Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 settembre 2018, n. 40803.
La massima estrapolata:
In tema di applicazione della più favorevole formula liberatoria di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p., occorre ribadire che, in presenza della già maturata prescrizione, la possibilità di adottare una formula di proscioglimento nel merito è circoscritta al solo caso in cui sia rilevabile l’assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva della innocenza attraverso una mera attività ricognitiva mentre non si estende al caso di contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede “un ponderato apprezzamento tra opposte risultanze”.
Sentenza 13 settembre 2018, n. 40803
Data udienza 7 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VILLONI Orlando – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TRONCI Andrea;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), con atto a propria firma, propone tempestiva impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa il 26.05.2006 dal Tribunale di Como con rito abbreviato condizionato (conseguente ad opposizione a decreto penale), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti suoi (e di (OMISSIS)), in ordine al reato previsto e punito dall’articolo 340 cod. pen., perche’ estinto per prescrizione, cosi’ reiterando la medesima decisione gia’ adottata da altra sezione della stessa Corte d’appello, annullata senza rinvio da questa Corte con sentenza n. 10960 del 25.02.2015, per essere stata dichiarata de plano, senza l’instaurazione del contraddittorio.
2. Si premette che la contestazione ha ad oggetto la turbativa dell’ufficio di segreteria del sostituto procuratore presso il Tribunale di Como, Dott. (OMISSIS), all’interno del quale l’odierno ricorrente ed il di lui fratello, (OMISSIS), pur regolarmente convocati per la restituzione di materiale loro in precedenza sequestrato, si trattenevano, benche’ ripetutamente invitati ad uscire in attesa della ultimazione del relativo verbale alla presenza dei loro legali, “interrompendo in tal modo il regolare espletamento dell’attivita’ dell’ufficio”.
Osservava in proposito la Corte distrettuale che, ferma la ritenuta inconsistenza delle questioni di ordine processuale gia’ eccepite innanzi al primo giudice e dallo stesso correttamente disattese, la sopravvenuta estinzione del reato ascritto imponeva che la valutazione del merito fosse compiuta alla luce della regola di giudizio dettata dall’articolo 129 c.p.p., comma 2. Regola di giudizio nella fattispecie non applicabile, non risultando “affatto evidente che il fatto non sussiste”: cio’ alla stregua degli elementi di giudizio “esaustivamente evidenziati dal primo giudice e correttamente valutati con motivazione assolutamente condivisibile”, di cui erano comunque ribadite le linee portanti.
2. Il ricorso di cui trattasi esordisce con una premessa volta al generale inquadramento della vicenda, incentrata sui dichiarati “fini di interesse personale” che sarebbero alla base delle condotte del sostituto (OMISSIS) nei confronti dell’istante e del di lui fratello, risoltesi in “attivita’ pretestuosamente invasive della sfera privata e professionale che hanno provocato l’adito alla tutela giurisdizionale da parte delle vittime”, nonche’ in collaterali “attivita’ dissuasive e ritorsive… in associazione con i militari della polizia giudiziaria di cui dispone nell’ufficio pubblico della Procura lariana per disseminare procedimenti penali infondati…”. Attivita’ asseritamente estesa anche nei riguardi dei difensori che assistono i (OMISSIS), “costretti…”, in caso di risultati favorevoli nell’ambito dei processi avviati con i loro atti, “… a disconoscerne le firme cosi’ da invalidarli e comprometterne… l’esito”, onde tutti i legali, “sottoposti alle succitate coazioni dissuasive”, “prima o poi… abbandonano il mandato”, secondo uno schema che si sarebbe ripetuto anche nel caso di specie.
Prosegue, quindi, l’atto d’impugnazione fornendo la propria ricostruzione del fatto per cui e’ processo, “letta” come frutto di un preordinato piano ordito e realizzato dal (OMISSIS) e tratteggiata alle pagg. da 5 a 8 del ricorso, cui fa seguito l’indicazione dell’addebito, dalla formulazione iniziale a quella finale cristallizzata nella sentenza impugnata, di cui e’ integralmente trascritta la motivazione.
3. Venendo, quindi, piu’ propriamente ai motivi d’impugnazione (che saranno illustrati tenendo conto del disposto dell’articolo 173 disp. att. c.p.p.), deduce il ricorrente, nell’ordine:
3.1 “inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’”, per non essere stati, ne’ l’imputato ne’ il suo difensore, avv. (OMISSIS) – quest’ultimo asseritamente “costretto (nell’ambito della summenzionata prassi ambientale) ad abbandonare il mandato” – “notiziati ritualmente del decreto di citazione a giudizio” (nel corpo del motivo il ricorrente precisa, in realta’, che “nonostante la rinuncia al mandato ed alla domiciliazione da parte del difensore di fiducia”, il decreto di citazione a giudizio e’ stato egualmente notificato al menzionato avv. (OMISSIS), impossibilitato a rappresentare le sue ragioni per l’avvenuto utilizzo della PEC, e la Corte d’appello non avrebbe garantito l’effettivita’ del diritto di difesa);
3.2 “violazione di legge sostanziale e processuale”, per non avere la Corte tempestivamente nominato un difensore d’ufficio, avendo preferito attendere la celebrazione dell’udienza per designare “tale avv. (OMISSIS)”, che nessuna reale attivita’ difensiva e’ stata in grado di svolgere ed ha svolto, con conseguente violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU;
3.3 ulteriore violazione di norme processuali a pena di nullita’, con specifico riferimento al disposto dell’articolo 33 c.p.p. circa il numero dei giudici necessario per la costituzione del collegio, essendosi in presenza di una sentenza “in concreto monocratica”, “frutto dell’attivita’” del solo presidente, unico firmatario del provvedimento impugnato, nonche’ relatore ed estensore, in violazione della garanzia della collegialita’;
3.4 “inosservanza o erronea applicazione della legge penale”, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), stante l’acritica adesione della Corte distrettuale, nella valutazione delle questioni pregiudiziali prospettate dalla difesa – e, in particolare, della questione d’incompetenza, da risolversi mediante l’applicazione dell’articolo 11 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia – all’impostazione del primo giudice, cosi’ ignorando “l’evidenza disponibile”, alla stregua della gia’ rappresentata ricostruzione del fatto per cui e’ processo;
3.5 eguale vizio in relazione al continuo mutamento nel tempo di un addebito che si assume non essere “mai esistito”, giusta la ricostruzione della vicenda nuovamente reiterata; non senza rilevare che “il fatto contestato nel giudizio conseguente all’opposizione avverso il decreto penale di condanna e’ un fatto-reato diverso da quello contenuto nel decreto opposto”, da cio’ essendo scaturiti un “errore in procedendo” ed un “vulnus alla difesa… evidentissimi”;
3.6 assenza di “correlazione tra imputazione e sentenza”, posto che alla gia’ rilevata “incertezza sulla realta’ del fatto addebitato” si somma “la diversita’ del fatto contestato rispetto persino a quello emerso nel giudizio”, ritenuto “oggettivamente” difforme rispetto a “tutti e tre i capi di imputazione successivamente contestati”: cio’ che di per se’ avrebbe dovuto condurre la Corte distrettuale a fare applicazione del disposto dell’articolo 129 c.p.p., comma 2;
3.7 “inosservanza di norme processuali in relazione ai poteri del giudice di rinvio… nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione”: la sentenza rescindente, ponendo l’accento sulla diversita’ dei poteri del giudice di merito e del giudice di legittimita’ nella valutazione delle risultanze fondanti la declaratoria di cui al capoverso dell’articolo 129 cod. proc. pen., avrebbe sancito “tra le righe che in specie vi fossero prove disponibili idonee al proscioglimento nel merito ex articolo 129 c.p.p., che il giudice onorario non aveva considerato e che la Cassazione non poteva considerare (per i limiti intrinseci alla sua cognizione) ma che il giudice d’appello doveva invece considerare poiche’ e’ interesse degli imputati che tale cognizione sia realizzata”, laddove la Corte ambrosiana avrebbe disatteso tale implicita deduzione;
3.8 “inosservanza dell’articolo 129 c.p.p. in relazione all’erronea applicazione dell’articolo 340 c.p. e dell’articolo 51 c.p.; carenza di motivazione sul punto”: vi sarebbe una “evidenza lampante della insussistenza del fatto”, del tutto difforme dalla “falsa” ricostruzione fatta propria dalla Corte ambrosiana, a fronte di quella su cui il ricorso nuovamente si diffonde. Inoltre, la “semplicistica” ermeneutica della succitata norma codicistica, su cui si e’ adagiata la Corte medesima, non avrebbe alcun pregio, dovendo trovare spazio l’articolo 129 c.p.p., comma 2 “in ogni caso in cui l’ordinamento prevede l’assoluzione” e, dunque, anche nell’ipotesi di “dubbio”, per via del doveroso coordinamento con il dettato dell’articolo 533 c.p.p., pena l’illegitimita’ costituzionale della norma stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato senz’altro inammissibile, con conseguente applicazione delle statuizioni accessorie previste dall’articolo 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo quanto alla somma da versarsi alla Cassa delle Ammende.
2. La pur concisa sintesi del torrentizio ricorso di oltre 80 pagine formalizzato dall’imputato ricorrente, rende di tutta evidenza come l’impostazione difensiva poggi non gia’ su di una ragionata critica al testo del provvedimento impugnato, bensi’ sulla radicale contestazione del fatto, alla stregua della propria personale prospettazione, delineata gia’ nei paragrafi iniziali dell’atto d’impugnazione, che colloca l’accaduto in seno ad un preteso, radicato e diffuso contesto illecito che avrebbe avuto il suo centro propulsore nel sostituto procuratore (OMISSIS), accusato – del tutto gratuitamente, allo stato – di gravissimi reati, si’ da rendere doverosa la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
3. Quanto precede comporta, quale inevitabile corollario, che le dedotte censure in ordine alla mancata applicazione della piu’ favorevole formula liberatoria di cui al capoverso dell’articolo 129 cod. proc. pen., in quanto improntate all’anzidetta “lettura” dei fatti, non hanno alcuna ragion d’essere, essendo appena il caso di ribadire, a fronte del contrario assunto del ricorrente, che, in presenza della gia’ maturata prescrizione, la possibilita’ di adottare una formula di proscioglimento nel merito e’ circoscritta al solo caso “in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze” (cosi’, fra le tante, sez. 6, sent. N. 10284 del 22.01.2014, Rv. 259445). Prova positiva che, nella fattispecie, per certo non ricorre, anche alla luce delle puntuali argomentazioni in proposito sviluppate dal giudice del rinvio.
Naturalmente, la ricorrenza della piu’ volte richiamata causa estintiva preclude qualsivoglia rilevanza delle molteplici questioni di rito che sono state sollevate, peraltro tutte oggetto di reiterazione dopo essere state correttamente disattese dalla Corte ambrosiana sulla scorta di ineccepibili argomentazioni, se si fa eccezione di quella afferente alla inesistente nullita’ per difetto di rituale notifica del decreto di citazione in appello all’imputato ed al suo difensore, regolarmente notiziati, ed all’altra, di non agevole comprensione, relativa alla pretesa tardivita’ nella nomina del difensore d’ufficio, designato in udienza ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4. Questioni da ritenersi comunque esse pure superate, ove si consideri che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, finanche “Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza, sempreche’ non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2″ (cosi’ Sez. U., sent. N. 28954 del 27.04.2017, Rv. 269810).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
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