In sede disciplinare

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 22 giugno 2020, n. 3956.

La massima estrapolata:

In sede disciplinare, l’amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento, ma a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 3956

Data udienza 4 giugno 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Sanzione della destituzione – Art. 118 TU impiegati civili – Collocamento in quiescenza e prosecuzione procedimento disciplinare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5318 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato En. Bo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della destituzione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020, svoltasi in collegamento da remoto il Cons. Antonino Anastasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’appellante, in servizio nella Polizia di Stato – Questura -OMISSIS-, nel 2006 è stato sospeso in via cautelare perché rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale.
Decorso il quinquennio, la sospensione è stata revocata ma l’interessato, essendo risultato inidoneo attitudinalmente, è stato posto in quiescenza con decorrenza retroattiva dal 20 ottobre 2011.
Nel 2014 il processo penale di primo grado si è concluso con la condanna dell’imputato, alla quale ha poi fatto seguito la sentenza della Corte d’Appello che nel 2016 ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti.
Nel 2016 l’Amministrazione ha avviato nei confronti dell’ex dipendente un procedimento disciplinare che si è concluso con la sua destituzione ad opera di Decreto del Capo della Polizia in data 9/3/2017.
L’interessato ha impugnato tale decreto espulsivo avanti al TAR Napoli, sostenendo in primo luogo che l’Amministrazione non poteva promuovere un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente in quiescenza.
Sotto altro profilo il ricorrente ha sostenuto comunque la tardività della attivazione del procedimento disciplinare e la sproporzionalità della sanzione inflitta.
La sentenza in epigrafe indicata con la quale l’adito Tribunale partenopeo ha respinto il gravame è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente che ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo vari motivi d’impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione dell’Interno che ha domandato il rigetto dell’avverso gravame.
Le Parti hanno depositato memorie e l’appellante note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
Alla Udienza Pubblica del 4 giugno 2020, svoltasi ai sensi dell’art 4 del DL n. 28 del 2020, l’appello è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo l’appellante torna a sostenere – in base ad una interpretazione a contrario del disposto dell’art. 118 TU impiegati civili n. 3 del 1957 – che il procedimento disciplinare non poteva essere attivato successivamente alla sua cessazione dal servizio (con collocamento in quiescenza).
Evidenzia in tal senso l’appellante che la normativa richiamata nella sentenza impugnata (art. 55 bis TU n. 165 del 2001 introdotto dal D. L.vo n. 75 del 2017) è in realtà inapplicabile ai fatti di causa, riguardando essa ai sensi dell’art. 22 comma 13 del medesimo Decreto solo gli illeciti disciplinari successivamente posti in essere.
Il mezzo non è fondato.
L’art. 118 TU impiegati civili (Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego) così dispone al primo comma:
“Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d’impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.”.
Tale regola iuris è stata come si è visto derogata dall’art. 55 bis TU n. 165 del 2001 il quale ha previsto che la prosecuzione del procedimento disciplinare se può avvenire solo per ” l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”.
Questa modifica normativa è, come evidenziato correttamente dalla parte appellante, non direttamente applicabile alla fattispecie in controversia e dunque non rilevante.
Tornando all’art. 118, la diposizione va però interpretata e applicata tenendo conto del fatto che all’epoca vigeva in termini assoluti la c.d. pregiudiziale penale (cfr. oltre all’art. 3 c.p.p. 1930 soprattutto l’art. 117 stesso TU n. 3 del 1957) in base alla quale il procedimento disciplinare non poteva essere avviato in pendenza di giudizio penale.
Ne consegue che la prosecuzione ex art. 118 si applica anche nei casi in cui il procedimento disciplinare non aveva potuto essere attivato per pendenza del giudizio penale ma l’Amministrazione – sospendendo in via cautelare il dipendente – aveva già affermato il potenziale rilievo disciplinare delle accuse a questi mosse in sede penale.
In tal senso disponeva del resto per i militari l’art. 37 L. 599/1954 ora confluito in art. 923 C.O.M. (ovviamente non applicabile alla controversia).
Indipendentemente da questi richiami testuali, la necessità di attivare comunque ex post il procedimento disciplinare a carico di impiegato cessato del servizio – ove lo stesso fosse stato in precedenza sospeso in via cautelare per pendenza giudizio penale – è stata affermata dalla giurisprudenza di questo Consiglio sin da tempi risalenti.
E ciò per la necessità sostanziale di definire in termini giuridici la valenza stipendiale e previdenziale del servizio non prestato per la sospensione cautelare, durante la quale il rapporto di servizio si interrompe provvisoriamente e l’interessato non percepisce retribuzione ma assegno alimentare.
La sospensione è infatti una misura interinale che non incide sul rapporto di impiego ed è perciò destinata a perdere efficacia con la collocazione in quiescenza, a seguito della quale sarà quindi necessario definire ed eventualmente ricostruire la posizione stipendiale e previdenziale del dipendente per il periodo di sofferta interdizione dal servizio.
In tal senso, si è detto, è la giurisprudenza di questo Consiglio (ad es. III Sez. n. 494 del 2018 e 1393 del 2019) sulla scia di quanto già chiarito da Ap. n. 8 del 1997.
In quella autorevole Sede è stato infatti affermato per quanto di interesse che:
“a) l’ordinamento richiede, nell’interesse al definitivo assetto dei rapporti giuridici, e attesa la durata interinale degli effetti del provvedimento di sospensione cautelare, che, all’esito del procedimento penale, il provvedimento di sospensione cautelare sia sostituito da un diverso titolo giuridico che disponga degli effetti prodotti dalla sospensione;
b) la sorte del provvedimento di sospensione e degli effetti dallo stesso prodotti non può che essere rimessa all’iniziativa dell’amministrazione al cui comportamento soltanto la legge collega effetti tipici;
c) a questa, infatti, va riconosciuto, pur essendo intervenuta la cessazione del rapporto, il potere di valutare il comportamento dell’impiegato, proprio al fine di regolare in maniera definitiva l’assetto degli interessi provvisoriamente determinato dal provvedimento di sospensione cautelare;
d) tale valutazione non può che costituire estrinsecazione del potere disciplinare, non rinvenendosi nell’ordinamento altro procedimento amministrativo a ciò preordinato; ” (Ap. n. 8 del 1997 citata).
Il mezzo va quindi respinto in quanto l’Amministrazione era obbligata ad attivare il procedimento disciplinare per definire la posizione del dipendente nel periodo di sospensione, precedente al collocamento in quiescenza.
Con il secondo motivo l’appellante deduce la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, avvenuto quando il termine lungo (120 giorni) previsto dall’art. 9 DPR 737/1981 e decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello dichiarativa della prescrizione era ormai decorso.
Il mezzo non è fondato in quanto – dopo Corte cost. nn. 51 e 186 del 2004- sulla decorrenza dei 120 giorni oggi è sempre più consolidato l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza legale della pubblicazione cioè a seguito trasmissione dell’atto da parte della cancelleria.
In tal senso è stato anche di recente ribadito che i termini del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza passata in giudicato, dovendo ritenersi che tale conoscenza possa essere raggiunta solo dalla data di acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna, ma non attraverso comunicazioni informali da parte di terzi. (ad es. II Sez. n. 1506 del 2020).
Quanto al termine breve di 40 giorni (previsto dall’art. 9 medesimo) esso si applica solo in caso di formale notificazione della sentenza ad opera dell’interessato, e a tale notificazione non può essere equiparata la comunicazione di cancelleria.
Infatti il termine breve è previsto ad esclusiva garanzia del dipendente il quale notificando la sentenza può impedire che lo spatium deliberandi concesso all’amministrazione si dilati e può ottenere una sollecita definizione della sua posizione.
Nella memoria di replica l’appellante sostiene l’impossibilità, secondo le regole del rito penale, di tale notificazione ad opera del dipendente ma il rilievo non coglie nel segno: non si vede infatti perché l’interessato, acquisita copia conforme dell’atto come suo diritto, non possa notificarla all’amministrazione a mezzo ufficiale giudiziario.
Con il terzo motivo l’appellante torna a censurare la sproporzionalità della sanzione espulsiva inflittagli dall’Amministrazione, senza tenere conto del suo eccellente stato di servizio; del carattere risalente dei fatti addebitati con conseguente venir meno della loro lesività rispetto al buon nome dell’Amministrazione; del progressivo ridimensionamento nel corso dello stesso processo penale delle responsabilità a lui concretamente addebitate.
Il mezzo non può essere favorevolmente scrutinato.
Il Collegio precisa in primo luogo che per costante giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo IV Sez. n. 484 del 2020 e n. 381 del 2020) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, che nella specie però non è dato intravedere avuto riguardo a quanto emerge dagli atti del fascicolo.
A ciò deve aggiungersi che in sede disciplinare, l’amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento, ma a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare.
Ciò, peraltro, può valere anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell’imputato, a fortiori se determinato dall’estinzione del reato per prescrizione, atteso che uno stesso comportamento del dipendente mentre, in sede penale, può essere valutato in maniera tale da giustificare una sentenza di proscioglimento, in sede disciplinare, può essere, viceversa, qualificato dall’Amministrazione competente come illecito disciplinare” (cfr. fra le tante IV Sez. n. 5367 del 2015).
Quanto allo stato di servizio, la sanzione espulsiva si correla ad un giudizio di assoluta incompatibilità tra i comportamenti addebitati al dipendente e la salvaguardia dell’immagine e dei valori identitari dell’Amministrazione di talchè tale sanzione, ontologicamente, non ammette graduazioni.
D’altra parte, si osserva in conclusione, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, dunque non sindacabile nell’intrinseco ma solo per profili di arbitrarietà nella specie non rinvenibili ove si ponga mente – come si è detto – alle risultanze del fascicolo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.
Le spese del grado seguono come per legge la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Ministero dell’interno di euro 5.000,00 (cinquemila/0) oltre spese generali IVA e CPA se dovuti per le spese e onorari del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l’intervento da remoto dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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