Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 6 agosto 2020, n. 23600.
In caso di confisca disposta nella sentenza di patteggiamento extra patto, il potere di impugnazione non può non ricomprendere anche il controllo della motivazione del provvedimento, che trova il proprio fondamento giustificativo nella norma generale di cui all’articolo 606, comma 1, del Cpp (arg. ex sezioni Unite, 26 settembre 2019, Savin). Infatti, il giudice che adotti, nella sentenza di patteggiamento, una statuizione non concordata ha l’onere di motivare specificatamente sul punto e la decisione è impugnabile con il ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione.
Sentenza 6 agosto 2020, n. 23600
Data udienza 24 giugno 2020
Tag – parola chiave: Stupefacenti – Resistenza a pubblico ufficiale – Confisca – Presupposti ex art. 240 cpp – Collegamento eziologico tra delitto e denaro – Necessità – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro di cui ai libretti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) dei depositi giudiziari.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Gip del Tribunale di Milano gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione ai reati di cui all’articolo 337 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, disponendo altresi’ la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro nonche’ la confisca del denaro sequestrato di cui ai libretti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) dei depositi giudiziari.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento con limitato riguardo al provvedimento di confisca, eccependo – nei due motivi dedotti, di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. – la violazione di legge in relazione all’articolo 240 c.p., ed il correlativo vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente come il giudice abbia disposto l’ablazione del denaro (precisamente di 2.520,00 Euro trovati nell’immediata disponibilita’ del (OMISSIS) e di 11.000,00 Euro rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare) al di fuori del patto e senza motivare in ordine alla riconducibi’lita’ delle somme all’attivita’ illecita, non potendo nella specie trovare applicazione il disposto dell’articolo 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi prevista dall’articolo 240-bis c.p.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei’ termini e per le ragioni di seguito espresse.
2. Occorre premettere che, secondo quanto dispone l’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, (come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50), “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
2.1. Chiamate a risolvere la questione concernente l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento alla luce dei limiti all’impugnabilita’ di tale tipologia di decisione introdotti nel citato articolo 448, comma 2 bis, (secondo quanto si evince dall’informazione provvisoria della sentenza del 26 settembre 2019, non essendo stata la motivazione ancora depositata), le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, il ricorso per cassazione e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p.. In particolare, da quanto si evince dall’ordinanza di rimessione e dalla stessa informazione provvisoria, ai fini dell’individuazione del regime dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena, le Sezioni Unite hanno tracciato un discrimen fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal provvedimento e le statuizioni esterne al patto (c.d. accidentalia negotli), rispetto alle quali non vi sia stato alcun accordo o alcuna espressa rinuncia. Quanto alle statuizioni interne al patto, la sentenza e’ impugnabile negli stretti limiti di cui all’articolo 448 c.p.c., comma 2 bis, avendo le parti raggiunto un accordo su taluni punti, con un rilevante sconto di pena e con contestuale preventiva accettazione dei rigoroso regime impugnatorio, rimanendo sempre salva la possibilita’ di impugnare in caso di pena o misura di sicurezza illegale. Quanto alle statuizioni esterne al patto, le Sezioni Unite hanno invece riconosciuto – evidentemente, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della norma tesa ad assicurare piena tutela al diritto di difesa – la possibilita’ di proporre ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comprensivo anche della possibilita’ di dedurre il vizio di motivazione. Ne deriva un “sistema binario” d’impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena, a seconda che si tratti di statuizioni interne o esterne all’accordo fra le parti.
2.2. Sulla scorta della regula iuris teste tratteggiata, non e’ revocabile in dubbio la scrutinabilita’ ex articolo 606 c.p.p., della statuizione concernente la confisca, in quanto esterna all’accordo raggiunto fra le parti.
2.3. Resta da aggiungere che, in caso di confisca disposta nella sentenza di patteggiamento extra patto, il potere di impugnazione non puo’ non ricomprendere anche il controllo della motivazione del provvedimento, che trova il proprio fondamento giustificativo nella norma generale di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, (argomento da Sezioni Unite del 26/09/2019, Savin, informazione provvisoria n. 19, motivazione in corso di deposito). Un potere di impugnazione, dunque, conformato sul tipo di statuizione e sul rapporto tra quest’ultima e il contenuto del patto (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830; Sez. 4, n. 22824 del 17/04/2018, Daouk, non mass.). Il giudice che adotti, nella sentenza di patteggiamento, una statuizione non concordata ha difatti l’onere di motivare specificatamente sul punto e la decisione e’ impugnabile con il ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione (v. sul punto Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552).
3. Tanto premesso quanto alla sindacabilita’ del motivo ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., ed ai termini di tale scrutinio, la doglianza difensiva risulta fondata.
3.1. Costituisce principio di diritto acquisito che, in relazione al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, puo’ procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall’articolo 240 c.p., non essendo inoltre possibile disporre l’ablazione ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).
Ne discende che, perche’ possa disporsi la confisca, e’ necessario che sussista – e che di cio’ vi sia evidenza nella motivazione della sentenza di patteggiamento – un collegamento eziologico tra il denaro e il reato, nesso non ravvisabile con riguardo al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il denaro in detto caso ritenersi, di per se’, profitto dell’attivita’ illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768).
3.2. In applicazione del principio di diritto appena rammentato, illegittima si appalesa la confisca del denaro disposta nei confronti di (OMISSIS), considerati, da un lato, la contestazione del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, in relazione alla mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi; dall’altro lato, l’assenza di una qualunque indicazione in sentenza circa l’esistenza di un collegamento eziologico fra denaro e delitto.
3.3. Considerate le esigenze d’economia processuale sottese alla previsione di cui all’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, poiche’ dal medesimo testo della decisione di merito si desume l’impossibilita’ di rinvenire negli atti ulteriori emergenze processuali e di pervenire altrimenti, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, ad una conclusione diversa dall’insussistenza del predetto nesso eziologico.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al P.M. presso il Tribunale di Milano.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply