Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18021.
In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione e le cause di divisione
In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’articolo 22, n. 1), cod. proc. civ., sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredità, giacché comunque attinenti all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al “de cuius” (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale di Messina indicato dall’adito tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale giudice competente in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dei controricorrenti e volta allo scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione del “de cuius” deceduto in Messina). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ordinanza|| n. 18021. In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione e le cause di divisione
Data udienza 7 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Competenza per territorio – Apertura della successione – Cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione – Art. 22, n. 1) cpc – Domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria – Domande volte alla divisione di una parte di essa – Universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 27075/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), difeso personalmente ex articolo 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO R.G. n. 1445/2021 depositata il 13/10/2022;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione e le cause di divisione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto con ricorso notificato l’11 novembre 2022 per regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13 ottobre 2022 e comunicata il 14 ottobre 2022.
(OMISSIS) ha depositato in data 30 novembre 2022 scrittura difensiva, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c..
(OMISSIS) ha invece notificato controricorso in data 21 dicembre 2022, depositato il 3 gennaio 2023.
Non ha svolto attivita’ difensive (OMISSIS).
2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’articolo 380-ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022, e dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, n. 4), secondo il regime transitorio dettato dall’articolo 35, comma 7, del medesimo D.Lgs..
3. Non puo’ tenersi conto del mancato rispetto del termine ordinatorio di venti giorni, ex articolo 47 c.p.c., comma 5, nel deposito del “controricorso” da parte di (OMISSIS), in difetto di opposizione del ricorrente (Cass. n. 6380 del 2018; Cass. n. 27237 del 2017; Cass. n. 25891 del 2010).
Sono state depositate conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, esponendo che una domanda di divisione, seppur parziale, rientra fra le cause di “divisione di eredita’”, cui fa riferimento l’articolo 22 c.p.c., comma 1, n. 1), e che la richiesta formulata dai germani convenuti ha esteso comunque la materia del contendere, dando vita ad una controversia volta alla divisione dell’intera eredita’.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
4. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato la propria incompetenza ed indicato il Tribunale di Messina quale giudice competente in ordine alla domanda proposta dall’avvocato (OMISSIS) nei confronti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) volta allo scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in (OMISSIS), derivanti dalla successione di (OMISSIS), morta a (OMISSIS).
Il convenuto (OMISSIS) ha chiesto in riconvenzionale di procedere alla divisione di tutto il compendio ereditario di (OMISSIS) (beni immobili, beni mobili e conti correnti). Il convenuto (OMISSIS) ha chiesto di estendere la divisione a depositi bancari e beni mobili. Entrambi hanno inoltre eccepito l’incompetenza dell’adito tribunale, per essere competente ex articolo 22 c.p.c., il Tribunale di Messina.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accertato che la successione di (OMISSIS) si e’ aperta a (OMISSIS), luogo del domicilio della defunta, ha percio’ dichiarato la propria incompetenza, condannando (OMISSIS) alle spese di lite.
5. E’ infondata l’eccezione – sollevata nella memoria depositata dal ricorrente il 26 maggio 2023 – di “difetto di specialita’”, ex articolo 365 c.p.c., della procura alle liti rilasciata da (OMISSIS) il 21 settembre 2021 per il giudizio di primo grado. Il rilievo non considera l’uniforme interpretazione secondo cui il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, e’ legittimato a proporre il procedimento del regolamento di competenza come a resistere in esso, ove cio’ non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, giacche’ l’articolo 47 c.p.c., comma 1, e’ norma speciale, che prevale sull’articolo 83 c.p.c., comma 4, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito (tra le tante, Cass. n. 16219 del 2020).
6. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 22 c.p.c. e articolo 456 c.c., valendo il foro di scioglimento della comunione in deroga al forum rei sitae solo per le cause relative all’universalita’ dei rapporti facenti capo al de cuius e non incidendo in tal senso le riconvenzionali spiegate dai convenuti.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese processuali.
7. Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6.
Tale motivo e’ inammissibile.
Essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al giudizio di merito sulla causa. D’altro canto, a norma dell’articolo 38 c.p.c., l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, e possono essere rilevate d’ufficio (quella per territorio nei soli casi previsti dall’articolo 28) non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.. Le questioni sono cosi’ decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Sicche’, in sede di regolamento necessario di competenza, neppure e’ censurabile la mancata concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6 (nella formulazione applicabile ratione temporis).
7. Il primo motivo del ricorso per regolamento e’ infondato.
Va premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, nessun rilievo spiegano le domande riconvenzionali proposte dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS). La competenza per territorio si determina, com’e’ noto, in base alla domanda principale e non gia’ in base a quella riconvenzionale, come emerge dall’articolo 36 c.p.c., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale, potendo questa determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito (Cass. n. 22816 del 2016; n. 11415 del 2007).
Il costante orientamento di questa Corte afferma certamente che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si e’ aperta la successione, stabilita dall’articolo 22 c.p.c., n. 1), in deroga al forum rei sitae, opera per la sola ipotesi di divisione ereditaria, relativa, cioe’, alla universalita’ dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. n. 1630 del 1963; n. 44 del 1975; n. 4260 del 1978; n. 7617 del 2019; n. 11879 del 2022), restando altrimenti la competenza regolata alla stregua dell’articolo 23 c.p.c., in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
La competenza ex articolo 22 c.p.c., n. 1, non funziona, dunque, nell’ipotesi di bene immobile solo parzialmente compreso nell’eredita’ (Cass. n. 1630 del 1963 e n. 4260 del 1978), ma non e’ esclusa in caso di istituzione di erede ex re certa, sussistendo per le cause nelle quali la legittimazione attiva e passiva discende necessariamente e non occasionalmente dalla qualita’ di erede e che abbiano un oggetto attinente a tale qualita’ (Cass. n. 1260 del 1997).
Come chiaramente spiegato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, il principio dell’universalita’ della divisione ereditaria non e’ assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste, puo’ essere derogato dall’accordo unanime dei condividenti. Ove si proceda alla divisione parziale dei beni ereditari, cio’ che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva e i beni non divisi rimangono in regime di comunione ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria.
Ne discende che, come si sostiene altresi’ in dottrina, vanno intesi quali cause di divisione di eredita’, ai sensi dell’articolo 22 c.p.c., n. 1), sia i procedimenti di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia quelli relativi alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno interamente compresi nell’eredita’, giacche’ comunque attinenti all’universalita’ dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
Che la domanda di divisione sia diretta allo scioglimento solo di parte della comunione ereditaria e’, quindi, questione attinente al merito della controversia, ma estranea al tema della competenza.
Avendo l’attore (OMISSIS) proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in (OMISSIS), derivanti dalla successione di (OMISSIS), opera, pertanto, la competenza territoriale speciale prevista dall’articolo 22 c.p.c., n. 1).
Puo’ enunciarsi il seguente principio:
in tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredita’ o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’articolo 22 c.p.c., n. 1), sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredita’, giacche’ comunque attinenti all’universalita’ dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
8. Il terzo motivo del ricorso per regolamento e’ infondato.
L’ordinanza che, come nella specie, accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicche’ il giudice erroneamente adito e’ tenuto a statuire sulle spese del procedimento; la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti, ove ricorra una delle ipotesi di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione.
9. Il ricorso per regolamento va dunque rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale il giudizio andra’ riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il ricorrente deve essere condannato a rimborsare ai resistenti costituiti (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo. Non va invece disposto al riguardo per l’altra intimata (OMISSIS), la quale non ha svolto attivita’ difensive.
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara competente il Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo; condanna il ricorrente a rimborsare le spese del procedimento di regolamento in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonche’ in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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