Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29851.
La massima estrapolata:
In caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).
Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29851
Data udienza 9 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18730-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1795/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della (OMISSIS) soc. coop. sociale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 18/2015, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP per l’anno 2008, in recupero di imposte per maggior reddito d’impresa;
la societa’ e’ rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1.1. in via pregiudiziale deve dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso per mancata notifica nei confronti della societa’ (OMISSIS) soc. coop. sociale;
1.2. la stessa Agenzia ricorrente deduce di aver tentato, una prima volta, la notifica presso il domicilio eletto dalla societa’, ovvero “lo studio del rag. (OMISSIS)”, che non era andata a buon fine per trasferimento e irreperibilita’ del destinatario sia “all’indirizzo dello studio risultante dall’atto di costituzione in appello… sia all’indirizzo risultante dalla visura effettuata… dall’Albo Unico Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
1.3. l’Ufficio afferma pertanto di aver provveduto a rinnovare la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, presso l’indirizzo PEC del destinatario estratto dal pubblico elenco INI-PEC, che parimenti non aveva avuto esito positivo, in quanto non era stata rilasciata dal sistema alcuna ricevuta di consegna trattandosi di indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata;
1.4. l’Ufficio ha quindi, da ultimo, effettuato la notifica del ricorso per Cassazione indirizzando l’atto alla Cancelleria della Corte asserendo doversi applicare, nella fattispecie, il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6;
1.5. poste tali premesse, come questa Corte ha gia’ avuto recentemente modo di affermare (cfr. Cass. n. 19397/2018), l’esito negativo della notifica,
sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC;
1.4. non si applica, invero, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della L. 53/1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria;
1.5. nel secondo caso, infatti, il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 e succ. mod., nel prescrivere nei procedimenti civili l’obbligatorieta’ dell’effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni “esclusivamente” presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancisce al comma 6 che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario;
1.6. la disposizione normativa sopra richiamata di cui’ al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, e’ riferibile, tuttavia, esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell’atto secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 c.p.c. e ss. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, come nel presente caso, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);
1.7. occorre richiamare, nella fattispecie, il principio sancito con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui “la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352/2009); tale principio di diritto opera, invero, allorquando, come nel caso in esame, la mancata conclusione positiva della notifica non derivi da circostanze imputabili al notificante e sempreche’ quest’ultimo assolva all’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario, entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza, la ripresa del procedimento notificatorio;
1.8. anche laddove la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve, quindi, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. n. 20700/2018, SU n. 14594/2016);
1.11. nella specie, la ricorrente ha del tutto omesso di provvedere a rinnovare la notifica secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 e ss. c.p.c., avendo invece erroneamente notificato l’atto indirizzandolo presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
1.12. da cio’ l’inammissibilita’ del ricorso, per tardivita’;
2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply