Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24162.
La massima estrapolata:
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita’ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilita’ per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto.
Nel caso di specie la Corte territoriale, discostandosi da tale principio, ha automaticamente escluso la sussistenza del danno morale patito dalla nonna, per effetto della morte del nipote, sulla sola base della non convivenza tra i due, senza invece considerare in concreto l’effettivita’ e la consistenza della detta relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza costituisce solo un utile elemento probatorio.
Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24162
Data udienza 22 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SPA – (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del Capo Ufficio legale, avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6984/2014 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. CIGNA Mario.
FATTI DI CAUSA
In data (OMISSIS), alle ore 20 circa, l’autovettura Fiat Tipo tg (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta dal figlio (OMISSIS), assicurata per la r.c. con la (OMISSIS) SpA, mentre percorreva la (OMISSIS) in direzione (OMISSIS) con a bordo (OMISSIS), giunta in localita’ (OMISSIS), usciva di strada in un tratto privo di barriera laterale e precipitava nella sottostante scarpata; nell’incidente perdeva la vita (OMISSIS), di anni 18.
Con citazione 24-4-2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) (genitori di (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonni) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) ( (OMISSIS)) SpA per sentirli condannare, in solido tra loro (ovvero secondo le rispettive responsabilita’), al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza della perdita del loro congiunto.
Con sentenza 6-7-2006, l’adito Tribunale, nella contumacia di (OMISSIS), accolse le domande risarcitorie dei genitori e della nonna (OMISSIS), e, per l’effetto, condanno i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di Euro 581.185,25 in favore di (OMISSIS), Euro 604.716,25 in favore di (OMISSIS) ed Euro 141.349,00 in favore di (OMISSIS), dedotto l’anticipo di Euro 175.000,00, gia’ corrisposto in corso di causa da (OMISSIS); rigetto’ le domande avanzate dagli altri nonni ( (OMISSIS) e (OMISSIS)); in particolare il Tribunale evidenzio’ che la responsabilita’ dell’incidente era da ascrivere alla negligente ed imprudente condotta di guida del conducente dell’auto (che aveva, tra l’altro, superato il limite di velocita’ di 50 Km orari) ed alla concorrente responsabilita’ dell'(OMISSIS) (per negligente manutenzione della strada), mentre, in assenza di domanda dei convenuti, nessuna pronuncia doveva essere emessa in ordine alla ripartizione interna della responsabilita’ dei condebitori in vista di una futura azione di regresso.
Avverso detta sentenza propose appello principale (OMISSIS) SpA (gia’ (OMISSIS) SpA).
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) si costituirono, chiedendo il rigetto del gravame; l'(OMISSIS) spiego’ anche appello incidentale, chiedendo, in via principale, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti; in subordine, ridurre il danno per come liquidato e, pronunciando sulla graduazione di responsabilita’, ridurre la quota di responsabilita’ addebitatagli.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rimasero contumaci.
Con sentenza 13-11-2014 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) SpA, in solido tra loro, al pagamento del residuo importo di Euro 10.928,11 in favore di (OMISSIS) e di Euro 24.178,65 in favore di (OMISSIS), oltre interessi legali; ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS); ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell'(OMISSIS).
Nello specifico la Corte, per quanto ancora rileva, ha osservato:
che l’appello incidentale proposto dall'(OMISSIS) era inammissibile, non avendo quest’ultimo dato prova della notifica, alle parti contumaci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nel termine perentorio assegnato dalla Corte con ordinanza 14-10-2008, della comparsa di costituzione e risposta contenente detto appello incidentale;
che la domanda dei genitori, diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico da essi subito iure proprio per il decesso del figlio, era da rigettare, non avendo gli stessi fornito la prova della intervenuta compromissione del proprio stato di salute fisico e/o psichico; non erano sufficienti, al riguardo, i depositati certificati medici, da cui non risultava la sussistenza di un danno biologico medicalmente accertato; a fronte di tale documentazione, non poteva essere disposta CTU medico-legale, con funzione meramente esplorativa;
che la domanda di risarcimento avanzata da (OMISSIS), nonna non convivente del defunto, era da rigettare, in quanto solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l’intimita’ delle relazioni di parentela anche allargate (come quella in questione tra nonna e nipote) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Resiste con controricorso le (OMISSIS) SpA..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l'(OMISSIS), denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli articoli 331 e 332 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, senza considerare che le domande promosse contro i convenuti (e quindi anche contro la convenuta contumace (OMISSIS)) erano domande tra loro scindibili (articolo 332 c.p.c.), fondate su titoli diversi di responsabilita’ (articolo 2051 c.c. nei confronti dell'(OMISSIS); articolo 2043 c.c. nei confronti di (OMISSIS) e Compagnia Assicuratrice) e non inscindibili (articolo 331 c.p.c.); di conseguenza, l’unico effetto che poteva derivare dall’omesso adempimento dell’ordine del Giudice era quello della sospensione del processo sino a che non fossero decorsi i termini di impugnazione per le parti non costituite (come disposto dall’articolo 332 c.p.c.) e non l’inammissibilita’ dell’impugnazione (prevista dall’articolo 331).
Con il secondo motivo di ricorso principale, l'(OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., o duole, in subordine, che la Corte abbia dichiarato in toto inammissibile l’appello incidentale, senza considerare che almeno il motivo di gravame incidentale concernente la quantificazione del danno non richiedeva, quale contradditore necessario, la (OMISSIS).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Correttamente la Corte territoriale, in presenza di cause inscindibili, rilevato che il gravame incidentale dell'(OMISSIS) non era stato notificato alla (OMISSIS) (rimasta contumace anche in appello), ha emesso – ex articolo 331 c.p.c. – l’ordinanza di integrazione del contradditorio, alle quali le parti non hanno adempiuto nel fissato termine perentorio, con conseguente inammissibilita del gravame ai sensi dello stesso articolo 331 c.p.c., comma 2 (Cass. 13233/2011 e 27750/2017).
Ne puo’ dubitarsi dell’inscindibilita’ delle cause.
Il gravame incidentale dell'(OMISSIS), con il quale si fa specifica questione sia della graduazione di responsabilita’ tra i soggetti corresponsabili (e quindi tra la (OMISSIS), proprietaria della vettura, rimasta contumace, e l'(OMISSIS)) sia della liquidazione del danno (che, oltre che la Compagnia Assicuratrice, costituita in appello, non pub non riguardare anche la (OMISSIS), proprietaria della vettura), e’ espressamente rivolto sia contro la (OMISSIS) (al fine appunto di graduarne la responsabilita’) sia contro la Compagnia Assicuratrice, peraltro tra loro litisconsorti necessari per legge sin dal primo grado L. n. 990 del 1969, ex articolo 23 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), con conseguente inscindibilita’, nel caso di specie, del rapporto in appello tra (OMISSIS), (OMISSIS) e Compagnia assicuratrice.
Il rigetto di siffatto motivo, e la conseguente conferma della dichiarata inammissibilita’ dell’appello incidentale dell'(OMISSIS), comporta l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); con il primo si denuncia, invero, la mancata considerazione di ulteriori ragioni di inammissibilita’ (intempestivita’), ed e’ quindi da ritenersi implicitamente condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale; il secondo e’ espressamente (v. pag. 11 controricorso) condizionato al rigetto del primo motivo di ricorso incidentale.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. e articolo 2Cost., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda risarcitoria per la perdita del nipote avanzata da (OMISSIS) (nonna paterna) sul solo presupposto che i due familiari non fossero formalmente conviventi e che l’elemento della coabitazione fosse condizione indispensabile ai fini della risarcibilita’ di tale voce di danno.
Il motivo e’ fondato.
Come da ultimo precisato da questa Corte, invero “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita’ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non puri essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilita’ per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto” (Cass. 21230/2016; conf. Cass. 29332/2017).
Nel caso di specie la Corte territoriale, discostandosi da tale principio, ha automaticamente escluso la sussistenza del danno morale patito dalla nonna, per effetto della morte del nipote, sulla sola base della non convivenza tra i due, senza invece considerare in concreto l’effettivita’ e la consistenza della detta relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza costituisce solo un utile elemento probatorio.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 61 c.p.c. e articoli 2059 e 2727 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio per carenza di prova, ritenendo insufficienti i certificali medici in atti, omettendo di prendere in considerazione l’altro evento luttuoso intervenuto nella vita dei congiunti (decesso poco tempo prima dell’incidente, dell’altro figlio) e ritenendo di noi poter disporre di CTU in quanto la stessa avrebbe avuto finalita’ esplorative.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto, sub specie di violazione di legge, si risolve in una critica, non consentita in sede di legittimita’, alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso principale dell'(OMISSIS) e’ stato presentalo successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale dell'(OMISSIS); da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis; dichiara assorbiti il prima e secondo motivo di ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale; dichiara.1 inammissibile il quarto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
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