opposizione, il Tribunale di Bari confermava con sentenza la decisione assunta nella fase sommaria.
3. Nei confronti della sentenza del Tribunale il lavoratore proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Bari. La societa’ datrice di lavoro si costituiva per resistere all’impugnazione.
4. Con sentenza pubblicata il 25.5.2018, la Corte di appello di Bari rigettava il reclamo, confermando la sentenza impugnata, con la condanna del reclamante al pagamento delle spese del grado.
5. La Corte di appello concordava con il giudice di prime cure circa la mancata dimostrazione da parte del lavoratore, a causa della lacunosita’ della prova testimoniale, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la (OMISSIS) a partire dal 1.1.2014, prova non raggiunta neanche in seguito all’escussione in appello di un ulteriore testimone. In ogni caso, osservava la Corte di appello, anche a volersi basare sulle allegazioni del ricorrente, la prestazione dedotta era consistita in un unico viaggio, sia pure svoltosi nell’arco di diversi giorni e con varie tappe in diverse localita’ italiane ed Europee, per cui non erano riconoscibili nella fattispecie gli elementi distintivi della subordinazione, rappresentati dallo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva e dal carattere continuo della prestazione. La Corte di appello aggiungeva che le stesse caratteristiche della prestazione allegata, consistita in un solo, seppur lungo, viaggio, apparivano poco compatibili con la dedotta sussistenza di una effettiva eterodirezione, idonea a caratterizzare un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato.
6. Inoltre, la Corte territoriale osservava che il contratto a tempo determinato assistito da patto di prova stipulato tra le parti il 10.1.2014 aveva natura novativa rispetto ad un eventuale pregresso rapporto di lavoro subordinato, per cui in ogni caso si doveva ritenere la validita’ dello stesso contratto.
7. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. La societa’ (OMISSIS) s.r.l., regolarmente intimata, non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta l’omessa “valutazione” di un fatto decisivo (scambio del rimorchio intervenuto con altro dipendente della societa’ (OMISSIS) in data (OMISSIS)), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione degli articolo 112, 115, 116 c.p.c., articolo 2697 c.c. “e/o” articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa “valutazione” del fatto che il ricorrente guidasse in coppia (multipresenza) con la moglie (OMISSIS), nonche’ la violazione degli articolo 115, 116, 416 c.p.c., articoli 2607, 2712 c.c., articolo 2 Reg. 3821/1985 CE, articolo 15 Reg. 3820/1985 CE, articolo 179 C.d.S., articolo 11 bis e articolo 4, lettera o) Reg. CE 5671/2006, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In questo contesto vengono valorizzati in particolare gli stampati del cronotachigrafo digitale.
4. Con il terzo motivo il lavoratore si duole della violazione degli articolo 115, 116, 416 c.p.c., articoli 2697, 2712 c.c., articolo 2 Reg. 3821/1985 CE, articolo 15 Reg. 3820/1985 CE, articolo 179 C.d.S., articolo 11 bis e dell’articolo 4 lettera o) Reg. CE 5671/2006, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “e/o” 4. Cio’, in via subordinata, sempre in relazione alla prestazione in “multipresenza” dei due coniugi, giacche’, in tesi, vi sarebbe stato un travisamento delle risultanze processuali.
5. Con il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione di istanze istruttorie, il ricorrente lamenta violazione del suo diritto di difesa “e/o” nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 “e/o” omesso esame di un fatto decisivo del giudizio; violazione degli articolo 112, 115, 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 24 Cost., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 “e/o” n. 4 “e/o” n. 5. In questo contesto il ricorrente insiste sulla rilevanza delle proprie istanze relative all’esibizione di vari documenti, negandone il carattere generico ed esplorativo.
6. Con il quinto motivo, relativo “alla efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e all’onere di contestazione gravante sulla convenuta”, si denuncia la violazione degli articoli 115, 116, 416 c.p.c., articoli 2697 e 2712 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe dato peso al mancato assolvimento da parte della societa’ datrice di lavoro del suo onere di contestazione, giacche’ il disconoscimento operato dalla (OMISSIS), riferito non agli scontrini originali prodotti dal ricorrente, ma alle copie fotostatiche prodotte nella fase sommaria, non sarebbe stato per nulla specifico e circostanziato come richiesto dalla giurisprudenza.
7. Con il sesto motivo (OMISSIS), in relazione alla natura subordinata dell’attivita’ esercitata prima della formalizzazione del rapporto, lamenta la violazione dell’articolo 2094 c.c., articoli 11 e 11 bis CCM – Autotrasporto, Decreto Legislativo n. 285 del 2005, articolo 12, Decreto Ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, articolo 12, articolo 82 C.d.S., articolo 416 c.p.c. e articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
8. Con il settimo motivo, relativo alla ritenuta “novazione del rapporto di lavoro subordinato ad opera del successivo contratto a termine”, il ricorrente si duole della violazione degli articoli 1230 e 1231 c.c., articolo 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e della violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
9. Con l’ottavo motivo si deduce la nullita’ del patto di prova apposto al contratto di lavoro del ricorrente e si denuncia la violazione dell’articolo 2096 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
10. Con il nono motivo, relativo alla dedotta nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, (OMISSIS) lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
11. Con il decimo motivo, in via subordinata si denuncia la violazione dell’articoli 1230, 1231, 20196 c.c. e del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla dedotta illegittimita’ del contratto a termine concluso tra le parti qualora dovesse ritenersi che l’intento delle parti fosse quello di costituire un rapporto di lavoro a termine fin dal 1.1.2014.
12. Deve essere esaminato con precedenza il sesto motivo di ricorso, inerente agli errori di diritto che sarebbero stati compiuti dalla Corte territoriale a proposito del mancato riconoscimento del rapporto di subordinazione tra la ricorrente e la ditta (OMISSIS), nonche’ a vizi motivazionali sullo stesso punto.
13. In effetti, le altre doglianze proposte dal lavoratore non sono autonome, giacche’ i primi cinque motivi attengono alla prova dell’effettivita’ della prestazione lavorativa prima della formalizzazione del rapporto con la stipula tra le parti, il 10.1.2014, di un contratto a tempo determinato assistito da patto di prova, mentre i motivi dal settimo al decimo attengono alla motivazione sussidiaria della sentenza impugnata, quella basata sulla natura novativa di quest’ultimo contratto.
14. Ora, per quanto riguarda il primo punto, la motivazione della sentenza impugnata, pur riferendosi, in accordo con il primo giudice, alla debolezza della prova offerta dal lavoratore, e’ fondata sul mancato riconoscimento dei caratteri della subordinazione sulla base delle stesse allegazioni del ricorrente, assumendone in via ipotetica la realta’. Relativamente al secondo punto, i motivi in questione riguardano una motivazione sussidiaria, la cui critica dovrebbe essere presa in considerazione da questa Corte solo in caso di accoglimento del sesto motivo.
15. Tale pero’ non e’ il caso, perche’ quest’ultima doglianza non ha fondamento, il che comporta il rigetto dell’intero ricorso.
16. Nessuno dei profili prospettati nell’ambito di questa doglianza e’ meritevole di accoglimento.
17. Il lavoratore deduce in primo luogo che dal punto di vista legale l’utilizzo di un mezzo per autotrasporto di proprieta’ di terzi puo’ avvenire o in virtu’ di un rapporto di lavoro subordinato o grazie ad un contratto di noleggio del mezzo senza conducente ad un’altra impresa di trasporto, cio’ che richiede l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, condizione che il (OMISSIS) non soddisfa (come sua moglie). Da varie norme di legge, regolamentari e collettive (in particolare il Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articolo 12, comma 5), emergerebbe secondo la ricorrente che, in caso di irregolarita’, vi sarebbe una presunzione legale di lavoro subordinato. Analoghe considerazioni vengono svolte in ordine al Decreto Ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, articolo 12 e agli articoli 82 C.d.S. e segg..
18. Il Collegio osserva a questo riguardo come, sebbene dalla violazione delle norme invocate possa derivare, evidentemente, una responsabilita’ amministrativa del legale rappresentante dell’impresa, non si possa parlare di presunzione legale. In particolare, il D.lgs. n. 286 del 2005, articolo 12, comma 5, statuisce che, in caso di irregolarita’, oltre alle sanzioni amministrative, si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente”. Non e’ possibile ricavare da questa frase, ne’ dalle altre norme invocate dal ricorrente, la volonta’ di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perche’ la norma si limita, senza ambiguita’, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all’articolo 2094 c.c., ovvero a stabilire presunzioni legali di subordinazione. Anche in ipotesi di guida irregolare di automezzi da trasporto si deve dunque ritenere che il giudice mantenga il proprio potere di accertare la subordinazione (o, come in questo caso, la sua mancanza).
19. La sentenza impugnata viene poi criticata in relazione agli elementi presi in considerazione per escludere la subordinazione. In sostanza la Corte territoriale non avrebbe considerato che nell’autotrasporto il posto di lavoro e’ il camion e che tutto il lavoro si compie in trasferta. Il lavoratore valorizza il fatto che i trasporti erano eseguiti per conto della ditta, cui il mezzo apparteneva, che le direttive in ordine ai luoghi di carico e scarico, ai tempi di consegna e alle destinazioni erano impartite ovviamente sempre dalla ditta, la permanenza sul mezzo aziendale per tutta la durata del periodo in questione, la molteplicita’ dei viaggi, e il fatto che il ricorrente non dispone di alcun mezzo aziendale e non ha assunto alcun rischio d’impresa.
20. In realta’ queste considerazioni non sono idonee a scalfire la statuizione sul punto della sentenza impugnata, la quale e’ corretta nella sua affermazione in diritto secondo la quale per caratterizzare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato occorre considerare lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva, il carattere continuo della prestazione ed una “effettiva eterodirezione”, anche in tema di trasporto su strada. Come si e’ detto, la prestazione di guida per autotrasporto puo’ svolgersi sia in regime di lavoro autonomo sia in regime di lavoro subordinato. Come questa Corte ha piu’ volte osservato, in tema di lavoro subordinato, la sporadicita’ dell’attivita’ prestata e l’affidamento – secondo indicazioni di massima e con possibilita’ del lavoratore di accettarli o meno – di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilita’ di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell’inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale (tra molte, Cass. n. 25204 del 2013, n. 58 del 2009 e n. 7304 del 1999).
21. Ora, spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non e’ censurabile in cassazione ove correttamente e adeguatamente motivata (Cass. n. 1238 del 2011). In questo caso la Corte territoriale e’ giunta alla conclusione che, esaminando le caratteristiche del lavoro prestato dal ricorrente secondo le sue stesse allegazioni, in particolare l’essersi trattato di un unico seppur lungo viaggio di andata e ritorno, sia pure con varie tappe intermedie, non erano riconoscibili le caratteristiche del lavoro subordinato.
22. Sotto il profilo motivazionale, il ricorrente, pur senza evocare l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insiste su alcuni elementi che avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere la subordinazione, come l’assunzione a tempo determinato dopo 10 giorni di utilizzo dell’automezzo aziendale e la mancata qualifica del rapporto iniziale da parte dell’azienda nelle sue difese, e si fa valere che il lavoratore “avrebbe fatto ingresso all’interno dell’azienda”.
23. Per questi profili la doglianza e’ inammissibile. In quanto si vogliano intendere questi profili come denuncia di un vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, va rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di prime cure, per cui si verte in un caso di “doppia conforme” ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5. In questi casi, per evitare l’ipotesi di inammissibilita’ prevista dalla detta disposizione, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione di appello e dimostrare che esse sono diverse tra loro (tra molte, Cass., n. 10897 del 2018). Una tale comparazione manca del tutto nel ricorso.
24. Tornando agli altri motivi di ricorso, i primi cinque sono inammissibili sia perche’ sono nella sostanza diretti a censurare la motivazione della sentenza impugnata, e quindi soffrono della stessa ragione di inammissibilita’ di cui si e’ appena detto, mancando anche qui la comparazione con la motivazione della sentenza di prime cure volta a dimostrare l’inesistenza di una “doppia conforme” sia perche’ le doglianze in esame riguardano la prova delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente, questione ininfluente rispetto alla ragione del decidere della sentenza impugnata, che ha fondato il proprio assunto sulla base delle stesse allegazioni.
25. Sono inammissibili anche i motivi da sette a dieci, perche’ come detto essi si riferiscono a una motivazione sussidiaria della sentenza impugnata, mentre a sorreggere la stessa decisione e’ sufficiente l’accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta (OMISSIS) per il periodo antecedente la stipula del contratto a termine con patto di prova del 10.1.2014, giacche’ le doglianze sollevate in questi motivi danno per presupposto proprio l’accertamento di quel rapporto o comunque, in via gradata, per quanto riguarda l’ultimo motivo, un rapporto di lavoro subordinato a termine, pure implicitamente l’escluso dalla sentenza impugnata. L’accertamento negativo del rapporto di subordinazione, invece, come si e’ visto, non e’ stato efficacemente censurato con il ricorso, in particolare con il sesto motivo; di qui, l’inammissibilita’ delle doglianze in esame.
26. Successivamente all’esposizione del decimo motivo il ricorso, sotto il numero “11”, richiama quanto esposto dal ricorrente negli atti di merito relativamente alla quantificazione della retribuzione globale di fatto da utilizzarsi per il calcolo dell’indennita’ risarcitoria da riconoscere in tesi al lavoratore. Il punto non e’ presentato come doglianza. Si tratta comunque di rilievi inconferenti.
27. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso e’ quindi complessivamente da rigettare.
28. Non vi e’ luogo a liquidazione di spese, non avendo la societa’ intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.
29. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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