Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17855.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto al fine di stabilire la disciplina applicabile
In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l’impianto idrico ed elettrico al bene venduto).
Ordinanza|| n. 17855. In caso di contratto misto di vendita ed appalto al fine di stabilire la disciplina applicabile
Data udienza 11 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto misto – Elementi di compravendita e contratto d’opera – Prestazioni di dare e facere in cambio di un prezzo – Disciplina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21880-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 791/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/03/2017, notificata in data 14/9/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le memorie delle parti.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto al fine di stabilire la disciplina applicabile
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 82/2013, depositata in data 23/1/2013, il Tribunale di Modena accolse la domanda di (OMISSIS) diretta ad ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni da ritardo nell’adempimento proposta nei confronti di (OMISSIS) che in esecuzione di un contratto del 7/11/2003 aveva fornito e installato una piscina interrata con tapparella di un modello specificamente selezionato da catalogo di un produttore terzo; condanno’ percio’ il convenuto, rigettando la riconvenzionale proposta da (OMISSIS) per il pagamento del prezzo ancora dovuto, al risarcimento dei danni in favore dell’attore.
In particolare, (OMISSIS) aveva lamentato che la vasca fosse stata posizionata in modo non corretto, con conseguente disallineamento rispetto all’andamento del terreno e che la tapparella di copertura, commissionata per sicurezza, fosse in realta’ inutilizzabile perche’ consegnata in misura ridotta rispetto alla dimensione della piscina; il Tribunale ritenne riconosciuti entrambi i vizi, rigettando in conseguenza le eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate da (OMISSIS) ex articolo 1495 c.c..
2. In accoglimento dell’impugnazione di (OMISSIS), con sentenza n. 791/2017 depositata il 27/03/2017, la Corte d’appello di Bologna rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condanno’ a pagare a (OMISSIS) il prezzo ancora dovuto, pari ad Euro 21.340,80, oltre interessi legali e spese del doppio grado.
In particolare, la Corte d’appello ritenne innanzitutto che tra le parti fosse stato stipulato un contratto misto, con prevalenza degli elementi della compravendita rispetto a quelli del contratto d’opera, perche’ (OMISSIS) aveva assunto soltanto l’obbligo di vendere la vasca con la tapparella e gli accessori necessari e di provvedere, dopo che la vasca fosse stata posizionata e ancorata a cura del committente nello scavo da lui predisposto, alla messa in funzione della piscina; in conseguenza, individuo’ come applicabili i termini di decadenza e prescrizione dell’articolo 1495 c.c.; affermo’ quindi, in fatto, che con le sue dichiarazioni (OMISSIS) aveva soltanto riconosciuto la sussistenza del lamentato disallineamento, senza peraltro assumersene la responsabilita’ e non anche il vizio delle asserite inadeguate dimensioni della tapparella e preciso’ percio’ in diritto, riformando la pronuncia del Tribunale, che il riconoscimento del vizio del disallineamento escludeva ogni decadenza dall’onere di denuncia entro otto giorni dalla scoperta, ma non impediva il maturarsi della prescrizione annuale perche’ (OMISSIS) non si era mai assunto la responsabilita’ relativa e l’azione era stata proposta dopo un anno dalla consegna.
Giudicando inattendibili le dichiarazioni rese dalla moglie dell’attore sentita a teste, ritenne quindi intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi della tapparella, in assenza di alcun riconoscimento, per essere decorsi oltre otto giorni dal riempimento della vasca, da datarsi all’autunno 2004, alla lettera di contestazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi; gli eredi di (OMISSIS), deceduto in corso di causa, hanno resistito con controricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo, esaminato per primo per ragioni di ordine logico, (OMISSIS) ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articolo 1495, 1667, 1470, 1655, 1362 e 1322 c.c. in relazione al n. 3 del I comma dell’articolo 360 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 1495 e non l’articolo 1667 c.c., qualificando il contratto senza considerare l’effettiva intenzione delle parti come risultante dal testo dell’accordo, in violazione dei criteri fissati dalla pronuncia delle S.U. n. 11656/2008 che pure ha richiamato in sentenza; avrebbe dovuto, invece, ritenere prevalente la causa dell’appalto e applicare in conseguenza il termine prescrizionale di due anni, come fissato dall’articolo 1667 c.c., a far data dall’accettazione dell’opera e non dalla mera consegna della vasca.
1.2. Il motivo e’ infondato.
Come risulta dall’esame di sentenza e controricorso, (OMISSIS) ha venduto al ricorrente, da catalogo, una piscina in vetroresina con annessa tapparella in PVC ed ulteriori accessori, mentre scavo del terreno, esecuzione del fondo, ancoraggio della vasca, riassetto del terreno circostante, fornitura dell’acqua e della corrente elettrica sarebbero stati compiuti dal committente (OMISSIS) con impresa terza; (OMISSIS) avrebbe quindi provveduto a rendere funzionante la piscina previo allacciamento dei cavi elettrici e delle condutture idrauliche.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello – e, invero, prima ancora il Tribunale – ha ritenuto essere intercorso tra le parti un contratto misto, perche’ avente ad oggetto prestazioni di dare e facere in cambio di un prezzo.
Cio’ posto, il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono (Cass. 21.12.1999, n. 14372); la disciplina e’ unitaria ed e’ quella del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, il criterio dell’integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass. 2.12.1997, n. 12199; Sez. 3, n. 13399 del 22/06/2005).
Per valutare la prevalenza dell’uno o dell’altro tipo negoziale, e’ allora necessario considerare i principi elaborati da questa Corte per distinguere il contratto di vendita da quello di appalto, nell’ipotesi in cui oggetto della prestazione sia anche la fornitura dei materiali e non soltanto delle opere.
Innanzitutto non e’ sufficiente, secondo l’interpretazione consolidata e gia’ risalente di questa Corte, il dato meramente oggettivo del valore venale di ciascuna prestazione, il cosiddetto criterio della prevalenza economica, come suggerito per l’imposta di registro dalla L. 19/07/1941 n. 771, articolo 1 (abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009, dal Decreto Legge 22 dicembre 2008 n. 200, articolo 2, comma 1, convertito, con modificazioni in L. 18 febbraio 2009, n. 9): ponderare il valore economico risulta utile a fini tributari, ma non e’ efficace per ricostruire l’effettiva volonta’ dei contraenti, non dipendendo necessariamente lo scopo perseguito dal valore di ciascun mezzo – materiale o opera – impiegato per conseguirlo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3367 del 13/11/1972).
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Quel che invece dev’essere valorizzata e’, dunque, la volonta’ dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell’opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto e’ essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un’opera o di un lavoro e’ stata prevista unicamente per assicurare l’utilita’ del bene ceduto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3578 del 12/04/1999; Sez. 2, n. 5935 del 2018).
La Corte territoriale, allora, ha fornito in sentenza una interpretazione della volonta’ delle parti correttamente impostata secondo i criteri suesposti, perche’ nella fattispecie, come riportato, l’opera a cui (OMISSIS) si era obbligato insieme alla vendita della vasca consisteva unicamente nel rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, pure forniti (filtrazione, aspirazione, svuotamento, clorazione, addolcimento dell’acqua, illuminazione subacquea, idromassaggio, nuoto controcorrente e copertura con tapparella elettrica); in tal senso l’opera assunta di collegamento ad acqua ed elettricita’ costituiva un lavoro di mero completamento rispetto alla vendita della vasca e degli impianti annessi.
Cosi’ impostata, l’individuazione del tipo di contratto prevalente e’ allora risultato di un’interpretazione plausibile e non adeguatamente censurata dal ricorrente che, proprio richiamando gli stessi criteri interpretativi qui esposti, ha sostanzialmente chiesto soltanto una diversa interpretazione della volonta’ delle parti, preclusa invece a questa Corte perche’ involgente un giudizio di merito.
Cio’ stabilito, deve ancora considerarsi che correttamente la Corte d’appello ha individuato la disciplina della garanzia soltanto secondo il criterio della prevalenza, escludendo che, nella comparazione tra le discipline dei due contratti, vendita e appalto, vi fossero norme specifiche e proprie degli elementi connotanti l’uno o l’altro tipo che rendessero necessario procedere ad una integrazione per scongiurare vuoti di tutela.
E’ vero infatti che, come e’ stato rilevato da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 12199 del 1997; Sez. 3, n. 13399 del 2005) costringere la volonta’ delle parti e le diverse cause combinate con l’unico contratto nella sola regolamentazione prevalente potrebbe ridurre il contratto misto, in se’ atipico, ad un contratto tipico, con conseguente lesione dell’autonomia contrattuale come garantito dall’articolo 1322, comma 2, c.c..
Nella fattispecie, tuttavia, la differenza della misura del tempo fissato rispettivamente per la denuncia dei vizi e per l’esercizio dell’azione di garanzia tra vendita e appalto non implicava l’esame della necessita’ di integrazione, perche’ i vizi di cui si controverteva concernevano non i lavori connessi alla fornitura (la messa in funzione degli impianti mediante collegamento della piscina), ma unicamente i beni venduti e cioe’ la vasca e la sua tapparella; il criterio della prevalenza risultava percio’ gia’ sufficiente alla regolamentazione della fattispecie.
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2. Tanto stabilito, con il primo motivo, il ricorrente ha quindi sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2944 c.c. in relazione al n. 3 del I comma dell’articolo 360 c.p.c. per avere la Corte d’appello infondatamente escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2944 c.c., della dichiarazione resa da (OMISSIS) in interrogatorio; in particolare ha sostenuto che erroneamente sarebbe stata ritenuta necessaria allo scopo l’assunzione di responsabilita’, laddove il riconoscimento dell’altrui diritto costituisce unicamente una dichiarazione di scienza a se’ sfavorevole che, come tale, prescinde senz’altro da ogni elemento volitivo; in ogni caso nella dichiarazione in risposta al capitolo dell’interrogatorio articolato sul punto sarebbe contenuto un implicito riconoscimento del vizio.
2.1. La censura e’ in parte infondata, in parte inammissibile. La Corte d’appello ha escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione annuale delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) in interrogatorio formale, interpretandole in merito quale mero riconoscimento dell’esistenza del vizio del disallineamento della vasca; fondatamente, pertanto, ha escluso che questo riconoscimento precludesse la prescrizione dell’azione.
Sul punto, infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, deve considerarsi che oggetto della prescrizione come stabilita dal comma 3 dell’articolo 1495 c.c. e’ il diritto dell’acquirente alla garanzia; in conseguenza, il semplice riconoscimento da parte del venditore della esistenza dei vizi, seppure esonera dall’onere della denunzia e vale a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo, certamente non coincide con il riconoscimento del diritto alla garanzia e, dunque, non puo’ impedire l’estinzione per decorso del tempo di questo diritto (Sez. 2, Sentenza n. 2586 del 25/03/1988, Sez. 2, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019).
Correttamente, invero, la Corte territoriale ha valorizzato che costituisce riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione la dichiarazione di volonta’, anche tacita e concretantesi in un mero comportamento consapevole, diretta all’intento pratico di riconoscere la fondatezza della pretesa di controparte creditrice; ha quindi escluso, in merito, che con la sua presa d’atto, riferita in interrogatorio, del vizio denunciato, (OMISSIS) abbia manifestato anche l’intento di eliminare questo vizio, escludendo cosi’ le conseguenze dell’inerzia altrui.
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Una diversa interpretazione del contenuto delle dichiarazioni come pretesa da (OMISSIS) (in ricorso e’ stata sottolineata, in tal senso, la rilevanza della conferma di una particolare circostanza deferita), e’ quindi preclusa a questa Corte perche’ l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non e’ sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria: in tal senso, la censura che si risolva in una lettura alternativa degli elementi di fatto raccolti in giudizio, come accaduto nella fattispecie, e’ inammissibile.
3. Quanto poi al riconoscimento del preteso vizio delle dimensioni della tapparella, con il terzo motivo, (OMISSIS) ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e 115, 116, 246 e 247 c.p.c. in relazione al n. 3 del I comma dell’articolo 360 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da sua moglie quale teste: il giudizio sarebbe stato, infatti, fondato su ragioni che in realta’ concernono l’incapacita’ a deporre e che nella specie non sussistevano.
3.1. Il motivo e’ infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivato il giudizio di inattendibilita’ quale teste di sua moglie dando rilievo al suo “coinvolgimento personale” nella vicenda atteso che “la piscina doveva costituire una dotazione della residenza familiare” (cosi’ in sentenza).
In diritto, deve allora considerarsi che al giudice di merito e’ riservata la valutazione discrezionale della attendibilita’ del teste alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilita’ della dichiarazione in relazione alle qualita’ personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, puo’ essere sufficiente a motivare una valutazione negativa (Cass. Sez. 2, n. 21239 del 09/08/2019): in tal senso, allora, la valutazione di inattendibilita’ e’ stata correttamente fondata sulla differente considerazione dell’interesse di mero fatto all’esito della lite.
4. Con il quarto motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo in relazione al n. 5 del I comma dell’articolo 360 c.p.c.”, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente collocato al settembre 2004 il riempimento della piscina e, in conseguenza, la scoperta dei vizi della tapparella di copertura, perche’ non avrebbe considerato che dalla “copia visualizzazione pratica per piscina del Comune di (OMISSIS)”, prodotta dallo stesso (OMISSIS), risulta indicata quale data inizio lavori l’11 marzo 2005, evidentemente incompatibile con un primo riempimento della vasca nell’autunno 2004.
4.1. Il motivo e’ infondato. La Corte territoriale ha dettagliatamente motivato in fatto l’individuazione della data di riempimento, analizzando le dichiarazioni testimoniali e confrontandole con le fatture del 2004 relative alle operazioni di svuotamento e riempimento, per cui l’indicazione della data nella certificazione amministrativa difetta, per se’ sola, del requisito della decisivita’.
5. Per questi motivi il ricorso e’ respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti (OMISSIS).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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