Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6633.
La massima estrapolata:
In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio.
Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6633
Data udienza 24 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere
Dott. DANIELE Rodolfo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17111-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEI TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
FATTO E DIRITTO
1. La societa’ (OMISSIS), in persona del l.r. pro tempore, impugnava l’avviso di accertamento con il quale veniva attribuito all’immobile di sua proprieta’ sito in (OMISSIS) – una rendita diversa da quella indicata nella dichiarazione Docfa, eccependone l’illegittimita’ per difetto dell’indicazione e della sottoscrizione del responsabile del procedimento nonche’ per carenza di motivazione, in difetto della indicazione degli atti comparativi utilizzati dall’Agenzia del territorio per la stima; contestava infine la sproporzione immotivata tra rendita attribuita ed accertata e quella dichiarata.
La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente. La CTR del Lazio respingeva il gravame, sul rilievo che la L. n. 212 del 2000, articolo 7, non sancisce la nullita’ dell’atto privo della sottoscrizione del responsabile e che l’indicazione della categoria e della classe dell’immobile sono elementi idonei a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi.
Quanto alla sproporzione delle rendite, i giudici regionali aderivano alla tesi sostenuta dall’Agenzia del Territorio, secondo la quale la perizia di parte conteneva tutti gli elementi utili per la determinazione della rendita, senza dover ricorrere al sopralluogo.
La societa’ (OMISSIS) ricorre per la cassazione la sentenza n. 132/37/13, svolgendo quattro motivi, illustrati con successiva memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
2. Con la prima censura si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, ed omesso esame del decisivo contenuto del ricorso proposto avanti alla CTP ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, per avere i giudici territoriali ritenuto la validita’ dell’avviso di accertamento, pur in mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, rilevando che l’atto impositivo era carente sia dell’indicazione del responsabile che della sua sottoscrizione.
3. Con il secondo motivo, l’ente ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, L. n. 241 del 1990, ex articolo 3, alla stregua dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali ritenuto adeguatamente motivato l’atto impositivo, il quale pur facendo riferimento ad atti comparativi, relativi ad immobili similari, utilizzati dall’Agenzia del territorio, non ne trascriveva il contenuto ne’ li allegava all’avviso di accertamento.
4. Con la terza censura si deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1973, articolo 20 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, per avere i giudici territoriali erroneamente applicato la norma distributiva dell’onere della prova, il quale grava sull’amministrazione, che non puo’ limitarsi a produrre le stime UTE, ma deve fornire gli elementi probatori oggettivi e certi per dimostrare la correttezza della stima.
Peraltro, deduce la contribuente, che l’Agenzia ha fondato l’avviso sulla base di propri accertamenti, omettendo di fornire gli elementi per dimostrare l’equiparabilita’ dell’immobile oggetto dell’accertamento con gli altri cespiti utilizzati per la comparazione.
5. Con la quarta censura, si lamenta l’omessa valutazione dei valori accertati dalla dettagliata perizia di parte ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
6. La prima censura e’ infondata.
La L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162 (in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo” e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, la L. n. 549 del 1995, articolo 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento e’ sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Questa Corte si e’ assestata sul principio secondo il quale “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidita’ dell’atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di la’ di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (S.U. n. 11722/2010; Cass. n. 20628/2017; n. 31707/2017; n. 11856/2017; Cass. 30050/2018; Cass. n. 10805 del 2010; Cass. n. 4757 del 2009; Cass. 2015/5985; Cass. 2013/1644).
La mancata sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario emittente e’, dunque, irrilevante ai fini della validita’ dell’atto, in quanto, in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso puo’ essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, articolo 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Nel caso di specie e’ pacifico che non si controverta di identificazione o attribuzione dell’atto impositivo ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell’Agenzia quanto soltanto di mancata sottoscrizione della persona fisica del funzionario emittente. Si’ che – sulla base dei principi poc’anzi evidenziati – va esclusa la dedotta causa di nullita’, atteso che l’avviso di accertamento impugnato reca alla pagina 2 l’indicazione del responsabile con la stampigliatura del nominativo.
7. La seconda e la terza censura, che possono essere esaminate congiuntamente, coinvolgendo la medesima questione, sono fondate, assorbito il quarto motivo.
8. Va premesso che in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, il contribuente ha riportato il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento (altresi’ allegato al ricorso per cassazione), con cui l’Ufficio ha rideterminato una nuova e maggiore rendita catastale dell’immobile, portandola da Euro 8.192,00 ad Euro 11.77,00 e limitandosi a far riferimento alla relazione di collaudo in cui la “Stima veniva effettuata all’Epoca Censuaria 1988/89”, eseguita con criterio comparativo sintetico.
La societa’ contribuente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, denunciando le esposte censure. Secondo quanto prescritto dal R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10, conv. in L. n. 1249 del 1939: “la rendita catastale delle unita’ immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, articolo 28, costruiti per le speciali esigenze di una attivita’ industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e’ determinata con stima diretta per ogni singola unita’. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita’ immobiliari che non sono raggruppablli in categorie e classi, per la singolarita’ delle loro caratteristiche”. In base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 30 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): “Le tariffe non si determinano per le unita’ immobiliari indicate nell’articolo 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita’ immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita”.
Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 37, stabilisce che: “Il reddito medio ordinario delle unita’ immobiliari e’ determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta”.
Va dunque affermato come il compendio normativo deponga – con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale – per la necessita’ di “stima diretta”, senza tuttavia che cio’ debba necessariamente presupporre l’esecuzione del “sopralluogo”; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente ne’ una condizione di legittimita’ dell’avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l’amministrazione finanziaria puo’ avvalersi per operare la valutazione. Sicche’ la mancanza di esso non preclude, di per se’, la valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l’ufficio sia comunque gia’ in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo. Elementi valutativi che in tanto possono integrare “stima diretta”, in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unita’ immobiliare oggetto di classamento; cosi’ da dare conto della peculiarita’ dal caso di specie, quale criterio alternativo all’applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (Cass. 22886/06).
L’indirizzo di legittimita’ si volge in tal senso, essendosi piu’ volte stabilito che – ferma la necessita’ di stima diretta per l’attribuzione di rendita di fabbricati a destinazione speciale – non e’ detto che tale stima diretta presupponga indefettibilmente l’accesso in loco per la disamina; potendo le caratteristiche del bene essere, allo scopo, “desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio, senza necessita’ di sopralluogo”(Cass. 3103/15).
Nel riaffermare questo principio, le pronunce di cui in Cass. nn. 7410/05; 8423/09 e ord. 19215/12 hanno altresi’ precisato che: “il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 37, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessita’ di sopralluogo. Questo, infatti, a mente del Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, articolo 11, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, puo’ essere effettuato “salvo successive verifiche con riferimento ad unita’ gia’ censite aventi medesime caratteristiche”, sicche’ in tale chiave il riferimento alle strutture analoghe ha solo valore rafforzativo e integrativo del metodo legale utilizzato, essendo idoneo a confermare l’adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima diretta”.
In conclusione, l’avviso di accertamento della rendita catastale – ancorche’ emesso “a tavolino” – puo’ fondarsi su una stima diretta; intesa quale valutazione mirata sulle specifiche caratteristiche dei singoli immobili integranti l’opificio e senza automatica estensione di parametri standardizzati eventualmente riferibili ad altri immobili, ancorche’ limitrofi.
Su tale presupposto, onere del contribuente – da questi assolto nel giudizio di merito – e’ dunque quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perche’ emessi in assenza di sopralluogo, ma perche’ emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni.
Cio’ premesso, e’ certamente pertinente il richiamo, in linea con precedenti pronunce (tra le quali Cass. n. 9629 del 2012), di Cass. n. 23247 del 2014, che, seppur riferita a fattispecie inerente a procedura attivata dalla L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335, contiene ampia premessa espositiva nella quale esplicita quello che deve intendersi come il contenuto mimino motivazionale dell’avviso di classamento in relazione alle differenti ipotesi di riclassamento della unita’ immobiliare gia’ munita di rendita catastale; in particolare occorrendo che sia indicato a quale presupposto la riclassificazione sia dovuta, il non aggiornamento del classamento o la palese incongruita’ rispetto a fabbricati similari, dovendo specificamente individuarsi, in tale ultima ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unita’ immobiliare oggetto di classamento (in senso conforme Cass. n. 627 del 2015).
Condizione che nella fattispecie in esame non puo’ certamente intendersi soddisfatta dal mero generico riferimento ai dati riportati nell’avviso di accertamento, atteso che la modifica della rendita catastale deve essere idoneamente giustificata, per consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa ed al fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. A tale lacuna l’Amministrazione ha tentato di ovviare con la produzione in giudizio delle stime UTE ed allegando ulteriori elementi, quali l’aumento del prezzo al mq per le tettoie dell’opificio, perche’ si trattava di strutture tamponate su tre lati, cosi come la valorizzazione del capannone(indicata come struttura precaria nell’elaborato peritale della parte) in struttura mista (muratura e ferro) ed infine il maggior valore attribuito agli uffici rispetto al capannone in virtu’ delle raffinate rifiniture; ma tale operazione non puo’ essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto (Cass. n. 6065 del 2017; Cass. n. 25450/2018).
Sennonche’, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneita’ a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 2540/2018; Cass. n. 26431/2017; 25037/2017).
Pertanto, la decisione adottata dai giudizi regionali si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, in quanto nell’ipotesi di attribuzione della rendita catastale – che abbia luogo a seguito della cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) – la stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica: (Cass. n. 17971/2018).
Le censure vanno, inoltre, condivise, posto che il giudice di secondo grado non ha considerato che la stima dell’Ufficio era stata redatta senza indicare gli elementi comuni degli immobili similari e senza identificare gli immobili medesimi, sulla base di un generico criterio sintetico comparativo e sulla scorta di presunte stime eseguite dall’ufficio del Territorio (non trascritte e neppure allegate all’atto impositivo).
In conclusione, l’onere motivazionale dell’Ufficio non puo’ essere soddisfatto mediante la produzione in giudizio delle stime Ute e l’allegazione delle caratteristiche strutturali che avevano condotto all’attribuzione di una maggiore rendita, elementi “probatori” prima non indicati nell’atto impositivo opposto; la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione, difatti, di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (22148/17).
Il ricorso va dunque accolto, con riferimento alla seconda e alla terza censura, assorbito il quarto motivo e respinto il primo; con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente, ed annullamento dell’avviso di accertamento opposto. Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimita’ in materia, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie la seconda e la terza censura del ricorso, assorbito il quarto motivo e respinto il primo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;
dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
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