Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17180.
Massima estrapolata:
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (Fattispecie relativa all’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Sentenza 5 giugno 2020, n. 17180
Data udienza 5 marzo 2020
Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Ingente quantità – Trasporto – Attenuante della partecipazione di minima importanza – Art. 114 cpp – Reato commesso da tre o più persone – Inapplicabilità dell’attenuante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO, che conclude per l’inammissibilitai del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza del 19 marzo 2019 ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) dal Tribunale di Pisa il 23 maggio 2014 alla pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed Euro 10.000 di multa per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 4 e 6 e articolo 80, comma 2 per l’importazione in Italia di kg. 290 lordi di hashish, trasportati su un’auto e poi a bordo di una nave. Il carico era poi stato sottoposto a sequestro dalla polizia giudiziaria il 10 febbraio 2011 all’uscita del casello di (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione quanto al rigetto del motivo di appello con cui si chiese l’applicazione dell’articolo 114 c.p. in base al trascurabile apporto causale dell’imputato.
La motivazione della sentenza impugnata non sarebbe attinente al motivo proposto.
Rispetto alla complessa dinamica del fatto, descritta nel ricorso, l’imputato avrebbe solo fornito al corriere indicazioni sulla strada da seguire per il rientro in Toscana da Genova.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui si chiese l’esclusione della circostanza aggravante ex articolo 80, comma 2 per il criterio di attribuzione ex articolo 59 c.p., comma 2; mancherebbe la conoscenza da parte dell’imputato circa il quantitativo di sostanza stupefacente che altri avevano trasportato.
Mancherebbe anche l’atteggiamento colposo del ricorrente; inoltre si ricorda che e’ stata esclusa la circostanza aggravante ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 112 c.p., n. 2, non essendo stata ritenuta sussistente l’attivita’ di direzione ed essendo emerso solo il rapporto con il corriere (tale (OMISSIS)). Sarebbe quindi evidente l’inconsapevolezza del quantitativo di sostanza stupefacente trasportato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, che avrebbe cercato di dare la prova della sua estraneita’ ai fatti, non dovrebbe essere penalizzato con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ne’ la condotta processuale dovrebbe essere confusa con la mancanza di resipiscenza. Costituirebbero elementi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche l’occasionalita’ della condotta e l’incensuratezza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va in primo luogo rilevato che i motivi non concernono Van della responsabilita’ dell’imputato.
Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
1.1. Deve affermarsi che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza, prevista dall’articolo 114 c.p., non trova applicazione – oltre che nella ipotesi aggravata di cui all’articolo 112 c.p. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) – quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 6, per essere stato commesso il reato da tre o piu’ persone.
1.2. In tema di concorso di persone nei reato, la disposizione dell’articolo 114 c.p., comma 2, secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’articolo 112, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso.
In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629 c.p., comma 2 che richiama, tra l’altro, l’ultima parte della previsione posta all’articolo 628, comma 3, n. 1) secondo cui la pena e’ aumentata quando il fatto sia commesso da piu’ persone riunite; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852-01.
1.3. Nello stesso senso si e’ affermato che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza, prevista dall’articolo 114 c.p., non trova applicazione – oltre che nella ipotesi aggravata di cui all’articolo 112 c.p. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) – quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d). Tale circostanza aggravante concerne il fatto commesso da 3 o piu’ persone, come nel caso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 6.
2. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente applicato il principio per cui la circostanza aggravante dell’ingente quantita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, puo’ essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell’articolo 59 c.p., comma 2, la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa, cfr. in tal senso Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267076-01.
La corte territoriale ha esplicitamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato rilevando che la conoscenza del quantitativo trasportato risulta provato dalla adesione al proposito criminale dei concorrenti, volto ad importare in Italia con modalita’ organizzate l’ingente quantitativo di hashish, posto che il trasporto era avvenuto mediante la modifica del veicolo, procurato dallo stesso (OMISSIS), poi condotto sulla nave per il carico.
3. Del tutto generico e’ poi il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche. Oltre a rilevarsi che ex lege l’incensuratezza non e’ di per se’ elemento per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, se ne invoca l’applicazione su una non meglio precisata personalita’ dell’imputato che sarebbe emersa in dibattimento, senza neanche specificare a cosa si faccia riferimento e quali siano i fatti concreti che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare.
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694, Di Luca); come ogni circostanza attenuante, l’attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. I fatti concreti non sono stati prospettati nel ricorso.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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