Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 agosto 2019, n. 35200
Massima estrapolata:
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, non ricorre una delle ipotesi di pena illegale individuate dalla giurisprudenza di legittimità, alla configurazione delle quali non concorrono gli eventuali errori di calcolo compiuti dal giudice per la determinazione della pena finale, quando quest’ultima non risulti inferiore al minimo assoluto previsto dall’art. 23 c.p., né la pena considerata quale base di computo sia inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato contestato.
Sentenza 1 agosto 2019, n. 35200
Data udienza 12 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2018 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord ha applicato a (OMISSIS), su sua richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, considerando quale base di computo la pena di due anni di reclusione, ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a un anno e quattro di mesi di reclusione, ridotta alla pena finale di otto mesi di reclusione per la diminuente del rito.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, lamentando la violazione dell’articolo 444 c.p.p., per l’applicazione di una diminuzione di pena superiore a quella di un terzo consentita dall’articolo 444 c.p.p., per essere la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, risultante a seguito della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stata ridotta della meta’ anziche’ di un terzo, essendo stata determinata la pena finale in otto mesi di reclusione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, sottolineando l’illegalita’ della pena determinata dal Tribunale, a causa della applicazione di una diminuzione di pena per il rito superiore a quella massima consentita dall’articolo 444 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero e’ inammissibile.
2. In premessa, va rilevato che nella vicenda in esame deve trovare
applicazione, ratione temporis, l’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, cosicche’ occorre soffermarsi sulla nozione di pena illegale, con riferimento alla quale la novella ha individuato uno dei casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Con tale nozione, il legislatore ha recepito l’elaborazione della giurisprudenza di legittimita’ in sede di definizione dell’ambito della sindacabilita’, in punto determinazione della pena, della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Jazouli (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il “ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena”, ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che “l’illegalita’ della pena applicata all’esito del “patteggiamento” rende invalido l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha recepito, cosi’ reintegrando le parti nella facolta’ di rinegoziare l’accordo stesso su basi corrette”: si tratta dei casi in cui “la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall’articolo 23 c.p. “ovvero” indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione”.
In questo contesto, la giurisprudenza di legittimita’ ha ricondotto, ai fini che qui rilevano, alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena-base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato piu’ grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, Mastrolorenzi, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex articolo 81 c.p., comma 2, risultava inferiore al minimo fissato per il reato piu’ grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, Nisi, Rv. 208971, nonche’, con riferimento a ricorso cui era applicabile l’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600).
E’ stato anche chiarito che la valutazione di congruita’ della pena concordata dalle parti debba essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioe’ con riferimento al risultato finale dell’accordo (cfr. Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, Del Noce, Rv. 217696; conf. Sez. 4, n. 8151 del 10/01/2001, Poidomani, Rv. 218995; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 52261 del 28/10/2016, Ben Mohamed Salh, Rv. 268642), indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto e’ unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volonta’ delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009; Fontana, Rv. 244582 – 01), tanto che e’ stata affermata l’irrilevanza degli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purche’ il risultato finale non si traduca in una pena illegale, da intendere nel senso anzidetto (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 18/01/2006, Federico, Rv. 233185; conf. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).
Nel caso in esame la pena finale di otto mesi di reclusione applicata all’imputato, conformemente alla sua richiesta, alla quale aveva consentito il pubblico ministero, non e’ inferiore al minimo assoluto previsto dall’articolo 23 c.p., ne’ la pena considerata quale base di computo, e cioe’ quella di due anni di reclusione, e’ inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 contestato all’imputato (pari a un anno e sei mesi di reclusione), cosicche’ non si versa in una delle ipotesi di pena illegale individuate dalla giurisprudenza di legittimita’, alla configurazione delle quali non concorrono gli eventuali errori di calcolo compiuti per la determinazione della pena finale, con la conseguente inammissibilita’ del ricorso in esame, proposto dal pubblico ministero al di fuori dei casi consentiti, non versandosi in una ipotesi di pena illegale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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