In materia di ferma biennale

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 25 maggio 2020, n. 3328.

La massima estrapolata:

In materia di ferma biennale l’attribuzione del premio ex art. 2 della legge n. 365 del 2003 da parte del Comandante di Corpo, lungi da essere definitiva ed acquisita stabilmente dal destinatario, è un anticipo del beneficio, corrisposto in pendenza e nelle more dell’adozione del definitivo provvedimento di assunzione della ferma ad opera della Direzione generale.

Sentenza 25 maggio 2020, n. 3328

Data udienza 12 maggio 2020

Tag – parola chiave: Aeronautica militare – Ferma biennale – Trattamento economico – Premio ex art. 2 della legge n. 365 del 2003 – Natura – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5091 del 2010, proposto dal Signor
An. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati En. Ma., Gi. Ma., con domicilio eletto presso lo studio En. Ma. in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma Sezione Prima n. 00051/2010, resa tra le parti, concernente diniego ammissione prima ferma biennale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Relatore nell’udienza pubblica telematica del giorno 12 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Oreste Mario Caputo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma Sezione Prima, n. 00051/2010 di reiezione del ricorso proposto dal sig. An. Gi., ufficiale con il grado di capitano dell’Aeronautica Militare, avverso il provvedimento con il quale il Direttore della V^ Divisione del II Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa ha disposto il rigetto dell’istanza, presentata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 365 del 2003, per conseguire la prima ferma volontaria di durata biennale.
Impugnazione estesa alla nota (prot. n. 0541013 del 10 novembre 2008) con la quale si invitava il Comandante del 50° Stormo, che aveva provvisoriamente attributo il relativo beneficio economico, al recupero di quanto indebitamente corrisposto all’ufficiale.
Provvedimenti assunti dall’amministrazione militare sul rilievo che il premio spettasse esclusivamente a coloro i quali avessero maturato – contrariamente al ricorrente – dieci anni di servizio, anche non continuativo, in veste di “controllore del traffico aereo”.
2. Nei motivi d’impugnazione, incentrati sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, si denunciava la condotta contraddittoria tenuta dall’amministrazione: la quale, dapprima, ha accolto l’istanza di ferma; successivamente, senza ponderare gli interessi nel frattempo maturati in capo al ricorrente il quale s’è oltretutto astenuto dalla ricerca di un impiego alternativo nel settore privato, avrebbe di fatto annullato, in forza di provvedimento adottato da organo incompetente, la ferma già concessa e disposto il recupero del corrispettivo economico.
3. La natura vincolata degli atti impugnati – adottati sulla scorta dell’assenza in capo al ricorrente del requisito soggettivo previsto dell’art. 2 della legge n. 365 del 2003, consistente nell’aver svolto dieci anni di servizio, anche non continuativo, in veste di controllore del traffico aereo – è stata ritenuta dai giudici di prime cure dirimente per respingere le censure.
Mentre con riguardo al motivo d’impugnazione deducente la disparità di trattamento rispetto ad altri parigrado, il Tar ha escluso la sussistenza di situazioni assolutamente identiche che abbiano ricevuto un diverso trattamento giuridico.
4. Appella la sentenza il cap. An. Gi.. Resiste il Ministero della Difesa.
5. Alla pubblica udienza telematica del 12 maggio 2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con i motivi d’appello si lamentano gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel respingere le censure di disparità di trattamento, d’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ed infine d’incompetenza.
Sostanzialmente, il ricorrente ha riproposto, avverso i capi della sentenza appellata, i motivi d’impugnazione già dedotti in prime cure.
7. L’appello è infondato.
Lo scrutinio delle censure deve essere preceduto dall’esegesi della norma che fonda la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e che funge da necessario riferimento per individuare in forza dei principi di legalità e tipicità la natura degli atti impugnati.
7.1 L’art. 2, comma 1, l. 365/2003, prevede che “gli Ufficiali ed i Sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all’articolo 1° entro il 45° anno di età, con corresponsione dei relativi premi”.
In via tassonomica la norma elenca i requisiti soggettivi degli ufficiali e dei sottufficiali necessari per ottenere la ferma: devono essere titolari dell’abilitazione a controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della norma stessa (22 gennaio 2004); devono poter vantare lo svolgimento del servizio – riferito al contesto sintattico della proposizione nella quale esso è inserito – di controllore del traffico aereo per dieci anni; ed, infine, aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto ad un’età inferiore a 45 anni.
Che il servizio svolto per almeno un decennio, utile per conseguire il beneficio, si riferisca esclusivamente a quello di controllore del traffico aereo, e non sia surrogabile da altro tipo di impiego esercitato nel medesimo apparato militare, trova conferma, oltre che sul piano sintattico-letterale, sul piano teleologico.
Il fine perseguito dalla norma è quello di dare continuità al servizio di controllore del traffico aereo valendosi del personale che abbia acquisito all’interno del Corpo una specifica professionalità nel corso degli anni, disincentivando – in positivo mediante l’elargizione del beneficio – l’esodo verso l’impiego nel settore provato.
Ulteriore conforto sul piano logico-sistematico dell’indirizzo interpretativo – desunto dalla norma circa il necessario possesso della qualificazione professionale specifica nel ruolo per conseguire il beneficio – lo si ricava dall’art. 1 l. 365/2003.
La disposizione prevede in via generale l’attribuzione di benefici economici spettanti dopo il completamento del periodo decennale delle ferme obbligatorie e il conseguimento della qualificazione professionale garantita dalla partecipazione agli appositi corsi di formazione.
Vale a dire che il termine decennale di servizio attesta il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità, riferito allo svolgimento delle funzioni nello specifico settore in cui si vuole trattenere il personale più qualificato.
7.2 Nel caso in esame il ricorrente non è in possesso del requisito dei dieci anni di servizio prestato nel ruolo di controllore del traffico aereo.
8. Quanto al procedimento da cui sono scaturiti gli atti impugnati, e sui s’appuntano i motivi d’appello, va precisata la sequenza in cui esso s’è dipanato.
L’attribuzione del premio ex art. 2 della legge n. 365 del 2003 da parte del Comandante di Corpo, lungi da essere definitiva ed acquisita stabilmente dal destinatario, è un anticipo del beneficio, corrisposto in pendenza e nelle more dell’adozione del definitivo provvedimento di assunzione della ferma ad opera della Direzione generale (cfr., circolare della Direzione generale per il personale militare del 14 aprile 2004).
L’anticipo reca la clausola di riserva di ripetizione (cfr. atto dispositivo n. 1276 del 23 settembre 2008) dell’indebito in caso di mancata registrazione del decreto dirigenziale di ferma.
Pertanto, il ricorrente-appellante ab imis è stato reso edotto della natura provvisoria del beneficio.
Né, contrariamente a quanto dedotto nei motivi d’appello, l’amministrazione ha avviato da parte di un organo incompetente il procedimento di autotutela, omettendo la comunicazione d’avvio ed in pregiudizio dell’affidamento o fondata aspettativa di fruire del beneficio maturati in capo all’appellante.
In realtà l’amministrazione ha adottato gli atti conclusivi del procedimento – articolatosi in due fasi – posto che il beneficio economico conseguito dal ricorrente era provvisorio: il Direttore della V Divisione del II Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa non ha fato adottato un contrarius actus, bensì nell’ambito di un unico procedimento avviato su istanza di parte, ha assunto la decisione conclusiva.
8.1 La natura vincolata e non autoritativa del recupero della somma, espressamente elargita a titolo provvisorio, esonera(va) l’amministrazione dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.
8.2 Né infine è ravvisabile alcuna disparità di trattamento non avendo il ricorrente-appellante allegato né tantomeno provato (cfr., in termini, sul relativo onere, Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008 n. 2720) l’effettiva sussistenza di omogenee posizioni o situazioni prese in considerazione dalla norma che abbiano ricevuto da parte dell’amministrazione resistente un diverso trattamento giuridico.
8.3 Con l’ulteriore aggiunta, in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale, che colui il quale è stato legittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l’eventuale illegittimità commessa in favore di altri per ottenere, contra ius, il medesimo beneficio a proprio vantaggio (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2009 n. 2190).
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. La natura della controversia e la controvertibilità di fatto della questione sostanziale dedotta in causa giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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