In relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 9 settembre 2020, n. 18671.

In relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo, non è ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito in quanto simili pronunce si esauriscono nelle conferma dell’atto impugnato, per cui l’autorità che l’ha emesso mantiene dunque i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo.

Ordinanza 9 settembre 2020, n. 18671

Data udienza 21 luglio 2020

Tag/parola chiave: Giurisdizione – Interdittiva antimafia – Sentenza del Cds che conferma la legittimità della interdittiva antimafia – Sindacato delle SU – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2291/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per legge domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 392/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

RILEVATO

che:
la (OMISSIS) srl ricorre, con atto notificato a partire dal 22/01/2019 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 392 del 16/01/2019 del Consiglio di Stato, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, e’ stato respinto il suo originario ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Bari (del 28/11/2017, n. 60079 prot.) di c.d. interdittiva antimafia, con contestuale reiezione della sua istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Bari ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013: e tanto, in estrema sintesi, per il rilievo attribuito a precedenti penali del precedente amministratore della (OMISSIS) srl, (OMISSIS), societa’ con cui la ricorrente aveva avuto legami e nonostante quest’ultima fosse ormai soggetta al controllo della sopravvenuta Curatela fallimentare;
notifica il 06/03/2019 controricorso con ricorso incidentale adesivo, articolato su tre motivi, (OMISSIS), gia’ intervenuto nel giudizio davanti ai giudici amministrativi, mentre resistono con unitario controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, restando invece intimata la Curatela del fallimento (OMISSIS) srl;
disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal comma 1, lettera f), del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), la ricorrente principale e quello incidentale depositano memoria ai sensi del penultimo periodo di tale disposizione.

CONSIDERATO

che:
la ricorrente principale (OMISSIS) srl denuncia:
– col primo motivo, “violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell’articolo 111 Cost.. Violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 83, comma 3”: in quanto, dinanzi ad un provvedimento interdittivo prospettato come carente di motivazione il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi all’annullamento, senza invece procedere alle valutazioni di merito di istituzionale spettanza del Prefetto e da questi operate in pretermissione anche della determinante circostanza della sopravvenuta sottoposizione della societa’ istante al controllo della curatela fallimentare, nonche’ della non riferibilita’ dei valutati precedenti ad attuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
– col secondo motivo, “violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell’articolo 111 Cost.”: per essere stati valutati come rilevanti i precedenti penali del (OMISSIS), benche’ essi non fossero nemmeno riconducibili ai cc.dd. reati spia di cui all’articolo 84 od agli altri contemplati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 91, comma 6, sicche’ l’interpretazione in concreto adottata di tali disposizioni avrebbe integrato un’autentica creazione di norma prima inesistente e sconfinato nella sfera riservata alla discrezionalita’ della pubblica amministrazione e pure in quella riservata al legislatore;
dal canto suo, il ricorrente incidentale, (OMISSIS), si duole:
– col primo motivo, di “violazione dell’articolo 111 Cost.. Integrazione dell’istruttoria con documenti ad essa estranei. Valutazione discrezionale del Consiglio di Stato. Eccesso di potere giurisdizionale”: lamentando avere il giudice amministrativo direttamente valutato documenti, alcuni dei quali neppure menzionati nell’interdittiva impugnata (come il contratto di affitto di ramo d’azienda del 26/11/2014 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre alla sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS)), supplendo ad un’evidente ed originaria sua carenza;
– col secondo motivo, di “violazione dell’articolo 111 Cost.. Eccesso di potere giurisdizionale. Nuova e diversa valutazione degli atti dell’istruttoria. Motivazione diversa da quella adottata dall’Amministrazione. Esercizio illegittimo di discrezionalita’ amministrativa. Esercizio illegittimo di una funzione sostanzialmente normativa”: in adesione al secondo motivo di ricorso principale, lamentando l’erroneita’ delle valutazioni del Consiglio di Stato sulla sussistenza degli elementi ostativi, analiticamente esaminati, sostituendo la propria discrezionale valutazione a quella della Prefettura;
– col terzo motivo, di “violazione dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea. Violazione degli articoli 1, 15, 16, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Violazione articoli 27, 97 e 111 Cost.. Questione di legittimita’ costituzionale”: lamentando avere il provvedimento impugnato avuto illegittimamente l’effetto di additarlo quale soggetto incapace di garantire l’autonomia della societa’ da lui gestita e quale soggetto asservito agli scopi di associazioni criminali di stampo mafioso;
va preliminarmente esclusa l’opportunita’ di una trattazione in pubblica udienza, anche dinanzi alla pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo sulla disciplina dell’interdittiva antimafia: la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibile – con ordinanza 28/05/2020, in causa C-17/20 ed in sostanza per il rilievo esclusivamente interno e non anche Eurounitario della normativa sottoposta al suo vaglio una questione rimessa al suo esame dal T.A.R. Puglia (nella specie, con ordinanza 27/11/2019), sulla conformita’ o meno del procedimento per l’interdittiva in esame alla disciplina Eurounitaria, per ragioni in gran parte sovrapponibili rispetto a quelle agitate pure nell’ulteriore ordinanza di rimessione richiamata nella memoria; comunque, resta rimesso alla discrezionalita’ di questa Corte il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza: i quali, con ogni evidenza, non si ravvisano nella specie, per la possibilita’ di decidere il gravame alla stregua di orientamenti consolidati e di specifici precedenti;
infatti, sono inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
possono, al riguardo, trattarsi unitariamente i due motivi di ricorso principale ed i primi due di ricorso incidentale;
quanto all’usurpazione della funzione amministrativa, e’ noto che essa sussiste quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimita’ del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunita’ e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volonta’ del giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, cosi’ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimita’ (cosi’, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) od esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. Sez. U. 09/11/2011, n. 23302; Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26183; Cass. Sez. U. 21/02/2017, n. 4395; Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14437; Cass. Sez. U. ord. 26/08/2019, n. 21689);
e’ assorbente il rilievo che in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo non e’ neppure ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la semplice e decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, per cui l’autorita’ che l’ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimita’ ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cass. Sez. U. 09/11/2001, n. 13927; Cass. ord. 17/12/2018, n. 32619; Cass. 13/03/2019, n. 7207; Cass. Sez. U. ord. 16/12/2019, n. 33094);
neppure l’interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) trasmoda di per se’ in eccesso di potere giurisdizionale (Cass. Sez. U. 21/02/2017, n. 4395; Cass. Sez. U. 18/12/2017, nn. 30301, 30302, 30303; Cass. Sez. U. 30/07/2018, nn. 20168 e 20169), perche’ essa rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non puo’, dunque, integrare di per se’ sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, cosi’ da giustificare il ricorso previsto dall’articolo 111 Cost., comma 8, tranne i soli casi – se non altro, fino a Corte Cost. n. 6 del 2018 di un radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass. Sez. U. nn. 9145/16 e 20360/13);
pertanto, la valutazione diretta dei documenti sottoposti alla sua cognizione in relazione alla correttezza dell’impugnata interdittiva e gli argomenti sviluppati al riguardo, quand’anche ulteriori rispetto a quelli espressamente presi in considerazione dal provvedimento amministrativo oggetto di ricorso, potrebbero al piu’ costituire un error in iudicando, di per se’ pero’ sottratto al sindacato di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. U. 26/11/2018, n. 30526, in tema di impugnativa di provvedimenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011): ed e’ gia’ stata esclusa la sindacabilita’ della sentenza del Consiglio di Stato che abbia riconosciuto, proprio in tema di interdittiva antimafia, la legittimita’ del provvedimento impugnato con integrazione degli argomenti usati dall’Amministrazione (Cass. Sez. U. 16/12/2019, n. 33094);
il terzo motivo di ricorso incidentale e’ poi inammissibile, perche’ estraneo all’ambito del sindacato di legittimita’ sulle sentenze del Consiglio di Stato, come ricostruito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non potendosi mai estendere all’eventuale violazione di norme, neppure se sovranazionali e – di regola – Eurounitarie, o alla questione di applicabilita’ di norme della cui costituzionalita’ si vorrebbe dubitare per la soluzione in concreto data alla controversia: la prima, infatti, integra, a tutto concedere e in tesi, un error in iudicando, che resta quindi sottratto alla previsione dell’articolo 111 Cost., comma 8 (come sottolineato da Corte Cost. n. 6 del 2018); la seconda involge una norma la correttezza o meno della cui applicazione per la risoluzione del caso concreto non potrebbe mai essere oggetto del sindacato di questa Corte, per l’ambito di questo come disegnato dalla giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale;
in entrambi i casi non si potrebbe mai applicare la norma della cui conformita’ a detti superiori parametri si dubita e vengono allora meno, rispettivamente, la rilevanza o la pertinenza della relativa questione ai fini del controllo nazionale di legittimita’ costituzionale e di quello sovranazionale di conformita’ al diritto Eurounitario;
alla conseguente declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi principale ed incidentale adesivo segue, attesa la sostanziale comunanza di interesse in causa, la solidale condanna della ricorrente principale e di quello incidentale alle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, anch’essi tra loro in solido per l’identica posizione processuale;
poiche’ i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a ciascuna parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, tra loro in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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