In ordine alla questione dell’impugnabilità immediata del parere negativo della Soprintendenza

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 8 maggio 2019, n. 2982.

La massima estrapolata:

In ordine alla questione dell’impugnabilità immediata del parere negativo della Soprintendenza va ritenuto passibile di gravame, in quanto lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ogni atto amministrativo che provochi l’arresto del procedimento a prescindere dalla forma assunta.

Sentenza 8 maggio 2019, n. 2982

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4978 del 2018, proposto da
Ma. Gr., Lu. Gr., rappresentati e difesi dall’avvocato Ad. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 00901/2018, resa tra le parti, concernente per la riforma
– del provvedimento prot. n. 4995 del 28 febbraio 2018, notificato il successivo 2 marzo 2018, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha comunicato il parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.L.vo 142/2004, di cui all’istanza presentata dai Sig.ri Grande Manfredi e Luca in relazione ai lavori di “Ristrutturazione funzionale e recupero sottotetto” dell’immobile di proprietà sito in Castellabate e contraddistinto catastalmente al F. 17 p.lle nn. 252 e 361/2;
ove e per quanto occorra
– della nota prot. n. 353 del 5 gennaio 2018 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha comunicato i motivi ostativi, ex art. 10 bis L. 241/1990, all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica;
– della nota prot. n. 16822 del 30 giugno 2017 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha richiesto integrazioni documentali;
– dell’eventuale provvedimento non conosciuto con cui il Comune di (omissis) ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica acquisita al prot. n. 06 del 24.04.2017;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Ad. To. e Lu. Fi.dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno Sezione II n. 00901/2018, di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri Ma. Gr. e Lu. Gr. avverso il parere negativo (prot. n. 4995 del 28 febbraio 2018) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.L.vo 142/2004 per l’esecuzione di lavori di “Ristrutturazione funzionale e recupero sottotetto” dell’immobile in comproprietà sito in Castellabate, contraddistinto catastalmente al F. 17 p.lle nn. 252 e 361/2.
2. In via pregiudiziale i giudici di prime cure hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso il parere della locale Soprintendenza, atto (ritenuto) non conclusivo del procedimento autorizzativo e, come tale, non autonomamente lesivo dell’interesse dedotto in giudizio.
3. Delibando comunque il merito del gravame, il Tar ha respinto tutti i motivi d’impugnazione, segnatamente ha affermato: la sussistenza del potere di valutazione ancorché espresso tardivamente dalla Soprintendenza; l’irrilevanza del rilascio del primo parere favorevole per l’esecuzione delle stesse opere nonché dell’omissione della comunicazione d’avvio del procedimento; concludendo infine per la sufficienza della motivazione del parere negativo.
4. Con ordinanza (Cons. Stato, sez, VI n. 3109/2018) è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata.
5. Appellano la sentenza i sig.ri Ma. Gr. e Lu. Gr.. Resistono il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.
6. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo d’appello, gli appellanti lamentano l’errore di giudizio, ex art 73 comma 3, c.p.a., in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’assumere la pronuncia d’inammissibilità del ricorso rilevando d’ufficio, senza sollecitare il previo contraddittorio fra le parti, il difetto d’interesse al gravame.
8. Il motivo è fondato ai sensi della motivazione.
Il capo di pronuncia in rito è stato adottato in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. poiché, senza alcun contraddittorio, il Tar ha rilevato d’ufficio un motivo d’inammissibilità assorbente, almeno in thesy, la cognizione di merito (cfr., Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2016 n. 1755; Id, sez, V, 27 agosto 2014 n. 4383).
Peraltro, senza trarre le conseguenti conclusioni dalla pronuncia d’inammissibilità, i giudici di prime cure hanno comunque esaminato – respingendoli – tutti i motivi d’impugnazione, sì da consentire l’esame pleno iure dell’appello nel merito, senza l’altrimenti necessaria sentenza, ex artt.105, comma 1, in relazione 73, comma 3, c.p.a., di rimessione degli atti al giudice di prime cure.
9. Nel merito dell’appello.
In ordine alla questione dell’impugnabilità immediata del parere negativo della Soprintendenza, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale, è passibile di gravame, in quanto lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ogni atto amministrativo che provochi l’arresto del procedimento a prescindere dalla forma assunta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 738).
Sicché il parere negativo, provocando l’arresto definitivo del procedimento promosso a distanza di parte, lede ipso facto l’interesse pretensivo all’adozione dell’atto favorevole, legittimando l’azione d’impugnazione.
10. Con il quarto motivo d’appello si deduce l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di considerare che per lo stesso intervento di ristrutturazione la Soprintendenza aveva già rilasciato un primo parere favorevole all’esecuzione delle opere (di cui alla nota prot. n. 4556/2010).
Contraddicendo se stessa, la Soprintendenza, denunciano gli appellanti, con il parere impugnato (prot. n. 4995/2018) avrebbe negato la compatibilità degli (stessi) interventi – non eseguiti tempestivamente per impedimenti oggettivi sopravvenuti – con i valori paesaggistici tutelati.
11. Il motivo è fondato.
A distanza di otto anni, senza alcuna specifica motivazione, ledendo l’affidamento maturato in capo ai ricorrenti, la Soprintendenza ha mutato il proprio parere sulla richiesta di proroga dell’originaria autorizzazione paesaggistica, già rilasciata.
La motivazione del parere negativo impugnato è genericamente appuntata sull’ampliamento volumetrico (ritenuto) “eccessivo e non in armonia con il contesto nel quale la costruzione è posizionata”, senza riferimento alcuno al precedente parere favorevole, né alla normativa di fonte regionale che consente il recupero ai fini abitativi del sottotetto e l’ampliamento delle superfici preesistenti per effetto del c.d. piano casa (cfr., rispettivamente, l.r. Campania nn. 15/2000 e 19/2009).
Sicché il limitato ampliamento volumetrico del piano terra e del secondo piano dell’edificio, con il recupero ai fini abitativo del sottotetto, ossia degli interventi in aggiunta a quelli oggetto del primo parere favorevole e del tutto conformi alla disciplina urbanistica, non incidono in misura rilevante sul piano strutturale sì da non giustificare affatto la stentorea conclusione attinta dalla Soprintendenza sull’ampliamento volumetrico “eccessivo e non in armonia con il contesto” nel quale la costruzione è localizzata.
11. La fondatezza del motivo assorbe l’esame dei residui motivi d’appello.
12. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure.
13. La controvertibilità in fatto delle questioni dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere

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